Box auto, sì al 36% anche senza preliminare registrato

boxE’ sufficiente l’accettazione, da parte del consiglio di amministrazione della cooperativa, della richiesta di assegnazione del bene per provare la sussistenza del vincolo pertinenziale. Ammesso il beneficio della detrazione d’imposta del 36% sull’acquisto, da parte dei soci di cooperative edilizie, di box e posti auto pertinenziali anche in assenza di un compromesso di vendita regolarmente registrato. E’ sufficiente infatti che il verbale di accettazione, da parte del Consiglio di amministrazione, della richiesta di assegnazione del bene sia trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni, perché i soci della cooperativa edilizia possano fruire dell’agevolazione fiscale sugli acconti pagati con bonifico. Questo, in sintesi, il contenuto della risoluzione n. 282/E del 7 luglio 2008, in risposta alla richiesta di chiarimenti sul diritto alla detrazione Irpef per l’acquisto di box e posti auto pertinenziali realizzati dalle cooperative edilizie (articolo 1, legge 449/1997). L’Agenzia rileva in via preliminare che, come specificato nella circolare 55/2002, nel caso in cui l’atto di acquisto sia stipulato successivamente al versamento di acconti, è riconosciuta la detrazione in relazione ai pagamenti versati con bonifico - fino a concorrenza del costo di costruzione del box dichiarato dal costruttore - a condizione che vi sia una regolare registrazione del compromesso di vendita, in quanto è necessario comprovare il vincolo pertinenziale tra abitazione e box (vedi anche risoluzione 38/2008).

Nella fattispecie in esame, l’Agenzia ricorda il particolare procedimento di assegnazione di alloggi e box da parte delle cooperative edilizie, in base al quale la richiesta di conferimento del bene deve essere accolta dal Consiglio di amministrazione, tramite la trascrizione del verbale di accettazione nei libri sociali obbligatori delle cooperative (articolo 2421 cc).

Con la descritta procedura risulta formalizzata la destinazione funzionale del box al servizio dell’abitazione. Pertanto, conclude l’Agenzia, l’accettazione da parte del Cda della domanda di assegnazione è sufficiente per ammettere al beneficio della detrazione del 36% gli acconti pagati con bonifico dai soci delle cooperative edilizie, in quanto documenta l’esistenza del richiesto vincolo pertinenziale.

- Agenzia delle Entrate -

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