<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Mondocasablog &#187; Condominio</title>
	<atom:link href="http://www.mondocasablog.com/category/condominio/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mondocasablog.com</link>
	<description>Il mondo della casa a 360°</description>
	<lastBuildDate>Wed, 07 Dec 2011 11:03:35 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>La videosorveglianza per la sicurezza del condominio</title>
		<link>http://www.mondocasablog.com/2011/09/24/videosorveglianza-sicurezza-condominio/</link>
		<comments>http://www.mondocasablog.com/2011/09/24/videosorveglianza-sicurezza-condominio/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Sep 2011 22:00:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Blogger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Abitare]]></category>
		<category><![CDATA[Acquista casa]]></category>
		<category><![CDATA[acquisto prima casa]]></category>
		<category><![CDATA[Condominio]]></category>
		<category><![CDATA[Energie rinnovabili]]></category>
		<category><![CDATA[Mercato immobiliare]]></category>
		<category><![CDATA[news]]></category>
		<category><![CDATA[norme condominiali]]></category>
		<category><![CDATA[notizie acquisto prima casa]]></category>
		<category><![CDATA[notizie acquisto seconda casa]]></category>
		<category><![CDATA[notizie affitto casa]]></category>
		<category><![CDATA[notizie efficienza energetica]]></category>
		<category><![CDATA[notizie energie alternative]]></category>
		<category><![CDATA[notizie mercato immobiliare]]></category>
		<category><![CDATA[notizie mutui per acquisto casa]]></category>
		<category><![CDATA[notizie risparmio energetico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mondocasablog.com/?p=20903</guid>
		<description><![CDATA[Le dimensioni del complesso condominiale può favorire l&#8217;ingresso di estranei al condominio e possibili aggressioni a scopo di rapina o atti vandalici a spazi privati e condominiali. Nei condomini di [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="archive_1"></div><script type="text/javascript">
<!--
generabanner('archive_1');
//-->
</script><p><img src="http://www.mondocasablog.com/wp-content/uploads/2011/09/L-a-videosorveglianza-per-la-sicurezza-del-condominio.jpg?9d7bd4" alt="" title="L a videosorveglianza per la sicurezza del condominio" width="300" height="200" class="left" /><strong><em>Le dimensioni del complesso condominiale può favorire l&#8217;ingresso di estranei al condominio e possibili aggressioni a scopo di rapina o atti vandalici a spazi privati e condominiali.</em></strong><br />
<strong>Nei condomini di medie-grandi dimensioni la sorveglianza effettuata dai condomini è difficile in quanto l’alto numero di persone presenti nello stesso edificio diminuisce, o addirittura annulla il grado di controllo reciproco. Non è possibile conoscere tutti coloro che vivono nell’edificio condominiale. Spesso, infatti, si incontrano persone totalmente sconosciute, che non si sono mai viste, e ci si chiede se siano effettivamente condomini o semplici “infiltrati”che possono minare la sicurezza degli inquilini.</strong><br />
<span id="more-20903"></span><br />
Per migliorare le condizioni di <strong>sicurezza </strong>e serenità entro le mura domestiche e non solo, si stanno attuando valide <strong>forme elettroniche di vigilanza</strong> come la <strong>videosorveglianza</strong>, che offre un valido aiuto per contrastare i reati contro la proprietà privata (furti e danneggiamenti) e contro le persone (scippi, aggressioni, violenze).<br />
Il <strong>Garante della privacy</strong> è intervenuto più volte per disciplinare il corretto utilizzo delle <strong>telecamere </strong>finalizzate alla <strong>videosorveglianza</strong>, soprattutto in seguito ai numerosi reclami ricevuti per l’uso crescente e non conforme alla Legge di apparecchiature che rilevano immagini e suoni relative a persone identificabili.<br />
Pertanto, prima di installare un impianto di <strong>videosorveglianza</strong>, bisogna accertarsi  se è conforme al recente<strong> Codice in materia di dati personali e di sicurezza</strong>, secondo parametri normativi diversi: cioè se  il sistema di <strong>videosorveglianza </strong>sia adottato dalla collettività condominiale o dal singolo inquilino.<br />
Nel primo caso la <strong>videosorveglianza </strong>sarà pienamente soggetta alle norme dettate dal <strong>Codice della privacy</strong>, compresi gli obblighi di comunicazione e le sanzioni previste.<br />
Nel secondo caso, pur non essendo applicabili le predette norme, è comunque necessario adottare delle cautele a tutela dei terzi per non incorrere nel reato di interferenze illecite nella vita privata, ex art. 615-bis c.p.: l’angolo visuale delle riprese deve essere limitato ai soli spazi di propria esclusiva pertinenza, escludendo ogni forma di ripresa di immagini relative ad aree condominiali comuni o antistanti l’abitazione di altri condomini.<br />
Il <strong>condominio </strong>è un luogo di incontri e di vite in cui i singoli <strong>condomini </strong>non possono sopportare, senza il loro consenso, un&#8217;ingerenza nella loro riservatezza seppur per il fine di <strong>sicurezza </strong>di chi video-riprende. Si precisa, tuttavia, che l&#8217;installazione di un impianto di videosorveglianza deve essere deliberata all’unanimità dai condomini. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mondocasablog.com/2011/09/24/videosorveglianza-sicurezza-condominio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Spese condominiali, l&#8217;impatto sul bilancio delle famiglie italiane</title>
		<link>http://www.mondocasablog.com/2011/06/28/spese-condominiali-limpatto-sul-bilancio-delle-famiglie-italiane/</link>
		<comments>http://www.mondocasablog.com/2011/06/28/spese-condominiali-limpatto-sul-bilancio-delle-famiglie-italiane/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Jun 2011 22:00:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Blogger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Abitare]]></category>
		<category><![CDATA[Acquista casa]]></category>
		<category><![CDATA[acquisto prima casa]]></category>
		<category><![CDATA[Affitto]]></category>
		<category><![CDATA[agevolazioni fiscali]]></category>
		<category><![CDATA[Amministratori condominio]]></category>
		<category><![CDATA[Condominio]]></category>
		<category><![CDATA[Energie rinnovabili]]></category>
		<category><![CDATA[Mercato immobiliare]]></category>
		<category><![CDATA[norme condominiali]]></category>
		<category><![CDATA[Regioni]]></category>
		<category><![CDATA[Riscaldamento]]></category>
		<category><![CDATA[Risparmio energetico]]></category>
		<category><![CDATA[notizie acquisto prima casa]]></category>
		<category><![CDATA[notizie affitto casa]]></category>
		<category><![CDATA[notizie crisi economica]]></category>
		<category><![CDATA[notizie efficienza energetica]]></category>
		<category><![CDATA[notizie energie rinnovabili]]></category>
		<category><![CDATA[notizie mercato immobiliare]]></category>
		<category><![CDATA[notizie mutui per acquisto casa]]></category>
		<category><![CDATA[notizie risparmio energetico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mondocasablog.com/?p=19938</guid>
		<description><![CDATA[Un&#8217;indagine dell&#8217;Osservatorio Casa.it ha evidenziato che riscaldamento centralizzato, ascensore e portineria sono le voci che pesano di più sul bilancio familiare. Dall&#8217;analisi risulta che, rispetto a quello autonomo, il riscaldamento [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.mondocasablog.com/wp-content/uploads/2011/06/Spese-condominiali-limpatto-sulle-finanze-delle-famiglie-italiane-300x175.jpg?9d7bd4" alt="" title="Spese condominiali l&#039;impatto sulle finanze delle famiglie italiane" width="300" height="175" class="left" /><strong><em>Un&#8217;indagine dell&#8217;Osservatorio Casa.it ha evidenziato che riscaldamento centralizzato, ascensore e portineria sono le voci che pesano di più sul bilancio familiare. </em></strong><br />
<strong>Dall&#8217;analisi risulta che, rispetto a quello autonomo, il riscaldamento centralizzato comporta un incremento della quota di spesa pari al doppio, mentre la presenza di ascensore o portineria fa registrare un aumento di circa il 45%. Più modesta la variazione riscontrata dove esiste un giardino condominiale, pari al +11%. Da Nord a Sud abitare in uno stabile con il riscaldamento centralizzato incide sensibilmente sulle spese condominiali ordinarie degli italiani. </strong><br />
<span id="more-19938"></span><br />
Secondo l&#8217;analisi Casa.it proprio il <strong>riscaldamento centralizzato</strong> rispetto a quello <strong>autonomo </strong>causa in media gli incrementi della quota di spesa maggiori. Ma davvero optare per l&#8217;<strong>autonomo </strong>permette di <strong>risparmiare</strong>? Grazie ai vantaggi apportati dalle nuove <strong>tecnologie ecosostenibili</strong> e alle ultime normative in materia di <strong>termoregolazione</strong>, si assiste oggi ad una inversione di tendenza che guarda nuovamente al <strong>centralizzato</strong>.<br />
Anche la presenza dell&#8217;ascensore contribuisce notevolmente a gravare le <strong>spese condominiali ordinarie</strong> degli italiani. A Bologna, Napoli e Firenze la sua presenza incide maggiormente con un incremento dei costi di circa il 50%, seguono Milano dove si registra un aumento del +31%, Bari con un +27%, Roma con un +17%, e, infine, Torino e Padova con solo un +14%.<br />
In particolare, al Nord la quota ascensore all&#8217;interno del totale delle <strong>spese </strong>si attesta in media tra i 15 e i 49 Euro al mese. Questa ampia oscillazione è dovuta al numero dei piani dell&#8217;<strong>immobile</strong>, dal momento che più sono i piani più la<strong> quota di spesa </strong>diminuisce. Al Sud, invece, il costo varia tra gli 11 e i 25 Euro mensili.<br />
Un&#8217;altra voce di costo importante rimane la <strong>portineria</strong>, diffusa soprattutto al Nord. I <strong>condomini </strong>di Milano arrivano a pagare circa il 46% in più sulle proprie <strong>spese condominiali.</strong> Nel capoluogo lombardo, così come a Bologna e Firenze si spendono in media tra i 30 e i 60 Euro al mese, mentre al Sud il costo per la presenza di un custode oscilla tra i 10 e i 30 euro.<br />
Il<strong> giardino condominiale</strong>, infine, è l&#8217;elemento che genera gli incrementi meno &#8221;pesanti&#8221;, registrando una media del +11%. Il picco massimo si tocca a Firenze che fa registrare un +20%.<br />
Seguono Bari con un +17%, Bologna +13%, Torino +10%, Padova e Roma +4%, e Milano +1%. A Napoli, invece, la presenza del <strong>giardino </strong>non compare frequentemente nelle <strong>spese condominiali</strong>, probabilmente come conseguenza della presenza del mare. In particolare, al Nord la quota giardino all&#8217;interno del totale <strong>spese condominiali</strong> ordinarie oscilla mediamente tra i 10 e i 20 euro al mese. Al Sud, invece, la media varia tra i 3 e gli 8 euro.<br />
&#8221;Dall&#8217;analisi dell&#8217;intero territorio nazionale possiamo notare come Torino, Napoli e Roma siano le città in cui mediamente si spende di meno&#8221; &#8211; ha dichiarato Daniele Mancini &#8211; Inoltre, è interessante evidenziare come a Milano l&#8217;incremento nelle <strong>spese condominiali </strong>varino tevolmente da zona a zona, con picchi del +35% registrati in aree particolarmente &#8221;verdi&#8221; e prestigiose come il quartiere De Angeli/ Vercelli/Washinghton o quella del Centro Storico dove si registra un +25%&#8221;.<br />
<strong>Nota: I dati dello studio Casa.it si riferiscono ad appartamenti di metratura media (pari a 100mq).</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mondocasablog.com/2011/06/28/spese-condominiali-limpatto-sul-bilancio-delle-famiglie-italiane/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Liti di condominio, un sondaggio di Immobiliare.it</title>
		<link>http://www.mondocasablog.com/2011/06/15/liti-di-condominio-un-sondaggio-di-immobiliare-it/</link>
		<comments>http://www.mondocasablog.com/2011/06/15/liti-di-condominio-un-sondaggio-di-immobiliare-it/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Jun 2011 22:00:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Blogger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Abitare]]></category>
		<category><![CDATA[Acquista casa]]></category>
		<category><![CDATA[acquisto prima casa]]></category>
		<category><![CDATA[Affitto]]></category>
		<category><![CDATA[Condominio]]></category>
		<category><![CDATA[Energie rinnovabili]]></category>
		<category><![CDATA[immobiliare it]]></category>
		<category><![CDATA[Inchieste]]></category>
		<category><![CDATA[Mercato immobiliare]]></category>
		<category><![CDATA[news]]></category>
		<category><![CDATA[norme condominiali]]></category>
		<category><![CDATA[Regioni]]></category>
		<category><![CDATA[Risparmio energetico]]></category>
		<category><![CDATA[notizie acquisto casa]]></category>
		<category><![CDATA[notizie acquisto prima casa]]></category>
		<category><![CDATA[notizie affitto casa]]></category>
		<category><![CDATA[notizie crisi economica]]></category>
		<category><![CDATA[notizie efficienza energetica]]></category>
		<category><![CDATA[notizie energie rinnovabili]]></category>
		<category><![CDATA[notizie mercato immobiliare]]></category>
		<category><![CDATA[notizie mutui per acquisto casa]]></category>
		<category><![CDATA[notizie risparmio energetico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mondocasablog.com/?p=19756</guid>
		<description><![CDATA[Il 26% degli Italiani litiga con i vicini, ma solo l&#8217;8% ammette di esserne invidioso. Le cause comuni: parcheggio, rumori notturni e animali domestici I risultati dell&#8217;indagine condotta da Immobiliare.it [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.mondocasablog.com/wp-content/uploads/2011/06/Liti-di-condominio-un-sondaggio-di-Immobiliare.jpg?9d7bd4"><img src="http://www.mondocasablog.com/wp-content/uploads/2011/06/Liti-di-condominio-un-sondaggio-di-Immobiliare.jpg?9d7bd4" alt="" title="Liti di condominio un sondaggio di Immobiliare" width="200" height="225" class="alignleft size-full wp-image-19758" /></a><strong><em>Il 26% degli Italiani litiga con i vicini, ma solo l&#8217;8% ammette di esserne invidioso. Le cause comuni: parcheggio, rumori notturni e animali domestici </em></strong><br />
<strong>I risultati dell&#8217;indagine condotta da Immobiliare.it (www.immobiliare.it) mostrano che gli italiani perdono il pelo ma non il vizio, come si suol dire, di litigare con chi condivide lo stesso pianerottolo: il 26% degli Italiani, litiga con il proprio vicino di casa. Le cause più comuni addotte dagli intervistati: &#8221;Parcheggia sempre dove non deve&#8221; (19%) e &#8221;sembra sposti i mobili durante la notte&#8221; (15%). Ci sono poi gli animali domestici invadenti (14%), i danni a seguito di infiltrazioni (11%) e il disordine sul pianerottolo (9%).</strong><br />
<span id="more-19756"></span><br />
Si potrebbe pensare che le <strong>donne </strong>siano più litigiose degli <strong>uomini </strong>e invece è vero il contrario: le signore ammettono di aver litigato con un vicino di casa per il 27% del campione, gli uomini si fermano al 25%. Qualche differenza c&#8217;è sui motivi che spingono alla discussione: le <strong>donne </strong>sono infastidite più degli <strong>uomini </strong>per i rumori notturni tanto da essere il primo motivo per il litigio (18%); gli <strong>uomini </strong>invece litigano per l&#8217;automobile: più di un uomo su cinque litiga perché il proprio vicino parcheggia sempre dove non deve (21%). Poco importa, per entrambi, se il vicino è in perenne ritardo con i <strong>pagamenti condominiali:</strong> questa motivazione non conta né per gli <strong>uomini </strong>né per le <strong>donne</strong>.<br />
Per quanto riguarda le differenze regionali,<strong> i Siciliani risultano essere &#8221;i più riottosi d&#8217;Italia&#8221;, </strong>con il 34% del campione che almeno una volta ha litigato con i vicini. Seguono, a breve distanza, Lucani, Valdostani e Abruzzesi con il 31%. I meno litigiosi sembrano essere gli Umbri (solo il 18%) e i Calabresi (19%): forse più attenti a preservare quel microcosmo che è<strong> la vita nei condomini. </strong><br />
Tuttavia gli Italiani, anche se si confermano un popolo propenso al litigio, non ammettono di essere invidiosi. La percentuale di chi confessa di aver, almeno qualche volta, invidiato il proprio <strong>condomino </strong>si ferma all&#8217;8%, senza distinzione tra uomini e donne. Il motivo in assoluto più ricorrente sta nelle differenze tra le rispettive abitazioni: il 24% di chi ha dichiarato di aver invidiato il vicino l&#8217;ha fatto perché geloso del suo terrazzo o del suo giardino. A seguire, l&#8217;idea che la casa del vicino sia più bella (20%) o più grande (18%) della propria.<br />
Il torneo nazionale degli invidiosi è vinto dai Marchigiani, che si definiscono gelosi del vicino nel 18% del campione analizzato. Seguono i Piemontesi e i Lucani, con il 14%, e i cittadini dell&#8217;Emilia-Romagna con il 13%.<br />
<strong>Ancora una volta… la bile del vicino è sempre più verde.  </strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mondocasablog.com/2011/06/15/liti-di-condominio-un-sondaggio-di-immobiliare-it/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>News, Seminario Riforma Condominio</title>
		<link>http://www.mondocasablog.com/2011/06/01/news-seminario-riforma-condominio/</link>
		<comments>http://www.mondocasablog.com/2011/06/01/news-seminario-riforma-condominio/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Jun 2011 14:59:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Blogger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Abitare]]></category>
		<category><![CDATA[Acquista casa]]></category>
		<category><![CDATA[acquisto prima casa]]></category>
		<category><![CDATA[Condominio]]></category>
		<category><![CDATA[Confedilizia]]></category>
		<category><![CDATA[Energie rinnovabili]]></category>
		<category><![CDATA[Mercato immobiliare]]></category>
		<category><![CDATA[news]]></category>
		<category><![CDATA[norme condominiali]]></category>
		<category><![CDATA[Risparmio energetico]]></category>
		<category><![CDATA[Varie]]></category>
		<category><![CDATA[notizie acquisto casa]]></category>
		<category><![CDATA[notizie acquisto prima casa]]></category>
		<category><![CDATA[notizie affitto casa]]></category>
		<category><![CDATA[notizie efficienza energetica]]></category>
		<category><![CDATA[notizie energie rinnovabili]]></category>
		<category><![CDATA[notizie mercato immobiliare]]></category>
		<category><![CDATA[notizie riforma condominio]]></category>
		<category><![CDATA[notizie risparmio energetico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mondocasablog.com/?p=19593</guid>
		<description><![CDATA[News, Seminario Riforma Condominio Un progetto per snellire o per aggravare il contenzioso? (ore 9,00 – 11,30) Parma 11 giugno 2011 Starshotel Du Parc Viale Piacenza, 12/3 - Parma - [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.mondocasablog.com/wp-content/uploads/2011/06/1News-seminario-riforma-condominio.jpg?9d7bd4"><img src="http://www.mondocasablog.com/wp-content/uploads/2011/06/1News-seminario-riforma-condominio-300x71.jpg?9d7bd4" alt="" title="1News seminario riforma condominio" width="300" height="71" class="left" /></a><a href="http://www.mondocasablog.com/wp-content/uploads/2011/06/News-seminario-riforma-condominio-21.jpg?9d7bd4"><img src="http://www.mondocasablog.com/wp-content/uploads/2011/06/News-seminario-riforma-condominio-21.jpg?9d7bd4" alt="" title="News seminario riforma condominio (2)" width="192" height="125" class="left" /></a><br />
<strong>News, Seminario Riforma Condominio</strong><br />
<strong>Un progetto per snellire o per aggravare il contenzioso?</strong><br />
<strong>(ore 9,00 – 11,30)<br />
Parma 11 giugno 2011<br />
Starshotel Du Parc<br />
Viale Piacenza, 12/3<br />
- Parma -</strong><br />
<strong>(Parcheggio coperto e scoperto)<br />
www.confedilizia.it<br />
www.confedilizia.eu<br />
www.gesticond.org</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mondocasablog.com/2011/06/01/news-seminario-riforma-condominio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Convegno su &#8221;il ruolo del portierato: realtà e prospettive&#8221;</title>
		<link>http://www.mondocasablog.com/2011/05/23/convegno-su-il-ruolo-del-portierato-realta-e-prospettive/</link>
		<comments>http://www.mondocasablog.com/2011/05/23/convegno-su-il-ruolo-del-portierato-realta-e-prospettive/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 May 2011 22:15:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Blogger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Abitare]]></category>
		<category><![CDATA[Acquista casa]]></category>
		<category><![CDATA[acquisto prima casa]]></category>
		<category><![CDATA[Affitto]]></category>
		<category><![CDATA[Condominio]]></category>
		<category><![CDATA[Energie rinnovabili]]></category>
		<category><![CDATA[Eventi]]></category>
		<category><![CDATA[Mercato immobiliare]]></category>
		<category><![CDATA[news]]></category>
		<category><![CDATA[norme condominiali]]></category>
		<category><![CDATA[Risparmio energetico]]></category>
		<category><![CDATA[notizie acquisto casa]]></category>
		<category><![CDATA[notizie acquisto prima casa]]></category>
		<category><![CDATA[notizie affitto casa]]></category>
		<category><![CDATA[notizie efficienza energetica]]></category>
		<category><![CDATA[notizie energie rinnovabili]]></category>
		<category><![CDATA[notizie mercato immobiliare]]></category>
		<category><![CDATA[notizie mutui per acquisto casa]]></category>
		<category><![CDATA[notizie risparmio energetico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mondocasablog.com/?p=19390</guid>
		<description><![CDATA[Organizzato da Confedilizia/Filcams-Cgil/Fisascat-Cisl/Uiltucs-Uil (Borse di studio per oltre 220.000 euro) Confedilizia e Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltucs-Uil – tramite Ebinprof, Ente bilaterale che armonizza gli interessi dei proprietari di fabbricati e dei [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.mondocasablog.com/wp-content/uploads/2011/05/Convegno-su-il-ruolo-del-portierato-realtà-e-prospettive.jpg?9d7bd4"><img src="http://www.mondocasablog.com/wp-content/uploads/2011/05/Convegno-su-il-ruolo-del-portierato-realtà-e-prospettive.jpg?9d7bd4" alt="" title="Convegno su il ruolo del portierato realtà e prospettive" width="300" height="200" class="left" /></a><strong><em>Organizzato da Confedilizia/Filcams-Cgil/Fisascat-Cisl/Uiltucs-Uil<br />
 (Borse di studio per oltre 220.000 euro)</em></strong><br />
<strong>Confedilizia e Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltucs-Uil – tramite Ebinprof,</strong> Ente bilaterale che armonizza gli interessi dei <strong>proprietari di fabbricati</strong> e dei loro dipendenti – hanno dedicato una giornata alla figura del <strong>portiere di stabili</strong> con una bella cerimonia svoltasi in Roma presso la <strong>Sala biblioteca del Cnel-Consiglio nazionale dell&#8217;economia e del lavoro.</strong><br />
<span id="more-19390"></span><br />
La <strong>manifestazione</strong>, aperta con il saluto dell&#8217;on. <strong>Giuseppe Marzano, Presidente del Cnel,</strong> si è svolta in tre distinti momenti:<br />
- il convegno dal titolo <strong>&#8221;Il ruolo del portierato: realtà e prospettive&#8221;</strong>, momento in cui le <strong>Parti Sociali </strong>hanno fatto le loro riflessioni su questa importante<strong> figura professionale</strong>, sull&#8217;evoluzione del comparto e sullo sviluppo anche dei <strong>rapporti bilaterali</strong> che hanno da sempre visto <strong>Confedilizia e Filcams-Cgil/Fisascat-Cisl/Uiltucs-Uil </strong>unite in una condivisione di finalità ed obiettivi comuni;<br />
- la <strong>premiazione degli studenti meritevoli figli dei portieri, </strong>momento in cui <strong>Ebinprof </strong>ha assegnato le <strong>borse di studio</strong> messe in bando (quest&#8217;anno il valore complessivo delle <strong>borse assegnate</strong> è stato di oltre 220.000 euro), a testimonianza dell’importanza che per l&#8217;Ente, e per le <strong>Parti Sociali </strong>che lo costituiscono,  ha la formazione dei giovani, tant&#8217;è che assicura (dal 2002) <strong>un sostegno economico aggiuntivo alle loro famiglie;</strong><br />
-<strong> la premiazione dei portieri meritevoli</strong>, che si sono distinti per <strong>dedizione ai condòmini, altruismo, assistenza, solidarietà o per anzianità di servizio: </strong>quest&#8217;anno vi è stato l&#8217;intervento anche di un promettente scrittore, Emmanuele Rossi, che ha raccontato la propria esperienza di vita quale portiere-scrittore (l&#8217;ultimo suo libro, Pozzi di noia, ed. DEd&#8217;A, già presentato alla Fiera di Roma è stato – da ultimo – presentato anche alla Fiera internazionale del libro di Torino). </p>
<p>La cerimonia, insomma, è stata un’ottima occasione per far incontrare <strong>le Parti sociali (Confedilizia e Cgil/Cisl/Uil), i giovani studenti premiati e i portieri</strong>, quali testimoni della loro <strong>esperienza professionale </strong>e di vita maturata durante numerosi anni di servizio. In questo modo si è voluto porre i riflettori sull&#8217;attività del portierato, attività troppo spesso poco nota e poco considerata nei suoi molteplici aspetti. Si è avviata – nel contempo – un&#8217;interessante riflessione sulle prospettive di una categoria, che si sta adeguando alle esigenze di un mondo del lavoro in rapido cambiamento ed alle necessità – anche esse in fase di modifica, basti pensare alla <strong>riforma </strong>che si sta discutendo in <strong>Parlamento </strong>– <strong>della principale figura di datore di lavoro presente nel comparto (90% circa): il condominio. </strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mondocasablog.com/2011/05/23/convegno-su-il-ruolo-del-portierato-realta-e-prospettive/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Locazione, normativa cedolare secca: l&#8217;inquilino assume il ruolo di controllore della legalità</title>
		<link>http://www.mondocasablog.com/2011/05/11/locazione-normativa-cedolare-secca-linquilino-assume-il-ruolo-di-controllore-della-legalita/</link>
		<comments>http://www.mondocasablog.com/2011/05/11/locazione-normativa-cedolare-secca-linquilino-assume-il-ruolo-di-controllore-della-legalita/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 May 2011 22:30:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Blogger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Abitare]]></category>
		<category><![CDATA[Acquista casa]]></category>
		<category><![CDATA[acquisto prima casa]]></category>
		<category><![CDATA[Affitto]]></category>
		<category><![CDATA[Amministratori condominio]]></category>
		<category><![CDATA[cedolare secca]]></category>
		<category><![CDATA[Condominio]]></category>
		<category><![CDATA[Energie rinnovabili]]></category>
		<category><![CDATA[fiscalità immobiliare]]></category>
		<category><![CDATA[Mercato immobiliare]]></category>
		<category><![CDATA[Risparmio energetico]]></category>
		<category><![CDATA[notizie acquisto casa]]></category>
		<category><![CDATA[notizie acquisto prima casa]]></category>
		<category><![CDATA[notizie affitto casa]]></category>
		<category><![CDATA[notizie efficienza energetica]]></category>
		<category><![CDATA[notizie energie rinnovabili]]></category>
		<category><![CDATA[notizie mutui per acquisto casa]]></category>
		<category><![CDATA[notizie risparmio energetico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mondocasablog.com/?p=19070</guid>
		<description><![CDATA[Le conseguenze della mancata e/o errata registrazione del contratto avvantaggiano innegabilmente l&#8217;inquilino che, a questo punto ed in quanto diretto interessato, assume il ruolo di vigile controllore della legalità del [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.mondocasablog.com/wp-content/uploads/2011/05/Locazione-normativa-cedolare-secca-linquilino-assume-il-ruolo-di-controllore-della-legalità.jpg?9d7bd4"><img src="http://www.mondocasablog.com/wp-content/uploads/2011/05/Locazione-normativa-cedolare-secca-linquilino-assume-il-ruolo-di-controllore-della-legalità.jpg?9d7bd4" alt="" title="Locazione normativa cedolare secca linquilino assume il ruolo di controllore della legalità" width="200" height="200" class="left" /></a><strong><em>Le conseguenze della mancata e/o errata registrazione del contratto avvantaggiano innegabilmente l&#8217;inquilino che, a questo punto ed in quanto diretto interessato, assume il ruolo di vigile controllore della legalità del rapporto di locazione. </em></strong></p>
<p><strong>È lui infatti che trae diretto beneficio dall&#8217;applicazione di quanto previsto dal comma 8 dell’art. 3 del D.Lgs 23/11, avendo la possibilità di allungare la durata della locazione e, nella maggior parte dei casi, di pagare meno di quanto invece pattuito. Una volta preso atto del difetto di registrazione, il primo incombente che deve svolgere il conduttore è quello di invitare il locatore alla registrazione del contratto, segnalandogli nel contempo che da tale momento, in conformità a quanto previsto dalla legge, cambieranno le condizioni del contratto in ordine sia alla durata che alla misura del canone.</strong><br />
<span id="more-19070"></span><br />
La pronta replica del <strong>locatore</strong>, nel caso di contratto in corso alla data di entrata in vigore del Decr. Lgs. n. 23 del 2011 (7 aprile 2011), potrebbe allora essere quella di <strong>registrare il contratto</strong> prima dello scadere di gg. 60 dalla predetta data e quindi entro il 6 giugno 2011. In tale caso, giusto quanto previsto dal comma 10 del Decr. Lgs. in esame, non troverebbero applicazione le più volte citate <strong>sanzioni </strong>ed il<strong> rapporto di locazione</strong> proseguirebbe nel rispetto delle originarie condizioni pattuite. Il problema si pone invece dopo la scadenza del termine predetto, nel senso che le <strong>sanzioni</strong>, benché sostanzialmente applicabili, non lo possono ancora essere di fatto.</p>
<p>Risultato vano l&#8217;invito rivolto al <strong>locatore </strong>di procedere alla <strong>registrazione del contratto,</strong> il <strong>conduttore </strong>può innanzi tutto provvedervi in quanto solidalmente responsabile con il <strong>locatore </strong>a farlo. Dopo di che è bene avvisare il <strong>locatore </strong>della propria intenzione di dare applicazione a quanto previsto dalla legge, vale a dire di considerare la durata quadriennale del rapporto a decorrere dalla data di<strong> registrazione del contratto </strong>e di corrispondere il <strong>canone </strong>nella minor misura prevista dal comma 8 del Decr. Lgs. n. 23 del 2011.</p>
<p>Attenzione però perché nel <strong>rapporto di locazione</strong> il pagamento del <strong>canone </strong>costituisce la principale e fondamentale obbligazione del <strong>conduttore</strong>, il quale non può pertanto unilateralmente esonerarsi dal versarlo neppure nel caso in cui esso sia superiore a quello dovuto per legge. La semplice autoriduzione del <strong>canone </strong>effettuata dal <strong>conduttore </strong>costituisce infatti una decisione illegittima che, ove posta in essere, comporta uno stravolgimento dell&#8217;equilibrio contrattuale, rappresentato da un lato dal godimento del bene da parte del <strong>conduttore </strong>e dall&#8217;altro dal percepimento del corrispettivo da parte del <strong>locatore</strong>.</p>
<p>Su tale presupposto, è senza dubbio illegittima e contraria a buona fede la decisione del <strong>conduttore </strong>che, accortosi di versare un <strong>canone </strong>in misura superiore a quella legalmente dovuta, operi una autoriduzione del corrispettivo. In difetto di accordo tra le parti e sin tanto che non intervenga una decisione del giudice, è impedito al <strong>conduttore </strong>di assumere un comportamento riconducibile ad una ipotesi di ragion fattasi. </p>
<p>Ecco allora la necessità per l&#8217;<strong>inquilino </strong>di ricorrere, ancor prima che avanti al giudice, alla procedura di <strong>mediazione obbligatoria</strong> di cui al Decr. Lgs n.28 del 2010 ormai entrata in vigore, per ivi tentare di giungere ad un amichevole componimento con i <strong>locatore</strong>. In difetto, non gli resta che chiedere al giudice di accertare sia il proprio diritto alla riduzione del <strong>canone </strong>e sia la nuova durata del contratto.</p>
<p><strong>Fonte: Assocond Conafi &#8211; Avv. Augusto Cirla </strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mondocasablog.com/2011/05/11/locazione-normativa-cedolare-secca-linquilino-assume-il-ruolo-di-controllore-della-legalita/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Problemi di affitti e condominio, Confedilizia risponde</title>
		<link>http://www.mondocasablog.com/2011/05/04/problemi-di-affitti-e-condominio-confedilizia-risponde-13/</link>
		<comments>http://www.mondocasablog.com/2011/05/04/problemi-di-affitti-e-condominio-confedilizia-risponde-13/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 May 2011 22:10:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Blogger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Abitare]]></category>
		<category><![CDATA[Acquista casa]]></category>
		<category><![CDATA[acquisto prima casa]]></category>
		<category><![CDATA[Affitto]]></category>
		<category><![CDATA[Amministratori condominio]]></category>
		<category><![CDATA[Comunicati stampa]]></category>
		<category><![CDATA[Condominio]]></category>
		<category><![CDATA[Confedilizia]]></category>
		<category><![CDATA[Domande e risposte]]></category>
		<category><![CDATA[Energie rinnovabili]]></category>
		<category><![CDATA[Mercato immobiliare]]></category>
		<category><![CDATA[Risparmio energetico]]></category>
		<category><![CDATA[notizie acquisto casa]]></category>
		<category><![CDATA[notizie acquisto prima casa]]></category>
		<category><![CDATA[notizie affitto casa]]></category>
		<category><![CDATA[notizie efficienza energetica]]></category>
		<category><![CDATA[notizie energie rinnovabili]]></category>
		<category><![CDATA[notizie mercato immobiliare]]></category>
		<category><![CDATA[notizie mutui per acquisto casa]]></category>
		<category><![CDATA[notizie prodotti per la casa]]></category>
		<category><![CDATA[notizie risparmio energetico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mondocasablog.com/?p=18895</guid>
		<description><![CDATA[La rubrica fornisce risposta solo a quesiti di interesse generale. Non saranno, pertanto, presi in considerazione quesiti né a carattere personale né relativi a questioni già pendenti innanzi all’Autorità Giudiziaria. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.mondocasablog.com/wp-content/uploads/2011/05/Problemi-di-affitti-e-condominio-Confedilizia-risponde.jpg?9d7bd4"><img src="http://www.mondocasablog.com/wp-content/uploads/2011/05/Problemi-di-affitti-e-condominio-Confedilizia-risponde.jpg?9d7bd4" alt="" title="Problemi di affitti e condominio Confedilizia risponde" width="261" height="200" class="left" /></a><strong><em>La rubrica fornisce risposta solo a quesiti di interesse generale. Non saranno, pertanto, presi in considerazione quesiti né a carattere personale né relativi a questioni già pendenti innanzi all’Autorità Giudiziaria. </em></strong></p>
<p><strong><em>I quesiti vanno inoltrati alla Confedilizia tramite le oltre 200 Associazioni territoriali aderenti alla stessa e presso le quali è possibile attingere anche ogni ulteriore informazione. Per gli indirizzi delle Associazioni consultare i siti www.confedilizia.it/www.confedilizia.eu oppure telefonare al numero 06.67.93.489</em></strong></p>
<p><strong>RECUPERO DELLE QUOTE DEI MOROSI </strong><br />
<strong><em>Nel condominio dove abito alcuni condòmini non hanno pagato la loro quota relativa al rifacimento della facciata. L&#8217;impresa che cura i lavori di ristrutturazione può agire per il recupero del suo credito nei confronti dei condòmini in regola con i pagamenti?</em></strong><br />
 <span id="more-18895"></span><br />
<strong>Le Sezioni Unite della Cassazione</strong> – risolvendo un conflitto sorto in <strong>giurisprudenza </strong>rispetto alla responsabilità solidale o pro quota dei <strong>condòmini </strong>per le <strong>obbligazioni </strong>contratte dall&#8217;<strong>amministratore </strong>nell&#8217;interesse del <strong>condominio </strong>– hanno ritenuto legittimo, facendo propria la tesi minoritaria, il principio della parziarietà, ossia della ripartizione tra i <strong>condòmini </strong>delle <strong>obbligazioni </strong>assunte nell&#8217;interesse del condominio in proporzione alle rispettive quote (sent. n. 9148 dell’8.4.&#8217;08). Alla luce di questa pronuncia, quindi, l&#8217;impresa di cui al quesito potrebbe agire per il <strong>recupero del suo credito</strong> solo nei confronti dei <strong>condòmini morosi. </strong>Si segnala, tuttavia, che, di recente, la Corte di Appello di Roma ha riaffermato la natura solidale delle <strong>obbligazioni condominiali </strong>(sent. 2729 del 23.6.&#8217;10), il che consentirebbe all&#8217;impresa in questione di agire anche nei confronti dei <strong>condòmini </strong>in regola con i pagamenti.</p>
<p><strong>INSUFFICIENTE EROGAZIONE DI CALORE </strong><br />
<strong><em>Nella palazzina dove abito un condomino, lamentando un&#8217;insufficiente erogazione di calore nel suo immobile, si rifiuta di pagare le spese di riscaldamento. È legittimo un comportamento del genere?</em></strong></p>
<p>No. <strong>Le Sezioni Unite della Cassazione</strong> hanno precisato, infatti, che l&#8217;obbligo del <strong>condomino </strong>di contribuire alle spese necessarie alla conservazione ed al godimento del <strong>servizio centralizzato del riscaldamento</strong> (come di ogni altra parte comune) non viene meno &#8221;per la semplice circostanza che l&#8217;impianto non eroghi sufficiente calore&#8221; né, quest&#8217;ultima circostanza, &#8221;può giustificare un esonero dal <strong>contributo</strong>&#8221;. Ciò, in quanto &#8221;il <strong>condomino </strong>non è titolare, nei confronti del condominio, di un diritto di natura contrattuale sinallagmatica e, quindi, non può sottrarsi dal <strong>contribuire alle spese </strong>allegando la mancata o insufficiente <strong>erogazione del servizio&#8221; </strong>(sent. n. 10492 del 26.11.&#8217;96).</p>
<p><strong>INDENNITÀ NON DOVUTA  IN CASO DI STUDIO PROFESSIONALE</strong><br />
<strong><em>Anni fa ho concesso in locazione un mio locale come studio professionale ad un avvocato. Se disdetto il contratto alla scadenza, devo riconoscergli l&#8217;indennità di avviamento commerciale?</em></strong></p>
<p>Essendo il locale di cui al quesito destinato all&#8217;<strong>esercizio di un&#8217;attività professionale</strong>, il <strong>locatore </strong>– ai sensi dell&#8217;art. 35, l. 392/&#8217;78 – non è tenuto a corrispondere all&#8217;<strong>inquilino</strong>, alla cessazione del rapporto, alcuna <strong>indennità</strong>.</p>
<p><strong>CONTRATTI AGEVOLATI, MANUTENZIONE DELLE AREE VERDI</strong><br />
<strong><em>Nelle locazioni agevolate (3+2) a chi spettano le spese per la manutenzione delle aree verdi condominiali: al conduttore o al locatore?</em></strong></p>
<p><strong> L&#8217;Allegato &#8221;G&#8221; al D.M. 30 dicembre 2002, che disciplina il riparto degli oneri accessori per questo tipo di locazioni, pone la spesa per la manutenzione delle aree verdi comuni a carico del conduttore. </strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mondocasablog.com/2011/05/04/problemi-di-affitti-e-condominio-confedilizia-risponde-13/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Imputazione dei contributi condominiali in caso di compravendita</title>
		<link>http://www.mondocasablog.com/2011/04/26/imputazione-dei-contributi-condominiali-in-caso-di-compravendita/</link>
		<comments>http://www.mondocasablog.com/2011/04/26/imputazione-dei-contributi-condominiali-in-caso-di-compravendita/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Apr 2011 22:25:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Blogger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Abitare]]></category>
		<category><![CDATA[Acquista casa]]></category>
		<category><![CDATA[acquisto prima casa]]></category>
		<category><![CDATA[Affitto]]></category>
		<category><![CDATA[Amministratori condominio]]></category>
		<category><![CDATA[Amministrazione]]></category>
		<category><![CDATA[Condominio]]></category>
		<category><![CDATA[Confedilizia]]></category>
		<category><![CDATA[Energie rinnovabili]]></category>
		<category><![CDATA[Mercato immobiliare]]></category>
		<category><![CDATA[norme condominiali]]></category>
		<category><![CDATA[Risparmio energetico]]></category>
		<category><![CDATA[notizie acquisto casa]]></category>
		<category><![CDATA[notizie acquisto prima casa]]></category>
		<category><![CDATA[notizie affitto casa]]></category>
		<category><![CDATA[notizie efficienza energetica]]></category>
		<category><![CDATA[notizie energie rinnovabili]]></category>
		<category><![CDATA[notizie mercato immobiliare]]></category>
		<category><![CDATA[notizie mutui per acquisto casa]]></category>
		<category><![CDATA[notizie risparmio energetico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mondocasablog.com/?p=18702</guid>
		<description><![CDATA[&#8221;In caso di vendita di un&#8217;unità immobiliare in condominio, nel quale siano stati deliberati lavori di straordinaria manutenzione o di ristrutturazione o innovazioni, in mancanza di accordo tra le parti, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.mondocasablog.com/wp-content/uploads/2011/04/Imputazione-dei-contributi-condominiali-in-caso-di-compravendita.jpg?9d7bd4"><img src="http://www.mondocasablog.com/wp-content/uploads/2011/04/Imputazione-dei-contributi-condominiali-in-caso-di-compravendita.jpg?9d7bd4" alt="" title="Imputazione dei contributi condominiali in caso di compravendita" width="150" height="179" class="left" /></a><strong><em>&#8221;In caso di vendita di un&#8217;unità immobiliare in condominio, nel quale siano stati deliberati lavori di straordinaria manutenzione o di ristrutturazione o innovazioni, in mancanza di accordo tra le parti, nei rapporti interni tra alienante ed acquirente è tenuto a sopportarne i relativi costi chi era proprietario al momento della delibera dell’assemblea&#8221;. </p>
<p>Diversamente, laddove le spese deliberate afferiscano &#8221;alla manutenzione ordinaria, alla conservazione, al godimento delle parti comuni dell&#8217;edificio o alla prestazione di servizi nell&#8217;interesse comune&#8221;, tenuto al relativo pagamento – sempre che difetti sul punto un accordo tra le parti – è chi risulta proprietario al momento in cui l&#8217;intervento viene eseguito o il servizio erogato; al momento, cioè, del &#8221;compimento effettivo dell&#8217;attività gestionale&#8221;.</em> </strong><br />
<span id="more-18702"></span><br />
È quanto ha stabilito la <strong>Cassazione</strong>, con sentenza n. 24654 del 3.12.&#8217;10, cercando così di trovare una soluzione di compromesso fra i due opposti indirizzi che la <strong>giurisprudenza </strong>ha espresso circa la questione dell&#8217;individuazione del momento di <strong>insorgenza dell&#8217;obbligo di contribuzione alle spese condominiali (e, quindi, del soggetto tenutovi – condomino alienante o acquirente – nell&#8217;ipotesi di compravendita). </strong></p>
<p>Il ragionamento su cui i Supremi giudici basano la loro tesi è, in sostanza, il seguente: la delibera relativa alle opere di <strong>manutenzione straordinaria e alle innovazioni</strong> ha <strong>carattere &#8221;costitutivo&#8221;, </strong>in quanto ha ad oggetto interventi che &#8221;debbono essere preventivamente&#8221; determinati dall&#8217;assemblea &#8221;nella loro <strong>quantità e qualità</strong> e <strong>nell&#8217;importo degli oneri che ne conseguono&#8217;</strong>&#8216;; al contrario, la delibera concernente<strong> la manutenzione, la conservazione, il godimento dei beni comuni e l’erogazione dei servizi condominiali ha valore &#8221;dichiarativo&#8221;, giacché riguarda spese &#8221;necessarie&#8221;, riconducibili all&#8217;esercizio della funzione amministrativa rimessa all&#8217;amministratore&#8221;.</strong></p>
<p>Logica conseguenza di tutto questo è – sempre secondo i giudici – che mentre nel primo caso non si può prescindere dalla <strong>&#8221;volontà&#8221; assembleare, </strong>così non è nella seconda ipotesi; conclusione, questa, che giustifica la differente individuazione del momento di <strong>insorgenza dell&#8217;obbligo di corresponsione dei contributi condominiali in ragione della &#8221;diversa origine della spesa alla quale il condomino deve contribuire&#8221;.</strong></p>
<p><strong><em>Corrado Sforza Fogliani<br />
presidente Confedilizia</em></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mondocasablog.com/2011/04/26/imputazione-dei-contributi-condominiali-in-caso-di-compravendita/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Riforma condominio, Confedilizia: necessario attribuire al condominio la capacità giuridica</title>
		<link>http://www.mondocasablog.com/2011/04/21/riforma-condominio-confedilizia-necessario-attribuire-al-condominio-la-capacita-giuridica/</link>
		<comments>http://www.mondocasablog.com/2011/04/21/riforma-condominio-confedilizia-necessario-attribuire-al-condominio-la-capacita-giuridica/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Apr 2011 22:20:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Blogger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Abitare]]></category>
		<category><![CDATA[Acquista casa]]></category>
		<category><![CDATA[acquisto prima casa]]></category>
		<category><![CDATA[Amministratori condominio]]></category>
		<category><![CDATA[cedolare secca]]></category>
		<category><![CDATA[Condominio]]></category>
		<category><![CDATA[Confedilizia]]></category>
		<category><![CDATA[Mercato immobiliare]]></category>
		<category><![CDATA[norme condominiali]]></category>
		<category><![CDATA[Risparmio energetico]]></category>
		<category><![CDATA[notizie acquisto casa]]></category>
		<category><![CDATA[notizie acquisto prima casa]]></category>
		<category><![CDATA[notizie affitto casa]]></category>
		<category><![CDATA[notizie energie rinnovabili]]></category>
		<category><![CDATA[notizie mercato immobiliare]]></category>
		<category><![CDATA[notizie mutui per acquisto casa]]></category>
		<category><![CDATA[notizie risparmio energetico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mondocasablog.com/?p=18630</guid>
		<description><![CDATA[La Confedilizia è stata ascoltata in audizione, presso la Commissione Giustizia della Camera dei deputati, sulla riforma del condominio. Nel corso dell&#8217;audizione, la Confedilizia ha preso atto che diverse norme [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.mondocasablog.com/wp-content/uploads/2011/04/Confedilizia-necessario-attribuire-al-condominio-la-capacità-giuridica.jpg?9d7bd4"><img src="http://www.mondocasablog.com/wp-content/uploads/2011/04/Confedilizia-necessario-attribuire-al-condominio-la-capacità-giuridica.jpg?9d7bd4" alt="" title="Confedilizia necessario attribuire al condominio la capacità giuridica" width="162" height="160" class="left" /></a><strong><em>La Confedilizia è stata ascoltata in audizione, presso la Commissione Giustizia della Camera dei deputati, sulla riforma del condominio.</em></strong></p>
<p><strong>Nel corso dell&#8217;audizione, la Confedilizia ha preso atto che diverse norme del testo pervenuto dal Senato già presuppongono il riconoscimento al condominio di un&#8217;autonomia patrimoniale, sia pure imperfetta, e quindi di una sua soggettività giuridica</strong>.<br />
<span id="more-18630"></span><br />
Non esplicitarlo – a parere della <strong>Confedilizia </strong>– sarebbe contradditorio oltre che foriero di incertezze e di complicazioni nella <strong>vita condominiale</strong>, mentre l&#8217;attribuzione della <strong>capacità giuridica </strong>(che è cosa distinta dalla <strong>personalità giuridica</strong>) per gli <strong>atti di conservazione e di amministrazione delle parti comuni</strong> nonché per il compimento di atti espressamente previsti dalla legge, agevolerebbe la<strong> vita condominiale,</strong> sollevando i <strong>condòmini </strong>da tante incombenze (in occasione, ad esempio, della<strong> vendita di beni comuni)</strong>, valorizzerebbe la figura dell&#8217;<strong>amministratore </strong>– per la rilevanza esterna che lo stesso verrebbe ad avere – e <strong>allineerebbe finalmente l&#8217;Italia con i Paesi europei, i cui ordinamenti questa capacità già prevedono.</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mondocasablog.com/2011/04/21/riforma-condominio-confedilizia-necessario-attribuire-al-condominio-la-capacita-giuridica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Giurisprudenza, solidarietà tra acquirente e venditore: dal Tribunale di Bari l&#8217;ennesima conferma</title>
		<link>http://www.mondocasablog.com/2011/04/19/giurisprudenza-solidarieta-tra-acquirente-e-venditore-dal-tribunale-di-bari-lennesima-conferma/</link>
		<comments>http://www.mondocasablog.com/2011/04/19/giurisprudenza-solidarieta-tra-acquirente-e-venditore-dal-tribunale-di-bari-lennesima-conferma/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Apr 2011 22:05:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Blogger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Abitare]]></category>
		<category><![CDATA[Acquista casa]]></category>
		<category><![CDATA[acquisto prima casa]]></category>
		<category><![CDATA[Affitto]]></category>
		<category><![CDATA[Amministratori condominio]]></category>
		<category><![CDATA[Condominio]]></category>
		<category><![CDATA[Energie rinnovabili]]></category>
		<category><![CDATA[Mercato immobiliare]]></category>
		<category><![CDATA[norme condominiali]]></category>
		<category><![CDATA[Risparmio energetico]]></category>
		<category><![CDATA[notizie acquisto casa]]></category>
		<category><![CDATA[notizie acquisto prima casa]]></category>
		<category><![CDATA[notizie affitto casa]]></category>
		<category><![CDATA[notizie efficienza energetica]]></category>
		<category><![CDATA[notizie energie rinnovabili]]></category>
		<category><![CDATA[notizie mercato immobiliare]]></category>
		<category><![CDATA[notizie mutui per acquisto casa]]></category>
		<category><![CDATA[notizie risparmio energetico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mondocasablog.com/?p=18558</guid>
		<description><![CDATA[Il momento della cessione dell&#8217;unità immobiliare crea sempre incertezza nei rapporti tra le parti in causa anche per ciò che riguarda il condominio. La norma di riferimento, soprattutto per quanto [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.mondocasablog.com/wp-content/uploads/2011/04/Giurisprudenza-solidarietà-tra-acquirente-e-venditore-dal-Tribunale-di-Bari-lennesima-conferma.jpg?9d7bd4"><img src="http://www.mondocasablog.com/wp-content/uploads/2011/04/Giurisprudenza-solidarietà-tra-acquirente-e-venditore-dal-Tribunale-di-Bari-lennesima-conferma.jpg?9d7bd4" alt="" title="Giurisprudenza solidarietà tra acquirente e venditore dal Tribunale di Bari lennesima conferma" width="217" height="200" class="left" /></a><strong><em>Il momento della cessione dell&#8217;unità immobiliare crea sempre incertezza nei rapporti tra le parti in causa anche per ciò che riguarda il condominio.</em></strong></p>
<p><strong>La norma di riferimento, soprattutto per quanto attiene i rapporti patrimoniali, è l&#8217;art. 63, secondo comma, disp. att. c.c. a mente della quale  &#8221;chi subentra nei diritti di un condominio è obbligato, solidalmente con questo, al pagamento dei contributi relativi all&#8217;anno in corso e a quello precedente&#8221;</strong>.<br />
<span id="more-18558"></span><br />
Solitamente, quella che riportiamo è la prassi seguita da molti <strong>amministratori di condominio,</strong> la strada che si segue è questa: il <strong>condomino </strong>(ossia l&#8217;<strong>acquirente</strong>) viene escusso per tutte le pendenze. Il motivo è molto semplice: cedendo<strong> l&#8217;unità immobiliare</strong> il venditore perde la qualità di <strong>condomino </strong>e contro di lui non è più possibile agire ai sensi dell&#8217;art. 63 disp. att. c.c. (ossia chiedere ed ottenere un decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo). Resterà facoltà di chi compra rifarsi sul proprio dante causa per ottenere il rimborso di quanto versato con riferimento a ciò che non è di sua stretta competenza.</p>
<p>La domanda che spesso sorge è la seguente: su quali costi il <strong>compratore </strong>può agire in rivalsa nei confronti del <strong>venditore</strong>? Al riguardo la risposta giurisprudenziale non è univoca. Da un lato c&#8217;è chi afferma che tutte le spese per interventi deliberati e non ancora eseguiti al momento della cessione spettano al <strong>compratore </strong>poiché è lui a godere dei vantaggi in termini di <strong>rivalutazione economica</strong> del bene. Dall&#8217;altro lato, invece, si dice che tutto quanto deliberato con il <strong>venditore </strong>ancora condomino è dovuto da quest&#8217;ultimo poiché è la deliberazione a far sorgere <strong>l&#8217;obbligo contributivo</strong>.</p>
<p> In questo caso, è evidente, contestazioni sulle spese sostenute per quella decisione dovranno essere fatte in assemblea dal compratore per conto del suo dante causa (in quanto il venditore non essendo più <strong>condomino </strong>non ha diritto di partecipare) con una forma che viene definita dalla <strong>giurisprudenza</strong>, gestione d&#8217;affari non rappresentativa. </p>
<p>Di quanto detto finora si trova riscontro in una recente sentenza del Tribunale di Bari. Secondo il magistrato del capoluogo pugliese &#8221;<strong>nel regime di solidarietà riguardante l&#8217;onere delle spese condominiali, nell&#8217;ipotesi in cui il condomino venda la sua proprietà esclusiva, il venditore è tenuto al pagamento delle spese deliberate dall&#8217;assemblea quando era ancora proprietario ma non anche di quelle deliberate dopo la vendita dell&#8217;immobile. </strong></p>
<p>Orbene, come è noto, in tema di <strong>condominio </strong>di edificio, in caso di alienazione di un piano o di porzione di un piano, dal momento in cui il trasferimento venga reso noto al <strong>condominio, lo status di condomino</strong> appartiene all&#8217;<strong>acquirente</strong>, e pertanto soltanto quest&#8217;ultimo è legittimato a partecipare alle <strong>assemblee </strong>e ad impugnarne le <strong>deliberazioni</strong>, mentre il venditore non è più legittimato a partecipare direttamente alle <strong>assemblee condominiali</strong> ma può far valere le sue ragioni connesse al pagamento dei contributi (relativi all&#8217;anno in corso ed a quello precedente, ai sensi dell&#8217;art. 63 disp. att. c.c.) attraverso l&#8217;<strong>acquirente </strong>che gli è subentrato, e per il quale, anche in relazione al <strong>vincolo di solidarietà,</strong> si configura una gestione di affari non rappresentativa, che importa obbligazioni analoghe a quelle derivanti da un mandato, e fra queste quella di partecipare alle <strong>assemblee condominiali</strong> e far valere in merito anche le ragioni del suo dante causa.</p>
<p>Conseguentemente, una volta perfezionatosi il <strong>trasferimento della proprietà dell&#8217;immobile del singolo condomino, l&#8217;alienante perde la qualità di condomino</strong> per cui alla perdita di quella qualità e dunque del rapporto di natura reale che lo legava alla <strong>proprietà dell&#8217;immobile</strong> consegue che lo stesso non ha più titolo per partecipare all&#8217;<strong>assemblea dei condomini</strong>&#8221;. (Trib. Bari 10 febbraio 2011 n. 459)</p>
<p><strong>Fonte:CondominioWeb.com<br />
Avv. Alessandro Gallucci</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mondocasablog.com/2011/04/19/giurisprudenza-solidarieta-tra-acquirente-e-venditore-dal-tribunale-di-bari-lennesima-conferma/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Page Caching using memcached
Database Caching 1/47 queries in 0.061 seconds using memcached
Object Caching 1545/1636 objects using memcached

Served from: www.mondocasablog.com @ 2012-02-12 15:22:16 -->
