Nullità congiunta di contratto di finanziamento e multiproprietà

di Redazione Commenta

Significativa vittoria in materia di multiproprietà a Trieste, dove il Tribunale si è pronunciato dichiarando la nullità del contratto di acquisto di una multiproprietà e congiuntamente quella del contratto di finanziamento sottoscritto per il pagamento del primo.

Consuete le modalità di sottoscrizione del contratto di acquisto di multiproprietà: l’invito rivolto ai due iscritti alla Confconsumatori di recarsi presso un hotel triestino per ritirare il premio di una vacanza gratuita e, in loco, la proposta di acquistare un contratto di timesharing (periodi di vacanza in multiproprietà), con adesione ad una fantomatica associazione, mai precisata e mai rivelata, e contestuale richiesta di sottoscrizione di un contratto di finanziamento.

Il Giudice ha ritenuto che il contratto sia nullo per indeterminatezza dell’oggetto. Ma la novità maggiore consiste nel fatto che la nullità si estende anche al contratto di finanziamento, definito dal Giudice, “collegato”, e come tale soggetto alle stesse sorti giuridiche.

Secondo gli avv.ti Giovanni Franchi, Coordinatore della Consulta avvocati Confconsumatori, e Augusto Truzzi, Presidente della Confconsumatori regionale del Friuli Venezia Giulia, difensori dei due associati, “siamo al cospetto di una decisione fondamentale in materia, perché il contratto di finanziamento è stato qualificato come “funzionalmente” connesso a quello di acquisto di multiproprietà, siccome diretto alla realizzazione di quest’ultimo”. In effetti, come si legge nella sentenza, “sono basati su una reciproca interdipendenza, per cui, pur conservando ciascuno la propria individualità, le vicende dell’uno si ripercuotono sull’altro, condizionandone validità ed efficacia”.

Clicca qui per leggere il testo della sentenza.

Fonte:http://www.confconsumatori.com/

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