(LR n. 71 del 23 / 11 / 2009 “Modifiche alla LR n. 39 / 2005 Disposizioni in materia di energia” – BUR n. 50 del 27 / 11 / 2009)

Viene modificata, in molte delle sue parti, la LR 39 / 2005 concernente la disciplina dell’ efficienza energetica in edilizia al fine di uniformarla al contesto legislativo nazionale oggetto di recente modifica.

In particolare, viene introdotto un nuovo sistema regionale di certificazione energetica per gli edifici di nuova costruzione, o soggetti ad interventi di ristrutturazione, con conseguente ridefinizione anche delle competenze della Regione e degli enti locali, in ossequio ai principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza dell’ amministrazione.

I Comuni, ad esempio, sono obbligati ad adottare negli atti di governo del territorio e nei regolamenti edilizi prescrizioni concernenti l’ efficienza energetica.

Il nuovo articolo 23 – bis introduce l’ attestato di certificazione energetica. Ogni edificio di nuova costruzione, oppure oggetto di ricostruzione a seguito di demolizione, e ogni edificio esistente di superficie utile lorda superiore a 1000 metri quadrati, oggetto di interventi di ristrutturazione edilizia che riguardano l’ intera struttura, deve essere dotato di un attestato di certificazione energetica, redatto da professionisti abilitati, in attuazione dell’ articolo 6 del D.Lgs. 192 / 2005. Si prevede l’ inefficacia del certificato di abitabilità qualora non sia presentato l’ attestato di certificazioneenergetica.

Inoltre, fatti salvi specifici casi di esclusione, nel caso di trasferimento a titolo oneroso o di locazione di ogni unità immobiliare di nuova edificazione oppure già esistente, l’ unità immobiliare deve essere dotata di attestato di certificazione energetica. Gli estremi identificativi dell’ attestato sono richiamati nel relativo atto di trasferimento a titolo oneroso o contratto di locazione.

Se l’unità immobiliare non ha l’ attestato di certificazione energetica si dà luogo all’ automatica classificazione dell’ unità immobiliare nella classe energetica più bassa. L’ attestato ha validità di dieci anni a partire dal suo rilascio ed è aggiornato ad ogni intervento che modifica le prestazioni energetiche dell’ edificio.

Le funzioni di vigilanza e controllo delle certificazioni energetiche, rilasciate dai professionisti competenti, sono attribuite ai comuni, i quali hanno la competenza ad applicare le relative sanzioni.
Per attuare il nuovo dettato normativo, l’ articolo 23 – sexies rinvia all’ emanazione, entro 90 giorni dall’ entrata in vigore della LR 71 / 2009, di uno o più regolamenti della Giunta regionale per la definizione analitica di alcune fattispecie.

Fonte: Ance

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