Finanziaria 2008: Neutralità del reddito relativo all’abitazione principale

Finanziaria 2008: Neutralità del reddito relativo all’abitazione principaleL’articolo 10, comma 3-bis, del Tuir prevede che “se alla formazione del reddito complessivo concorrono il reddito dell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e quello delle relative pertinenze, si deduce un importo fino all’ammontare della rendita catastale dell’unità immobiliare stessa e delle relative pertinenze, rapportato al periodo dell’anno durante il quale sussiste tale destinazione ed in proporzione alla quota di possesso”.

Per effetto di tale disposizione, il reddito (rendita catastale) della casa adibita ad abitazione principale e delle sue pertinenze deve essere comunque dichiarato tra i redditi dei fabbricati e sommato agli altri redditi eventualmente posseduti dal contribuente per la determinazione del reddito complessivo;
successivamente, dal reddito complessivo si sottrae l’importo della rendita catastale dell’abitazione principale e delle sue pertinenze al fine di escludere detto reddito dalla base imponibile Irpef.
Ai fini del calcolo dell’ammontare delle detrazioni spettanti per carichi di famiglia e per lavoro, di cui rispettivamente agli articoli 12 e 13 del Tuir, come modificati dalla legge n. 296 del 2006, (in vigore dal 1° gennaio 2007), occorre fare riferimento al reddito complessivo del contribuente che intende avvalersi delle detrazioni.
Tenuto conto che il reddito dell’abitazione principale confluisce nel reddito complessivo, l’importo delle detrazioni spettanti sarebbe stato, pertanto, direttamente influenzato dalla presenza di tale reddito.

Al fine di evitare che il reddito della casa di abitazione possa comportare un incremento dell’imposta dovuta, l’articolo 1, comma 15, della legge finanziaria per il 2008 introduce due disposizioni - una nell’articolo 12 (comma 4-bis) e una nell’articolo 13 (comma 6-bis) - volte a stabilire che, ai fini della determinazione delle detrazioni, il reddito complessivo deve essere assunto al netto del reddito dell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e di quello delle relative pertinenze di cui all’articolo 10, comma 3-bis.
Si segnala che, ai fini del riconoscimento delle detrazioni per familiari a carico di cui all’articolo 12 del Tuir, le modifiche apportate dalla legge finanziaria rilevano con esclusivo riferimento al reddito complessivo del soggetto che intende avvalersi del beneficio.

Le predette modifiche non riguardano invece le modalità di calcolo del reddito complessivo per essere considerati a carico; conseguentemente, il limite di reddito di euro 2.840,51 indicato nel comma 2 del menzionato articolo 12 deve essere riferito al reddito complessivo del familiare, considerato al lordo del reddito imputabile all’abitazione principale. Ciò in quanto il nuovo comma 4-bis dell’articolo 12 del Tuir prevede espressamente che la neutralità del reddito dall’abitazione principale è sancita soltanto “ai fini della comma 1” e non anche ai fini del comma 2.

Per quanto riguarda la decorrenza della modifica, il comma 16 dell’articolo 1 della legge finanziaria ne prevede espressamente l’applicazione a decorrere dal 1° gennaio 2007. Pertanto, qualora il sostituto d’imposta abbia calcolato le detrazioni per lavoro dipendente o per pensione e quelle per familiari a carico considerando il reddito complessivo al lordo di quello dell’abitazione principale come comunicatogli dal dipendente, dovrà effettuare il conguaglio applicando la nuova normativa.

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1 commento:

  1. Campagna Michelina, 10. Gennaio 2008, 23:20

    E per quanto riguarda il Servizio Sanitario Nazionale si può escludere la rendita catastale della casa di abitazione principare dal reddito complessivo per poter usufruire le agevolazioni sanitarie per le ultrasettantenni?

     

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