Antiriciclaggio e contrasto al finanziamento del terrorismo, il ruolo della Banca d’Italia

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Antiriciclaggio e contrasto al finanziamento del terrorismo, il ruolo della Banca d’Italia

Nel quadro istituzionale delineato dal d.lgs. 231/07 è stato significativamente valorizzato il ruolo della Banca d’Italia chiamata, nell’esercizio dell’attività di vigilanza bancaria e finanziaria, a sovrintendere al rispetto degli obblighi antiriciclaggio

In particolare, alla Vigilanza della Banca d’Italia sono attribuiti ai sensi dell’art. 7 del d.lgs. 231/07 compiti di natura regolamentare, da esercitare d’intesa con le altre Autorità di controllo del settore finanziario, in materia di:

– adeguata verifica della clientela;
– registrazione e conservazione dei relativi dati nell’archivio unico informatico;
– organizzazione, procedure e controlli interni atti ad assicurare l’assolvimento degli adempimenti antiriciclaggio, ivi compreso l’obbligo di segnalazione delle operazioni sospette.

Il Decreto ha stabilito che la Banca d’Italia eserciti i propri poteri regolamentari anche nei confronti delle società fiduciarie di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1966 (cd. fiduciarie statiche).

La Banca d’Italia verifica, anche in sede ispettiva, l’adeguatezza degli assetti organizzativi e procedurali degli intermediari vigilati e il rispetto da parte di questi ultimi degli obblighi previsti dalla normativa con particolare riguardo all’adeguata verifica della clientela, alla corretta alimentazione dell’Archivio Unico Informatico, all’idoneità dei controlli interni nonché alla costante formazione del personale.

I controlli ispettivi sono articolati su un triplice livello: approfondimenti nell’ambito delle ispezioni di carattere generale; ispezioni mirate presso le Direzioni Generali, accertamenti presso singole dipendenze.

In relazione alle risultanze delle verifiche vengono assunte, ove del caso, le opportune iniziative. Alla Banca d’Italia sono poi attribuiti poteri sanzionatori in caso di inosservanza delle disposizioni emanate da parte degli intermediari del settore finanziario, fatta eccezione per le compagnie di assicurazione e per le società di revisione; si applica la procedura di cui all’articolo 145 del d.lgs. 385/93 (TUB).

Infine la Banca d’Italia, nel caso di riserve formulate dal FAFT-GAFI (Financial Action Task Force – Gruppo d’Azione Finanziaria) sull’adeguatezza dei sistemi di contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo di alcuni paesi, intraprende iniziative di sensibilizzazione nei confronti del sistema bancario e finanziario.

Armando Barsotti
Centro Studi Fiaip

Fonte Banca Italia

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