Aste immobiliari. Come fare se prima casa
Un atto integrativo prodotto per fruire delle agevolazioni “prima casa” è valido anche nel caso di trasferimento di un immobile attraverso un’asta giudiziaria, a condizione che lo stesso sia presentato prima della registrazione del decreto del giudice di esecuzione. In sostanza, tenuto conto del rispetto di tale tempistica, è possibile estendere l’efficacia normalmente riconosciuta alle dichiarazioni integrative delle “ordinarie” compravendite, attestanti il possesso dei requisiti per l’accesso ai benefici.
Un principio in risposta all’interpello di un contribuente che si è aggiudicato la proprietà di un’abitazione attraverso un’asta immobiliare. Il problema è sorto nel momento in cui l’istante, non avendo reso nella domanda di partecipazione all’incanto la dichiarazione necessaria per usufruire del regime fiscale di favore previsto per l’acquisto della “prima casa”, ha chiesto al tribunale che gli aveva assegnato la proprietà l’emanazione di un atto integrativo contenente la richiesta a suo tempo omessa. In seguito al rifiuto dell’istanza da parte del giudice di esecuzione, il contribuente si è rivolto ai tecnici del Fisco, per sapere se poteva ancora ottenere le agevolazioni e, in particolare, il rimborso dell’imposta di registro versata in misura ordinaria.
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In data odierna, è stato pubblicato, sul sito internet dell’Agenzia del Territorio, il provvedimento direttoriale 16 giugno 2008 riguardante le modalità di fruizione da parte dei Comuni delle informazioni contenute nella banca dati ipotecaria utili alla partecipazione di tali enti territoriali alle attività di accertamento fiscale, previste dall’articolo 1 del decreto legge n. 203/2005, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 248/2005 In attuazione di detto decreto legge è stato, come noto, emanato il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate 3 dicembre 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 292 del 17 dicembre 2007, d’intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali e con il Direttore dell’Agenzia del Territorio per i tributi di relativa competenza. In questo contesto, allo scopo di dare una maggiore efficacia allo svolgimento dei controlli fiscali, è emersa la necessità di definire le modalità di fruizione da parte dei Comuni delle informazioni della banca dati delle Conservatorie dei registri immobiliari, utili per lo svolgimento dei controlli fiscali, al fine di verificare, a partire dai dati contenuti nelle trascrizioni, le intestazioni dei beni immobili nei casi in cui la voltura catastale non sia stata presentata ovvero non sia stata correttamente acquisita. Il provvedimento in esame disciplina le modalità per l’accesso a tali dati ed individua le informazioni che i comuni, a seguito dell’attività di accertamento svolte, dovranno a loro volta interscambiare con l’Agenzia del Territorio.
AsteImmobiliariItaliane vende immobili provenienti dal libero mercato, corredati da visure, perizie e verbale di aggiudicazione del notaio. Attico Informa ne parla con l’amministratore delegato Flavio Sanvito.
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