Comune di Milano. Approvato in Giunta il piano di valorizzazione del patrimonio immobiliare. Verga: “Nuove risorse per i bisogni della città”

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Trovare nuove risorse da un patrimonio non ancora valorizzato, per rispondere sempre di più e sempre meglio ai bisogni socialmente più rilevanti della città. E’ questo il contenuto e l’obiettivo del Piano di Valorizzazione del Patrimonio Immobiliare del Comune di Milano approvato oggi dalla Giunta su proposta dell’assessore alla Casa Gianni Verga.

Il Piano, che rappresenta una delle leve strategiche del Piano Generale di Sviluppo, nasce dalla collaborazione tra l’Assessorato, le strutture dell’Amministrazione comunale e la Cassa Depositi e Prestiti con la quale Palazzo Marino ha sottoscritto un Protocollo d’intesa lo scorso giugno.

Lo strumento principale del Piano sarà un “Fondo Comune di Investimento Immobiliare ad Apporto” che garantirà la massima trasparenza, il controllo della governance e la massima flessibilità nei successivi apporti di patrimonio.

Nel Piano, che non interesserà gli immobili di edilizia economica popolare, sono indicati i criteri di scelta degli immobili da inserire nel fondo. La priorità è data innanzitutto:

– agli immobili siti nei condomini (particolarmente onerosi per l’Amministrazione nelle spese di gestione);
– agli immobili liberi;
– agli immobili attualmente occupati per “usi diversi” (come ad esempio magazzini, uffici, autorimesse).

Nel Piano di Valorizzazione è stata evitata anche la formazione di nuovi condomini che potrebbe derivare dalla vendita di parti dell’immobile utilizzate per usi commerciali o usi residenziali non popolari. Esclusi dal Piano anche gli edifici di pregio (come ad esempio la Galleria e gli immobili di piazza Duomo) e quelli usati dall’Amministrazione per le proprie attività.

Particolare attenzione è stata posta alle garanzie sociali.

Immobili ad uso residenziale

1. Nella vendita delle unità immobiliari ad uso abitativo, viene riconosciuto il diritto di opzione ai locatari in regola con il pagamento dei canoni e degli oneri accessori.
2. Il prezzo di vendita degli immobili ad uso residenziale, offerti in opzione, è pari al prezzo di mercato dell’immobile libero (determinato da un esperto indipendente), diminuito del 30 per cento. Lo sconto non si applica al ricorrere anche di uno soltanto dei seguenti casi:
a) inquilino avente causa all’acquisto che superi i limiti reddituali e patrimoniali di cui alla delibera di Giunta Regionale 29/11/2002 n. 7/11406;
b) immobile per il quali esista una dichiarazione dell’interesse culturale (ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42) o ricadenti in zone di notevole interesse pubblico (ai sensi degli art. 136 e seguenti del medesimo decreto);
c) immobile ubicato nella zona coincidente con le fasce cittadine “Centro Storico” e “Cerchia Bastioni”;
d) conduttore o avente causa, proprietario di unità immobiliari sul territorio nazionale.

3. In caso di mancato esercizio del diritto di opzione, viene riconosciuto il diritto al rinnovo del contratto di locazione (con le modalità previste dall’articolo 2, della legge 9 dicembre 1998, n. 431 “Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibito ad uso abitativo” e successive modifiche), ai titolari che non superino i limiti reddituali e patrimoniali stabiliti dalla Delibera Regionale 29.11.2002 n. 7/11406 e che appartengano ad una delle seguenti categorie:

· nuclei familiari con presenza di ultra sessantacinquenni;
· nuclei familiari con presenza di portatori di disabilità gravi;
· nuclei familiari con più di due minori a carico.

4. Per gli immobili ad uso residenziale, occupati da nuclei familiari monoparentali composti da ultra sessantacinquenni o da coppie ultra sessantacinquenni, in caso di mancato esercizio del diritto di opzione con riferimento all’intera proprietà, è consentita l’alienazione della sola nuda proprietà, con vendita dell’usufrutto a favore del conduttore.

5. Gli immobili ad uso residenziale, acquistati con lo sconto a seguito dell’esercizio dei diritti di opzione e prelazione, non possono essere alienati, anche parzialmente, per un periodo di 5 anni dalla data di acquisto. In caso di violazione del divieto, chi vende sarà tenuto al pagamento, in favore del Fondo, di una penale pari allo sconto di cui ha usufruito al momento dell’acquisto.

Immobili ad uso diverso con regolare contratto. La stabilità del rapporto sarà assicurata, nel rispetto delle norme vigenti, per l’intera durata del rapporto contrattuale; per le sole Associazioni senza scopo di lucro fino al 31 dicembre 2009.

“E’ un Piano – ha sottolineato l’assessore alla Casa Gianni Verga – che pone grande attenzione alle necessità e alle garanzie sociali espresse dai cittadini. Verrà infatti garantito agli affittuari regolari un diritto di opzione a condizioni particolari. Così come saranno assicurate particolari garanzie sul diritto a rinnovare il contratto in essere alle persone più anziane, alle famiglie con portatori di handicap gravi e ai nuclei familiari più numerosi”.

“E’ l’avvio di un percorso virtuoso – ha aggiunto Verga – che in Italia vede lavorare nella stessa direzione anche altre importanti Amministrazioni come il Comune di Torino”.

“Dal primo pacchetto di valorizzazioni – ha spiegato l’assessore Verga – ci aspettiamo più di 200 milioni di euro, che saranno subito destinati ad operazioni di carattere sociale. Prima fra tutte l’edilizia residenziale sociale e la riduzione dei debiti particolarmente onerosi contratti dall’Amministrazione (per esempio attraverso mutui), recuperando risorse che ci consentiranno di realizzare altre strutture per le fasce più bisognose”.

Da ultimo, il Piano procederà parallelamente anche a una verifica puntuale e precisa delle condizioni patrimoniali e di reddito degli attuali occupanti degli immobili in questione per rendere il progetto equo e trasparente.

In allegato l’elenco degli immobili interessati dal piano di valorizzazione

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