Gli eredi del conduttore, i quali, dopo la sua morte, continuino ad occupare, senza titolo, l’immobile locato al loro dante causa, nonostante l’intervenuta convalida della licenza per finita locazione a quest’ultimo intimata, sono tenuti al pagamento, dal momento di detto decesso, dell’indennità di occupazione ai sensi dell’art. 1591 cod. civ., e non già del canone secondo le scadenze pattuite, perché, cessato il rapporto di locazione, la protrazione della detenzione costituisce inadempimento dell’obbligo di restituzione della cosa locata anche quando è consentita dalla legge di sospensione degli sfratti, e la liquidazione del relativo danno, da riconoscersi fino all’effettivo rilascio dell’immobile, deve essere effettuata in base all’art. 1 bis del d.l. 31 dicembre 1988, n. 551 (convertito, con modificazioni, nella legge 21 febbraio 1989, n. 61), senza che possa avere alcuna rilevanza al riguardo la diversa misura inferiore stabilita nel contratto”.
È il principio che la Cassazione ha stabilito con la sentenza n. 11373/‘10, inedita.

Sempre in materia di locazione ed eredità, altra importante sentenza, della Cassazione. “In tema di locazione di immobili urbani ad uso non abitativo (ha detto la Suprema Corte nella sentenza n. 13838/‘10, inedita) il diritto di prelazione spettante al conduttore a norma dell’art. 38 della legge 27 luglio 1978, n. 392, non trova applicazione nel caso previsto dall’art. 732 cod. civ. e, quindi, anche qualora il coerede alieni la sua quota a persona estranea alla comunione ereditaria”.
Corrado Sforza Fogliani
presidente Confedilizia

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