News D.L. Energia: da rifiuti a sottoprodotti

Il 19 agosto è entrata in vigore la legge 13 agosto 2010 n. 129 recante misure urgenti in materia di energia e proroga del termine per l’esercizio di delega legislativa in materia di riordino del sistema degli incentivi

Tra le novità del provvedimento, due riguardano la filiera della biomassa, e in particolare la modifica della definizione di sottoprodotto per le biomasse destinate alla produzione di energia (definite nel D.Lgs 152/2006 – Testo Unico Ambientale), e l’interpretazione autentica in materia di tariffa onnicomprensiva per gli impianti di potenza media annua non superiore a 1 MW.

Tra le novità introdotte dalla norma c’è la modifica dell’art. 185, comma 2 del D.Lgs. 152/06: le parole ”materiali fecali e vegetali, provenienti da attività agricole, utilizzati nelle attività agricole o” sono sostituite dalle parole ”materiali fecali e vegetali provenienti da sfalci e potature di manutenzione del verde pubblico e privato, oppure da attività agricole, utilizzati nelle attività agricole, anche al di fuori del luogo di produzione, ovvero ceduti a terzi, o utilizzati”.

Dal 19 agosto possono dunque essere considerati sottoprodotti non solo i materiali fecali e vegetali provenienti da attività agricole (come previsto con art. 185 ante modifica), ma anche i materiali provenienti dalla manutenzione del verde, anche quando utilizzati lontano dal luogo di produzione o ceduti a terzi, purché siano rispettate le condizioni di cui alla lett. p) comma 1 dell’art. 183 del D.Lgs. 152/06 inerenti la definizione di sottoprodotto.

Quindi i rifiuti ottenuti dalla manutenzione di giardini pubblici e privati non sono più soggetti alla normativa riguardante i rifiuti, ma possono essere riutilizzati in impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili.

Le aziende che producono materiale vegetale (sfalci e potature) hanno ora la possibilità di gestirli come sottoprodotti, progettando la gestione fin da prima della produzione.

Il DL Energia convertito in legge inoltre riconosce, all’art. 1 ter, la tariffa onnicomprensiva di 0,28 Cent/euro per gli impianti di potenza inferiore a 1 MW alimentati a biogas, biomasse o oli vegetali puri tracciabili, entrati in esercizio commerciale dal 1° gennaio 2008. Nei prossimi mesi il GSE (Gestore Servizi Energetici) provvederà al conguaglio della tariffa per il periodo tra il 1° gennaio 2008 e l’entrata in vigore della legge n. 99 del 23 luglio 2009.

Fonti: GUI, AIEL (Associazione Italiana Energie Agroforestali)

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