Amministratori condominio

Vivere in condominio: La fonte normativa

vivere in condominioII condominio è regolato dagli articoli da 1117 a 1139 del Codice Civile, dalle disposizioni per l’attuazione e dalle leggi speciali. In questi articoli è contenuto quanto riguarda:
LE PARTI COMUNI DEL FABBRICATO; I DIRITTI DEI PARTECIPANTI; LA INDIVISIBILITÀ DELLE PARTI COMUNI; LE INNOVAZIONI; LA RIPARTIZIONE DELLE SPESE; LA NOMINA E LA REVOCA DELL’AMMINISTRATORE; LE ATTRIBUZIONI DELL’AMMINISTRATORE; LA RAPPRESENTANZA DEL CONDOMINIO; L’ASSEMBLEA E LE SUE ATTRIBUZIONI; IL REGOLAMENTO DI CONDOMINIO
Ogni condominio ha, o dovrebbe avere, un proprio regolamento nel quale sono contenute regole particolari relative a quello specifico condominio ed al quale sono allegate le “tabelle millesimali“ cioè i valori proporzionali di ciascuna unità immobiliare di proprietà esclusiva, facente parte del
fabbricato. Oltre agli articoli del Codice Civile esistono altre norme che regolano la vita del condominio, in genere si tratta di norme (leggi, decreti legislativi, decreti ministeriali, circolari, ecc.) di portata più generale, come, ad esempio, quelle sul risparmio energetico o sulla prevenzione incendi, sulla sicurezza degli impianti o sull’abbattimento delle barriere architettoniche; di queste norme è impossibile fare un elenco anche perché, a differenza degli articoli del Codice Civile, subiscono modificazioni in termini abbastanza brevi.
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Vivere in condominio: la contabilità

vivere in condominioAl termine di ogni esercizio condominiale, che è un periodo contabile di dodici mesi non sempre coincidente con l’anno solare, viene predisposto dall’amministratore un rendiconto nel quale vengono dimostrate le spese sostenute per il mantenimento delle parti comuni e per il funzionamento dei vari servizi. La contabilità non deve seguire forme rigorose, ma rendere comprensibili ai partecipanti al condominio le varie voci di entrata e di spesa con le rispettive quote di ripartizione; i giustificativi di spesa possono essere controllati da ogni condomino previo avviso all’amministratore. Il prospetto di riparto delle spese evidenzia il totale dovuto per ogni unità immobiliare ponendolo a raffronto con le quote effettivamente versate per determinare il saldo o conguaglio di fine esercizio, a debito o a credito dei singoli comproprietari.
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Vivere in condominio: il consiglio dei condomini

vivere in condominioMolti regolamenti di condominio prevedono la esistenza di un “organo” che affianchi l’Amministratore con funzioni soltanto consultive; a differenza dell’assemblea dei condomini e dell’amministratore, il Consiglio dei condomini non è previsto dal Codice Civile ed anche le sue funzioni quindi possono variare da un condominio all’altro. Anche in mancanza di una norma del Regolamento che ne preveda la esistenza i Consiglieri possono essere nominati dall’Assemblea che in tal caso dovrebbe anche provvedere a definirne i compiti.
In questi casi vi potrà accadere di sentir parlare di “capo-scala”, ma la definizione è oltremodo impropria poiché ai consiglieri non sono demandate né funzioni di comando, né poteri diversi da quelli di tutti i partecipanti al condominio, ma solo ed unicamente quelle funzioni, limitate, che a loro derivino dal Regolamento o dalle delibere dell’Assemblea. Il Consiglio dei condomini a volte effettua anche la revisione contabile, ma in questo caso non può sottrarre all’assemblea
il potere di approvare o meno l’elaborato contabile e ad ogni singolo condomino il diritto di esaminare il rendiconto ed i relativi giustificativi.
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Vivere in condominio: il condominio e l’assemblea

vivere in condominioI condomini, per il solo fatto di essere proprietari di una frazione del fabbricato, si trovano ad essere parti di una collettività (il condominio) che ha delle regole alle quali tutti debbono adeguarsi. II condominio non ha soggettività giuridica; deve quindi agire per il tramite di un amministratore il quale peraltro ha funzioni eminentemente esecutive mentre chi prende le decisioni (funzione deliberante) è l’assemblea dei condomini; entro specifici limiti l’assemblea può delegare parte delle proprie attribuzioni ai consiglieri del condominio, cioè a un limitato numero di condomini che sulla base della delega ad essi conferita ed agendo sempre collegialmente, la sostituiscono. L’assemblea è convocata dall’amministratore almeno una volta l’anno; la convocazione dell’assemblea è una facoltà dell’amministratore, ma quando viene richiesta da almeno due condomini che rappresentano almeno un sesto del valore dell’edificio, l’amministratore è obbligato a tale adempimento e, in mancanza, i condomini promotori sono autorizzati a convocarla di loro iniziativa.
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Vivere in condominio: la proprietà esclusiva e la proprietà comune

vivere in condominioSono parti di proprietà esclusiva quelle riservate all’uso ed al godimento di uno qualsiasi dei condomini, sono al contrario di proprietà comune, se il contrario non risulta dal titolo di proprietà, tutte quelle parti necessarie all’uso comune del fabbricato; esistono infine le parti del fabbricato che, pur essendo di proprietà comune sono di uso esclusivo, possono cioè essere riservate all’uso ed al godimento di uno solo dei condomini. L’art. 1117 del Codice Civile elenca le porzioni del fabbricato che sono comuni in mancanza di indicazione contraria; altri locali o spazi, oltre quelli elencati dall’art. 1117 possono essere dichiarati comuni, ma ciò deve, inequivocabilmente risultare dall’atto di acquisto o dal Regolamento di condominio. È buona norma prima di sottoscrivere il rogito di acquisto farsi mostrare il Regolamento e verificare eventuali esclusioni dalle proprietà comuni. Se talune indicazioni appaiono troppo generiche o imprecise non abbia timore di chiedere un sopralluogo, eventualmente in presenza dell’Amministratore per una ricognizione delle parti dichiarate comuni o di chiedere chiarimenti al suo notaio.
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Anammi: Venezia manutenzione degli impianti termici condominiali

anammiIl Consiglio Comunale di Venezia, su proposta dell’Assessorato all’Ambiente, con deliberazione n. 111/07 ha stabilito di revocare l’affidamento del servizio di accertamento ed ispezione sul corretto stato di manutenzione ed esercizio degli impianti termici ad AGIRE - Agenzia Veneziana per l’Energia e, contestualmente, di affidare ad A.R.T.I. S.p.a. il compito di proseguire tale attività secondo le normative vigenti così come aggiornate dal D.Lgs 311/06. Tale decisione è stata assunta tenendo conto del fatto che A.R.T.I. S.p.A. è società partecipata dal Comune stesso ed è già affidataria dell’analogo servizio ispettivo nel territorio della Provincia di Venezia. In questo modo si viene a creare un unico soggetto di riferimento nell’intero territorio provinciale che garantirà ai cittadini ed agli operatori del settore massima uniformità operativa e univocità di applicazione delle normative vigenti. Il Comune di Venezia ha inoltre recepito e ordinato le novità normative che sono entrare in vigore l’8 Ottobre u.s. all’interno del “Regolamento Comunale per l’esecuzione degli accertamenti e delle ispezioni necessarie all’osservanza delle norme relative al contenimento dei consumi di energia nell’esercizio e manutenzione degli impianti termici” approvato con la medesima deliberazione di cui sopra.
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Se uno solo dei condomini installa l’ascensore può beneficiare del 36% della detrazione irpef

ascensore La detrazione per l’istallazione non deliberata dall’assemblea ma autorizzata dal Comune spetta solo in relazione alla spesa imputabile in base alla tabella di ripartizione millesimale. Il condomino che a sue spese installa un ascensore nel cavedio condominale senza l’autorizzazione dell’assemblea, ma che ha ricevuto il preventivo nulla osta del Comune, può beneficiare della detrazione Irpef del 36 per cento. Si tratta infatti di un intervento di manutenzione straordinaria e finalizzato all’eliminazione delle barriere architettoniche. L’agevolazione è però fruibile solo relativamente alla quota parte di spesa a lui imputabile sulla base della tabella condominiale di ripartizione millesimale. Questo, in sintesi, il parere fornito dall’agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 264/E del 25 giugno. Nel dettaglio, il contribuente interpellante ritiene di poter beneficiare dello sconto Irpef, poiché l’intervento non arrecherà alcun danno ai condomini, anzi gli stessi potranno goderne, in regime di comunione aperta. Inoltre, essendo unico condomino committente dell’appalto per la costruzione dell’ascensore, gli spetterebbe - sostiene - la detrazione fino al limite di 48mila euro.
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Confedilizia: risparmio energetico, nessuna novità per le assemblee condominiali

logobluIl Consiglio dei ministri del nuovo Governo ha approvato in via definitiva un decreto legislativo di recepimento di una direttiva europea in materia di risparmio energetico. Il provvedimento prevede fra l’altro semplificazioni per la realizzazione di interventi di coibentazione e isolamento degli edifici e deroghe alle cubature e alle distanze di rispetto tra edifici in caso di spazi dedicati alle coibentazioni. Dal testo approvato in prima lettura dal passato Governo è stata espunta la norma che, se fosse rimasta, avrebbe stabilito che la maggioranza necessaria per gli interventi di risparmio energetico dovesse essere riferita ai condòmini presenti in assemblea. Stante la cancellazione dal testo approvato in via definitiva della norma di cui s’è detto, rimane ferma la previsione di cui all’art. 26, comma 2, legge n. 10 del 1991, così come modificata nel 2006. Tale disposizione prevede espressamente che, per gli interventi sugli edifici e sugli impianti, volti al contenimento del consumo energetico ed all’utilizzazione delle fonti di energia rinnovabile – “individuati attraverso un attestato di certificazione energetica o una diagnosi energetica realizzata da un tecnico abilitato” –, le pertinenti decisioni condominiali sono valide se adottate con “la maggioranza semplice delle quote millesimali”. Quindi, sulla base dei principii generali dell’ordinamento condominiale, si deve ritenere che gli interventi di cui trattasi necessitino, in prima e in seconda convocazione, di un quorum deliberativo calcolato sia per “teste” (maggioranza degli intervenuti) sia per millesimi (501).
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Anammi: sicurezza in condominio, molti oneri e poco onore

anammiDai guanti da giardinaggio dei portieri al libretto Ispesl, l’ANAMMI stigmatizza i problemi di attuazione del Dlgs 626 in condominio. Il presidente Bica: “Ci prendiamo le nostre responsabilita’, ma perche’, a fronte degli obblighi, la nostra professione non e’ riconosciuta?” Il condominio come una fabbrica? La provocazione è dell’ANAMMI, l’Associazione Nazional-europea degli AMMinistratori d’Immobili, che ha individuato, su segnalazione dei suoi iscritti (13 mila in tutta Italia), alcune singolari problematiche nell’attuazione della normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro. Il Dlgs 626/94, che regola la materia, se applicato in condominio può creare situazioni paradossali. In tal senso, un adempimento decisamente bizzarro riguarda i portieri. “E’ giusto che l’amministratore controlli le condizioni di lavoro del portinaio - afferma Giuseppe Bica, presidente dell’ANAMMI - ma ci sembra esagerato verificare persino i guanti da giardinaggio. Eppure, i tecnici della sicurezza ce lo impongono, insieme a controlli più seri, come quello sui detersivi e sugli strumenti pericolosi”. L’imprevisto, anche in questo caso, e’ sempre possibile. “Gli amministratori devono controllare che i prodotti utilizzati per le pulizie siano a norma CE - esemplifica Bica - ma e’ gia’ successo che un detersivo si sia rivelato nocivo per qualche ragione, con relativa denuncia ai danni dell’amministratore di condominio”.
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Anaci Lombardia: in condominio ritorna la solidarieta’ passiva

condominioRitorna la solidarietà passiva in condominio, dopo un breve periodo di scomparsa. In 16 giorni la Cassazione (e, si può dire, quasi gli stessi giudici) ha ribaltato due volte uno dei principi chiave della vita condominiale: quello in base al quale il creditore del condominio può rivalersi, in caso di mancato pagamento, su uno qualunque dei condomini anche per l’intero credito. Con la sentenza 14813/2008 segnalata l’11 giugno ad Arezzo al convegno Anaci, la Corte ha dichiarato corretto il principio applicato dal giudice di pace di Roma «in quanto non viene chiarito perché nella specie dovrebbe essere derogato il principio generale di cui all’articolo 1292 del Codice civile secondo il quale la solidarietà si presume nel caso di pluralità di debitori». Questa la decisione all’udienza del 24 aprile, pochi giorni dopo quella delle Sezioni Unite 9148 dell’8 aprile, che ha scelto l’indirizzo minoritario della parziarietà delle obbligazioni condominiali e con la quale sorge ora nuovamente il contrasto. La seconda sezione precisa, infatti, che il condominio esiste per la sola presenza di un edificio con proprietà per piani orizzontali e il pagamento non può rifiutarsi per l’inesistenza della tabelle millesimali. Quanto invece affermato dalle Sezioni unite aveva suscitato forti critiche perché la parziarietà può rivelarsi un boomerang per i condomini-consumatori, esposti all’aumento dei costi dei lavori condominiali.
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Anaci: impianti condominiali in regola

impianti condominialiANACI ed ANACAM in rappresentanza delle categorie degli amministratori di condominio e degli installatori e manutentori di impianti di sollevamento, in occasione di un incontro di approfondimento svoltosi il 7 giugno scorso a Favignana (TP) in ordine alle problematiche relative alla sicurezza degli ascensori, hanno rilevato quanto segue: 1) la norma europea UNI EN 81-80 ha evidenziato le situazioni di rischio con priorità alta, media e bassa che possono determinarsi nel funzionamento degli impianti, con gli interventi necessari per eliminarle, a seguito di opportune valutazioni del rischio stesso da effettuare caso per caso; 2) l’Italia non ha ancora provveduto, a differenza di altri Stati membri dell’UE (Belgio, Francia Spagna, Grecia e altri), ad emanare un provvedimento legislativo che partendo dalle indicazioni della norma tecnica europea indichi gli interventi prioritari da attuare sugli impianti più obsoleti e i relativi termini per l’esecuzione; la materia è stata trattata dal decreto ministeriale 26 ottobre 2005, mai applicato in assenza della norma attuativa;
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Anammi stila la classifica delle liti condominiali

anammi L’ANAMMI, basandosi sulla sua attivita’ interna e sulle segnalazioni dei suoi 13mila associati, ha stilato l’elenco delle motivazioni che, piu’ di frequente, provocano dispute tra gli abitanti dello stesso immobile. Dall’odore di cucina all’automobile posteggiata nel punto sbagliato, dal bambino che gioca in cortile al cane che abbaia: in un condominio i motivi per litigare non mancano mai. E’ quanto dimostra l’ANAMMI, che ha disegnato una “classifica” delle liti condominiali in base alla sua attivia’ interna e alle segnalazioni deGLi associati (circa 13mila in tutta Italia). Le cosiddette “immissioni”, ovvero rumori e odori provenienti da altri appartamenti. Il classico ticchettio di scarpe femminili a tutte le ore, l’odore di cipolla reiterato, lo spostamento di mobili a tarda ora sono casi tipici di questo genere di motivazione. La cucina etnica ed i suoi aromi forti sono spesso al centro di dispute di condominio. L’apposizione in aree comuni, vale a dire la collocazione in ambito condominiale di oggetti e mezzi di un singolo condomino. Qualche esemplificazione: la fioriera attaccata al muro, l’automobile parcheggiata in uno spazio non autorizzato nel garage condominiale. I rumori in cortile, in particolare il gioco dei bambini. In un’epoca di demografia a quota zero, le voci infantili sono, purtroppo, sempre meno tollerate. L’innaffiatura di piante e balcone, nel caso in cui il flusso idrico investa pesantemente gli spazi sottostanti, appartenenti ad altri condomini. Il rapporto con gli animali domestici, soprattutto quando si trovano in ascensore o nel giardino condominiale.
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