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	<title>Mondocasablog &#187; Comunicati stampa</title>
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	<description>Il mondo della casa a 360°</description>
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		<title>Intervista a Guido Alliata di RentClass, leader delle locazioni shortterm</title>
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		<pubDate>Sat, 05 Nov 2011 22:00:55 +0000</pubDate>
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		<description><![CDATA[Per gli affitti di lusso, i manager in trasferta scelgono Bologna. Anche RentClass punta sulla città delle Due Torri. Un trend che ha certamente una spiegazione, delle motivazioni. Per avere [...]]]></description>
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Un trend che ha certamente una spiegazione, delle motivazioni. Per avere maggiori chiarimenti su queste scelte mirate, mondocasablog ha incontrato il titolare di RentClass, Guido Alliata, per chiarimenti su questo trend, &#8221;mirato&#8221; appunto, dell&#8217;Azienda.<br />
<strong>RentClass, società specializzata nell’affitto di immobili di lusso e “chiavi in mano”, sceglie Bologna per aprire una nuova sede. Per quale motivo?</strong><br />
<em>&#8221;Il Centro storico e i Colli attirano una clientela business internazionale&#8221;.</em><br />
<strong>Dopo Milano, Roma, Londra, Parigi e Mosca, dove RentClass gestisce oltre 200 immobili di prestigio per affittanze anche a breve/medio termine, ora è la città felsinea a rivelarsi interessante per una clientela di alto profilo. Perché? </strong><br />
<span id="more-21400"></span><br />
<em>&#8221;Bologna è una città ricca e dinamica dove è molto presente una clientela di manager di aziende in cerca di una sistemazione a tempo determinato. Molte PMI del territorio sono state acquisite da realtà aziendali tedesche o francesi, dunque un grande numero di stranieri elegge, ed eleggerà, Bologna a sua dimora per periodi medi o lunghi&#8221;.</em><br />
<strong>La città delle Due Torri si conferma un crocevia di affari e commerci, nonché un polo strategico per il business e il turismo. I dati della Camera di Commercio di Bologna riferiscono che nel 2010 nella provincia le presenze turistiche sono aumentate del 5,9% rispetto al 2009, superando i 3.200.000. Le presenze straniere sono state quasi 1.200.000, con un aumento del 12,5%. Non solo. Secondo la classifica annuale del Sole 24 Ore, la provincia bolognese è, fra le aree intorno al milione di abitanti, quella con il tenore di vita più alto, e si distingue per qualità della vita e servizi</strong>. <strong>Questi dati evidenziano un significato preciso?</strong><br />
<em>&#8221;Sono tutti dati che confermano la vitalità dell’economia locale e la grande attrattiva che Bologna esercita su una clientela internazionale &#8211; rispone Alliata -. In particolare, il centro storico chiuso al traffico e i Colli, dove sono presenti ville e complessi davvero eccezionali, sono le zone più ambite&#8221;.</em><br />
<strong>Ma cosa cerca un manager, magari straniero, in trasferta a Bologna? </strong><br />
<em>&#8221;Comfort, stile e una formula “chiavi in mano – risponde Alliata. Case bellissime e in posizione strategica, per vivere il meglio della città. Ma anche rapidità nel chiudere le trattative e servizi “tutto compreso”: canone, spese, utenze, pulizie e piccole manutenzioni&#8221;. </em><br />
<strong>Conosciamo tutti punti di forza di RentClass, sappiamo che l&#8217;Azienda riserva la stessa cura anche ai rapporti con i proprietari di case che decidono di affidare alla società milanese i loro appartamenti. È una strategia vincente?</strong><br />
<em>&#8221;Certamente. Noi garantiamo un trattamento impeccabile, controlli meticolosi e un’attenta selezione degli inquilini &#8211; conclude Alliata &#8211; E se l’immobile è di pregio, ma arredi e complementi sono un po’ démodé, forniamo un esclusivo servizio di home staging che, con qualche semplice accorgimento, cambia il volto dell’appartamento, donando personalità e un tocco di glamour&#8221;</em>.<br />
<strong>PROFILO DELL&#8217;AZIENDA</strong><br />
RentClass, nata a Milano nel 2005, offre un pacchetto di 200 immobili di prestigio in diverse città del mondo: Milano, Roma, Bologna, Napoli, Londra, Parigi, Mosca. Specializzata nelle affittanze di breve e medio periodo, RentClass gestisce direttamente o conto terzi abitazioni di lusso perfette per una clientela internazionale di aziende e privati che esigono il massimo dello stile e del comfort. Ai proprietari di immobili, RentClass offre una gestione curata in ogni dettaglio e affittuari selezionati. RentClass è iscritta all’Aspesi – Associazione nazionale tra Società di Promozione e Sviluppo Immobiliare.</p>
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		<title>Bando Housing contest, progetti case efficienti e low cost</title>
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		<pubDate>Fri, 07 Oct 2011 22:00:23 +0000</pubDate>
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		<description><![CDATA[Alla Triennale e al Made Expo le proposte ammesse al Repertorio di case ad alte prestazioni e basso costo del bando Housing contest Avviare una proficua riflessione sulla qualità architettonica, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.mondocasablog.com/wp-content/uploads/2011/10/Bando-Housing-contest-progetti-case-efficienti-e-low-cost1.jpg?9d7bd4" alt="" title="Bando Housing contest progetti case efficienti e low cost" width="200" height="200" class="left" /><strong><em>Alla Triennale e al Made Expo le proposte ammesse al Repertorio di case ad alte prestazioni e basso costo del bando Housing contest</em> </strong><br />
<strong>Avviare una proficua riflessione sulla qualità architettonica, sulla ricerca e l’innovazione nel settore dell’edilizia residenziale, producendo esempi concreti di edifici abitativi ad alta qualità, realizzabili a costo contenuto e tempi definiti.</strong><br />
<span id="more-21046"></span><br />
È questo l&#8217;obiettivo di <strong>“Housing contest”</strong>, il bando per la costruzione di un <strong>Repertorio di Case ad alte prestazioni e basso costo</strong> promosso nell’ottobre 2010 da Assimpredil Ance, FederlegnoArredo, IN/ARCH sezione Lombardia, Ordine degli Architetti Pianificatori Paesaggisti Conservatori della Provincia di Milano e Comune di Milano.<br />
Il bando ha ricevuto quasi 160 manifestazioni di interesse e sono stati ammessi al Repertorio 122 progetti, presentati da 75 imprese e 104 progettisti provenienti da tutta Italia e anche dall&#8217;estero (una impresa è austriaca). I concorrenti hanno sottoscritto un patto di assunzione di responsabilità e di garanzia in ordine all’impegno di realizzare quell’edificio secondo i parametri e le modalità dichiarate nel progetto, nei confronti dei futuri committenti.<br />
<strong>I 122 progetti sono in mostra da fino al 9 ottobre 2011 alla Triennale di Milano</strong>, dove un enorme pavimento decorato riporta una vista generale di questo sforzo complessivo e nella sala dell’impluvium otto schermi touch screen offrono la consultazione per indici differenti di tutti gli elaborati di concorso. Al MADE Expo una installazione multimediale formata da due torri ed una linea offre una panoramica degli esiti di tutto il concorso.<br />
Gli esiti di questo concorso vanno oltre il tema del <strong>Social Housing</strong> strettamente inteso e sono destinati ad influenzare il modo di progettare e realizzare l’edilizia residenziale di alta qualità e basso costo, con una offerta che risponde alle mutate esigenze di una fetta di mercato che la crisi sta rendendo sempre più ampia. I progetti ammessi al Repertorio testimoniano quindi una vera inversione di tendenza: sociale non è più povero ma coincide con i concetti di sobrio e sostenibile, spesso architettonicamente elegante proprio perché ridotto alla sua calibrata essenzialità”.<br />
 </p>
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		<title>Codice della valutazioni immobiliari 4^ Edizione</title>
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		<pubDate>Thu, 29 Sep 2011 11:14:53 +0000</pubDate>
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		<description><![CDATA[Codice della valutazioni immobiliari 4^ Edizione PRESENTAZIONE Tempio di Adriano ore 10, 30 Venerdì 28 ottobre 2011 Roma www.tecnoborsa.it]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.mondocasablog.com/wp-content/uploads/2011/09/Codice-della-valutazioni-immobiliari-300x150.jpg?9d7bd4" alt="" title="Codice della valutazioni immobiliari" width="300" height="150" class="left" /><strong>Codice della valutazioni immobiliari 4^ Edizione<br />
<strong>PRESENTAZIONE</strong><br />
Tempio di Adriano<br />
ore 10, 30<br />
Venerdì 28 ottobre 2011<br />
Roma<br />
www.tecnoborsa.it<br />
</strong></p>
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		<title>Evento, Expomeeting Friuli Venezia Giulia</title>
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		<pubDate>Wed, 18 May 2011 22:10:18 +0000</pubDate>
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		<description><![CDATA[L&#8217;efficienza energetica e la sostenibilità fanno tappa a Trieste Il prossimo 31 maggio presso il Centro Congressi della Stazione Marittima di Trieste si svolgerà il meeting annuale sull&#8217;efficienza energetica e [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.mondocasablog.com/wp-content/uploads/2011/05/Expomeeting-Friuli-Venezia-Giulia.jpg?9d7bd4"><img src="http://www.mondocasablog.com/wp-content/uploads/2011/05/Expomeeting-Friuli-Venezia-Giulia.jpg?9d7bd4" alt="" title="Expomeeting Friuli Venezia Giulia" width="200" height="150" class="left" /></a><strong><em>L&#8217;efficienza energetica e la sostenibilità fanno tappa a Trieste</em></strong><br />
<strong>Il prossimo 31 maggio presso il Centro Congressi della Stazione Marittima di Trieste si svolgerà il meeting annuale sull&#8217;efficienza energetica e la sostenibilità in edilizia organizzato da EdicomEdizioni, casa editrice monfalconese specializzata in pubblicazioni professionali per l&#8217;edilizia.</strong><br />
<span id="more-19294"></span><br />
<strong><em>I temi proposti, quelli inerenti il risparmio e l&#8217;efficienza energetica, rimandano al concetto chiave della giornata per cui &#8221;solo l&#8217;energia non consumata è energia veramente risparmiata&#8221;.</em></strong><br />
<strong>L&#8217;evento è completamente gratuito previa iscrizione sul sito http://www.expo-meeting.com/ FVG</strong><br />
Venti convegni e seminari tecnici dedicati ai progettisti del Friuli Venezia Giulia</p>
<p><strong><em>Social Housing Green</em></strong><br />
Tra le tematiche che verranno affrontate, troverrano spazio anche le varie problematiche derivanti dalla continua crescita socio-demografica. A tal proposito verranno prese in considerazione le case history di due palazzine realizzate in bioarchitettura a Trieste, interverranno l&#8217;arch. Alessandra Cechet dell&#8217;ATER di Trieste, l&#8217;ing. Fabio Morea di LABOR.<br />
Il programma completo è disponibile sul sito Internet della manifestazione all&#8217;indirizzo <strong>http://www.expo-meeting.com/FVG</strong></p>
<p><strong><em>Non solo energie rinnovabili: uno sguardo alla progettazione integrata</em></strong><br />
Per ottenere un vero e proprio <strong>risparmio energetico</strong> la <strong>progettazione di nuovi edifici e la riqualificazione di edifici esistenti</strong> deve integrare soluzioni tecnologiche che guardino non solo alla produzione di energia ma anche a un uso efficiente delle risorse.<br />
In quest&#8217;ottica gli spazi dell&#8217;<strong>expomeeting </strong>ospiteranno una vera e propria rassegna espositiva di materiali e soluzioni tecnologiche per l&#8217;edilizia in chiave di <strong>efficienza energetica e sostenibilità.</strong></p>
<p><strong><em>La rassegna espositiva per far conoscere le tecnologie ecocompatibili e il loro impiego</em></strong><br />
<strong>Expomeeting Friuli Venezia Giulia </strong>propone una rassegna espositiva di materiali e soluzioni tecnologiche per <strong>l&#8217;edilizia in chiave di efficienza energetica e sostenibilità.</strong><br />
Saranno presenti all&#8217;iniziativa alcune aziende leader nei settori dell&#8217;<strong>involucro edilizio e dei sistemi costruttivi, degli impianti a basso consumo e delle energie rinnovabili.</strong><br />
Gli stessi tecnici forniranno per tutta la giornata consulenze tecniche gratuite, suggerimenti e approfondimenti individuali per analizzare specifiche soluzioni applicative, di progetto o di cantiere con particolare riferimento agli edifici con strutture in legno antisismici, alla protezione e impermeabilizzazione di strutture e facciate, alle soluzioni tecnologiche per <strong>costruire con il verde.</strong></p>
<p><strong><em>Un evento 2.0 per incontrare le esigenze dei giovani progettisti</em></strong><br />
Cambiare paradigma culturale passando a una<strong> logica sostenibile di costruire, abitare e vivere il pianeta </strong>per EdicomEdizioni significa avere un occhio di riguardo per il pubblico dei <strong>progettisti in erba</strong>. A tal proposito è stata creata una campagna di comunicazione 2.0 per coinvolgere i più giovani con la possibilità di seguire l&#8217;evento in diretta su Twitter e la creazione di una pagina Facebook® dove poter trovare un punto di riferimento e mantenere vivo l&#8217;interesse verso il tema della sostenibilità.</p>
<p><strong><em>Con il patrocinio di ANAPI e degli ordini e collegi professionali del Friuli Venezia Giulia</em></strong><br />
Quello dell&#8217;<strong>efficienza energetica</strong> è un tema più che mai attuale visti i continui aumenti dei <strong>costi energetici sostenuti dalle famiglie</strong> per alimentare il <strong>fabbisogno energetico delle abitazioni. </strong>Per questo motivo EdicomEdizioni ringrazia ANAPI,<strong> l&#8217;Associazione Nazionale degli Amministratori di Condominio</strong>, e le associazioni dei professionisti che contribuiscono a diffondere questo messaggio presso i loro iscritti e associati.</p>
<p><strong>La Edicom Edizioni<br />
Casa editrice specializzata,</strong> punto di riferimento italiano per il costruire sostenibile, da anni affianca all&#8217;attività editoriale la promozione sul territorio di una cultura del <strong>progettare sostenibile</strong> con il patrocinio degli ordini professionali e in partnership con le più importanti aziende del settore.<br />
<strong>www.edicomedizioni.com</strong></p>
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		<title>Contributo consortile e rendita catastale</title>
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		<pubDate>Wed, 04 May 2011 22:30:13 +0000</pubDate>
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		<description><![CDATA[La rendita catastale è la rendita media ordinaria ritraibile da un fabbricato, previa detrazione delle spese di riparazione, di quelle di manutenzione e di ogni altra spesa e perdita eventuale, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.mondocasablog.com/wp-content/uploads/2011/05/Contributo-consortile-e-rendita-catastale.jpg?9d7bd4"><img src="http://www.mondocasablog.com/wp-content/uploads/2011/05/Contributo-consortile-e-rendita-catastale.jpg?9d7bd4" alt="" title="Contributo consortile e rendita catastale" width="150" height="179" class="left" /></a><strong><em>La rendita catastale è la rendita media ordinaria ritraibile da un fabbricato, previa detrazione delle spese di riparazione, di quelle di manutenzione e di ogni altra spesa e perdita eventuale, escluse le imposte. </em></strong></p>
<p><strong>Ogni particella catastale (quindi, ogni fabbricato avente caratteristiche architettoniche o costruttive proprie) reca anche l&#8217;indicazione della rendita. Stesso discorso vale per le particelle catastali relative ai terreni (ove la particella rappresenta una porzione continua di terreno, della stessa qualità o classe o con la stessa destinazione), che recano l&#8217;indicazione del reddito dominicale (relativo alla proprietà) e del reddito agrario (relativo, invece, al capitale di esercizio). </strong><br />
<span id="more-18937"></span><br />
Ma né <strong>rendita </strong>né <strong>reddito </strong>- nonostante l&#8217;acritica situazione in essere &#8211; possono servire a misurare il beneficio che un fabbricato o un terreno ritrae dall&#8217;opera di un <strong>Consorzio di bonifica </strong>(a misurare, cioè, l&#8217;aumento di valore &#8211; per quanto ha stabilito la <strong>Cassazione </strong>- che un <strong>immobile </strong>deve ritrarre, per essere soggetto a contribuzione, da un&#8217;<strong>opera di bonifica)</strong>. E neppure il fatto che la <strong>normativa catastale</strong> preveda che i <strong>Consorzi </strong>si dotino di un catasto (delle proprietà beneficiate) può all&#8217;evidenza &#8211; e paradossalmente, come pure si sostiene &#8211; legittimare l&#8217;assunzione della <strong>rendita </strong>(o del <strong>reddito</strong>) a misura del <strong>beneficio consortile. </strong></p>
<p>Il problema è stato  recentemente affrontato, con specifico riferimento ai fabbricati, anche dalla <strong>Commissione tributaria provinciale di Piacenza, </strong>che &#8211; uniformandosi ad una decisione della<strong> Commissione di Pisa </strong>- ha stabilito il principio che &#8220;il<strong> contributo consortile</strong> dovuto non può essere calcolato con riferimento alla <strong>rendita catastale,</strong> dovendo invece essere determinato in funzione dell&#8217;effettivo beneficio conseguito&#8221;. </p>
<p>Principio importante perché i Consorzi sono invece soliti &#8220;tassare&#8221; i loro coatti contribuenti con il criterio (illogico), come sottolineato, della <strong>rendita catastale,</strong> quasi che un appartamento di classamento signorile &#8211; per fare un esempio &#8211; fosse beneficiato (ammesso  che lo sia&#8230;) più di uno classato civile. Non solo: lavori effettuati dal proprietario, tali da modificare il classamento del bene, finiscono &#8211; col criterio che i <strong>Consorzi </strong>seguono &#8211; per provocare un aumento del <strong>contributo consortile. </strong></p>
<p>Assurdi ai quali i <strong>giudici tributari</strong> si sono ribellati, allineandosi alla giurisprudenza amministrativa, che si è nello stesso senso costantemente pronunciata. Le relative decisioni (Tar Abruzzo, Tar Toscana, Tar Umbria e Tar Veneto) sono tutte riportate nelle pubblicazioni della <strong>Confedilizia </strong>edizioni in materia, consultabili presso le <strong>Associazioni territoriali aderenti all&#8217;organizzazione della proprietà edilizia.</strong></p>
<p><strong>Corrado Sforza Fogliani<br />
presidente Confedilizia</strong></p>
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		<title>Problemi di affitti e condominio, Confedilizia risponde</title>
		<link>http://www.mondocasablog.com/2011/05/04/problemi-di-affitti-e-condominio-confedilizia-risponde-13/</link>
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		<pubDate>Tue, 03 May 2011 22:10:37 +0000</pubDate>
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		<description><![CDATA[La rubrica fornisce risposta solo a quesiti di interesse generale. Non saranno, pertanto, presi in considerazione quesiti né a carattere personale né relativi a questioni già pendenti innanzi all’Autorità Giudiziaria. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.mondocasablog.com/wp-content/uploads/2011/05/Problemi-di-affitti-e-condominio-Confedilizia-risponde.jpg?9d7bd4"><img src="http://www.mondocasablog.com/wp-content/uploads/2011/05/Problemi-di-affitti-e-condominio-Confedilizia-risponde.jpg?9d7bd4" alt="" title="Problemi di affitti e condominio Confedilizia risponde" width="261" height="200" class="left" /></a><strong><em>La rubrica fornisce risposta solo a quesiti di interesse generale. Non saranno, pertanto, presi in considerazione quesiti né a carattere personale né relativi a questioni già pendenti innanzi all’Autorità Giudiziaria. </em></strong></p>
<p><strong><em>I quesiti vanno inoltrati alla Confedilizia tramite le oltre 200 Associazioni territoriali aderenti alla stessa e presso le quali è possibile attingere anche ogni ulteriore informazione. Per gli indirizzi delle Associazioni consultare i siti www.confedilizia.it/www.confedilizia.eu oppure telefonare al numero 06.67.93.489</em></strong></p>
<p><strong>RECUPERO DELLE QUOTE DEI MOROSI </strong><br />
<strong><em>Nel condominio dove abito alcuni condòmini non hanno pagato la loro quota relativa al rifacimento della facciata. L&#8217;impresa che cura i lavori di ristrutturazione può agire per il recupero del suo credito nei confronti dei condòmini in regola con i pagamenti?</em></strong><br />
 <span id="more-18895"></span><br />
<strong>Le Sezioni Unite della Cassazione</strong> – risolvendo un conflitto sorto in <strong>giurisprudenza </strong>rispetto alla responsabilità solidale o pro quota dei <strong>condòmini </strong>per le <strong>obbligazioni </strong>contratte dall&#8217;<strong>amministratore </strong>nell&#8217;interesse del <strong>condominio </strong>– hanno ritenuto legittimo, facendo propria la tesi minoritaria, il principio della parziarietà, ossia della ripartizione tra i <strong>condòmini </strong>delle <strong>obbligazioni </strong>assunte nell&#8217;interesse del condominio in proporzione alle rispettive quote (sent. n. 9148 dell’8.4.&#8217;08). Alla luce di questa pronuncia, quindi, l&#8217;impresa di cui al quesito potrebbe agire per il <strong>recupero del suo credito</strong> solo nei confronti dei <strong>condòmini morosi. </strong>Si segnala, tuttavia, che, di recente, la Corte di Appello di Roma ha riaffermato la natura solidale delle <strong>obbligazioni condominiali </strong>(sent. 2729 del 23.6.&#8217;10), il che consentirebbe all&#8217;impresa in questione di agire anche nei confronti dei <strong>condòmini </strong>in regola con i pagamenti.</p>
<p><strong>INSUFFICIENTE EROGAZIONE DI CALORE </strong><br />
<strong><em>Nella palazzina dove abito un condomino, lamentando un&#8217;insufficiente erogazione di calore nel suo immobile, si rifiuta di pagare le spese di riscaldamento. È legittimo un comportamento del genere?</em></strong></p>
<p>No. <strong>Le Sezioni Unite della Cassazione</strong> hanno precisato, infatti, che l&#8217;obbligo del <strong>condomino </strong>di contribuire alle spese necessarie alla conservazione ed al godimento del <strong>servizio centralizzato del riscaldamento</strong> (come di ogni altra parte comune) non viene meno &#8221;per la semplice circostanza che l&#8217;impianto non eroghi sufficiente calore&#8221; né, quest&#8217;ultima circostanza, &#8221;può giustificare un esonero dal <strong>contributo</strong>&#8221;. Ciò, in quanto &#8221;il <strong>condomino </strong>non è titolare, nei confronti del condominio, di un diritto di natura contrattuale sinallagmatica e, quindi, non può sottrarsi dal <strong>contribuire alle spese </strong>allegando la mancata o insufficiente <strong>erogazione del servizio&#8221; </strong>(sent. n. 10492 del 26.11.&#8217;96).</p>
<p><strong>INDENNITÀ NON DOVUTA  IN CASO DI STUDIO PROFESSIONALE</strong><br />
<strong><em>Anni fa ho concesso in locazione un mio locale come studio professionale ad un avvocato. Se disdetto il contratto alla scadenza, devo riconoscergli l&#8217;indennità di avviamento commerciale?</em></strong></p>
<p>Essendo il locale di cui al quesito destinato all&#8217;<strong>esercizio di un&#8217;attività professionale</strong>, il <strong>locatore </strong>– ai sensi dell&#8217;art. 35, l. 392/&#8217;78 – non è tenuto a corrispondere all&#8217;<strong>inquilino</strong>, alla cessazione del rapporto, alcuna <strong>indennità</strong>.</p>
<p><strong>CONTRATTI AGEVOLATI, MANUTENZIONE DELLE AREE VERDI</strong><br />
<strong><em>Nelle locazioni agevolate (3+2) a chi spettano le spese per la manutenzione delle aree verdi condominiali: al conduttore o al locatore?</em></strong></p>
<p><strong> L&#8217;Allegato &#8221;G&#8221; al D.M. 30 dicembre 2002, che disciplina il riparto degli oneri accessori per questo tipo di locazioni, pone la spesa per la manutenzione delle aree verdi comuni a carico del conduttore. </strong></p>
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		<title>Ristrutturazioni, si procede con la Scia</title>
		<link>http://www.mondocasablog.com/2011/05/02/ristrutturazioni-si-procede-con-la-scia/</link>
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		<pubDate>Sun, 01 May 2011 22:15:40 +0000</pubDate>
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		<description><![CDATA[Applicazione della Segnalazione certificata di inizio attività (Scia) anche all&#8217;edilizia al posto dell&#8217;attuale permesso di costruire In base al decreto legge sviluppo che il governo presenterà il 6 maggio prossimo, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.mondocasablog.com/wp-content/uploads/2011/04/Ristrutturazioni-si-procede-con-la-Scia.jpg?9d7bd4"><img src="http://www.mondocasablog.com/wp-content/uploads/2011/04/Ristrutturazioni-si-procede-con-la-Scia-300x198.jpg?9d7bd4" alt="" title="Ristrutturazioni si procede con la Scia" width="300" height="198" class="left" /></a><strong><em>Applicazione della Segnalazione certificata di inizio attività (Scia) anche all&#8217;edilizia al posto dell&#8217;attuale permesso di costruire </em></strong></p>
<p><strong>In base al decreto legge sviluppo che il governo presenterà il 6 maggio prossimo, per quanto riguarda l&#8217;edilizia il primo intervento riguarderà l&#8217;ambito di applicazione della Scia, e cioè della segnalazione certificata di inizio attività, che sostituisce i titoli autorizzativi e consente di iniziare un&#8217;attività da subito, senza dovere aspettare la licenza dell&#8217;amministrazione e senza dover aspettare a lungo i controlli dell&#8217;ente pubblico (come invece previsto per la Dia, denuncia di inizio attività). </strong><br />
<span id="more-18835"></span><br />
Il problema, dopo il varo della <strong>Scia</strong>, è stato se si applicasse o meno al <strong>settore edilizio</strong>: i dubbi derivavano da una non felice formulazione della norma istitutiva. Nonostante alcuni <strong>chiarimenti ministeriali </strong>è necessaria una <strong>certezza legislativa</strong>, che dovrebbe arrivare appunto con il <strong>decreto legge sviluppo. La Scia edilizia </strong>riguarderà tutti gli <strong>interventi edilizi minori</strong>. Per le <strong>nuove costruzioni o ristrutturazioni pesanti </strong>ci vorrà o il<strong> permesso di costruire o la super Dia.</strong> Peraltro la <strong>Scia edilizia,</strong> sempre per interventi minori, dovrebbe trovare spazio anche per le opere in aree vincolate, a condizione che venga conseguito il parere favorevole dell&#8217;autorità preposta alla tutela del vincolo. </p>
<p>In materia di <strong>appalti </strong>c&#8217;è la possibilità di innalzamento dell&#8217;asticella per l&#8217;uso della procedura negoziata, che sarà ammessa per i lavori di importo fino a un milione di euro. La <strong>stazione appaltante </strong>dovrà invitare almeno dieci imprese e sarà obbligata a pubblicizzarne i nomi in modo da assicurare il più possibile la rotazione dei soggetti prescelti. Il decreto dovrebbe poi snellire la fase della gara e in particolare le dichiarazioni previste per attestare il possesso dei requisiti di partecipazione alla <strong>selezione</strong>. </p>
<p><strong>Si tratta, in particolare, dell&#8217;articolo 38 del codice degli appalti, che elenca le dichiarazioni da formularsi in sedi di richiesta di partecipazione, relative ad esempio ai requisiti di moralità.</strong></p>
<p><strong>Fonte: Ance</strong></p>
]]></content:encoded>
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		<title>Cedolare secca, Confedilizia: l&#8217;Agenzia delle Entrate assicurerà un tempestivo decollo</title>
		<link>http://www.mondocasablog.com/2011/04/08/cedolare-secca-confedilizia-lagenzia-delle-entrate-assicurera-un-tempestivo-decollo/</link>
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		<pubDate>Thu, 07 Apr 2011 22:30:51 +0000</pubDate>
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		<description><![CDATA[Il Presidente della Confedilizia, Corrado Sforza Fogliani, ha dichiarato: &#8221;Avevamo tempo fa segnalato la necessità di una tempestiva emanazione da parte dell&#8216;Agenzia delle Entrate del provvedimento attuativo previsto dalla normativa [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.mondocasablog.com/wp-content/uploads/2011/04/Cedolare-secca-Confedilizia-Agenzia-delle-Entrate.jpg?9d7bd4"><img src="http://www.mondocasablog.com/wp-content/uploads/2011/04/Cedolare-secca-Confedilizia-Agenzia-delle-Entrate.jpg?9d7bd4" alt="" title="Cedolare secca Confedilizia Agenzia delle Entrate" width="203" height="200" class="left" /></a><strong><em>Il Presidente della Confedilizia, Corrado Sforza Fogliani, ha dichiarato:</em></strong></p>
<p>&#8221;Avevamo tempo fa segnalato la necessità di una tempestiva emanazione da parte dell<strong>&#8216;Agenzia delle Entrate</strong> del provvedimento attuativo previsto dalla <strong>normativa sulla cedolare secca sugli affitti. </strong>Le assicurazioni avute garantiscono un tempestivo decollo di un <strong>provvedimento </strong>che – pur limitato alle persone fisiche e all&#8217;<strong>uso abitativo –</strong> costituisce comunque<strong> una svolta storica </strong>ed un precedente di <strong>tassa piatta</strong> che auspichiamo venga presto esteso all’intero settore locativo e, progressivamente, al sistema tributario in sé. Dovunque la flat tax è stata applicata, ha infatti assicurato maggiori risorse al <strong>Fisco</strong>. È, con la <strong>riduzione della spesa pubblica</strong>, la via del futuro anziché di quel passato di cui sono invece rappresentative quelle controproducenti patrimoniali che da parte di qualcuno si continuano a proporre – <strong>pur dopo le contrarie assicurazioni del Governo</strong> – nella logica punitiva che pervade un <strong>certo vetero-sindacalismo nonché esponenti dell&#8217;interventismo pubblico&#8221;.</strong></p>
]]></content:encoded>
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		<title>Col federalismo municipale, cresce l&#8217;imposta di scopo&#8230;</title>
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		<pubDate>Tue, 05 Apr 2011 22:30:30 +0000</pubDate>
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		<description><![CDATA[Il federalismo municipale (ed è un aspetto sfuggito ai più) fa crescere l&#8217;imposta di scopo, prevista dalla legge finanziaria del 2006. A decorrere dal 1° gennaio 2007, dunque, i Comuni [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.mondocasablog.com/wp-content/uploads/2011/04/Col-federalismo-municipale-cresce-limposta-di-scopo.jpg?9d7bd4"><img src="http://www.mondocasablog.com/wp-content/uploads/2011/04/Col-federalismo-municipale-cresce-limposta-di-scopo.jpg?9d7bd4" alt="" title="Col federalismo municipale cresce limposta di scopo" width="150" height="179" class="left" /></a><strong><em>Il federalismo municipale (ed è un aspetto sfuggito ai  più) fa crescere l&#8217;imposta di scopo, prevista dalla legge finanziaria del 2006.</em></strong></p>
<p><strong>A decorrere dal 1° gennaio 2007, dunque, i Comuni potevano istituire l&#8217;imposta in questione, esclusivamente al fine della &#8220;parziale copertura&#8221; (al massimo per il 30 per cento) delle spese per la realizzazione di opere pubbliche individuate dagli stessi Comuni fra quelle tipologie, dalle viarie a quelle di realizzazione di parcheggi pubblici e così via) indicate nella citata legge. L&#8217;imposta poteva essere istituita &#8211; in relazione alla stessa opera &#8211; per un periodo massimo di 5 anni, applicando alla base imponibile dell&#8217;Ici un&#8217;aliquota massima dello 0,5 per mille.</strong><br />
<span id="more-18264"></span><br />
Con il provvedimento sul <strong>federalismo fiscale,</strong> le cose cambiano radicalmente in peggio (per il <strong>contribuente</strong>, ovviamente). I <strong>Comuni </strong>hanno infatti ottenuto a proprio favore modifiche di riguardo (destinate ad entrare in vigore dopo l&#8217;adozione &#8211; entro il 31 ottobre di quest&#8217;anno &#8211; di un apposito regolamento presidenziale, su conforme deliberazione del Governo). </p>
<p>Innanzitutto, al lungo elenco del 2006 si aggiungeranno<strong> &#8220;opere pubbliche ulteriori&#8221; </strong>(categorie da individuarsi &#8211; par di capire &#8211; dallo stesso <strong>regolamento</strong>, non &#8211; perlomeno &#8230; &#8211; dai singoli <strong>Comuni</strong>). Salirà poi a 10 anni (al posto degli anzidetti 5) il periodo massimo di applicazione dell&#8217;<strong>imposta</strong>: mica male davvero, un raddoppio secco. Peggio ancora per la misura della copertura della spesa: che potrà raggiungere il totale, al posto del visto 30 per cento.</p>
<p>Restano ferme le altre disposizioni. I <strong>Comuni </strong>potranno prevedere <strong>esenzioni, riduzioni o detrazioni </strong>e &#8211; bontà loro&#8230; &#8211; nel caso di mancato inizio dell&#8217;opera pubblica programmata entro due anni dalla data prevista, dovranno restituire ai <strong>contribuenti </strong>- entro i due anni successivi &#8211; <strong>gli importi di imposta </strong>già riscossi. Con gli interessi? Non se ne parla proprio, né nella legge né nell&#8217;improvvido <strong>provvedimento federalista.</strong></p>
<p><strong>Corrado Sforza Fogliani<br />
presidente Confedilizia</strong></p>
]]></content:encoded>
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		<title>Norme di condominio, revisione delle tabelle millesimali</title>
		<link>http://www.mondocasablog.com/2011/04/01/norme-di-condominio-revisione-delle-tabelle-millesimali/</link>
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		<pubDate>Thu, 31 Mar 2011 22:20:22 +0000</pubDate>
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		<description><![CDATA[Modifica delle tabelle millesimali e arricchimento senza causa (Corte di Cassazione sentenza n. 5690 del 10 marzo 2011). La sentenza che modifica le tabelle millesimali continua ad avere effetto dal [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.mondocasablog.com/wp-content/uploads/2011/03/Condominio-news-revisione-delle-tabelle-millesimali.jpg?9d7bd4"><img src="http://www.mondocasablog.com/wp-content/uploads/2011/03/Condominio-news-revisione-delle-tabelle-millesimali.jpg?9d7bd4" alt="" title="Condominio news revisione delle tabelle millesimali" width="200" height="200" class="left" /></a><strong><em>Modifica delle tabelle millesimali e arricchimento senza causa (Corte di Cassazione sentenza n. 5690 del 10 marzo 2011).</em> </strong></p>
<p><strong>La sentenza che modifica le tabelle millesimali continua ad avere effetto dal momento in cui passa in giudicato, ma chi se ne approfitta può essere comunque chiamato a pagare quanto invece avrebbe dovuto versare sulla base della nuova tabella. Lo ha stabilito la Cassazione (sent. n. 5690 del 10 marzo 2011) che ha ammesso la possibilità di esperire in questi casi l&#8217;azione di arricchimento senza causa (art.2041c.c.) nei confronti del condomino che, approfittando della permanenza della tabella millesimale errata, ha tratto vantaggio senza giustificazione in danno degli altri condomini.</strong><br />
<span id="more-18142"></span><br />
<strong>IL CASO</strong><br />
Un <strong>condomino </strong>si era rifiutato di corrispondere le <strong>spese deliberate dall&#8217;assemblea per opere straordinarie</strong> perché il suo appartamento, in conseguenza di un pur evidente errore, neppure figurava tra quelli dell&#8217;edificio e quindi era privo di <strong>millesimi</strong>. </p>
<p>Il <strong>Condominio </strong>si era attivato, pur in un momento successivo alla delibera, per richiedere giudizialmente la modifica dell&#8217;esistente<strong> tabella millesimale,</strong> ma il singolo <strong>condomino</strong>, forte dell&#8217;ormai consolidato principio per cui in questo caso la sentenza del giudice ha effetto costitutivo e non può quindi trovare applicazione retroattiva, aveva comunque respinto ogni addebito di spesa.</p>
<p>Di fronte a simile evidente ingiustizia il <strong>Condominio</strong>, non avendo altro rimedio, ha promosso la <strong>domanda di arricchimento senza causa</strong> per ottenere dal furbo condomino il pagamento delle quote arretrate di spesa di sua competenza. Il presupposto per potere dare corso a tale tipo di causa è la mancanza non solo di una giustificazione dell&#8217;<strong>arricchimento </strong>di un soggetto in danno di un altro, ma anche l&#8217;impossibilità per quest&#8217;ultimo di poter diversamente agire per potere evitare la diminuzione del suo patrimonio a vantaggio di chi si è arricchito.</p>
<p>È esattamente il caso che si verifica qualora, pur in presenza dei presupposti previsti dalla legge per modificare la <strong><strong>tabella millesimale</strong>, non si riesce in assemblea a raggiungere il quorum per decidere (cfr. Cass. </strong>S.U. n.18477/10) e così si è costretti a ricorrere al giudice. La causa ha i suoi tempi, proprio in ragione dei non semplici rilievi tecnici che devono essere svolti per formare la nuova tabella. Capita allora che colui che magari ha reso necessaria la modifica della tabella se ne approfitti e continui a pagare minori spese sino a che il giudice avrà deciso sulla nuova tabella.</p>
<p>La <strong>sentenza </strong>in esame, legittimando il <strong>Condominio </strong>a promuovere l&#8217;azione di <strong>arricchimento senza causa</strong>, elimina da un lato il pregiudizio che diversamente andrebbero a subire gli altri condomini e dall&#8217;altro l&#8217;ingiusto vantaggio che dalla durata del giudizio trarrebbe invece un solo <strong>condomino</strong>.</p>
<p>A nulla rileva peraltro il fatto che il <strong>Condominio </strong>non sia tempestivo nel promuovere il giudizio per modificare la<strong> tabella millesimale </strong>al fine di ridurre la portata del danno, in quanto anche tale ritardo, quand&#8217;anche riconducibile a difetto di diligenza, non va ad incidere sull&#8217;obbligo dell&#8217;arricchito di provvedere al pagamento del dovuto: ciò in quanto in questo caso non può trovare applicazione il principio che impone al danneggiato di adoperarsi per evitare l&#8217;aggravamento del danno.</p>
<p>Resta dunque fermo il principio il principio della irretroattività dell&#8217;efficacia della <strong>sentenza </strong>che modifica i <strong>millesimi</strong>, ma questo non impedisce al <strong>Condominio </strong>di richiedere gli arretrati, se non altro dal momento in cui si è verificata la causa che ha imposto la modifica stessa.</p>
<p><strong>Avvocato Augusto Cirla<br />
segretario nazionale dell&#8217;Assocond-Conafi </strong></p>
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