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	<title>Mondocasablog &#187; Agenzia delle Entrate</title>
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		<title>Cessione fabbricati strumentali, regime di tassazione ai fini IVA</title>
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		<pubDate>Tue, 28 Jun 2011 22:10:24 +0000</pubDate>
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		<description><![CDATA[L&#8217;Agenzia delle Entrate, con la Circolare n.28/E del 21 giugno 2011, chiarisce alcuni punti sul regime IVA applicabile a particolari operazioni di cessione e locazione immobiliare. In caso di cessione [...]]]></description>
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<strong>In caso di cessione di un&#8217;area sulla quale esiste un fabbricato industriale in dismissione, l&#8217;IVA è calcolata in base alla natura oggettiva del fabbricato e allo stato di fatto e di diritto dell&#8217;atto della cessione, a prescindere dalla successiva destinazione del bene.</strong><br />
<span id="more-19950"></span><br />
Invece in caso di <strong>locazione </strong>con <strong>patto reciproco di futura </strong>vendita, anche quando la <strong>negoziazione </strong>viene conclusa tra una <strong>cooperativa edilizia</strong> ed i propri soci, il pagamento dell&#8217;<strong>IVA </strong>avviene nella data di stipula della <strong>locazione </strong>e non in quella dell&#8217;atto di trasferimento (art.6, co. 1 del D.P.R. 633/1972).<br />
Chiariamo anzitutto il primo tema trattato dalla citata Circolare n.28/E del 21 giugno 201, che riguarda precisamente il <strong>regime Iva applicabile alle cessioni di fabbricati strumentali.</strong><br />
Chiariamo in particolare il caso di una <strong>cessione di area </strong>sulla quale c&#8217;è un<strong> complesso immobiliare industriale dismesso </strong>(categoria catastale &#8221;D&#8221;), per la quale il <strong>venditore </strong>ha stipulato una convenzione urbanistica per l&#8217;attuazione di un <strong>Piano Integrato di Intervento</strong>, per la <strong>riqualificazione urbana</strong> del complesso stesso.<br />
Secondo<strong> l&#8217;Agenzia delle Entrate,</strong> prima di attuare il piano, senza che siano stati avviati i previsti lavori di <strong>demolizione e bonifica,</strong> il contribuente, in sede di alienazione del fabbricato, chiede di conoscere se la <strong>vendita </strong>debba essere considerata come cessione di <strong>&#8221;area edificabile&#8221;,</strong> soggetta in ogni caso all&#8217;<strong>IVA</strong>, oppure come trasferimento di <strong>&#8221;immobile strumentale&#8221;,</strong> per il quale è previsto, ai sensi dell&#8217;art.10, co. 1, n. 8 ter del D.P.R. 633/1972, un generale regime di <strong>esenzione</strong>, salvo che si tratti di <strong>cessione </strong>operata dal soggetto che ha <strong>costruito </strong>o <strong>ristrutturato l&#8217;immobile</strong> stesso, entro il quarto anno dal compimento di tali opere.<br />
<strong>L&#8217;Agenzia delle Entrate</strong> chiarisce che si tratta di cessione di <strong>&#8221;immobile strumentale&#8221;,</strong> per il quale si applica il disposto di cui al citato art.10. In termini generali, l&#8217;Agenzia ribadisce che il<strong> regime di tassazione ai fini IVA </strong>è strettamente correlato alla natura oggettiva del bene ceduto, allo stato di fatto e di diritto nel quale lo stesso bene si trova all&#8217;atto della <strong>cessione</strong>, a prescindere dall&#8217;uso e dalla <strong>destinazione </strong>che se ne faccia successivamente. Pertanto, la successiva <strong>demolizione </strong>del fabbricato non incide sul <strong>regime IVA </strong>applicabile al momento della sua <strong>cessione</strong>.<br />
<strong><em>Fonte: Ance</em></strong></p>
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		<title>Dl sviluppo, normativa detrazione 36% per ristrutturazione</title>
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		<pubDate>Tue, 31 May 2011 07:23:32 +0000</pubDate>
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		<description><![CDATA[Nuova procedura: non è più necessaria la comunicazione preventiva all’Agenzia delle Entrate di Pescara, i dati catastali nella dichiarazione dei redditi Diventa così più semplice la procedura per richiedere la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.mondocasablog.com/wp-content/uploads/2011/05/normativa-detrazione-36-per-ristrutturazione.jpg?9d7bd4"><img src="http://www.mondocasablog.com/wp-content/uploads/2011/05/normativa-detrazione-36-per-ristrutturazione-300x131.jpg?9d7bd4" alt="" title="normativa detrazione 36 per ristrutturazione" width="300" height="131" class="left" /></a><strong><em>Nuova procedura: non è più necessaria la comunicazione preventiva all’Agenzia delle Entrate di Pescara, i dati catastali nella dichiarazione dei redditi</em></strong><br />
Diventa così più semplice la <strong>procedura </strong>per richiedere la <strong>detrazione del 36% sugli interventi di ristrutturazione</strong>. Con il <strong>decreto sviluppo</strong> è stato introdotto un nuovo iter, che dovrà essere completato da un provvedimento dell<strong>&#8216;Agenzia delle Entrate</strong>, modificando il D/M 41/1998 sulle<strong> detrazioni per gli interventi di riqualificazione edilizia degli edifici. </strong><br />
Secondo il DL 70/2011, in vigore dal 14 maggio, chi intende usufruire della <strong>detrazione del 36% per i lavori di ristrutturazione edilizia</strong> non ha più l&#8217;obbligo di comunicare all&#8217;<strong>Agenzia delle Entrate</strong> l&#8217;avvio della <strong>procedura</strong>, ma dovrà riportare tutti i dati direttamente nella <strong>dichiarazione dei redditi.</strong><br />
In base alla <strong>normativa </strong>precedente, la comunicazione di inizio lavori, redatta su un apposito modello, doveva essere inviata per raccomandata al centro operativo di Pescara allegando vari documenti, tra cui i <strong>dati catastali</strong> o, in loro mancanza, la copia della domanda di <strong>accatastamento</strong>.<br />
Con l&#8217;entrata in vigore del decreto sviluppo, i<strong> dati catastali </strong>che identificano l&#8217;immobile oggetto degli interventi devono essere indicati nella <strong>dichiarazione dei redditi.</strong><br />
Se i lavori sono effettuati dal detentore dell&#8217;immobile, è necessario riportare nella <strong>dichiarazione dei redditi</strong> anche gli estremi di registrazione del <strong>contratto di locazione o comodato</strong>, cioè l’atto con cui si costituisce il diritto sull&#8217;<strong>immobile</strong>.<br />
Gli altri documenti necessari per la realizzazione delle <strong>ristrutturazioni agevolate </strong>secondo la nuova procedura saranno indicati in seguito con un provvedimento del Direttore dell&#8217;<strong>Agenzia delle Entrate.</strong></p>
]]></content:encoded>
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		<title>Dichiarazione redditi, iniziative programmate</title>
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		<pubDate>Thu, 26 May 2011 22:00:29 +0000</pubDate>
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		<description><![CDATA[A Parma e Fidenza l&#8217;Agenzia delle Entrate offre un servizio di assistenza per UNICO 2011 Un servizio gratuito per la compilazione e la trasmissione del modello UNICO 2011. È questa [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.mondocasablog.com/wp-content/uploads/2011/05/Dichiarazione-redditi-iniziative-programmate.jpg?9d7bd4"><img src="http://www.mondocasablog.com/wp-content/uploads/2011/05/Dichiarazione-redditi-iniziative-programmate.jpg?9d7bd4" alt="" title="Dichiarazione redditi iniziative programmate" width="268" height="200" class="left" /></a><strong><em>A Parma e Fidenza l&#8217;Agenzia delle Entrate offre un servizio di assistenza per UNICO 2011</em></strong><br />
<strong>Un servizio gratuito per la compilazione e la trasmissione del modello UNICO 2011</strong>. È questa la nuova iniziativa della<strong> Direzione Provinciale dell&#8217;Agenzia delle Entrate di Parma per aiutare i contribuenti alle prese con la dichiarazione dei redditi. Il servizio è attivo nel periodo maggio-luglio 2011, presso gli Uffici territoriali di Parma (Strada Quarta n. 6/1°) e di Fidenza (piazza Gioberti n. 5). </strong><br />
<span id="more-19541"></span><br />
A Parma sarà attivo dal lunedì al venerdì, ore 8.45 – 12.45, con apertura pomeridiana il lunedì e il giovedì dalle ore 14.30 alle 16.30; a Fidenza, dal lunedì al venerdì, ore 9 – 13, con apertura pomeridiana il martedì e il giovedì dalle ore 15 alle 17.<br />
Per accedere al servizio è necessario fissare un appuntamento, chiamando il numero telefonico<strong> 848 800 444 </strong>oppure attraverso il<strong> sito internet dell&#8217;Agenzia delle Entrate www.agenziaentrate.gov.it, sezione <strong>&#8221;Contatta Agenzia&#8221;.</strong> </strong><br />
All&#8217;appuntamento con il funzionario Agenzia il <strong>contribuente </strong>deve consegnare, anche in copia, la documentazione che comprova <strong>deduzioni e detrazioni:</strong> in questo modo la dichiarazione presentata non potrà essere sottoposta a controlli formali negli anni successivi, in quanto già &#8221;validata&#8221; dall&#8217;<strong>Agenzia delle Entrate,</strong> con evidenti vantaggi per l&#8217;amministrazione finanziaria ma anche per lo stesso contribuente.</p>
<p><strong>Fonte: FiscoOggi</strong></p>
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		<title>Limite di spesa detraibile per intermediazione immobiliare</title>
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		<pubDate>Thu, 19 May 2011 22:05:39 +0000</pubDate>
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		<description><![CDATA[Dal 1° gennaio 2007 è ammesso in detrazione il 19% dei compensi pagati a soggetti di intermediazione immobiliare per l&#8217;acquisto dell&#8217;unità immobiliare da adibire ad abitazione principale, per un importo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.mondocasablog.com/wp-content/uploads/2011/05/Limite-di-spesa-detraibile-per-intermediazione-immobiliare.jpg?9d7bd4"><img src="http://www.mondocasablog.com/wp-content/uploads/2011/05/Limite-di-spesa-detraibile-per-intermediazione-immobiliare-199x300.jpg?9d7bd4" alt="" title="Limite di spesa detraibile per intermediazione immobiliare" width="199" height="300" class="left" /></a>Dal 1° gennaio 2007 è ammesso in detrazione il 19% dei compensi pagati a soggetti di <strong>intermediazione immobiliare per l&#8217;acquisto dell&#8217;unità immobiliare da adibire ad abitazione principale, </strong>per un importo non superiore ad euro mille per ciascuna annualità (art. 15, comma 1, lettera b-bis del TUIR). La circolare n. 28/E del 2006 precisa che se l&#8217;<strong>acquisto </strong>è effettuato da più proprietari, la <strong>detrazione</strong>, nel limite complessivo di euro mille, dovrà essere ripartita tra i <strong>comproprietari </strong>in ragione della <strong>percentuale di proprietà.</strong><br />
<strong>La regola fiscale è stata ribadita dall&#8217;Agenzia delle Entrate nella circolare n. 20 del 13 maggio 2011 (vedi punto 5.8).</strong></p>
<p><strong>Fonte: Agenzia delle Entrate </strong></p>
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		<title>La cedolare secca, quando e se conviene</title>
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		<pubDate>Mon, 16 May 2011 22:10:35 +0000</pubDate>
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		<description><![CDATA[Vari i fattori da valutare prima di optare per la cedolare secca, che non è solo un problema di aliquote. Chi sceglie la cedolare deve sapere anzitutto che non potrà [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.mondocasablog.com/wp-content/uploads/2011/05/La-cedolare-secca-quando-e-se-conviene.jpg?9d7bd4"><img src="http://www.mondocasablog.com/wp-content/uploads/2011/05/La-cedolare-secca-quando-e-se-conviene.jpg?9d7bd4" alt="" title="La cedolare secca, quando e se conviene" width="282" height="200" class="left" /></a><strong><em>Vari i fattori da valutare prima di optare per la cedolare secca, che non è solo un problema di aliquote.</em></strong></p>
<p><strong>Chi sceglie la cedolare deve sapere anzitutto che non potrà chiedere all&#8217;inquilino né adeguamenti Istat nè aumenti del canone: il divieto è assoluto, rischio sanzioni. Vietati accordi con l&#8217;inquilino.</strong><br />
<span id="more-19225"></span><br />
Da considerare che per i<strong> nuovi contratti</strong> va fatta una speciale <strong>denuncia online </strong>(tranne pochi casi nei quali si usa il vecchio modello 69), per la quale il <strong>proprietario </strong>si deve accreditare e ottenere il pincode, dopo ci sarà una nuova imposta e adempimenti separati dall&#8217;Irpef: se l&#8217;importo a vantaggio della <strong>cedolare </strong>è minimo (100-200 euro) forse non è il caso di assumersi i nuovi impegni burocratici. </p>
<p>Chi non ha pagato le <strong>tasse </strong>e non ha registrato il <strong>contratto</strong>, è obbligato alla <strong>registrazione</strong>, perché l&#8217;<strong>inquilino </strong>potrebbe provvedervi direttamente. Si ottiene così per quattro anni un <strong>canone </strong>pari al triplo della<strong> rendita catastale </strong>(poche centinaia di euro all&#8217;anno, in media). La <strong>cedolare </strong>dovrebbe quindi essere un&#8217;occasione per i <strong>proprietari </strong>dei circa 500mila <strong>immobili abitativi affittati in nero.</strong></p>
<p>Ma vanno considerati altri fattori: chi registra un <strong>nuovo contratto</strong> deve fingere che sia iniziato proprio in quel momento, sperando che il <strong>fisco </strong> non vada ad accertare le annualità precedenti, altrimenti tra <strong>sanzioni e interessi</strong> deve pagare parecchie migliaia di euro. Inoltre, l&#8217;<strong>inquilino </strong>che volesse effettuare la <strong>registrazione </strong>incontrerebbe parecchie difficoltà, dato che molti uffici delle <strong>Entrate </strong>vogliono vedere la <strong>copia del contratto, controllare i dati catastali, che spesso non ci sono nella copia del contratto (quando c&#8217;è).</strong></p>
<p>Il <strong>proprietario in nero</strong> dovrà quindi valutare i <strong>rischi dell&#8217;emersione, </strong>che comporta<strong> sanzioni sul pregresso e cedolare da pagare</strong>, e quelli del nero che comporta sul pregresso e crollo del <strong>canone d&#8217;affitto</strong> su denuncia dell&#8217;<strong>inquilino</strong>.</p>
]]></content:encoded>
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		<title>Fisco e locazioni, la cedolare secca subito alla prova dell&#8217;acconto all&#8217;85%</title>
		<link>http://www.mondocasablog.com/2011/04/27/fisco-e-locazioni-la-cedolare-secca-subito-alla-prova-dellacconto-all85/</link>
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		<pubDate>Tue, 26 Apr 2011 22:30:12 +0000</pubDate>
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		<description><![CDATA[I proprietari di abitazioni date in affitto in virtù di contratti già registrati potranno applicare la cedolare nel 730 o in Unico 2012. Entro il 16 giugno dovranno versare l&#8217;acconto [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.mondocasablog.com/wp-content/uploads/2011/04/la-cedolare-secca-subito-alla-prova-dellacconto.jpg?9d7bd4"><img src="http://www.mondocasablog.com/wp-content/uploads/2011/04/la-cedolare-secca-subito-alla-prova-dellacconto.jpg?9d7bd4" alt="" title="la cedolare secca subito alla prova dellacconto" width="300" height="200" class="left" /></a><strong><em>I proprietari di abitazioni date in affitto in virtù di contratti già registrati potranno applicare la cedolare nel 730 o in Unico 2012. </em></strong></p>
<p><strong>Entro il 16 giugno dovranno versare l&#8217;acconto  e inviare la raccomandata all&#8217;inquilino, per informarlo di aver scelto la cedolare e di rinunciare all&#8217;aggiornamento del canone. Invece, i proprietari che alla data del 7 aprile  dovevano ancora registrare il contratto di locazione, potranno farlo fino al 6 giugno e scegliere la cedolare al momento della registrazione (in via telematica con il software Siria o con il modello 69 cartaceo). Anche per loro, poi, ci sarà l&#8217;appuntamento con l&#8217;acconto.</strong><br />
<span id="more-18754"></span><br />
Il calcolo della convenienza va fatto confrontando prima di tutto le<strong> aliquote &#8220;piatte&#8221; (21% o 19%)</strong> con<strong> l&#8217;aliquota marginale Irpef </strong>che si applica al <strong>contribuente</strong>. Bisogna tenere conto del fatto che la <strong>cedolare </strong>si applica su tutto il canone, mentre l&#8217;<strong>Irpef </strong>ha le deduzioni forfettarie (15% sul canone di mercato, 40,5% su quello concordato). Inoltre la <strong>cedolare </strong>assorbe <strong>l&#8217;imposta di bollo e di registro, le addizionali comunali e regionali e non consente di aumentare il canone.</strong></p>
<p>In generale, la <strong>cedolare </strong>conviene a chi si colloca almeno nel secondo scaglione Irpef (dai 15mila euro di reddito in su) e <strong>affitta a canone libero</strong>, mentre se il <strong>canone è concordato</strong> la convenienza è certa solo dal terzo scaglione (dai 28mila euro). Tutto questo senza considerare le <strong>detrazioni: chi ha il 36 o il 55%, a esempio, potrebbe vedere il bonus fiscale vanificato (per incapienza) dalla minor Irpef legata alla scelta della cedolare.</strong></p>
<p><strong>Per stabilire l&#8217;importo dell&#8217;acconto bisogna calcolare l&#8217;85% della cedolare dovuta per il 2011, tenendo conto che</strong>:<br />
- per importi fino a 51,65 euro l&#8217;acconto non è dovuto;<br />
- se il risultato è inferiore a 257,52 euro, l&#8217;acconto è versato tutto entro il 30 novembre;<br />
- se il risultato è uguale o superiore a 257,52 euro, l&#8217;acconto è versato in due rate: la prima, nella misura del 40%, entro il 16 giugno; la seconda, nella misura del 60%, entro il 30 novembre.</p>
<p>L&#8217;<strong>acconto </strong>va sempre versato con il modello F24, anche da parte dei <strong>contribuenti </strong>che si avvalgono dell&#8217;assistenza fiscale. Quindi, chi presenta il 730, oltre all&#8217;obbligo di calcolare e versare autonomamente<strong> l&#8217;acconto sulla cedolare</strong>, rischia di vedersi prelevare anche gli <strong>acconti per Irpef e addizionale comunale</strong> dalla busta paga. Infatti, se nel quadro B del modello 730 sono stati dichiarati per il 2010 <strong>redditi di fabbricati derivanti dalla locazione di uno o più immobili,</strong> il soggetto che presta assistenza fiscale procederà al calcolo degli acconti per il 2011 anche su tale importo. </p>
<p>Per ovviare a questo inconveniente, potrebbe essere utile indicare nel <strong>quadro F del 730</strong> di voler versare un <strong>acconto </strong>in misura inferiore, escludendo dall&#8217;acconto dovuto in base al metodo storico, il<strong> canone di locazione dei fabbricati per i quali si intende optare per la cedolare secca. </strong>Lo stesso calcolo potrà essere effettuato da parte dei contribuenti che presentano il <strong>modello Unico o Mini-Unico</strong>, che sono comunque tenuti a liquidare da sé le <strong>imposte </strong>dovute. </p>
<p>Il provvedimento delle <strong>Entrate</strong> non ha affrontato il tema degli <strong>acconti 2011 per Irpef e addizionali</strong>, pertanto è lecito ritenere che questi acconti non siano dovuti sul <strong>reddito derivante dalla locazione di fabbricati per i quali si è scelta l&#8217;opzione per la cedolare.<br />
</strong></p>
]]></content:encoded>
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		<title>Acquisto di box pertinenziali con bonus da fondo immobiliare, come evitare la ritenuta sul bonifico</title>
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		<pubDate>Thu, 21 Apr 2011 22:05:42 +0000</pubDate>
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		<description><![CDATA[Punto primo: non si deve riportare nella motivazione il riferimento alle disposizioni fiscali agevolative I bonifici ordinati dai contribuenti in favore dei fondi immobiliari per l&#8217;acquisto di box pertinenziali già [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.mondocasablog.com/wp-content/uploads/2011/04/Acquisto-di-box-pertinenziali-con-bonus-da-fondo-immobiliare-come-evitare-la-ritenuta-sul-bonifico.jpg?9d7bd4"><img src="http://www.mondocasablog.com/wp-content/uploads/2011/04/Acquisto-di-box-pertinenziali-con-bonus-da-fondo-immobiliare-come-evitare-la-ritenuta-sul-bonifico-300x177.jpg?9d7bd4" alt="" title="Acquisto di box pertinenziali con bonus da fondo immobiliare, come evitare la ritenuta sul bonifico" width="300" height="177" class="left" /></a><strong><em>Punto primo: non si deve riportare nella motivazione il riferimento alle disposizioni fiscali agevolative</em></strong></p>
<p><strong>I bonifici ordinati dai contribuenti in favore dei fondi immobiliari per l&#8217;acquisto di box pertinenziali già realizzati (che beneficiano della detrazione del 36%) devono essere compilati secondo regole precise, per evitare che i fondi stessi subiscano la ritenuta d&#8217;acconto del 10% (art. 25 del Dl 78/2010). L&#8217;ha precisato l&#8217;Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 46/E del 18 aprile.</strong><br />
<span id="more-18647"></span><br />
<strong>Inoltre l&#8217;ordinante, nella motivazione del <strong>bonifico</strong></strong>, deve indicare il <strong>fondo immobiliare</strong> come soggetto beneficiario e specificare che il versamento è effettuato per<strong> l&#8217;acquisto di box o posto auto pertinenziale presso un fondo immobiliare</strong>, non riportando il riferimento alle <strong>disposizioni agevolative</strong> e non utilizzando l&#8217;apposito modulo, se predisposto dalla banca o dall&#8217;ufficio postale. In tal modo, la banca o l&#8217;ufficio postale non codificheranno il versamento come importo soggetto alla ritenuta del 10 per cento.</p>
<p><strong>L&#8217;Agenzia delle Entrate</strong> ha voluto chiarire sul tema in quanto la <strong>disposizione normativa</strong> non ha previsto particolari obblighi di indagine per i  soggetti investiti del prelievo alla fonte, considerandone anche l&#8217;obiettivo mirato ad evitare che sottraggano materia imponibile i soggetti che rendono prestazioni per le quali i committenti beneficiano di<strong> vantaggi fiscali. </strong></p>
<p>Di conseguenza, poiché la<strong> detrazione del 36%</strong> compete anche per le cessioni, da parte dei <strong>fondi immobiliari, di box e posti auto pertinenziali già realizzati (nei limiti delle spese imputabili alla loro costruzione), i fondi stessi</strong>, in quanto beneficiari del pagamento, potrebbero subire di fatto la<strong> ritenuta del 10%</strong>, ai sensi del succitato articolo 25, pur non essendo <strong>soggetti passivi di imposta.</strong></p>
<p>Infatti, in base all&#8217;articolo 6 del Dl 351/ 2001, i <strong>fondi immobiliari </strong>non sono soggetti alle<strong> imposte sui redditi e all&#8217;imposta regionale sulle attività produttive</strong> e le ritenute alla fonte che gli stessi subiscono sui redditi di capitale sono a titolo di imposta. Ad eccezione dei &#8221;vecchi fondi&#8221; che, se ancora esistenti, corrispondono<strong> l&#8217;imposta sostitutiva del 25%</strong>, e delle ipotesi nelle quali è previsto il pagamento di un&#8217;imposta sostitutiva per l&#8217;adeguamento o la liquidazione  ai sensi dell&#8217;articolo 32 del citato Dl 78/2010. </p>
<p><strong>L&#8217;Agenzia delle Entrate</strong> ha inoltre precisato che, qualora i <strong>fondi </strong>abbiano comunque subito la ritenuta, quest&#8217;ultima potrà essere recuperata mediante ordinaria richiesta di rimborso oppure, in alternativa, utilizzata in compensazione compilando gli appositi campi del <strong>modello Unico &#8221;Società di capitali&#8221; 2011.</strong></p>
<p>Per semplificare: se il <strong>fondo immobiliare </strong>non è tenuto al pagamento di<strong> imposte sostitutive,</strong> la ritenuta subita dal <strong>fondo </strong>potrà essere compensata anche con le imposte dovute dalla società di gestione del risparmio, istitutiva del <strong>fondo </strong>medesimo.</p>
<p><strong>Fonte: FiscoOggi</strong></p>
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		<title>News fisco e locazioni, la cedolare secca si sceglie con l&#8217;acconto</title>
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		<pubDate>Thu, 21 Apr 2011 22:00:50 +0000</pubDate>
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		<description><![CDATA[Per i contratti in corso al 7 aprile 2011 la scadenza dell&#8217;opzione per la cedolare sugli affitti coincide con la presentazione del modello Unico 2012 per il 2011. In ogni [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.mondocasablog.com/wp-content/uploads/2011/04/News-fisco-e-locazioni-la-cedolare-secca-si-sceglie-con-lacconto.jpg?9d7bd4"><img src="http://www.mondocasablog.com/wp-content/uploads/2011/04/News-fisco-e-locazioni-la-cedolare-secca-si-sceglie-con-lacconto.jpg?9d7bd4" alt="" title="News fisco e locazioni la cedolare secca si sceglie con l&#039;acconto" width="200" height="200" class="left" /></a><strong><em>Per i contratti in corso al 7 aprile 2011 la scadenza dell&#8217;opzione per la cedolare sugli affitti coincide con la presentazione del modello Unico 2012 per il 2011. </em></strong></p>
<p><strong>In ogni caso, bisognerà pagare gli acconti della cedolare alle scadenze di legge. L&#8217;opzione vale per l&#8217;annualità contrattuale in corso e per quelle successive, salvo revoca.</strong><br />
<span id="more-18641"></span><br />
<strong>UNA GUIDA PER CHIARIRE<br />
IL CASO</strong><br />
Al 7 aprile è in corso un contratto con scadenza giugno 2012, per il quale il pagamento dell<strong>&#8216;imposta di registro</strong> annuale scade a giugno 2011. Se si vuole scegliere il<strong> regime alternativo all&#8217;Irpef</strong> già con riferimento all&#8217;annualità in corso al 7 aprile, sarà sufficiente versare gli <strong>acconti della cedolare</strong> e poi manifestare l&#8217;opzione nel<strong> modello Unico 2012</strong>. Non si dovrà eseguire il pagamento annuale dell&#8217;<strong>imposta di registro</strong>, in scadenza nel giugno prossimo. Non occorrerà neppure manifestare alcuna scelta, in occasione di tale scadenza, né presentare il <strong>modello 69,</strong> poiché l&#8217;opzione che dovrà essere espressa nell&#8217;<strong>Unico 2012</strong> copre l&#8217;intero periodo residuo di durata del contratto (punto 2.1 del provvedimento direttoriale del 7 aprile scorso). Di conseguenza, nel caso ipotizzato, tutti <strong>canoni </strong>maturati nel periodo d&#8217;imposta 2011 saranno assoggettati al<strong>l&#8217;imposizione sostitutiva.</strong></p>
<p>Invece per i <strong>contratti </strong>che, dopo il 7 aprile, sono oggetto di <strong>proroga </strong>occorrerà effettuare una nuova opzione al momento della <strong>proroga</strong>.  Ma questo termine è ancora in attesa di definizione da parte delle <strong>Entrate</strong>, che sembrano orientate a considerare <strong>proroga </strong>anche i <strong>rinnovi </strong>dopo la prima scadenza di 4 o 3 anni. </p>
<p>Prendiamo in considerazione un <strong>contratto </strong>in corso al 7 aprile, con scadenza  fine di luglio, prorogato di altri quattro anni a partire da agosto 2011. In questo caso, il<strong> periodo d&#8217;imposta </strong>2011 deve essere idealmente suddiviso in due parti: da gennaio a luglio, inclusi nel contratto originario, e da agosto a dicembre, rientranti nella <strong>proroga</strong>. Con riferimento alla prima parte, il locatore potrà esprimere la <strong>scelta per la cedolare in Unico 2012</strong>. Per la seconda parte dell&#8217;anno, si ricade nella situazione descritta nel punto 1.3.2 del provvedimento stesso. <strong>In tal caso l&#8217;opzione dovrà essere esercitata in sede di registrazione della proroga del contratto, con il modello 69.</strong></p>
<p><strong>Fonte: il Sole 24 Ore</strong></p>
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		<title>Cedolare secca, quali regole</title>
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		<pubDate>Mon, 11 Apr 2011 22:30:43 +0000</pubDate>
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		<description><![CDATA[Da precisare anzitutto che per i titolari di contratti in corso al 7 aprile non c&#8217;è nessun adempimento: va dichiarato tutto nel 730 o Unico da presentare nel 2012 La [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.mondocasablog.com/wp-content/uploads/2011/04/Cedolare-secca-le-regole.jpg?9d7bd4"><img src="http://www.mondocasablog.com/wp-content/uploads/2011/04/Cedolare-secca-le-regole.jpg?9d7bd4" alt="" title="Cedolare secca le regole" width="200" height="200" class="left" /></a><strong><em>Da precisare anzitutto che per i titolari di contratti in corso al 7 aprile non c&#8217;è nessun adempimento: va dichiarato tutto nel 730 o Unico da presentare nel 2012</em></strong></p>
<p><strong>La cedolare secca, ormai è risaputo, è un regime opzionale di tassazione del canone relativo alle unità immobiliari abitative (accatastate da A/1 ad A/11, con la sola esclusione di quelle classificate come A10, cioè gli uffici), locate a uso abitativo. </strong><br />
<span id="more-18423"></span><br />
La nuova <strong>tassazione </strong>sostituisce l&#8217;<strong>Irpef </strong>e le relative addizionali, e <strong> l&#8217;imposta di registro e di bollo sul contratto di locazione</strong>. In sintesi, sul <strong>canone di locazione </strong>annuo la <strong>cedolare secca</strong> si applica con un&#8217;aliquota del 21%, che scende al 19% per i <strong>contratti a canone concordato</strong> relativi a <strong>immobili </strong>siti nei Comuni con carenze di disponibilità abitative (individuati dal dl 551/1998, all&#8217;articolo 1, lettera a e b) e in quelli ad <strong>alta tensione abitativa</strong>, individuati dal Comitato interministeriale per la programmazione economica.</p>
<p><strong><em>Quali i soggetti interessati e le tipologie di immobili</em></strong><br />
L&#8217;opzione potrà essere esercitata dal <strong>locatore</strong>, persona fisica,<strong> proprietario</strong> o titolare di un diritto reale di godimento sull&#8217;<strong>unità immobiliare</strong> oggetto di <strong>locazione </strong>e sulle relative <strong>pertinenze</strong>, locate insieme all&#8217;<strong>abitazione</strong>. Nel caso di contitolarità di <strong>diritti sull&#8217;immobile</strong>, l&#8217;opzione dovrà essere esercitata distintamente da ogni <strong>locatore</strong>, e avrà efficacia solo per quelli che l&#8217;hanno esercitata. A coloro che non si siano avvalsi dell&#8217;<strong>opzione </strong>resterà applicabile<strong> l&#8217;imposta di bollo e l&#8217;imposta di registro</strong>, quest&#8217;ultima calcolata sulla parte del <strong>canone di locazione</strong> loro imputabile in base alle quote di possesso.</p>
<p>Per l&#8217;efficacia dell&#8217;<strong>opzione</strong>, il <strong>locatore </strong>dovrà prima comunicare con lettera raccomandata al <strong>conduttore </strong>la rinuncia alla facoltà di chiedere l&#8217;aggiornamento del <strong>canone</strong>, inclusa la variazione Istat, per il periodo corrispondente alla durata dell&#8217;opzione.</p>
<p><strong><em>Modalità e durata</em></strong><br />
L&#8217;<strong>opzione </strong>potrà essere esercitata in sede di registrazione del contratto, di proroga o di risoluzione dello stesso, oppure, in alcuni casi, con applicazione diretta in <strong>dichiarazione dei redditi.</strong> L&#8217;<strong>opzione</strong>, pertanto, verrà esercitata o con il modello 69 o col nuovo modello telematico semplificato di denuncia Siria, messo a punto per  i <strong>contratti di locazioni </strong>contenenti solamente la disciplina del <strong>contratto di locazione</strong> senza altre pattuizioni, che presentino le seguenti caratteristiche:</p>
<p><strong>- numero di locatori non superiore a tre tutti optanti per la cedolare;<br />
- numero dei conduttori non superiore a tre;<br />
- una sola unità abitativa con massimo tre pertinenze, a condizione che tutti gli immobili siano censiti con attribuzione di rendita.</strong></p>
<p>Relativamente al modello 69, si rileva che lo stesso è stato modificato per permettere l&#8217;esercizio dell&#8217;<strong>opzione </strong>in tutte le ipotesi contemplate nel provvedimento (quindi, anche in caso di proroghe o risoluzioni del contratto). Il nuovo modello 69 potrà anche sostituire il modello di &#8221;Comunicazione dati catastali Cdc&#8221; (provvedimento del direttore dell&#8217;<strong>Agenzia delle Entrate del</strong> 25 giugno 2010) per gli adempimenti a esso connessi.</p>
<p>Il provvedimento prevede, inoltre, che, nel caso di contratti per i quali non sussiste l&#8217;obbligo di <strong>registrazione </strong>in termine fisso, l&#8217;opzione potrà essere esercitata direttamente in sede di <strong>dichiarazione dei redditi o in sede di registrazione</strong>, qualora il contratto sia registrato per il caso d&#8217;uso o volontariamente. Il <strong>locatore </strong>sarà vincolato all&#8217;applicazione del regime della <strong>cedolare secca </strong>per tutta la durata del contratto o della <strong>proroga</strong>. È possibile comunque la revoca dell&#8217;<strong>opzione</strong>, che però non preclude la possibilità di optare nelle annualità successive residue di contratto. E anche il mancato esercizio dell&#8217;opzione, nella prima annualità del contratto, non preclude la possibilità di opzione per gli anni successivi, nel termine per il <strong>versamento dell&#8217;imposta di registro</strong>, salvo sempre la facoltà di revoca.</p>
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		<title>Affitti News, entrata in vigore la cedolare secca</title>
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		<pubDate>Fri, 08 Apr 2011 11:54:00 +0000</pubDate>
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		<description><![CDATA[Fiaip festeggia l&#8217;importante conquista per la Federazione e per il mercato immobiliare E&#8217; entrata in vigore la &#8221;cedolare secca&#8221; sugli affitti. Per la Federazione degli Agenti Immobiliari si tratta di [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.mondocasablog.com/wp-content/uploads/2011/04/Affitti-News-entrata-in-vigore-la-cedolare-secca.jpg?9d7bd4"><img src="http://www.mondocasablog.com/wp-content/uploads/2011/04/Affitti-News-entrata-in-vigore-la-cedolare-secca.jpg?9d7bd4" alt="" title="Affitti News entrata in vigore la cedolare secca" width="274" height="120" class="left" /></a><strong><em>Fiaip festeggia l&#8217;importante conquista per la Federazione e per il mercato immobiliare</em></strong></p>
<p><strong>E&#8217; entrata in vigore la &#8221;cedolare secca&#8221; sugli affitti. Per la Federazione degli Agenti Immobiliari si tratta di una vittoria che arriva dopo tanti anni di battaglie parlamentari comuni a fianco della Confedilizia.</strong></p>
<p>&#8221;Si tratta di un&#8217;importantissima conquista per la <strong>Fiaip </strong>– dichiara <strong>Paolo Righi </strong>– che ha promosso in più sedi istituzionali il provvedimento che abbassa la pressione fiscale sugli immobili, permettendo così di sbloccare il <strong>mercato immobiliare</strong> e <strong>favorendo al contempo inquilini e proprietari</strong>&#8221;.<br />
<span id="more-18365"></span><br />
&#8221;Il provvedimento, che è una vera e propria <strong>semplificazione fiscale,</strong> darà nuove opportunità di crescita al <strong>mercato immobiliare</strong>, e un vantaggio sulle imposte a chi ne vorrà approfittare. Riteniamo &#8211; continua <strong>Righi </strong>- che con questo provvedimento i <strong>proprietari </strong>che beneficeranno dello sgravio saranno incentivati a mettere sul <strong>mercato nuovi immobili,</strong> mentre gli inquilini allo stesso tempo avranno più scelta tra le <strong>offerte immobiliari&#8217;</strong>&#8216;. </p>
<p>L&#8217;introduzione del <strong>regime della tassazione del reddito fondiario</strong> alternativo a quello vigente, da anni proposto dalla Fiaip, la cosidetta <strong>&#8221;flat tax&#8221; o cedolare secca</strong> è una<strong> semplificazione fiscale </strong>che sostituisce l&#8217;attuale <strong>Irpef </strong>nonché<strong> l&#8217;imposta di registro e di bollo</strong>, che riguarda gli <strong>immobili affittati ad uso abitativo. La semplificazione fiscale</strong> prevede che con la<strong> registrazione del contratto di locazione</strong> si assorbono anche gli obblighi di comunicazione, incluso l&#8217;obbligo previsto per la <strong>cessione di fabbricato.</strong>  </p>
<p><strong><em>L&#8217;applicazione della cedolare è a scelta del locatore</em></strong><br />
Unica condizione prevista è che il <strong>locatore </strong>rinunci ad applicare aumenti al <strong>canone </strong>per tutta la durata del <strong>contratto</strong>. Per gli inquilini si segnala, quindi, il vantaggio di non vedersi aumentare <strong>l&#8217;Ista</strong>t e di non pagare più <strong>l&#8217;imposta di bollo e di registro</strong>, nel caso in cui il <strong>locatore </strong>opti per la<strong> flat tax.</strong> </p>
<p>Da sottolineare, poi, come si prevede la possibilità di applicare la <strong>cedolare secca</strong> a decorrere dal 7 aprile 2011. La <strong>semplificazione </strong>prevede un prelievo fisso del 21% per i<strong> canoni liberi </strong>e del 19% per i <strong>canoni concordati</strong> i cui effettivi vantaggi dipendono dal <strong>reddito del contribuente.</strong> </p>
<p>Le modalità di esercizio dell&#8217;opzione per la <strong>cedolare</strong>, e ulteriori disposizioni attuative sono demandate ad un provvedimento dell&#8217;<strong>Agenzia delle Entrate</strong>, la cui pubblicazione è stata annunciata sul sito<strong> www.agenziaentrate.gov.it</strong></p>
<p><strong>Infine Fiaip ricorda che per registrare i contratti di locazione di immobili abitativi in scadenza, ed esercitare l&#8217;opzione per l&#8217;applicazione della cedolare secca c&#8217;è comunque tempo fino al 6 giugno prossimo. </strong></p>
<p><strong>Fonte: Ufficio Stampa Fiaip</strong></p>
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