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	<title>Mondocasablog &#187; Amministrazione</title>
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	<description>Il mondo della casa a 360°</description>
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		<title>Rapporto Nomisma 2011, La Business Intelligence nella Pubblica Amministrazione</title>
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		<pubDate>Sun, 30 Oct 2011 22:00:16 +0000</pubDate>
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		<description><![CDATA[Realizzato da Nomisma grazie al contributo di Iconsulting e al patrocinio di DigitPa. La Business Intelligence rappresenta l’insieme delle metodologie e tecnologie informatiche utili a valorizzare l’immenso patrimonio informativo a [...]]]></description>
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</script><p><img src="http://www.mondocasablog.com/wp-content/uploads/2011/10/Rapporto-Nomisma-2011-La-Business-Intelligence-Pubblica-Amministrazione.jpg?9d7bd4" alt="" title="Rapporto Nomisma 2011 La Business Intelligence Pubblica Amministrazione" width="200" height="284" class="left" /><strong><em>Realizzato da Nomisma grazie al contributo di Iconsulting e al patrocinio di DigitPa.</em></strong><br />
<strong>La Business Intelligence rappresenta l’insieme delle metodologie e tecnologie informatiche utili a valorizzare l’immenso patrimonio informativo a disposizione di ogni impresa ed ente locale, attraverso la trasformazione dei dati grezzi, contenuti nei sistemi informativi gestionali, in informazioni a supporto dei processi decisionali. </strong><br />
<span id="more-21323"></span><br />
Questo secondo Rapporto intende delimitare il campo dell’applicazione di tali strumenti alla Pubblica Amministrazione in Italia e restituire le connessioni precipue tra la specifica cultura dell’ambiente pubblico, il valore metodologico degli strumenti di Business Intelligence e l’auspicabile valorizzazione dell’ingente patrimonio informativo pubblico.<br />
<strong>Sbaglia chi crede che oggi non ci sia<br />
una dotazione informatica sufficiente<br />
nella Pubblica Amministrazione…</strong><br />
La Pubblica Amministrazione Centrale e gli enti pubblici (in particolare gli enti previdenziali) hanno investito nel corso degli ultimi dieci anni, in media, non meno di 2 miliardi di euro all’anno nel proseguimento e nello sviluppo dell’informatica pubblica, sia come traino delle direttrici innovative sia come regolazione degli standard tecnici e organizzativi di tutta la Pubblica Amministrazione.<br />
Stando alle stime Eu Klems-Eurostat, la formazione (lorda) di capitale del settore pubblico (comprendente le amministrazioni pubbliche e il comparto dell’assicurazione sociale obbligatoria) in attività collegate alle tecnologie della comunicazione e dell’informazione (TCI, o ICT utilizzando il corrispettivo acronimo inglese) è cresciuta di un fattore moltiplicativo pari a 15 tra il 1990 e il 2007, a fronte di un’evoluzione sostanzialmente stagnante degli impieghi in beni capitale diversi dalle ICT.<br />
Tra le varie tipologie di <strong>investimento </strong>nelle nuove tecnologie, la parte del leone è stata svolta dagli acquisti di hardware: gli investimenti in computer sono aumentati di 50 volte tra il 1990 e il 2007, distanziando nettamente quelli in attrezzature per la <strong>comunicazione </strong>(pur incrementatisi in misura apprezzabile, +180%) e gli acquisti di software (+55%).<br />
Questi ultimi avrebbero avuto un rallentamento proprio nei recenti anni, quando la dinamica si sarebbe quasi fermata dopo gli investimenti effettuati nel decennio precedente (+0,2% all’anno tra il 2000 e il 2007, contro il +4,5% all’anno sperimentato tra il 1990 e il 2000).<br />
Ne esce in definitiva un quadro di uno sforzo di ammodernamento tecnologico significativo, influenzato probabilmente anche dai bassi livelli di partenza, concentrato soprattutto sulle strutture hardware e con una progressiva decelerazione, nel più recente periodo, sulla componente software.<br />
<strong>… il salto da fare non è nell’hardware o software,<br />
ma nell’intelligence attraverso cui rendere<br />
i dati pubblici fruibili e intellegibili </strong><br />
La stima della spesa informatica complessiva è ottenuta sommando la spesa esterna (per l’acquisizione di beni e servizi) ai costi interni (rappresentati dal solo personale ICT). I costi interni, che nel 2010 costituiscono il 21,9% della spesa informatica complessiva (27,3% nelle amministrazioni centrali e 10,3% negli enti), diminuiscono dello 0,8% rispetto al 2009 (in valore assoluto circa 3,7 milioni di euro).<br />
La spesa esterna, che rappresenta il restante 78,1% della spesa informatica complessiva (72,7% nelle amministrazioni centrali e 89,7 negli enti), si riduce dell’1,9% rispetto a quella del 2009 (in valore assoluto circa 32,2 milioni di euro). Assistiamo, cioè, ad una leggera contrazione sulle stime di spesa e ad un sostanziale mantenimento dei costi interni.<br />
Questo dato non solo è confortante ma, nello scenario attuale, appare come una solida dimostrazione dell’interesse e della centralità delle spese per beni e servizi del settore ICT.<br />
<strong>Dalla produzione di dati grezzi<br />
alla generazione di informazioni intelligenti</strong><br />
Le principali banche dati su cui si stanno concentrando le azioni, centrali o locali, centralizzate o federate, a favore di una maggiore disponibilità e di una migliore interoperabilità, sono quelle riferite alle anagrafi della popolazione, alle basi territoriali, al catasto e alla fiscalità. Complessivamente, ad oggi, sono da mettere a sistema circa 1.400 basi di dati pubbliche, differenti non tanto per contenuto o per piattaforma software quanto per “pulizia” del dato, per costruzione dello schema logico che sottende alla fruizione dei dati, forse anche per ambizione della singola amministrazione.<br />
La massa di informazioni contenute nelle circa 1.400 basi di dati pubbliche non solo è in crescita ma soprattutto ha raggiunto dimensioni notevolissime (circa mezzo milione di gigabyte). Non sorprende il numero assoluto, quanto l’incremento del 7% tra il 2009 e il 2010, al netto delle inevitabili pulizie di informazioni ridondanti o inesatte.<br />
<strong>Prospettive future e mercato potenziale<br />
della business intelligence<br />
nel settore pubblico</strong><br />
Se il quadro richiamato in estrema sintesi delinea una condizione di avvio di nuove linee di approccio agli investimenti in ICT, la conseguenza necessaria è la grande attenzione, nell’ambito dei pacchetti applicativi, ai prodotti e servizi legati alla <strong>business intelligence. </strong><br />
Sono questi che sempre più guidano l’evoluzione dei sistemi informativi pubblici, anche se nella maggior parte dei casi lo fanno “partendo dal basso”, scavando dentro ai grandi programmi di modernizzazione dei sistemi agli spazi su cui innestare i percorsi di gestione intelligente delle informazioni interne.<br />
Il mercato potenziale dei prodotti e dei servizi della business intelligence nella Pubblica Amministrazione è certamente molto vasto, tuttavia può essere stimato in non meno di 300-350 milioni di euro per i prossimi tre anni.<br />
Tuttavia, non bastano le risorse in assenza di una strategia, di una logica di mercato aperta nei dati, nei formati, nella leggibilità delle informazioni.<br />
<strong>*Estratto dal volume &#8216;La BI in Italia: vincoli e opportunità nella pubblica amministrazione&#8217; pubblicato da NOMISMA<br />
Si ringrazia Marco Marcatili, ricercatore di Nomisma</strong></p>
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		<title>Rottamare gli edifici per una città più sostenibile, referendum a Milano</title>
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		<pubDate>Mon, 06 Jun 2011 06:11:08 +0000</pubDate>
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		<description><![CDATA[Il 12 e 13 giugno a Milano non solo referendum nazionali. I cittadini del capoluogo lombardo dovranno esprimere il loro giudizio su altri cinque temi proposti dal comitato &#8221;Milanosimuove&#8221;. L&#8217;iniziativa [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.mondocasablog.com/wp-content/uploads/2011/06/Rottamare-gli-edifici-per-una-città-più-sostenibile-referendum-a-Milano.jpg?9d7bd4"><img src="http://www.mondocasablog.com/wp-content/uploads/2011/06/Rottamare-gli-edifici-per-una-città-più-sostenibile-referendum-a-Milano-300x99.jpg?9d7bd4" alt="" title="Rottamare gli edifici per una città più sostenibile referendum a Milano" width="300" height="99" class="left" /></a><strong><em>Il 12 e 13 giugno a Milano non solo referendum nazionali. I cittadini del capoluogo lombardo dovranno esprimere il loro giudizio su altri cinque temi proposti dal comitato &#8221;Milanosimuove&#8221;. </em></strong><br />
<strong>L&#8217;iniziativa propone di introdurre a livello comunale norme mirate ad una trasformazione urbana complessiva che interessa i sistemi della mobilità, dell&#8217;energia, del verde, delle acque e dell’uso dello spazio urbano. Le proposte dei cinque referendum: potenziare i mezzi pubblici, estendere l&#8217;ecopass e pedonalizzare il centro; raddoppiare il verde pubblico e ridurre il consumo di suolo; conservare il futuro parco dell&#8217;area EXPO; aumentare l&#8217;efficienza energetica degli edifici; riaprire il sistema dei Navigli.</strong><br />
<span id="more-19645"></span><br />
Il quarto quesito propone un <strong>Piano per l&#8217;energia sostenibile ed il clima</strong> che impegni il Comune a ridurre le emissioni di gas serra connesse al <strong>riscaldamento degli edifici.</strong><br />
<strong><em>Le previsioni del Piano </em></strong><br />
1. la <strong>conversione </strong>entro il 2012 di tutti gli <strong>impianti di riscaldamento</strong> alimentati a gasolio degli edifici comunali;<br />
2. la <strong>conversione degli impianti di riscaldamento domestico </strong>alimentati a gasolio fino alla loro completa eliminazione entro il 2015;<br />
3. la <strong>previsione della classe energetica di massima efficienza</strong> come standard per tutti i nuovi edifici e l&#8217;utilizzo di <strong>fonti energetiche rinnovabili;</strong><br />
4. la promozione e la diffusione del <strong>teleriscaldamento</strong>, utilizzando <strong>fonti rinnovabili e tecnologie ad alta efficienza</strong>, al fine di raggiungere almeno 750.000 abitanti equivalenti entro il 2015;<br />
5. <strong>la concessione di incentivi per la demolizione e ricostruzione (&#8221;rottamazione&#8221;) degli edifici più degradati e privi di valore storico e architettonico attraverso premi volumetrici</strong>.<br />
Gli interventi costerebbero di 10 milioni di euro all&#8217;anno per 3 anni e sarebbero finanziati con la parziale dismissione del <strong>patrimonio immobiliare comunale</strong> tramite lo strumento dei<strong> fondi immobiliari</strong> già avviato, escludendo gli <strong>immobili di pregio storico-monumentale</strong>, o mediante il coinvolgimento di società che realizzano interventi di<strong> efficienza energetica (Esco) </strong>e l&#8217;attivazione di strumenti di finanziamento in conto terzi.<br />
Tuttavia per il <strong>referendum &#8221;Milano Sì Muove&#8221;</strong> è necessario raggiungere il 30% degli aventi diritto e avere una maggioranza di sì perché<strong> le proposte referendarie costituiscano un indirizzo vincolante per l&#8217;amministrazione comunale. </strong></p>
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		<title>Imputazione dei contributi condominiali in caso di compravendita</title>
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		<pubDate>Mon, 25 Apr 2011 22:25:47 +0000</pubDate>
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		<description><![CDATA[&#8221;In caso di vendita di un&#8217;unità immobiliare in condominio, nel quale siano stati deliberati lavori di straordinaria manutenzione o di ristrutturazione o innovazioni, in mancanza di accordo tra le parti, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.mondocasablog.com/wp-content/uploads/2011/04/Imputazione-dei-contributi-condominiali-in-caso-di-compravendita.jpg?9d7bd4"><img src="http://www.mondocasablog.com/wp-content/uploads/2011/04/Imputazione-dei-contributi-condominiali-in-caso-di-compravendita.jpg?9d7bd4" alt="" title="Imputazione dei contributi condominiali in caso di compravendita" width="150" height="179" class="left" /></a><strong><em>&#8221;In caso di vendita di un&#8217;unità immobiliare in condominio, nel quale siano stati deliberati lavori di straordinaria manutenzione o di ristrutturazione o innovazioni, in mancanza di accordo tra le parti, nei rapporti interni tra alienante ed acquirente è tenuto a sopportarne i relativi costi chi era proprietario al momento della delibera dell’assemblea&#8221;. </p>
<p>Diversamente, laddove le spese deliberate afferiscano &#8221;alla manutenzione ordinaria, alla conservazione, al godimento delle parti comuni dell&#8217;edificio o alla prestazione di servizi nell&#8217;interesse comune&#8221;, tenuto al relativo pagamento – sempre che difetti sul punto un accordo tra le parti – è chi risulta proprietario al momento in cui l&#8217;intervento viene eseguito o il servizio erogato; al momento, cioè, del &#8221;compimento effettivo dell&#8217;attività gestionale&#8221;.</em> </strong><br />
<span id="more-18702"></span><br />
È quanto ha stabilito la <strong>Cassazione</strong>, con sentenza n. 24654 del 3.12.&#8217;10, cercando così di trovare una soluzione di compromesso fra i due opposti indirizzi che la <strong>giurisprudenza </strong>ha espresso circa la questione dell&#8217;individuazione del momento di <strong>insorgenza dell&#8217;obbligo di contribuzione alle spese condominiali (e, quindi, del soggetto tenutovi – condomino alienante o acquirente – nell&#8217;ipotesi di compravendita). </strong></p>
<p>Il ragionamento su cui i Supremi giudici basano la loro tesi è, in sostanza, il seguente: la delibera relativa alle opere di <strong>manutenzione straordinaria e alle innovazioni</strong> ha <strong>carattere &#8221;costitutivo&#8221;, </strong>in quanto ha ad oggetto interventi che &#8221;debbono essere preventivamente&#8221; determinati dall&#8217;assemblea &#8221;nella loro <strong>quantità e qualità</strong> e <strong>nell&#8217;importo degli oneri che ne conseguono&#8217;</strong>&#8216;; al contrario, la delibera concernente<strong> la manutenzione, la conservazione, il godimento dei beni comuni e l’erogazione dei servizi condominiali ha valore &#8221;dichiarativo&#8221;, giacché riguarda spese &#8221;necessarie&#8221;, riconducibili all&#8217;esercizio della funzione amministrativa rimessa all&#8217;amministratore&#8221;.</strong></p>
<p>Logica conseguenza di tutto questo è – sempre secondo i giudici – che mentre nel primo caso non si può prescindere dalla <strong>&#8221;volontà&#8221; assembleare, </strong>così non è nella seconda ipotesi; conclusione, questa, che giustifica la differente individuazione del momento di <strong>insorgenza dell&#8217;obbligo di corresponsione dei contributi condominiali in ragione della &#8221;diversa origine della spesa alla quale il condomino deve contribuire&#8221;.</strong></p>
<p><strong><em>Corrado Sforza Fogliani<br />
presidente Confedilizia</em></strong></p>
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		<title>Riforma del condominio, le novità in discussione in Parlamento</title>
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		<pubDate>Sun, 27 Mar 2011 22:10:06 +0000</pubDate>
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		<description><![CDATA[La riforma del Condominio entra anche nella Camera dei deputati e lo fa con il disegno di legge n. 3682 presentato lo scorso 30 luglio a prima firma dell&#8217;onorevole Lino [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.mondocasablog.com/wp-content/uploads/2011/03/Riforma-del-condominio-le-novità-in-discussione-in-Parlamento.jpg?9d7bd4"><img src="http://www.mondocasablog.com/wp-content/uploads/2011/03/Riforma-del-condominio-le-novità-in-discussione-in-Parlamento.jpg?9d7bd4" alt="" title="Riforma del condominio le novità in discussione in Parlamento" width="300" height="200" class="left" /></a><strong><em>La riforma del Condominio entra anche nella Camera dei deputati e lo fa con il disegno di legge n. 3682 presentato lo scorso 30 luglio a prima firma dell&#8217;onorevole Lino Duilio che apporta poche, ma sostanziali, modifiche innovative di quello già da tempo presentato e discusso in Commissione giustizia del Senato.</em></strong></p>
<p><strong>Innovativo, in primo luogo, perché senza mezzi termini attribuisce al condominio una diversa configurazione giuridica, facendolo uscire da quello pseudo e non chiaro limbo giuridico di mero ente di gestione e fornedolo di autonoma elasticità ed efficacia d&#8217;intervento verso l&#8217;esterno</strong>.<br />
<span id="more-18005"></span><br />
Il <strong>Condominio</strong>, con la delibera assunta dall&#8217;assemblea assunte a maggioranza degli intervenuti che rappresenti tre quarti del valore dell&#8217;edificio ( art. 1117 quater), può alienare ai <strong>condomini </strong>o a terzi la proprietà o altro diritto reale di una parte comune. Il <strong>condomino </strong>ha comunque il<strong> diritto di prelazione sull&#8217;acquisto </strong>e la delibera resta sospesa sino allo scadere del termine di gg. 60 per l&#8217;esercizio del diritto, che decorre dalla data della <strong>deliberazione </strong>per i presenti e da quella della <strong>comunicazione </strong>per gli assenti. E&#8217; prevista anche la <strong>facoltà di riscatto, </strong>qualora al <strong>condomino </strong>venga negata la possibilità di esercitare la <strong>prelazione</strong>.</p>
<p>Innovativo anche perché introduce finalmente nel <strong>Condominio </strong>il principio della buona fede che, benché ispiratore di tutto il nostro<strong> ordinamento giuridico</strong>, non ha mai trovato espresso richiamo nel mondo condominiale. Il nuovo art. 1118 c.c. dispone infatti che ogni <strong>condomino </strong>deve esercitare il proprio diritto sulle parti comuni secondo buona fede, nei modi e nelle forme che gli permettano di assicurare la comune utilità. Ecco allora che il <strong>condominio</strong>, nel fare valere il proprio diritto, deve comportarsi con correttezza e lealtà, nel rispetto dell&#8217;altrui diritto. Un preciso richiamo alla buona fede che consente all&#8217;assemblea di assumere delibere oculate, nel rispetto anche delle esigenze e delle necessità di tutti i <strong>condomini </strong>e non solo della <strong>maggioranza </strong>di loro.</p>
<p>Novità anche per l&#8217;<strong>amministratore</strong>, che non può più essere nominato dall&#8217;<strong>assemblea </strong>qualora sia stato revocato dall&#8217;<strong>autorità giudiziaria.</strong></p>
<p>Viene inoltre prevista l&#8217;istituzione di un <strong>fondo di garanzia </strong>( art. 1129 bis ) al fine di assicurare un indennizzo a quei <strong>condomini </strong>che hanno la sfortuna di capitare nella mani dell&#8217;<strong>amministratore </strong>disonesto o confusionario, un fondo che concorra a risarcire il danno da loro subito a seguito di accertata responsabilità dell&#8217;<strong>amministratore </strong>per ammanchi o per irregolarità gestionali da lui poste in essere, sempre che il danno non trovi soddisfazione attraverso l&#8217;escussione del beni personali dell&#8217;<strong>amministratore </strong>stesso. </p>
<p>Il meccanismo di implementazione del <strong>Fondo </strong>è di estrema semplicità e prevede l&#8217;obbligo dell&#8217;<strong>amministratore </strong>provvedervi obbligatoriamente con il versamento di una percentuale sui compensi da lui percepiti dal <strong>condominio </strong>per qualsiasi titolo. Il Fondo, a ben vedere, va così a svolgere anche la finalità da un lato di qualificare la figura dell&#8217;<strong>amministratore </strong>e dall&#8217;altro di consentire, se comparato con l&#8217;istituzione del registro pubblico degli <strong>amministratori </strong>tenuto presso le Camere di Commercio ( così come previsto nel disegno di legge in esame al nuovo art. 71 Disp, Att. c.c.), un pur minimo <strong>controllo fiscale.</strong> Il che non guasta in un campo, appunto quello del <strong>condominio</strong>, non sempre cristallino.<br />
<strong><br />
Fonte: Avv. Augusto Cirla </strong></p>
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		<title>L&#8217;anagrafe condominiale, uno degli aspetti più importanti della riforma</title>
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		<pubDate>Wed, 02 Mar 2011 22:25:38 +0000</pubDate>
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		<description><![CDATA[La tenuta dell&#8217;anagrafe condominiale è necessaria soprattutto in relazione alle azioni giudiziarie per il recupero delle spese condominiali. Va ricordato, infatti, che al condominio non è applicabile il così detto [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.mondocasablog.com/wp-content/uploads/2011/03/5Riforma-del-condominio-lanagrafe-condominiale-e-i-nuovi-poteri-dellamministratore1.jpg?9d7bd4"><img src="http://www.mondocasablog.com/wp-content/uploads/2011/03/5Riforma-del-condominio-lanagrafe-condominiale-e-i-nuovi-poteri-dellamministratore1-300x223.jpg?9d7bd4" alt="" title="5Riforma del condominio lanagrafe condominiale e i nuovi poteri dellamministratore1" width="300" height="223" class="left" /></a><strong><em>La tenuta dell&#8217;anagrafe condominiale è necessaria soprattutto in relazione alle azioni giudiziarie per il recupero delle spese condominiali. </em></strong></p>
<p>Va ricordato, infatti, che al <strong>condominio </strong>non è applicabile il così detto<strong> principio dell&#8217;apparenza.</strong> In tal senso è stato affermato che, &#8221;nell&#8217;ipotesi in cui l&#8217;amministratore agisca per il <strong>recupero delle spese di competenza</strong>, l&#8217;osservanza del dovere di consultazione dei <strong>registri immobiliari</strong> presso la conservatoria assume rilievo ed è preminente (rispetto al contrapposto dovere di correttezza e informativa) per l&#8217;individuazione del vero <strong>condomino </strong>obbligato, non solo perché corrisponde a regola di normale prudenza accertare l&#8217;effettivo legittimato passivo quando s&#8217;intende dare inizio ad un&#8217;<strong>azione giudiziaria</strong>, ma anche perché appare conforme al <strong>sistema della tutela del credito&#8221;</strong> (Cass. SS.UU. n. 5035/03).<br />
<span id="more-17403"></span><br />
Pertanto, &#8221;in caso di<strong> azione giudiziale dell&#8217;amministratore del condominio per il recupero della quota di spese di competenza di una unità immobiliare di proprietà esclusiva</strong>, è passivamente legittimato il vero proprietario di detta unità e non anche chi possa apparire tale&#8221; (Cass. SS.UU. n. 5035/03). </p>
<p>La giurisprudenza, in varie occasioni (da ultimo Trib. Salerno 23 aprile 2010), ha specificato che tale principio trova applicazione anche in relazione alla <strong>convocazione delle assemblee condominiali. </strong></p>
<p><strong>CondominioWeb.com<br />
Avv. Alessandro Gallucci</strong></p>
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		<title>Problemi di affitti e condominio, Confedilizia risponde</title>
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		<pubDate>Mon, 31 Jan 2011 22:20:51 +0000</pubDate>
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		<description><![CDATA[Problemi di affitti e condominio, Confedilizia risponde La rubrica fornisce risposta solo a quesiti di interesse generale. Non saranno, pertanto, presi in considerazione quesiti né a carattere personale né relativi [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.mondocasablog.com/wp-content/uploads/2011/01/Problemi-di-affitti-e-condominio-Confedilizia-risponde1.jpg?9d7bd4"><img src="http://www.mondocasablog.com/wp-content/uploads/2011/01/Problemi-di-affitti-e-condominio-Confedilizia-risponde1.jpg?9d7bd4" alt="" title="Problemi di affitti e condominio Confedilizia risponde" width="267" height="200" class="left" /></a><strong><em>Problemi di affitti e condominio, Confedilizia risponde</em></strong></p>
<p><strong><em>La rubrica fornisce risposta solo a quesiti di interesse generale. Non saranno, pertanto, presi in considerazione quesiti né a carattere personale né relativi a questioni già pendenti innanzi all&#8217;Autorità Giudiziaria. </em></strong></p>
<p><strong>I quesiti vanno inoltrati alla Confedilizia tramite le oltre 200 Associazioni territoriali aderenti alla stessa e presso le quali è possibile attingere anche ogni ulteriore informazione. Per gli indirizzi delle Associazioni consultare i siti www.confedilizia.it/www.confedilizia.eu oppure telefonare al numero 06.67.93.489</strong></p>
<p><strong>Contratto agevolato</strong><br />
<strong><em>Ho notato che il contratto di locazione della durata di tre anni più due anni previsto dalla legge n. 431/&#8217;98 viene definito nei modi più vari. Mi interesserebbe conoscere, quindi, quale sia la sua esatta definizione</em>. </strong></p>
<p>Contratto agevolato. È questa l&#8217;unica definizione a cui la legge n. 431/&#8217;98 e, in particolare, l&#8217;art. 4-bis ricorre per indicare questo tipo di contratto.<br />
<span id="more-16589"></span></p>
<p><strong>I registri previsti per i condominii</strong><br />
<strong><em>Un amministratore di condominio di quali e quanti registri deve dotarsi?</em></strong></p>
<p>Il codice civile prevede due registri di cui devono dotarsi gli amministratori di condominio. Uno – la cui obbligatorietà non può ritenersi venuta meno a seguito della cessazione del sistema corporativo (sul quale si basava l&#8217;adempimento di cui all&#8217;art. 71 disp. att. cod. civ. che assegnava all&#8221;&#8217;associazione professionale dei proprietari di fabbricati&#8221; il solo compito di tenere il registro in questione) – è quello previsto dal combinato disposto degli artt. 1129, quarto comma, e 1138, terzo comma, cod. civ.. Tali norme prevedono che la nomina e la cessazione, per qualunque causa, dell&#8217;amministratore dal suo incarico siano annotate in un &#8221;apposito registro&#8221; e che, nel medesimo registro, sia trascritto anche il regolamento di condominio approvato dall&#8217;assemblea. L&#8217;altro registro, invece, è quello contemplato dall&#8217;art. 1136, ultimo comma, cod. civ.. In esso devono essere trascritti i verbali d&#8217;assemblea.</p>
<p><strong>Piscina condominiale, spese di manutenzione</strong><br />
<strong><em>Sono proprietario di un appartamento sito in un edificio dotato di piscina condominiale  e vorrei sapere come vanno ripartite le spese di manutenzione di questo impianto.</em></strong></p>
<p>Secondo la giurisprudenza le <strong>spese </strong>per la <strong>manutenzione della piscina condominiale devono essere ripartite tra tutti i condòmini in ragione dei rispettivi millesimi di proprietà. Ciò sempreché un regolamento di condominio di origine contrattuale non preveda diversamente oppure per ragioni strutturali obbiettive di conformazione dell&#8217;edificio l&#8217;impianto sia destinato a servire solo alcune e non tutte le unità immobiliari (in tal senso, Cass. sent. n. 5179 del 29.4.&#8217;92).</p>
<p><strong>Godimento del bene comune</strong><br />
<strong><em>In un edificio condominiale il proprietario di un piccolo locale e il proprietario di un appartamento che si sviluppa per un intero piano hanno diritto di godere in egual misura dei beni comuni? </em></strong></p>
<p>A meno che un regolamento di origine contrattuale non preveda diversamente, la risposta al quesito è positiva. Secondo la Cassazione, infatti, l&#8217;uso della cosa comune da parte del singolo condomino prescinde dal valore della sua quota di proprietà (in tal senso, da ultimo, cfr. sent. n. 26226 del 7.12.&#8217;06). </p>
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		<title>Confedilizia: il Senato approva una riforma del condominio di basso profilo</title>
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		<pubDate>Thu, 27 Jan 2011 00:10:37 +0000</pubDate>
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		<description><![CDATA[Confedilizia: il Senato approva una riforma del condominio di basso profilo La riforma del condominio approvata, in prima lettura, dal Senato è una riforma di basso profilo, per nulla ambiziosa, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.mondocasablog.com/wp-content/uploads/2011/01/Confedilizia-il-Senato-approva-una-riforma-del-condominio-di-basso-profilo.jpg?9d7bd4"><img src="http://www.mondocasablog.com/wp-content/uploads/2011/01/Confedilizia-il-Senato-approva-una-riforma-del-condominio-di-basso-profilo.jpg?9d7bd4" alt="" title="Confedilizia il Senato approva una riforma del condominio di basso profilo" width="203" height="200" class="left" /></a><strong><em>Confedilizia: il Senato approva una riforma del condominio di basso profilo </em></strong></p>
<p><strong><em>La riforma del condominio approvata, in prima lettura, dal Senato è una riforma di basso profilo, per nulla ambiziosa, di fatto inutile, ma che &#8211;  foriera di nuovo contenzioso e sovraccarica di adempimenti cartacei &#8211; provocherà maggiori costi per i condòmini senza alcun beneficio per gli stessi (la fideiussione che potrà essere richiesta agli amministratori non è una scoperta della riforma, che solo la &#8221;burocratizza&#8221;, tant&#8217;è che già esiste in molti condominii).</em></strong><br />
<span id="more-16499"></span><br />
È quanto rileva la <strong>Confedilizia</strong>, aggiungendo che quella appena approvata dal Senato è una <strong>riforma</strong>, soprattutto, non al passo coi tempi, in particolare perché non recepisce la proposta (condivisa da diverse organizzazioni della proprietà e degli <strong>amministratori condominiali</strong>, fra cui la <strong>Confedilizia</strong>) per l&#8217;attribuzione al <strong>condominio </strong>della capacità giuridica, proposta finalizzata a valorizzare<strong> l&#8217;amministratore di condominio</strong> e a facilitare i rapporti in <strong>ambito condominiale</strong> e con i terzi.</p>
<p>Al proposito, non pare &#8211; come risulta dai lavori parlamentari &#8211; che sia stata colta la distinzione fra <strong>capacità giuridica e personalità giuridica,</strong> che invece è ben chiara nella proposta di legge on. Duilio (ed altri) presentata alla Camera dei Deputati, la quale contiene appunto il riconoscimento al <strong>condominio </strong>della <strong>capacità giuridica,</strong> come previsto nella maggior parte dei Paesi europei. La confusione fra<strong> personalità giuridica e capacità giuridica</strong> ha indotto qualcuno a sostenere che, con l&#8217;introduzione di quest&#8217;ultima, si vorrebbe fare del condomino una società di capitali. </p>
<p>Si tratta &#8211; precisa la <strong>Confedilizia </strong>- di un errore evidente perché attribuire al condominio la capacità giuridica per determinati atti vuol dire, semplicemente, riconoscere allo stesso la possibilità, per specifiche materie, di essere titolare di diritti ed obblighi. È attorno alla <strong>capacità giuridica </strong>- conclude la <strong>Confedilizia </strong>- che il <strong>legislatore </strong>dovrebbe saper costruire una coerente <strong>riforma</strong>, degna di questo nome. </p>
]]></content:encoded>
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		<title>Normative spese condominiali</title>
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		<pubDate>Thu, 20 Jan 2011 22:10:25 +0000</pubDate>
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		<description><![CDATA[Normative spese condominiali Stop al decreto ingiuntivo per il pagamento di oneri condominiali emesso nei confronti del marito se la casa è di proprietà della moglie Corte di cassazione, Sez. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.mondocasablog.com/wp-content/uploads/2011/01/Normative-spese-condominiali1.jpg?9d7bd4"><img src="http://www.mondocasablog.com/wp-content/uploads/2011/01/Normative-spese-condominiali1.jpg?9d7bd4" alt="" title="Normative spese condominiali" width="250" height="200" class="left" /></a><strong><em>Normative spese condominiali</em></strong></p>
<p><strong><em>Stop al decreto ingiuntivo per il pagamento di oneri condominiali emesso nei confronti del marito se la casa è di proprietà della moglie </em></strong></p>
<p><strong>Corte di cassazione, Sez. II Civ. &#8211; Sentenza del 12 gennaio 2011 n. 574. Non serve a niente, infatti, che l&#8217;uomo si sia sempre comportato come proprietario e abbia partecipato a tutte le riunioni condominiali. In tema di condominio, non trova applicazione il principio dell&#8217;apparenza del diritto. </strong><br />
<span id="more-16353"></span><br />
La<strong> Corte</strong> specifica, infatti, che la<strong> ripartizione delle spese comuni </strong>grava su ciascun <strong>condomino </strong>in base a un criterio di realità, che come prescinde dal godimento effettivo della porzione di <strong>proprietà </strong>particolare, così non considera rilevante che altri, piuttosto che il <strong>proprietario</strong>, utilizzi<strong> l&#8217;unità immobiliare singola</strong> fruendo delle cose e dei <strong>servizi comuni</strong> e concorrendo di fatto ai relativi <strong>oneri</strong>. </p>
<p>Ne consegue che in caso azione giudiziale dell&#8217;<strong>amministratore del condominio </strong>per il recupero della quota di spese di competenza di una <strong>unità immobiliare</strong> di <strong>proprietà </strong>esclusiva, è passivamente legittimato il vero <strong>proprietario </strong>dell&#8217;<strong>unità abitativa</strong> e non anche chi possa apparire tale. </p>
<p><strong>Fonte: CondominioWeb</strong></p>
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		<title>Obbligazioni condominiali superabile la parziarietà</title>
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		<pubDate>Wed, 15 Dec 2010 00:30:14 +0000</pubDate>
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		<description><![CDATA[Obbligazioni condominiali superabile la parziarietà Le Sezioni unite della Cassazione hanno stabilito (sent. n. 9148/&#8217;08) che le obbligazioni assunte nell&#8217;interesse del condominio fanno capo ai singoli condòmini, in proporzione alle [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.mondocasablog.com/wp-content/uploads/2010/12/Obbligazioni-condominiali-superabile-la-parziarietà.jpg?9d7bd4"><img src="http://www.mondocasablog.com/wp-content/uploads/2010/12/Obbligazioni-condominiali-superabile-la-parziarietà.jpg?9d7bd4" alt="" title="Obbligazioni condominiali superabile la parziarietà" width="150" height="179" class="left" /></a><strong><em>Obbligazioni condominiali superabile la parziarietà</em></strong></p>
<p><strong><em>Le Sezioni unite della Cassazione hanno stabilito (sent. n. 9148/&#8217;08) che le obbligazioni assunte nell&#8217;interesse del condominio fanno capo ai singoli condòmini, in proporzione alle quote millesimali dei singoli condòmini</em></strong></p>
<p><strong>Ma, a parte le critiche sollevate in dottrina, la sentenza è già stata formalmente contestata (per così dire) anche in sede giurisprudenziale. In particolare, la Corte d&#8217;appello di Roma (sent. n. 2729/&#8217;10, in corso di pubblicazione sull&#8217;Archivio delle locazioni e del condominio ha spiegato che la sentenza delle Sezioni unite si basa su un argomento (le obbligazioni sono solidali se presentano il requisito dell&#8217;indivisibilità della prestazione comune) che non si rinviene nell&#8217;ordinamento giuridico. E basta, al proposito, la semplice lettura degli artt. 1292 e 1294 del Codice civile.</strong><br />
<span id="more-15369"></span><br />
Ma come regolarsi, allora, nella comune <strong>vita condominiale</strong> (che prosegue, intanto che i giudici innovano di colpo &#8211; come nel caso &#8211; orientamenti più che settantennali &#8211; addirittura &#8211; e, poi, &#8220;litigano&#8221; ancora tra di loro)? Un aiuto concreto ci viene dalla <strong>Cassazione</strong>. Che, con sentenza n. 16920/&#8217;09 di una sua sezione semplice,  ha stabilito &#8211; dopo l&#8217;accennata pronuncia delle Sezioni unite &#8211; che &#8220;<strong>la natura parziaria delle obbligazioni contratte dall&#8217;amministratore nei confronti dei terzi non esclude la validità dell&#8217;accordo transattivo stipulato con l&#8217;impresa esecutrice di opere di rifacimento dello stabile condominiale, in forza del quale quest&#8217;ultima si sia impegnata di eseguire eventuali pignoramenti esclusivamente nei confronti dei condòmini morosi e ad agire nei confronti degli altri soltanto in caso di accertata incapienza dei primi</strong>&#8220;.</p>
<p>Sulla base di questa (importante, e pratica) decisione, deve anche ritenersi che i <strong>condòmini </strong>possano liberamente vincolarsi  alla <strong>solidarietà </strong>(e per un accordo di questo genere &#8211; anche se per la sua validità non è necessario vi concorrano tutti indistintamente i partecipanti al <strong>condominio </strong>- l&#8217;unanimità non dovrebbe essere difficile da raggiungere, considerato che esso evita di dover sopportare i costi che la <strong>parziarietà </strong>comporta, sotto specie &#8211; in particolare &#8211; di aumenti di corrispettivi richiesti dagli appaltatori o di necessità di contrarre <strong>polizze fideiussorie).</strong></p>
<p><strong>Corrado Sforza Fogliani<br />
presidente Confedilizia</strong></p>
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		<title>News Formazione: Milano, a scuola di condominio con l&#8217;ANAMMI</title>
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		<pubDate>Mon, 29 Nov 2010 00:10:59 +0000</pubDate>
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		<description><![CDATA[News Formazione: Milano, a scuola di condominio con l&#8217;ANAMMI Riprende da martedì 30 novembre l&#8217;attività di formazione per gli aspiranti amministratori. Il nuovo corso si terrà in aula e potrà [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.mondocasablog.com/wp-content/uploads/2010/11/Milano-a-scuola-di-condominio-con-lANAMMI.jpg?9d7bd4"><img src="http://www.mondocasablog.com/wp-content/uploads/2010/11/Milano-a-scuola-di-condominio-con-lANAMMI.jpg?9d7bd4" alt="" title="Milano, a scuola di condominio con lANAMMI" width="200" height="235" class="left" /></a><strong><em>News Formazione: Milano, a scuola di condominio con l&#8217;ANAMMI</em></strong></p>
<p><strong><em>Riprende da martedì 30 novembre l&#8217;attività di formazione per gli aspiranti amministratori. Il nuovo corso si terrà in aula e potrà contare sulla partecipazione dei dirigenti dell&#8217;Associazione</em></strong></p>
<p><strong>Un punto di riferimento per gli operatori del settore, in un territorio da sempre aperto al lavoro autonomo. E’ con questo obiettivo che martedì 30 novembre ripartono a Milano i corsi di formazione dell&#8217;ANAMMI, l&#8217;Associazione Nazional-europea degli AMMinistratori d&#8217;Immobili. Per l&#8217;organizzazione, che raggruppa circa 12mila iscritti in tutta Italia, la ripresa dell&#8217;attività didattica è anche l&#8217;occasione per valorizzare la sede milanese, di cui ora l&#8217;ANAMMI cura direttamente la gestione. </p>
<p>&#8221;L&#8217;importanza della città e del suo hinterland ci ha portato a preferire un impegno in prima persona, senza intermediari&#8221;, spiega Giuseppe Bica, presidente dell&#8217;Associazione</strong><br />
<span id="more-14778"></span><br />
<strong><em>La presentazione del corso si terrà alle ore 18.30, presso l&#8217;Hotel Domenichino (V. Domenichino, 41) </em></strong></p>
<p>Le <strong>lezioni</strong>, che si concluderanno a febbraio, si svolgeranno di martedì, e saranno tenute dai dirigenti dell&#8217;<strong>ANAMMI</strong>, primo fra tutti il<strong> presidente Bica</strong> per l&#8217;area tecnica. Tra le tematiche analizzate, oltre a quelle tradizionali, si dedicherà una particolare attenzione alle ultime novità della <strong>giurisprudenza</strong>.</p>
<p>Il<strong> programma del corso</strong> è finalizzato alla preparazione di un<strong> professionista del condominio</strong>, vale a dire un tecnico altamente specializzato, capace di affrontare con competenza le problematiche dell&#8217;<strong>amministrazione condominiale. </strong></p>
<p>&#8221;Tra l&#8217;altro &#8211; osserva il numero uno dell&#8217;<strong>Associazione </strong>- questo corso prende avvio a breve distanza dall&#8217;inserimento dell&#8217;<strong>ANAMMI </strong>nell&#8217;elenco delle associazioni di categoria più rappresentative a livello nazionale, presso il<strong> Ministero della Giustizia.</strong> Un riconoscimento che prende atto dei risultati da noi raggiunti nella formazione e dell&#8217;assistenza agli <strong>associati</strong>&#8221;.</p>
<p>A <strong>Milano</strong>, città tradizionalmente legata al <strong>mondo delle professioni</strong>, i soci <strong>ANAMMI </strong>sono circa 2mila. Per il <strong>presidente Bica </strong>&#8221;in tempi di <strong>crisi </strong>può essere risolutivo crearsi un <strong>percorso professionale </strong>autonomo. Ecco perché ci pare giusto mettere in evidenza le potenzialità dell&#8217;<strong>amministratore d&#8217;immobili</strong>, una <strong>professione innovativa,</strong> in grado di rispondere alle ambizioni di chi vuole investire su se stesso, ritagliandosi al tempo stesso un adeguato trattamento economico&#8221;.</p>
<p><strong>Per info sui corsi:<br />
Sede Nazionale &#8211; Tel 06.55272323<br />
Sede di Milano &#8211; 02.48102534</strong></p>
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