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  • 03
  • nov
  • 2009

Confedilizia informa. Da ieri riscaldamenti accesi a Roma e in altre città

CONFEDILIZIADa ieri, 1 novembre, potranno accendere gli impianti di riscaldamento gli abitanti di città capoluogo di provincia come Ancona, Ascoli Piceno, Avellino, Caltanissetta, Chieti, Firenze, Foggia, Forlì, Genova, Grosseto, Isernia, La Spezia, Livorno, Lucca, Macerata, Matera, Nuoro, Pesaro, Pescara, Pisa, Pistoia, Prato, Roma, Savona, Siena, Teramo, Terni, Verona, Vibo Valentia, Viterbo e, in generale, di tutti i Comuni situati nella “Zona climatica” contraddistinta dalla lettera D.

Lo comunica la Confedilizia, ricordando che dallo scorso 15 ottobre i riscaldamenti potevano invece essere accesi dagli abitanti dei Comuni situati nella Zona climatica contraddistinta dalla lettera E. I Comuni situati nella Zona climatica F (quali – per esempio – Belluno, Bormio, Brennero, Brunico, Cortina d’ Ampezzo, Courmayeur, Cuneo, Ovindoli, Pescasseroli, Stelvio, Trento) non hanno limitazioni temporali (potendo in qualsiasi momento accendere i propri impianti), mentre in tutti gli altri Comuni, per attivare i riscaldamenti si dovrà ancora attendere qualche giorno.

Confedilizia ricorda infatti che le accensioni delle caldaie sono scadenzate – ai sensi del D.P.R. n. 412 del 1993 – in differenti periodi a seconda della zona climatica in cui i singoli Comuni sono inseriti, mentre i Comuni non presenti in alcuna delle zone in questione sono disciplinati da apposito provvedimento del Sindaco.

In particolare, la legge ha distinto sei diverse zone (“A”, “B”, “C”, “D”, “E”, “F”) ed ha imposto per ogni zona precisi criteri relativi al periodo di accensione degli impianti ed all’ orario giornaliero massimo di accensione degli stessi. I Sindaci dei Comuni possono tuttavia ampliare, a fronte di comprovate esigenze, i periodi annuali di esercizio e la durata giornaliera di accensione dei riscaldamenti, dandone immediata notizia alla popolazione.

Al di fuori di tali periodi, gli impianti termici possono essere attivati solo in presenza di situazioni climatiche che ne giustifichino l’ esercizio e, comunque, con durata giornaliera non superiore alla metà di quella prevista a pieno regime. È prevista la sanzione amministrativa da un minimo di 500 euro ad un massimo di 3.000.

Per conoscere la Zona climatica di appartenenza del proprio Comune e per avere ogni utile informazione in merito si può consultare il sito della Confedilizia, all’ indirizzo www.confedilizia.it.

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