Impianti fotovoltaici, bonus fiscale del 55%

Nel caso in cui le spese per la sostituzione degli infissi vengono suddivise tra proprietario e inquilino, la detrazione fiscale del 55% per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici può essere ripartita tra entrambi, sulla base delle spese sostenute da ciascuno

Così ha precisato l’ Agenzia delle Entrate al punto 3.1 della Circolare n. 38 / E del 23 giugno 2010, che fornisce informazioni anche in materia di impianti fotovoltaici, in particolare sulla questione della loro natura di unità immobiliari oppure di beni mobili, e se tali impianti possano beneficiare dell’ agevolazione ‘Tremonti-ter’.

IN DETTAGLIO
3.1Detrazione di imposta del 55% per interventi di risparmio energetico: in caso di sostituzione di serramenti ed infissi presso un’ unità abitativa residenziale posseduta da due persone fisiche, nudo proprietario e usufruttuario, e locata ad una terza persona fisica, mediante un accordo tra il nudo proprietario e l’ inquilino, si procede alla sostituzione dei serramenti ripartendo il costo per il 70% a carico del nudo proprietario e per il 30% a carico dell’ inquilino.

In questo caso la detrazione spetta sia al nudo proprietario sia all’ inquilino per l’ ammontare di spesa effettivamente sostenuta da ciascuno, ovviamente nel rispetto delle condizioni previste dalla legge: pagamento mediante bonifico bancario con identificazione del beneficiario della detrazione e del bonifico, limite di spesa 60.000 euro, rispetto dei parametri tecnici dell’ intervento.

La comunicazione all’ ENEA può essere unica facendo riferimento all’ unico intervento ed ai due beneficiari.

1.8 .a) Impianti fotovoltaici

L’ Agenzia del Territorio ha considerato gli impianti fotovoltaici posizionati sul suolo quali unità immobiliari, nello specifico opifici, con riferimento alla categoria catastale D1. Dalle varie risoluzioni dell’ Agenzia delle Entrate risulta invece che gli impianti fotovoltaici rientrano nel concetto di ”impianti”, quindi di beni mobili, che ‘possono essere rimossi e utilizzati per le medesime finalità senza antieconomici interventi di adattamento.

Come si conciliano le due interpretazioni?
L’ impianto fotovoltaico situato su un terreno non costituisce impianto infisso al suolo in quanto normalmente i moduli che lo compongono (i pannelli solari) possono essere agevolmente rimossi e posizionati in altro luogo, mantenendo inalterata la loro originaria funzionalità.

È stato precisato che sono agevolabili gli impianti diversi da quelli infissi al suolo, nonché i beni ”stabilmente” e ”definitivamente” incorporati al suolo, purché possano essere rimossi e utilizzati per le medesime finalità senza ”antieconomici interventi di adattamento”. Pertanto, si parla di beni immobili quando non è possibile separare il bene mobile dall’ immobile (terreno o fabbricato) senza alterarne la funzionalità o quando per riutilizzare il bene in un altro contesto con le stesse finalità devono essere effettuati antieconomici interventi di adattamento.

1.8 .b) Impianti fotovoltaici
Gli impianti fotovoltaici possono beneficiare dell’ agevolazione Tremonti – ter? Con circolare n.44 / E del 27 ottobre 2009 l’ Agenzia delle Entrate ha dato indicazioni in merito all’ applicazione dell’ agevolazione istituita dall’ articolo 5 del decreto – legge n. 78 del 2009, specificando che ai fini dell’ individuazione dei macchinari e delle apparecchiature agevolabili occorre verificare se gli stessi siano classificabili in una delle sottocategorie appartenenti alla divisione 28 della tabella ATECO 2007 e che valgano per la predetta verifica anche le indicazioni contenute nelle ”Note esplicative e di contenuto dei singoli codici della classificazione”.

Fonte: casaeclima

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