Centroconsumatori: dichiarazioni di conformità degli impianti negli edifici. Novità per chi acquista, vende, costruisce o ristruttura casa

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Le novità previste dal Decreto ministeriale n. 37/2008 ed il decreto-legge n. 112/2008 si riferiscono a chi acquista, vende, costruisce o ristruttura casa. Dal 27 marzo 2008 è in vigore il decreto del 22 gennaio 2008, n. 37 sulla sicurezza degli impianti. Il decreto ministeriale in oggetto ha abrogato e sostituito tutte le norme base sulla sicurezza degli impianti. Per quali impianti la nuova normativa trova applicazione?
Il decreto si applica a tutti gli impianti posti al servizio degli edifici, indipendentemente dalla destinazione d’uso, collocati all’interno degli stessi o delle relative pertinenze. Non si riferisce quindi solo ad impianti relativi a edifici adibita ad uso civile. Le nuove regole non si applicano solo agli impianti principali come lo sono per esempio gli impianti elettrici, impianti a gas, impianti di riscaldamento e climatizzazione, impianti idrici e sanitari ma anche ad impianti accessori come p.es. cancelli elettronici, antifurti, antenne e cavi tv.
Nei condomini la dichiarazione di conformità deve essere rilasciata anche per gli impianti di uso comune.

Chi rilascia la dichiarazione di conformità?
La dichiarazione di conformità deve essere redatta dall’impresa installatrice abilitata. Per gli impianti costruiti prima del 27 marzo 2008 in cui la dichiarazione di conformità non sia stata prodotta o non sia più reperibile, può essere redatta a posteriori una dichiarazione sostitutiva di rispondenza, anziché dall’installatore, da un professionista iscritto all’albo che abbia esercitato per almeno 5 anni nel settore di competenza.
Quali sono gli obblighi per chi costruisce o ristruttura casa?
Per le nuove costruzioni, la dichiarazione di conformità va rilasciata al termine dei lavori. Chi costruisce o ristruttura casa deve depositarla presso il Comune. Il certificato di agibilità verrà rilasciato dalle autorità competenti solo previa acquisizione della dichiarazione di conformità, nonché del certificato di collaudo degli impianti installati, ove previsto dalle norme vigenti.
Il committente ha anche l’obbligo di inviare al distributore o al venditore tale documentazione, entro il termine di 30 giorni dall’allacciamento di una nuova fornitura di gas, energia elettrica, acqua. Decorsi i termini senza l’invio della documentazione richiesta, il distributore sospende la fornitura. Quali sono gli obblighi in caso di trasferimento dell’immobile (p.es. acquisto o vendita)
Con il decreto-legge n. 112/2008 è stato abrogato l’art. 13 del decreto 37/2008 che aveva imposto l’obbligo ai proprietari, di consegnare o di allegare la documentazione relativa alla sicurezza degli impianti, in caso di trasferimento dell’immobile a qualsiasi titolo.

www.centroconsumatori.it

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