Riteniamo utile informare i lettori sulle norme varate in dieci fra regioni e province autonome. La provincia di Trento ha dichiarato che non aderirà ai criteri del Piano Casa come programmati dall’ Intesa Stato – Regioni, anche se anch’ essa può fruire della legge n. 2 / 2009, completata dalla Delibera di Giunta 9 aprile 2009, n. 814, in cui si prevedono contributi per le ristrutturazione, le addizioni voumetriche, le demolizioni e ricostruzioni.

BASILICATA
(Legge 4 agosto 2009 (?)

1. Tipologie di immobili. Residenziali esistenti o in corso di realizzazione, edificati dopo il 1942. Monofamiliari fino a 200 mq e altri fino a 400 mq.

2. Zone escluse. Centri storici o tessuti di antica formazione, zone omogenee B sature del DM 1444 / 1968 e definiti di valore storico, culturale o architettonico dagli strumenti urbanistici comunali vigenti, zone inedificabili, parchi, aree naturali protette, ambiti a rischio idrogeologico ed idraulico.

3. Termini presentazione richiesta di assenso. 24 mesi dall’ entrata in vigore.

4. Incrementi volumetrici. Del 20% della superficie complessiva (DM 10 maggio 1977, n. 801) fino a un massimo di 40 mq. Limite incrementato al 25% se si realizzano, almeno uno degli interventi, qui elencati: pannelli solari termici e / o impianti geotermici a bassa entalpia o a biomasse che assicurino non meno del 50% del fabbisogno di energia termica necessaria, impianti fotovoltaici integrati e / o a biomasse e biogas che diano almeno il 70% del fabbisogno di energia elettrica e non siano in edifici condominiali; captazione, filtro ed accumulo delle acque meteoriche per Wc, lavaggio auto, usi tecnologici e annaffiatura giardino; elementi filtranti acque per il 60% almeno delle superfici.

4.1 Risparmio energetico. Riduzione, non inferiore al 20 %, del fabbisogno di energia dell’ intero edificio o dell’ intera unità immobiliare.

4.2. Limiti urbanistici. Realizzazione in contiguità. Possibile creare nuove unità immobiliari di superficie complessiva non inferiore a mq 45. Divieto di cambio d’ uso per 10 anni. Costruzioni secondo norme antisismiche. Non cumulabilità con altri bonus volumetrici comunali.

4.3. Limiti edilizi. Rispetto dei i limiti di distanze indicati dagli strumenti urbanistici vigenti, salvo per le coibentazioni per cui valgono le deroghe previste dalla legge n. 28 / 2007 (fino a 55 cm per i muri).

5. Demolizioni e ricostruzioni. Limite massimo del 30% della superficie. È incrementato al 35% se si eseguono certi gli interventi (tutti quelli elencati nel paragrafo degli incrementi volumetrici, e non solo uno). È ulteriormente incrementato al fino al 40% se si utilizzano le tecniche costruttive dalla bioedilizia, se si ricorre all’utilizzo di impianti fotovoltaici, se la dotazione di verde privato esistente sul lotto di pertinenza viene incrementata fino al 60%.

5.1 Risparmio energetico. Riduzione, non inferiore al 30%, del fabbisogno di energia dell’ intero edificio o dell’ intera unità immobiliare.

5.2. Limiti urbanistici. Costruzioni secondo norme antisismiche.

5.3. Limiti edilizi. Rispetto delle distanze legali. Le altezze possono invece essere superate di 3 metri rispetto alle massime previste.

6. Autonomia comunale. I Comuni, entro il termine di 90 giorni dall’ entrata in vigore della legge, possono escludere l’ applicabilità in relazione ad ambiti del proprio territorio, limitare gli incrementi o le ricostruzioni (con approvazione da parte della Giunta Regionale), ovvero stabilire che immobili edificati prima del 1942 siano interessati.

7. Edilizia pubblica sovvenzionata. La legge stabilisce interventi di edilizia residenziale che prevedano la realizzazione o il recupero di alloggi sociali, che non hanno però attinenza diretta con queste schede.

8. Iter e contributo costruzione. Ricorso alla Dia. È fatto obbligo di istituire un fascicolo del fabbricato, da redigere secondo uno schema tipo che sarà definito con apposito regolamento da emanare entro 30 giorni dall’ entrata in vigore della legge. Contributo di costruzioni in misura standard, salvo riduzioni previste dai comuni.

9. Edifici non abitativi. Esclusi.

Altri interventi. Possibile il riutilizzo a fini volumetrici di superfici coperte e libere dei piani terra di edifici esistenti per: parcheggi pertinenziali; alloggi sociali (D.M. del 22 aprile 2008), alloggi per disabili (L. 104 / 1992); nuove unità immobiliari di superficie complessiva non inferiore a mq 45, con rispetto delle norme antisismiche e sulla certificazione energetica.

Consentiti i mutamenti di destinazione d’ uso tra residenze, residenze collettive e temporanee, residenze turistico – alberghiere, se non soggette a vincolo derivante da finanziamento pubblico, che restano subordinati al reperimento di spazi a parcheggio. Per tutti questi interventi valgono le esclusioni di zona sopra elencate.

Fonte: Confappi

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