Vivere in condominio: La fonte normativa
II condominio è regolato dagli articoli da 1117 a 1139 del Codice Civile, dalle disposizioni per l’attuazione e dalle leggi speciali. In questi articoli è contenuto quanto riguarda:
LE PARTI COMUNI DEL FABBRICATO; I DIRITTI DEI PARTECIPANTI; LA INDIVISIBILITÀ DELLE PARTI COMUNI; LE INNOVAZIONI; LA RIPARTIZIONE DELLE SPESE; LA NOMINA E LA REVOCA DELL’AMMINISTRATORE; LE ATTRIBUZIONI DELL’AMMINISTRATORE; LA RAPPRESENTANZA DEL CONDOMINIO; L’ASSEMBLEA E LE SUE ATTRIBUZIONI; IL REGOLAMENTO DI CONDOMINIO
Ogni condominio ha, o dovrebbe avere, un proprio regolamento nel quale sono contenute regole particolari relative a quello specifico condominio ed al quale sono allegate le “tabelle millesimali“ cioè i valori proporzionali di ciascuna unità immobiliare di proprietà esclusiva, facente parte del
fabbricato. Oltre agli articoli del Codice Civile esistono altre norme che regolano la vita del condominio, in genere si tratta di norme (leggi, decreti legislativi, decreti ministeriali, circolari, ecc.) di portata più generale, come, ad esempio, quelle sul risparmio energetico o sulla prevenzione incendi, sulla sicurezza degli impianti o sull’abbattimento delle barriere architettoniche; di queste norme è impossibile fare un elenco anche perché, a differenza degli articoli del Codice Civile, subiscono modificazioni in termini abbastanza brevi.
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La detrazione per l’istallazione non deliberata dall’assemblea ma autorizzata dal Comune spetta solo in relazione alla spesa imputabile in base alla tabella di ripartizione millesimale. Il condomino che a sue spese installa un ascensore nel cavedio condominale senza l’autorizzazione dell’assemblea, ma che ha ricevuto il preventivo nulla osta del Comune, può beneficiare della detrazione Irpef del 36 per cento. Si tratta infatti di un intervento di manutenzione straordinaria e finalizzato all’eliminazione delle barriere architettoniche. L’agevolazione è però fruibile solo relativamente alla quota parte di spesa a lui imputabile sulla base della tabella condominiale di ripartizione millesimale. Questo, in sintesi, il parere fornito dall’agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 264/E del 25 giugno. Nel dettaglio, il contribuente interpellante ritiene di poter beneficiare dello sconto Irpef, poiché l’intervento non arrecherà alcun danno ai condomini, anzi gli stessi potranno goderne, in regime di comunione aperta. Inoltre, essendo unico condomino committente dell’appalto per la costruzione dell’ascensore, gli spetterebbe - sostiene - la detrazione fino al limite di 48mila euro.
Il Consiglio dei ministri del nuovo Governo ha approvato in via definitiva un decreto legislativo di recepimento di una direttiva europea in materia di risparmio energetico. Il provvedimento prevede fra l’altro semplificazioni per la realizzazione di interventi di coibentazione e isolamento degli edifici e deroghe alle cubature e alle distanze di rispetto tra edifici in caso di spazi dedicati alle coibentazioni. Dal testo approvato in prima lettura dal passato Governo è stata espunta la norma che, se fosse rimasta, avrebbe stabilito che la maggioranza necessaria per gli interventi di risparmio energetico dovesse essere riferita ai condòmini presenti in assemblea. Stante la cancellazione dal testo approvato in via definitiva della norma di cui s’è detto, rimane ferma la previsione di cui all’art. 26, comma 2, legge n. 10 del 1991, così come modificata nel 2006. Tale disposizione prevede espressamente che, per gli interventi sugli edifici e sugli impianti, volti al contenimento del consumo energetico ed all’utilizzazione delle fonti di energia rinnovabile – “individuati attraverso un attestato di certificazione energetica o una diagnosi energetica realizzata da un tecnico abilitato” –, le pertinenti decisioni condominiali sono valide se adottate con “la maggioranza semplice delle quote millesimali”. Quindi, sulla base dei principii generali dell’ordinamento condominiale, si deve ritenere che gli interventi di cui trattasi necessitino, in prima e in seconda convocazione, di un quorum deliberativo calcolato sia per “teste” (maggioranza degli intervenuti) sia per millesimi (501).
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