Finanziaria 2008: Ulteriore detrazione ICI

Finanziaria 2008: Ulteriore detrazione ICICon l’art. 1, commi 5 - 6 - 7 della Legge Finanziaria 2008, vengono modificati gli articoli 8 e 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 in materia di Ici, fissando un’ulteriore detrazione Ici per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo di un importo pari all’1,33 per mille della base imponibile. La stessa detrazione minore uguale a 200 euro può essere utilizzata fino a concorrenza del suo ammontare rapportandola al periodo dell’anno durante il quale si protrae la destinazione di abitazione principale.

Nel caso in cui l’unità immobiliare sia adibita ad abitazione principale di più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi in funzione della quota per la quale la destinazione medesima si verifica. L’ambito di applicazione della suddetta detrazione è relativo a tutte le abitazioni ad esclusione di quelle di categoria catastale A1, A8 e A9.

E’ inoltre attribuita ai Comuni la possibilità che con un’apposita deliberazione, preferibilmente la stessa che fissa le aliquote Ici del periodo, possa essere fissata, a decorrere dall’anno di imposta 2009, un’aliquota agevolata dell’imposta comunale sugli immobili inferiore al 4 per mille per i soggetti passivi che installino impianti a fonte rinnovabile per la produzione di energia elettrica o termica per uso domestico, limitatamente alle unità immobiliari oggetto di detti interventi e per la durata massima di tre anni per gli impianti termici solari e di cinque anni per tutte le altre tipologie di fonti rinnovabili. Le modalità di fruizione saranno fissate in apposito regolamento attuativo.

Ai soggetti che, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, non risultino assegnatari della casa coniugale è data la possibilità di determinare l’imposta dovuta applicando l’aliquota deliberata dal Comune per l’abitazione principale e le detrazioni di cui all’art. 8, commi 2 e 2-bis, calcolate in proporzione alla quota posseduta, a condizione che il soggetto passivo non sia titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale su un immobile destinato ad abitazione, situato nello stesso Comune ove è ubicata la casa coniugale.
In base al comma 7, la minore imposta che deriva dall’applicazione delle agevolazioni Ici sarà rimborsata ai singoli Comuni dietro presentazione da parte degli enti di un’apposita dichiarazione il cui modello sarà definito entro il 28 febbraio 2008. Da tale modello dovrà evincersi in maniera inequivocabile la perdita di gettito effettiva derivata dall’applicazione delle agevolazioni sopra richiamate.

VIA | Tecnoborsa

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