Scattata l’operazione “sospendi-mutuo” per l’abitazione principale

Dal 2 settembre è in vigore il regolamento sul Fondo per le famiglie in difficoltà con il pagamento delle rate

È scattata l’operazione “sospendi-mutuo”. Il 2 settembre è entrato in vigore il regolamento, adottato con il decreto ministeriale n.132 del 21 giugno (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 192 del 18 agosto), che disciplina l’accesso al Fondo di solidarietà per i mutui stipulati per l’acquisto della prima casa. L’agevolazione – sospensione del pagamento delle rate – è rivolta alle persone che risultano titolari di un contratto di mutuo finalizzato all’acquisto di un immobile, in Italia, destinato a propria abitazione principale.


Le condizioni necessarie per essere ammessi al beneficio:
– il richiedente deve essere proprietario dell’immobile per il quale è stato contratto il mutuo
– l’importo ricevuto deve essere al massimo 250mila euro e in ammortamento da almeno un anno
– l’appartamento non deve appartenere alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e deve avere le caratteristiche per essere considerato “non di lusso
– l’indicatore della situazione economica equivalente (Isee) non deve superare 30mila euro.

Tutti i requisiti di partenza devono essere posseduti al momento di presentazione della domanda. Inoltre, la temporanea impossibilità a rispettare il calendario delle rate deve essere “giustificata” da uno dei seguenti eventi verificatosi dopo la stipula del contratto di mutuo:
– perdita del posto di lavoro o termine del contratto, senza un nuovo impiego da almeno tre mesi
– morte o sopraggiunta non autosufficienza di un componente del nucleo familiare percettore di almeno il 30% del reddito complessivo del nucleo familiare
– pagamento di spese mediche o di assistenza domiciliare per almeno 5mila euro annui
– pagamento di spese per manutenzione straordinaria, ristrutturazione o adeguamento funzionale dell’immobile, per opere necessarie e indifferibili, di ammontare non inferiore a 5mila euro
– aumento della rata del mutuo a tasso variabile di almeno il 25% (in caso di rate semestrali) ovvero di almeno il 20% (rate mensili).

Chi è in possesso dei requisiti su elencati e intende interrompere momentaneamente il pagamento delle rate di mutuo, deve farne richiesta alla banca che ha concesso la somma, utilizzando il modello che a breve sarà disponibile sul sito del dipartimento del Tesoro e indicando l’intervallo temporale per il quale intende usufruire della sospensione.

Alla domanda andranno allegate l’attestazione dell’Isee e la documentazione idonea a dimostrare le ragioni del mancato pagamento della rata.

L’agevolazione viene revocata se si accerta che è stata ottenuta grazie a dichiarazioni non veritiere o a documenti fasulli. Chi ne ha beneficiato illegittimamente, deve restituire allo Stato l’importo girato dal Fondo alla banca, rivalutato secondo l’indice Istat e maggiorato degli interessi legali.

Nel tempo massimo di un mese, l’aspirante beneficiario viene messo a conoscenza dell’esito della domanda. Sono infatti previsti 10 giorni a disposizione della banca – dal ricevimento della richiesta – per determinare i costi dell’operazione a carico dello Stato e inoltrare la pratica al Gestore del Fondo. Quest’ultimo esamina il caso ed entro 15 giorni dà alla banca l’ok per la sospensione, che l’istituto di credito provvede poi a comunicare al beneficiario nei successivi 5 giorni.

Fonte: FiscoOggi

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