Agenzia delle Entrate

Parma: Parmabitare nasce “Casadesso”

casaCostruire e gestire alloggi già arredati e pronti ad accogliere lavoratori provenienti da fuori città, giovani coppie e nuclei monogenitoriali: questo l’obiettivo di Casadesso e Parmabitare, due società partecipate dal Comune di Parma, i cui presidenti (rispettivamente Claudio Bigliardi Gianni Leoni) giovedi 26 giugno hanno fatto il punto sullo stato dei lavori davanti alla Commissione Consiliare Permanente per il Controllo su Istituzioni, Aziende e Consorzi. Casadesso è una società partecipata al 100% dal Comune di Parma, che mette a disposizione dei soggetti sopracitati alloggi a canoni accessibili (i canoni d’affitto ipotizzati sono di 240 euro al mese per i monolocali, 300 per i bilocali e 480 per i trilocali; l’arredamento è già presente alla consegna dell’alloggio, assegnato mediante bando pubblico). Nella sua prima fase la SpA prevede la costruzione di 120 alloggi: 60 in via Budellungo e 60 a Vicofertile, che saranno pronti, i primi per la fine di luglio, i secondi entro la fine dell’anno. La realizzazione è resa possibile grazie anche al contributo della Fondazione Cariparma.
L’assegnazione degli alloggi è temporanea: dopo un periodo di tre anni, gli affittuari dovranno abbandonare l’alloggio, per essere sostituiti da altri con analoghe necessità ed urgenze.
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Agevolazioni fiscali per chi risparmia energia

fotovoltaicoL’agevolazione fiscale sul risparmio energetico è stata introdotta nell’anno 2007 con l’obiettivo di incentivare il risparmio e migliorare l’efficienza energetica degli edifici esistenti. Essa consiste nella possibilità di portare in detrazione dall’imposta sul reddito delle persone fisiche (Irpef) o dall’imposta sul reddito delle società (Ires) il 55% delle spese sostenute, a condizione che dall’intervento realizzato si consegua un determinato risparmio di energia. E’ previsto un tetto massimo di detrazione che varia da 30mila a 100mila euro a seconda del tipo di intervento effettuato. Rilevanti risparmi d’imposta, quindi, concessi a favore di chi adotta misure finalizzate al contenimento dei consumi di energia.
Tra queste, ricordiamo che la detrazione è riconosciuta per le spese sostenute e documentate per effettuare i seguenti tipi di interventi:
- miglioramento termico dell’edificio (sostituzione di finestre, interventi su pareti, coperture, pavimenti)
- sostituzione dei vecchi impianti di climatizzazione invernale
- installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda
- qualsiasi tipo di intervento capace di ridurre il fabbisogno energetico dell’edificio.
Per la compilazione e l’invio telematico della documentazione, l’Enea ha messo a disposizione un’applicazione web (http://finanziaria2008.acs.enea.it/index.php) con il relativo manuale di utilizzo. L’Enea è l’ente cui è stato affidato il compito di elaborare alla fine di ogni anno, a partire dal 2008, le informazioni sui documenti ricevuti e di trasmettere una relazione sui risultati degli interventi ai ministeri dello Sviluppo economico e dell’Economia e delle Finanze, alle Regioni e alle Province autonome di Trento e Bolzano. Questo, per consentire una valutazione del risparmio energetico conseguito a seguito della realizzazione degli interventi.
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Se uno solo dei condomini installa l’ascensore può beneficiare del 36% della detrazione irpef

ascensore La detrazione per l’istallazione non deliberata dall’assemblea ma autorizzata dal Comune spetta solo in relazione alla spesa imputabile in base alla tabella di ripartizione millesimale. Il condomino che a sue spese installa un ascensore nel cavedio condominale senza l’autorizzazione dell’assemblea, ma che ha ricevuto il preventivo nulla osta del Comune, può beneficiare della detrazione Irpef del 36 per cento. Si tratta infatti di un intervento di manutenzione straordinaria e finalizzato all’eliminazione delle barriere architettoniche. L’agevolazione è però fruibile solo relativamente alla quota parte di spesa a lui imputabile sulla base della tabella condominiale di ripartizione millesimale. Questo, in sintesi, il parere fornito dall’agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 264/E del 25 giugno. Nel dettaglio, il contribuente interpellante ritiene di poter beneficiare dello sconto Irpef, poiché l’intervento non arrecherà alcun danno ai condomini, anzi gli stessi potranno goderne, in regime di comunione aperta. Inoltre, essendo unico condomino committente dell’appalto per la costruzione dell’ascensore, gli spetterebbe - sostiene - la detrazione fino al limite di 48mila euro.
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Immobiliari e pro rata, rileva la natura caratteristica dell’attività di locazione

mercato immobiliareAccade spesso che le società immobiliari, nell’effettuare il calcolo dell’imposta ammessa in detrazione, indichino le operazioni esenti Iva come occasionali e non proprie dell’attività dell’impresa e pertanto non le considerino per il calcolo del pro rata. Se però le operazioni esenti, considerate non proprie dell’attività di impresa, sono relative alla percezione di canoni di locazione su unità abitative e tale attività faccia parte, come indicato magari nell’oggetto sociale, dell’attività propria dell’impresa, l’attività di affitto di immobili dovrà essere ritenuta abituale e non occasionale: in applicazione della disciplina del pro rata (articolo 19bis del Dpr 633/1972), l’eventuale credito Iva non potrà essere ammesso in detrazione. La tesi contraria a tale interpretazione evidenzia invece che, in questi casi, di solito: l’attività di locazione di beni immobili, pur essendo compresa nell’oggetto sociale dell’impresa, non rappresenta però attività prevalente gli immobili mantenuti in locazione, al momento dell’acquisto, erano magari già locati e quindi la società non potrebbe comunque esimersi dal percepire i canoni.
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Cemento primo nemico delle coste, cinque reati al giorno di maladepurazione

ecomostriE’ sempre il cemento il peggiore nemico del mare italiano. Sia che si tratti di una villetta con vista mare, di un albergo o di un nuovo porto turistico, le costruzioni illegali sul demanio marittimo sono in cima alla lista dei mali del Mare Nostrum: nel 2007 intorno al ciclo del mattone selvaggio si sono registrate quasi 4.000 infrazioni e sono scattati 1.399 sequestri e 5.066 denunce. Considerando anche le altre voci (inquinamento, depurazione, pesca di frodo, infrazioni al codice della navigazione) nel 2007 i reati ai danni del mare e delle coste italiane sono stati 14.315, quasi 2 infrazioni a chilometro lungo i 7.400 di costa del Belpaese. Diminuite rispetto all’anno precedente, (erano 19.063 nel 2006), vedono triplicare però il numero dei “colpevoli” (+276,8%) e salire lievemente anche i sequestri (+2,9%). A guidare la classifica regionale è la Campania, con 2.355 infrazioni accertate dalle Forze dell’ordine e dalle Capitanerie di Porto, seguita dalla Puglia con 2.184 e dalla Sicilia con 2.039 casi.
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Ristrutturazioni edilizie scoperti dal fisco le truffe

ristrutturazioniLa prova della fittizietà dei lavori di ristrutturazione edilizia e, di conseguenza, dei relativi costi portati in deduzione, può essere fornita con presunzioni che abbiano il carattere delle gravità della precisione e della concordanza. Questo, in estrema sintesi, è quanto affermato dai giudici della Ctr di Firenze con la sentenza 42/30/07, depositata il 31 gennaio 2008. La controversia derivava da una verifica della Guardia di finanza, in cui era stato contestato che un contribuente, svolgente un’attività nel settore turistico-alberghiero: sotto il profilo attivo, tramite l’elaborazione di questionari ai clienti, aveva omesso di fatturare parte dei ricavi conseguiti sotto il profilo passivo, aveva portato in deduzione costi derivanti da lavori di ristrutturazione, risultati mai eseguiti sull’immobile condotto in locazione per lo svolgimento della predetta attività. L’avviso di accertamento veniva impugnato dal ricorrente, lamentando che, relativamente alle poste attive del recupero, l’omessa fatturazione contestata era irrisoria rispetto al volume d’affari dell’anno. Relativamente ai costi indeducibili, poi, veniva denunciata l’assenza di prova, “non fornita” dall’Amministrazione, della falsità dei documenti giustificativi; a tal proposito, si ricordava come fosse inammissibile nel processo tributario la dichiarazione del proprietario dell’immobile circa l’inesistenza dei lavori de quibus. L’Agenzia, nel costituirsi in giudizio, aveva eccepito che era più che legittimo il recupero effettuato in base alle risposte ai questionari e che i costi di ristrutturazione andavano disconosciuti in base a tutta una serie di fatti: dall’Anagrafe tributaria risultava che le ditte esecutrici dei lavori erano evasori totali il contratto di locazione prevedeva l’acquisizione del consenso scritto del locatore per eventuali modifiche o innovazioni sul bene
la proprietaria dell’immobile aveva dichiarato che all’atto della restituzione del bene stesso non aveva rilevato alcuna ristrutturazione. Il ricorso in primo grado veniva accolto limitatamente alla questione dei costi indeducibili, in quanto non era stata fornita la prova dell’inesistenza dei lavori.
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La mancata edificazione nei cinque anni comporta la perdita dei benefici fiscali

edificareAi fini del mantenimento delle agevolazioni fiscali per l’imposta di registro dovuta in dipendenza dell’acquisto di beni immobili inseriti in piani urbanistici particolareggiati (articolo 33, comma 3, legge 388/2000), è rilevante o meno che il soggetto ponga tempestivamente in essere l’edificazione? E l’edificazione, dopo lo scadere dei cinque anni, deve essere completata o solo cominciata? Per rispondere a tali quesiti, immaginiamo il seguente caso operativo. L’ufficio contesta al contribuente la decadenza dall’agevolazione relativa all’acquisto, in data 1° gennaio 2001, di un terreno edificabile sito in un piano particoleraggiato. La società richiede e applica le agevolazioni fiscali previste dalla legge 388/2000 (imposta di registro all’1% e imposte ipotecarie e catastali in misura fissa). Su tale terreno viene quindi rilasciata dal Comune la concessione edilizia per la realizzazione di varie unità immobiliari. In data 1/1/2005, prima cioè dello scadere del quinquennio, prima della prevista realizzazione edificatoria e comunque prima di aver costruito un edificio significativo dal punto di vista urbanistico (cioè un rustico comprensivo delle mura perimetrali delle singole unità immobiliari e con copertura completata), il terreno viene però ceduto ad altro soggetto. Peraltro, anche al 1° gennaio 2006, cioè al compimento del quinquiennio, l’intervento edilizio (da parte del successivo acquirente) non è stato ancora (del tutto) realizzato. In un tale contesto, il recupero da parte dell’ufficio appare dovuto e incontestabile
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Confedilizia e Ministero dell’Interno: botta e risposta su confisca alloggi locati agli immigrati

Confedilizia e Ministero dell’Interno: botta e risposta su confisca alloggi locati agli immigratiNorme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, dopo il comma 5 è inserito il seguente:
«5-bis. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque cede a titolo oneroso un immobile di cui abbia la disponibilità ad un cittadino straniero irregolarmente soggiornante nel territorio dello. Stato e’ punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. La condanna con provvedimento irrevocabile comporta la confisca dell’immobile, salvo che appartenga a persona estranea al reato. Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni vigenti in materia di gestione e destinazione dei beni confiscati. Le somme di denaro ricavate dalla vendita, ove disposta, dei beni confiscati sono destinate al potenziamento delle attivita’ di prevenzione e repressione dei reati in tema di immigrazione clandestina. ». Il comunicato della Confedilizia: SICUREZZA, CONFEDILIZIA: LA NORMA SULLA REQUISIZIONE DEGLI IMMOBILI RICHIEDE CORREZIONI. La norma del decreto-legge sulla sicurezza che sanziona con l’arresto e la confisca la “cessione” di immobili a stranieri irregolari, sembra riferirsi – per come formulata – esclusivamente alle compravendite. Se l’intenzione del Governo era quella di prevederne l’applicazione per le locazioni, essa deve essere quindi corretta.
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Sardegna: rimborso della tassa sulle seconde case a uso turistico

case sardegnaIl tesoriere della Regione sta inviando ai contribuenti aventi diritto al rimborso una comunicazione con le modalità dell’accreditamento di quanto dovuto, in virtù di quanto disposto da una sentenza della Corte Costituzionale. Tre anni di tempo dalla data del versamento. Stiamo rispettando l’impegno assunto con i contribuenti di procedere con immediatezza e con procedure semplificate al rimborso. È un punto d’onore dimostrare che si può instaurare un rapporto leale con i cittadini-contribuenti, all’insegna del rigore nel rispetto della legge, nell’avere ma anche nel dare”. Con queste parole l’assessore regionale della Programmazione e Bilancio, Eliseo Secci, accompagna la notizia che il tesoriere della Regione Sardegna, l’Unicredit Banca, ha iniziato ad inviare ai contribuenti che hanno diritto al rimborso della tassa sulle seconde case a uso turistico e sulle plusvalenze derivanti dalla compravendita delle degli immobili nella fascia dei tre chilometri dal mare, la comunicazione con le modalità di rimborso e gli importi divisi in quota capitale e quota interessi.
La Giunta regionale, con una delibera assunta il 13 maggio scorso, aveva impartito agli uffici finanziari della Regione le direttive per rimborsare, “con procedura semplice, rapida e sicura”, i tributi regionali dichiarati illegittimi dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 102/2008. I contribuenti individuali interessati sono 36.675. Le somme saranno disponibili presso qualunque sportello del tesoriere regionale Unicredit Banca, dal 23 giugno al 31 ottobre 2008.
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Pagamento Ici seconda casa

iciI contribuenti Italiani sono invitati oggi dall’agenzia delle entrate a pagare la dichiarazione dei redditi e l’ici per chi possiede una seconda casa o abitazioni di lusso, o quelle accatastate secondo la categoria A1) e A8) A9)ville o castelli.
Pagare l’ici per chi possiede una seconda casa è un appuntamento fisso, ma anche per chi possiede immobili di prestigio, o società che possiedono appartamenti di lusso.

La prima rata del 2008 prevede il pagamento della metà dell’importo anche gli italiani residenti all’estero. Non sono tenuti a pagare l’ici gli anziani ricoverati da molto tempo in ospedali, e i possessori di immobili dati in uso gratuito a parenti fino al terzo grado, o famiglie con coniugi separati fino alla sentenza. Attenzione anche per cantine, box, soffitte, mansarde.

Vita breve per il codice tributo 3900 per ulteriore esenzione Ici

iciIstituito per beneficiare dell’ulteriore detrazione Ici, diventa inutile con l’abolizione dell’imposta. Soppresso il codice tributo che avrebbe consentito ai proprietari di immobili di usufruire, mediante il modello F24, dell’ulteriore detrazione Ici dovuta per l’abitazione principale.

L’agevolazione, introdotta dall’ultima legge finanziaria, è stata superata dal decreto legge 93 del 27 maggio, che ha escluso dal pagamento dell’imposta, a partire da quest’anno, le unità abitative adibite a “prima casa”, ad eccezione di quelle di categoria catastale A1, A8 e A9. L’intervento normativo ha comportato la cancellazione del neonato codice 3900.

www.fiscooggi.it

L’immobile è già ultimato se viene utilizzato

capannonePer stabilire la decorrenza dei cinque anni di possesso che, in caso di cessione del bene, consentono di non tassare la plusvalenza, si prescinde dall’accatastamento e dal collaudo. La risoluzione n. 231/E del 6 giugno riguarda l’interpello formulato dai proprietari di un immobile commerciale costruito da loro, concesso in locazione nel dicembre del 2001, con certificato di collaudo rilasciato nel mese di febbraio del 2002 e richiesta di attribuzione di rendita catastale avvenuta soltanto a febbraio 2006. Avendo intenzione di vendere il bene, gli interessati chiedono se l’eventuale plusvalenza realizzata debba essere o meno assoggettata a tassazione. Il dubbio è legato alla disposizione contenuta nell’articolo 67, comma 1, lettera b, del Tuir, in base alla quale la plusvalenza realizzata per la vendita di un immobile va tassata - come reddito diverso - se il bene è stato costruito o acquistato da non più di cinque anni. Nel caso dell’acquisto, la data di partenza per calcolare la durata del possesso è certamente identificabile con quella indicata nel relativo atto. Per gli immobili di nuova costruzione, invece, bisogna far riferimento al momento in cui il bene è stato realizzato.
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