Prima casa: nell’ intermediazione immobiliare per il bonus del 19 % basta il preliminare

di Redazione Commenta

L’ Agenzia delle Entrate, con la Risoluzione Ministeriale n. 26 / E del 30 gennaio 2009, così chiarisce: si può fruire della detrazione IRPEF pari al 19 % dei compensi pagati a intermediari immobiliari per l’ acquisto dell’ abitazione principale (art. 15, comma 1, lett. b – bis, D.P.R. 917 / 1986), anche in presenza del solo preliminare di compravendita, purché regolarmente registrato. Se successivamente non venisse stipulato il contratto definitivo d’ acquisto dell’ abitazione, la detrazione utilizzata dovrà essere restituita.
In particolare, l’ art. 15, comma 1, lett b – bis del TUIR – D.P.R. 917 / 1986 (come introdotto dal decreto Visco-Bersani – D.L. 223 / 2006, convertito con modifiche nella legge 248 / 2006) prevede, dal 1° gennaio 2007, la detraibilità dall’ IRPEF del 19 % dei compensi pagati agli intermediari immobiliari per l’ acquisto dell’ unità immobiliare da adibire ad abitazione principale, per un importo non superiore a 1.000 euro.

Inoltre, con la citata Risoluzione n. 26/E/2009, l’ Agenzia delle Entrate ha specificato che, in mancanza di un contratto definitivo d’ acquisto, il contribuente può comunque beneficiare della detrazione anche in presenza del solo preliminare di vendita registrato, a condizione, però, che le parti stipulino poi il contratto definitivo (in quanto un preliminare di vendita non produce il trasferimento della proprietà) e che l’ immobile sia destinato ad abitazione principale dell’ acquirente. Pena la decadenza dal beneficio.

Richiamando la precedente Circolare ministeriale n. 28 / E/2006, l’ Agenzia delle Entrate ribadisce nuovamente che:
-l’ importo di 1.000 euro costituisce il limite massimo su cui commisurare la detrazione del 19 %, in relazione all’ intera spesa sostenuta per il compenso versato agli intermediari immobiliari e che la possibilità di portare in detrazione quest’ onere si esaurisce in un unico periodo di imposta;
-qualora l’ acquisto dell’ abitazione sia effettuato da più soggetti, la detrazione, nel limite complessivo di 1.000 euro, dovrà essere ripartita tra i comproprietari in base alla percentuale di proprietà.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non verrà pubblicato.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>