Le 16 leggi regionali emanate finora per attuare l’ intesa Stato – Regioni sul piano casa del 31 marzo scorso pongono condizioni agli interventi sugli immobili: è obbligatorio cioè conseguire determinati risultati “verdi”, dai minori consumi per riscaldamento o condizionamento agli incentivi per fonti rinnovabili e recupero dell’ acqua piovana. Le norme variano da Regione a Regione.

Lombardia
La legge regionale 13 / 2009 consente di ampliare fino al 20% il volume di edifici residenziali mono e bifamiliari purché ci sia una diminuzione certificata di oltre il 10% del fabbisogno annuo di energia per la climatizzazione invernale. Alla fine dell’ intervento di ampliamento, il proprietario deve dotarsi dell’ attestato di certificazione energetica dell’ intero edificio. Il bonus volumetrico per demolire e ricostruire gli edifici passa dal 30% al 35% se l’ intervento comporta una dotazione di alberi pari almeno al 25% della superficie del lotto interessato.

Veneto (legge regionale 14 / 2009)
Le pensiline e le tettoie realizzate per installare impianti solari e fotovoltaici non concorrono a formare cubatura. La stessa soluzione è stata adottata in Abruzzo (legge regionale 16 / 2009): le pensiline e le tettoie realizzate o da realizzare per installare impianti fotovoltaici e altri impianti di produzione di energia a uso domestico derivante da fonti rinnovabili, non concorrono a formare superficie per l’ applicazione delle norme sui limiti di ampliamento degli edifici.

I progetti per i nuovi edifici e per la ristrutturazione di edifici esistenti, poi, devono prevedere l’ introduzione, negli impianti idrosanitari, di dispositivi certificati come idonei ad assicurare una significativa riduzione del consumo d’ acqua. Devono prevedere anche, se possibile, l’ adozione di sistemi di captazione, filtro e accumulo delle acque meteoriche provenienti dalle coperture degli edifici.

Lazio (legge regionale 21 / 2009)
L’ esecuzione dei lavori è subordinata alla redazione del fascicolo di fabbricato e prevede che gli ampliamenti degli edifici siano realizzati nel rispetto di quanto previsto dalle norme sulla sostenibilità energetico – ambientale e di bioedilizia e, in particolare, dal Dlgs 192 / 2005.

Marche (legge regionale 22 / 2009)
Alla domanda del titolo abilitativo, alla dichiarazione di inizio attività o al progetto di opera pubblica, deve essere allegata una relazione redatta dal progettista o da un tecnico abilitato da cui risulti, tra l’ altro, il miglioramento delle prestazioni energetiche che si prevede di conseguire. Se queste dichiarazioni non trovano riscontro nell’ opera realizzata, è previsto il pagamento di una multa pari al doppio dell’ incremento di valore che l’ edificio ha guadagnato per l’ incremento di superficie dovuto all’ ampliamento.

Toscana (legge regionale 24 / 2009) – Puglia (legge 14 / 2009)
L’ edificio interessato dall’ ampliamento deve essere dotato di infissi a doppi vetri.

Umbria (legge regionale 13 / 2009)
Gli edifici demoliti e ricostruiti devono conseguire una certificazione di sostenibilità ambientale che li porti a entrare nella classe B (buono), fra le categorie previste dal disciplinare tecnico attuativo dell’ articolo 4 della legge regionale 17 / 2008, che classifica gli edifici in base a vari parametri, dal risparmio energetico all’ uso di fonti rinnovabili all’ uso di materiali ecocompatibili.

Sardegna (legge regionale 4 / 2009)
Cresce il bonus regionale del 20% per l’ ampliamento degli edifici fino a un massimo del 30% se si consegue una riduzione di almeno il 15% del fabbisogno di energia primaria o si dimostra il rispetto dei parametri previsti dal Dlgs 192 / 05.

Fonte: Ance

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