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  • 11
  • set
  • 2008

Per il bonus prima casa conta il perimetro reale

bonus prima casa conta il perimetro realeSentenza Ctr Lazio: non conta lo calpestabilita, ma il perimetro reale. Muri come superficie utile.
Niente agevolazioni prima casa oltre i 240 mq. Ai fini dell`agevolazione per l`acquisto della prima casa, la superficie massima consentita di 240 mq deve essere determinata considerando tutta l`area interna comprensiva di muri perimetrali, tramezzi interni e zona camino.
Lo ha stabilito la Commissione tributaria regionale del Lazio nella sentenza n. 44/3/08, depositata in segreteria il 10 luglio scorso. I giudici regionali romani, confermando la decisione dei colleghi di primo grado, hanno cosi` negato le agevolazioni fiscali richieste per l`acquisto della prima casa, agevolazioni che competono in presenza di particolari condizioni soggettive e oggettive e che consentono l`applicazione di minori aliquote da calcolare sul trasferimento.
Oggetto dell`atto agevolato deve essere una casa di abitazione non di lusso secondo i criteri di cui al decreto del ministero dei lavori pubblici 2 agosto 1969, che negli articoli da 1 a 7 individua le singole caratteristiche in presenza di ciascuna delle quali l`abitazione e` considerata «di lusso»; nel successivo articolo 8 lo stesso decreto considera «abitazioni di lusso» le case e le singole unita` immobiliari che abbiano oltre quattro delle caratteristiche tra quelle indicate nella tabella allegata, ne determinano l`attribuzione alla categoria «di lusso», escludendo la possibilita` dell`agevolazione fiscale.

La vertenza trae origine da un avviso di liquidazione con cui le Entrate di Roma, in seguito alla segnalazione dell`Agenzia del territorio, revocavano le agevolazioni richieste per l`acquisto della prima casa. La revoca discendeva dalle dimensioni dell`appartamento in questione, che superava il limite massimo di 240 mq previsto dall`articolo 6 del dm 2 agosto 1969.
Il contribuente nel ricorso presentato palesava che la superficie utile complessiva dell`immobile in questione, da calcolarsi includendo solo le parti calpestabili e abitabili, era di 238 mq; inferiore quindi al limite dei 240 metri quadrati previsto dall`articolo 6 del dm 2 agosto 1969.
La Commissione tributaria provinciale di Roma, tenuto conto delle dimensioni dell`appartamento, respingeva il ricorso. La Ctr del Lazio ha confermato la decisione dei giudici provinciali e rigettato l`appello del contribuente. «L`assunto degli appellanti secondo cui, in mancanza di una precisa definizione normativa, la superficie utile complessiva debba essere calcolata includendo soltanto le parti dell`immobile concretamente calpestabili e abitabili», osserva il collegio regionale capitolino, «non puo` essere condiviso».

La commissione prosegue dicendo come l`articolo 5 del dm 2 agosto 1969 esclude espressamente dalla superficie utile complessiva tutte le zone esterne alla parte di immobile utilizzata per abitazione tra cui i balconi, le terrazze, le cantine, le soffitte, le scale e il posto macchina. Questa circostanza, aggiunge il collegio, «sta a significare che, al contrario, deve essere conteggiata tutta la zona interna, ivi compresi i muri perimetrali, i tramezzi interni e la zona camino perche`, concludono i giudici regionali, «il criterio seguito dalla norma non e` quello della calpestabilita` (tale caratteristica riguarderebbe anche le zone esterne) ma quello dell`appartenenza alla parte interna dell`unita` abitativa».

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