Se due coniugi, comproprietari della casa da ristrutturare, sostengono entrambi spese per i lavori, nel caso in cui fattura e bonifico di pagamento siano intestati ad un solo di essi, la detrazione IRPEF del 36% spetta anche al soggetto che non è indicato nei predetti documenti, però nella fattura va annotata la percentuale di spesa da lui sostenuta.

Questa norma vale anche per l’acquisto da parte di entrambi i coniugi di un box pertinenziale ad un’abitazione che si trova in fabbricato interamente ristrutturato da impresa, precisando che sia annotato in fattura il nome del coniuge comproprietario che ha integralmente sostenuto la spesa. Non ha diritto alle quote residue di detrazione l’erede che concede in comodato gratuito l’immobile ereditato.
Riguardo agli adempimenti necessari per il riconoscimento del beneficio fiscale,, come già noto, è intervenuto di recente il Decreto sviluppo.
In particolare, viene eliminato l’obbligo di comunicazione preventiva al Centro Operativo di Pescara, inviata per raccomandata prima dell’inizio degli interventi. Eliminato anche l’obbligo di indicare, in fattura, il costo della manodopera utilizzata per l’esecuzione degli interventi agevolati.
Si ricorda inoltre che può usufruire dell’agevolazione fiscale del 36% per le spese di ristrutturazione anche il contribuente che non risulti indicato né in fattura né nei bonifici.
Riguardo alle modalità di pagamento delle spese per le quali è riconosciuto il diritto alla detrazione IRPEF del 36%, con la C.M. 20/E/2011 l’Agenzia delle Entrate estende il beneficio fiscale anche al contribuente che non risulti indicato né in fattura né nelle quietanze dei relativi bonifici, purché nella fattura venga annotata la percentuale di spesa sostenuta da quest’ultimo.
Si ricorda però che il soggetto che non ha inviato la comunicazione di inizio lavori al Centro Operativo di Pescara, per beneficiare della ristrutturazione agevolata, deve indicare nella propria dichiarazione dei redditi il codice fiscale del soggetto che ha effettuato l’invio.

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