Confedilizia impugna al Tar il decreto sfratti del Prefetto di Milano

di Redazione 1

La Confedilizia ha impugnato al Tar Lombardia il decreto del Prefetto di Milano che ha istituito la commissione per la graduazione degli sfratti. “Senza nessun riferimento, e tantomeno collegamento, al «piano straordinario» di edilizia economica e popolare che la Regione avrebbe per legge dovuto approvare entro il 15 maggio, il Prefetto di Milano – dice un comunicato dell’Organizzazione della proprietà edilizia – ha di sua autonoma iniziativa introdotto col suo decreto una ulteriore disciplina degli sfratti per l’esecuzione dei provvedimenti di rilascio, pretendendo addirittura di disciplinare l’attività degli ufficiali giudiziari, che sono invece alle dipendenze (per effetto della normativa che regola la loro attività) dell’Autorità giudiziaria e solo di questa, tant’è che la legge del febbraio scorso sulla sospensione degli sfratti ne fa espressamente salve le competenze”.

A giudizio della Confedilizia – che ha impugnato il provvedimento prefettizio con l’assistenza dell’avvocato prof. Vittorio Angiolini – vengono inoltre “calpestate le più elementari garanzie procedimentali di contraddittorio e di partecipazione all’istruttoria della graduazione amministrativa degli sfratti, a tutto discapito dei proprietari-locatori la cui posizione viene immotivatamente sacrificata e pretermessa rispetto a quella di coloro che, oramai, sono solo ex conduttori dell’immobile”.

“Il decreto del Prefetto di Milano – aggiunge il Presidente della Confedilizia, Corrado Sforza Fogliani – si innesta su un provvedimento normativo caratterizzato da un atteggiamento del legislatore di aperta sfida alle risultanze della giurisprudenza costituzionale nonché di quella della Corte europea dei diritti dell’uomo”.

Nel ricorso della Confedilizia si assumono violati – da una legge che l’Organizzazione ritiene aver istituito una sospensione degli sfratti che torna ad essere misura generalizzata – gli artt. 3, 42 e 24 della Costituzione (per quanto stabilito dalla sentenza costituzionale n. 310 del 2003) e l’art. 111 della Costituzione (per quanto stabilito dalla sentenza costituzionale n. 155 del 2004). Con la sentenza n. 321 del 1998 – sottolinea ancora la Confedilizia – la Corte ha del resto già stabilito che il legislatore non può, senza violare l’art. 24 della Costituzione, stabilire che una commissione prefettizia
determini il differimento delle singole esecuzioni forzate.

Da ultimo, la Confedilizia, nell’evidenziare il proprio continuo impegno avanti, oltre che alla giurisdizione amministrativa, sia alla Consulta che alla Corte europea dei diritti (organismi tutti di cui ha contribuito a formare, promuovendo i relativi ricorsi, la giurisprudenza), richiama le numerose sentenze della Corte europea dei diritti dell’uomo che hanno censurato, in relazione anche all’articolo 6 ed all’articolo 1 del Protocollo 1 Diritti dell’uomo, il carattere generale, estemporaneo, continuo e rimesso alla discrezionalità amministrativa degli interventi di dilazione dell’esecuzione degli sfratti degli immobili ad uso abitativo in Italia.

Fonte: Confedilizia.it

Commenti (1)

  1. Il massimo (o il fondo) di questa storia lo ha conseguito la Prefettura di Napoli, che, istituendo una analoga commissione di graduazione degli sfratti secondo la legge 9/2007 a Novembre del 2007 dispone che:
    – l’ufficiale giudiziario in fase di accesso possa concedere un proroga fino a 60 gg per semplice presa d’atto della istanza di graduazione presentata dall’inquilino al Comune;
    – il Comune inviera’ l’istanza alla Commissione entro un massimo di 45 gg;
    – la Commissione, alla prima seduta utile (forse dopo l’approvazione del disegno di legge sugli sfratti), mandera’ le sue valutazioni alla Corte d’Appello (a quale scopo?)
    In questo quadro pseudo-normativo e’ scomparso qualsiaisi diritto del locatore-proprietario, fatte salve le tasse da pagare al Comune ed allo Stato.
    Quanto sopra per sfratto esecutivo concesso nel 1983 e mai ottenuto dopo 20 accessi!

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