Parma: Parmabitare nasce “Casadesso”
Costruire e gestire alloggi già arredati e pronti ad accogliere lavoratori provenienti da fuori città, giovani coppie e nuclei monogenitoriali: questo l’obiettivo di Casadesso e Parmabitare, due società partecipate dal Comune di Parma, i cui presidenti (rispettivamente Claudio Bigliardi Gianni Leoni) giovedi 26 giugno hanno fatto il punto sullo stato dei lavori davanti alla Commissione Consiliare Permanente per il Controllo su Istituzioni, Aziende e Consorzi. Casadesso è una società partecipata al 100% dal Comune di Parma, che mette a disposizione dei soggetti sopracitati alloggi a canoni accessibili (i canoni d’affitto ipotizzati sono di 240 euro al mese per i monolocali, 300 per i bilocali e 480 per i trilocali; l’arredamento è già presente alla consegna dell’alloggio, assegnato mediante bando pubblico). Nella sua prima fase la SpA prevede la costruzione di 120 alloggi: 60 in via Budellungo e 60 a Vicofertile, che saranno pronti, i primi per la fine di luglio, i secondi entro la fine dell’anno. La realizzazione è resa possibile grazie anche al contributo della Fondazione Cariparma.
L’assegnazione degli alloggi è temporanea: dopo un periodo di tre anni, gli affittuari dovranno abbandonare l’alloggio, per essere sostituiti da altri con analoghe necessità ed urgenze.
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L’agevolazione fiscale sul risparmio energetico è stata introdotta nell’anno 2007 con l’obiettivo di incentivare il risparmio e migliorare l’efficienza energetica degli edifici esistenti. Essa consiste nella possibilità di portare in detrazione dall’imposta sul reddito delle persone fisiche (Irpef) o dall’imposta sul reddito delle società (Ires) il 55% delle spese sostenute, a condizione che dall’intervento realizzato si consegua un determinato risparmio di energia. E’ previsto un tetto massimo di detrazione che varia da 30mila a 100mila euro a seconda del tipo di intervento effettuato. Rilevanti risparmi d’imposta, quindi, concessi a favore di chi adotta misure finalizzate al contenimento dei consumi di energia.
La detrazione per l’istallazione non deliberata dall’assemblea ma autorizzata dal Comune spetta solo in relazione alla spesa imputabile in base alla tabella di ripartizione millesimale. Il condomino che a sue spese installa un ascensore nel cavedio condominale senza l’autorizzazione dell’assemblea, ma che ha ricevuto il preventivo nulla osta del Comune, può beneficiare della detrazione Irpef del 36 per cento. Si tratta infatti di un intervento di manutenzione straordinaria e finalizzato all’eliminazione delle barriere architettoniche. L’agevolazione è però fruibile solo relativamente alla quota parte di spesa a lui imputabile sulla base della tabella condominiale di ripartizione millesimale. Questo, in sintesi, il parere fornito dall’agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 264/E del 25 giugno. Nel dettaglio, il contribuente interpellante ritiene di poter beneficiare dello sconto Irpef, poiché l’intervento non arrecherà alcun danno ai condomini, anzi gli stessi potranno goderne, in regime di comunione aperta. Inoltre, essendo unico condomino committente dell’appalto per la costruzione dell’ascensore, gli spetterebbe - sostiene - la detrazione fino al limite di 48mila euro.
Ai fini del mantenimento delle agevolazioni fiscali per l’imposta di registro dovuta in dipendenza dell’acquisto di beni immobili inseriti in piani urbanistici particolareggiati (articolo 33, comma 3, legge 388/2000), è rilevante o meno che il soggetto ponga tempestivamente in essere l’edificazione? E l’edificazione, dopo lo scadere dei cinque anni, deve essere completata o solo cominciata? Per rispondere a tali quesiti, immaginiamo il seguente caso operativo. L’ufficio contesta al contribuente la decadenza dall’agevolazione relativa all’acquisto, in data 1° gennaio 2001, di un terreno edificabile sito in un piano particoleraggiato. La società richiede e applica le agevolazioni fiscali previste dalla legge 388/2000 (imposta di registro all’1% e imposte ipotecarie e catastali in misura fissa). Su tale terreno viene quindi rilasciata dal Comune la concessione edilizia per la realizzazione di varie unità immobiliari. In data 1/1/2005, prima cioè dello scadere del quinquennio, prima della prevista realizzazione edificatoria e comunque prima di aver costruito un edificio significativo dal punto di vista urbanistico (cioè un rustico comprensivo delle mura perimetrali delle singole unità immobiliari e con copertura completata), il terreno viene però ceduto ad altro soggetto. Peraltro, anche al 1° gennaio 2006, cioè al compimento del quinquiennio, l’intervento edilizio (da parte del successivo acquirente) non è stato ancora (del tutto) realizzato. In un tale contesto, il recupero da parte dell’ufficio appare dovuto e incontestabile
Norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, dopo il comma 5 è inserito il seguente:
I contribuenti Italiani sono invitati oggi dall’agenzia delle entrate a pagare la dichiarazione dei redditi e l’ici per chi possiede una seconda casa o abitazioni di lusso, o quelle accatastate secondo la categoria A1) e A8) A9)ville o castelli.
Istituito per beneficiare dell’ulteriore detrazione Ici, diventa inutile con l’abolizione dell’imposta. Soppresso il codice tributo che avrebbe consentito ai proprietari di immobili di usufruire, mediante il modello F24, dell’ulteriore detrazione Ici dovuta per l’abitazione principale.
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