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	<title>Mondocasablog &#187; Contributi e agevolazioni sulla casa</title>
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		<title>Quel &#8221;fuorilegge&#8221; che si chiama amianto, una minaccia per la nostra casa</title>
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		<pubDate>Sun, 26 Jun 2011 22:00:21 +0000</pubDate>
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		<description><![CDATA[Il pericolo amianto si nasconde ancora fra le mura domestiche e mette a rischio la nostra salute. Per decenni, nei paesi europei, Svizzera e Italia compresi, questo minerale è stato [...]]]></description>
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<strong>Per decenni, nei paesi europei, Svizzera e Italia compresi, questo minerale è stato usato come materiale da costruzione perché economico, isolante, leggero e ignifugo. E anche perché, essendo un minerale naturale,  mai nessuno aveva pensato che rappresentasse un rischio per l&#8217;ambiente e la salute, ma dagli anni Novanta se ne è scoperta la pericolosità</strong>.<br />
<span id="more-19925"></span><br />
Se pur messo al bando dalla legge 257 del 1992, l&#8217;<strong>amianto </strong>è ancora molto diffuso in Italia e tanti <strong>siti contaminati</strong> sono in attesa di <strong>bonifica</strong>. Comunque di <strong>amianto </strong>si continua a morire. E allora cerchiamo di conoscerla questa fibra killer per neutralizzarla: l&#8217;<strong>amianto </strong>è un minerale presente in gran parte della superficie terrestre all&#8217;interno di rocce di natura fibrosa. Per le sue proprietà di <strong>isolante termico e acustico</strong>, in passato è stato largamente impiegato nell&#8217;<strong>edilizia </strong>e nell&#8217;<strong>industria </strong>per la realizzazione di<strong> tetti, tubi, condotte, camini a basso costo.</strong><br />
Purtroppo, però, rappresenta un grave rischio per la nostra salute. L&#8217;Agenzia dell&#8217;OMS per la ricerca sul cancro (IARC) classifica l&#8217;<strong>amianto </strong>come sicuramente cancerogeno per l&#8217;uomo, causa dei tumori della pleura (mesoteliomi), del polmone, della laringe e dell&#8217;ovaio.<br />
Ora l&#8217;Istituto nazione svizzero di assicurazione contro gli infortuni (Suva), ha messo in rete <strong>&#8221;Casamianto&#8221;</strong> un prontuario che aiuta a scovare la sostanza dentro le case e suggerisce le misure per neutralizzare i suoi effetti nefasti.<br />
<strong><em>Cosa fare in caso di presenza di amianto nella nostra casa</em></strong><br />
<strong>* Informare anzitutto la AS o il Comune</strong>, compilando il modulo di autonotifica o facendolo compilare dall&#8217;amministratore di condominio. Nessun costo.<br />
<strong>* In presenza di materiale sospetto</strong>, rivolgersi ad un laboratorio privato per farlo analizzare. In alternativa, quando possibile, chiedere le specifiche costruttive ai produttori o agli installatori. Il costo è variabile, in funzione del tipo di materiale e del quantitativo sottoposto ad analisi.<br />
<strong>* Informarsi sull&#8217;esistenza di parziali finanziamenti degli interventi di rimozione e di smaltimento dell&#8217;amianto nella tua Regione.</strong> Possibili risparmi.<br />
Infatti è possibile usufruire di<strong> agevolazioni e contributi</strong>. Per chi sostituisce <strong>tetti </strong>e coperture in <strong>eternit e amianto </strong>con <strong>pannelli solari fotovoltaici</strong>, le tariffe incentivanti del nuovo <strong>Conto Energia</strong> sono maggiorate del 10%. <strong>Il premio è riconosciuto anche quando l&#8217;impianto è parzialmente integrato al nuovo tetto.</strong></p>
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		<title>Casa e fisco, agevolazioni per i proprietari di beni culturali</title>
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		<pubDate>Thu, 16 Jun 2011 22:00:38 +0000</pubDate>
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		<description><![CDATA[Immobili di interesse storico-artistico: il regime speciale ai fini dell&#8217;imposta sul reddito Prima di parlare delle agevolazioni in oggetto, riteniamo opportuno ricordare che i proprietari di beni culturali sono sottoposti [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.mondocasablog.com/wp-content/uploads/2011/06/Casa-e-fisco-agevolazioni-per-i-proprietari-di-beni-culturali.jpg?9d7bd4" alt="" title="Casa e fisco agevolazioni per i proprietari di beni culturali" width="300" height="200" class="left" /><strong><em> Immobili di interesse storico-artistico: il regime speciale ai fini dell&#8217;imposta sul reddito</em></strong><br />
<strong>Prima di parlare delle agevolazioni in oggetto, riteniamo opportuno ricordare che i proprietari di beni culturali sono sottoposti a obblighi precisi che riguardano la loro protezione e conservazione, con un particolare regime di autorizzazione per gli interventi di edilizia e restauro. La legge prevede anche alcune prescrizioni di tutela indiretta, per evitare che venga messa in pericolo l&#8217;integrità di beni culturali immobili e che ne sia danneggiata la prospettiva o la luce o che ne siano alterate le condizioni di ambiente e di decoro. </strong><br />
<span id="more-19797"></span><br />
<strong>La legge</strong> ha previsto, quindi, una serie di <strong>agevolazioni  </strong>per concedere un giusto <strong>sostegno economico </strong>ai <strong>proprietari di immobili di interesse storico-artistico,</strong> sanzionati in più casi anche penalmente con gravosi obblighi fiscali. Tra le <strong>agevolazioni</strong>, le ridotte<strong> aliquote ICI,</strong> le <strong>agevolazioni </strong>per i trasferimenti mortis causa o per le <strong>donazioni</strong>, fino all&#8217;esenzione da imposta delle <strong>polizze assicurative </strong>contratte per eventuali sinistri riguardanti i beni.<br />
<strong> L&#8217;agevolazione fiscale</strong> stabilita a favore dei <strong>proprietari di beni culturali </strong>più importante, in termini economici, è quella in tema di <strong>tassazione IRPEF</strong> prevista dall&#8217;art. 11, comma 2, legge 30 dicembre 1991, n. 413, secondo cui &#8220;in ogni caso, <strong>il reddito degli immobili riconosciuti di interesse storico o artistico,</strong> ai sensi dell&#8217;art.3 della legge 1° giugno 1939, n. 1089 e successive modificazioni e integrazioni, è determinato mediante l&#8217;applicazione della minore tra le <strong>tariffe d&#8217;estimo</strong> previste per le <strong>abitazioni </strong>della zona censuaria nella quale è collocato il fabbricato&#8221;.<br />
Tuttavia la <strong>legge n. 413/1991</strong> non specifica chiaramente se l&#8217;<strong>agevolazione </strong>riguardi solo l&#8217;utilizzazione diretta dell&#8217;<strong>immobile </strong>o anche le ipotesi di <strong>immobili </strong>dati in <strong>locazione </strong>e ogni altro caso di utilizzazione dell&#8217;<strong>immobile</strong>, per esempio per la produzione d&#8217;impresa.<br />
In tal senso <strong>l&#8217;Amministrazione finanziaria</strong> ha subito adottato un&#8217;interpretazione particolarmente restrittiva della norma, sostenendo che l&#8217;<strong>agevolazione </strong>dovesse essere applicata nel solo caso di utilizzazione diretta dell&#8217;<strong>immobile culturale. </strong><br />
In tutti gli altri casi, invece, non vi sarebbe stato spazio per<strong> l&#8217;agevolazione e il reddito degli immobili culturali </strong>avrebbe dovuto quantificarsi ai sensi del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (Testo Unico delle <strong>imposte sui redditi</strong>) sulla base dei <strong>canoni </strong>effettivamente percepiti dal <strong>proprietario </strong>(circ. min. n. 7/E/1993, ribadita dalla successiva n. 154/E/1995).<br />
<strong>La base imponibile del reddito di immobili culturali dati in locazione </strong>avrebbe dovuto, pertanto, essere costituita dal<strong> canone di locazione </strong>diminuito della percentuale forfettaria del quindici per cento, qualora superiore alla <strong>rendita catastale dell&#8217;immobile.</strong><br />
<strong>L&#8217;Amministrazione finanziaria</strong> attribuiva all&#8217;inciso &#8220;in ogni caso&#8221; il significato di &#8220;in ogni altro caso&#8221; supponendo un collegamento tra il comma 2 dell&#8217;art. 11 della legge n. 413/ 1991 e il comma 1 del medesimo art. 11, finalizzato in via generale alla determinazione del <strong>reddito imponibile</strong> &#8220;per fabbricati dati in <strong>locazione</strong>&#8220;, e ritenendo il comma 2 operativo in ogni altro caso in cui non si applica il comma 1, cioè &#8220;in caso di mancata <strong>locazione</strong>&#8220;.<br />
<strong><em>Fonte: ilsole24ore</em></strong></p>
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		<title>La cedolare secca sugli affitti, chiarimenti dall&#8217;Agenzia delle Entrate</title>
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		<pubDate>Fri, 03 Jun 2011 08:30:58 +0000</pubDate>
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		<description><![CDATA[Chiarimenti innanzitutto per l&#8217;acconto Irpef. La cedolare esclude dall&#8217;imponibile Irpef il reddito da locazione, perciò il proprietario che sceglie la cedolare secca deve calcolare l&#8217;acconto Irpef solo con il metodo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.mondocasablog.com/wp-content/uploads/2011/06/La-cedolare-secca-sugli-affitti-chiarimenti-dallAgenzia-delle-Entrate1.jpg?9d7bd4"><img src="http://www.mondocasablog.com/wp-content/uploads/2011/06/La-cedolare-secca-sugli-affitti-chiarimenti-dallAgenzia-delle-Entrate1.jpg?9d7bd4" alt="" title="La cedolare secca sugli affitti, chiarimenti dall&#039;Agenzia delle Entrate" width="267" height="200" class="left" /></a><strong><em>Chiarimenti innanzitutto per l&#8217;acconto Irpef. La cedolare esclude dall&#8217;imponibile Irpef il reddito da locazione, perciò il proprietario che sceglie la cedolare secca deve calcolare l&#8217;acconto Irpef solo con il metodo previsionale.</em> </strong><br />
Tuttavia, secondo l&#8217;<strong>Agenzia</strong>, l&#8217;<strong>acconto </strong>si ritiene correttamente determinato se l&#8217;imponibile su cui si calcola è pari a quello che emerge dalla dichiarazione dell&#8217;anno precedente, escludendo il <strong>canone soggetto a cedolare.</strong> Nessuna sanzione se a consuntivo registrerà un <strong>reddito </strong>maggiore o avrà diritto a <strong>sconti fiscali</strong> inferiori rispetto all&#8217;anno precedente.<br />
<span id="more-19614"></span><br />
La<strong> circolare dell&#8217;Agenzia</strong> ha chiarito anche la <strong>tempistica degli effetti fiscali sul reddito del proprietario che sceglie la cedolare secca.</strong> Effetti che coincidono con la durata dell&#8217;<strong>opzione </strong>e non seguono la scansione degli anni d&#8217;imposta. Ad esempio, per i contratti che scadono in agosto e che vengono rinnovati a settembre con la <strong>cedolare secca</strong>, si applicherà il nuovo regime solo per gli ultimi quattro mesi dell&#8217;anno, mentre per il periodo precedente si pagherà la vecchia <strong>Irpef </strong>anche sul <strong>canone di locazione. </strong><br />
Il <strong>nuovo regime fiscale della cedolare </strong>cancella dal montante<strong> Irpef il reddito da locazione,</strong> ma solo per il calcolo dell&#8217;<strong>imposta</strong>. La <strong>cedolare</strong>, quindi, non riduce la base su cui si calcolano gli sconti d&#8217;<strong>imposta</strong>, per esempio sulle <strong>ristrutturazioni </strong>(36%) o gli interventi di <strong>risparmio energetico </strong>(55%). La relativa <strong>detrazione</strong>, però, può essere applicata solo sull&#8217;Irpef da pagare, e naturalmente non può comprendere la <strong>cedolare</strong>. La scelta della <strong>cedolare </strong>è neutra anche per tutti gli altri calcoli sul <strong>reddito</strong>, per individuare i familiari fiscalmente a carico o per stabilire il diritto ad altri benefici (per esempio quelli collegati all&#8217;Isee).<br />
<strong>Assolutamente escluso l&#8217;adeguamento Istat per i canoni soggetti a cedolare secca.</strong> I <strong>proprietari </strong>che hanno già aggiornato i <strong>canoni </strong>nel 2011 e poi hanno optato per la <strong>cedolare </strong>devono restituire l&#8217;adeguamento all&#8217;<strong>inquilino</strong>. E inoltre, in caso di <strong>immobili </strong>con più titolari, se uno dei <strong>proprietari </strong>sceglie la <strong>cedolare </strong>impedisce anche agli altri la possibilità di adeguare i <strong>canoni</strong>, perché l&#8217;<strong>inquilino </strong>è il beneficiario della <strong>nuova misura fiscale.</strong> Comunque il <strong>proprietario </strong>ha il dovere di comunicare all&#8217;<strong>inquilino </strong>la scelta della <strong>cedolare  </strong>mediante lettera raccomandata preventiva, che non può essere consegnata a mano. </p>
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		<title>Agevolazioni fiscali in caso di mutuo per l&#8217;acquisto dell&#8217;abitazione principale</title>
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		<pubDate>Mon, 23 May 2011 22:00:39 +0000</pubDate>
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		<description><![CDATA[In sede di dichiarazione dei redditi, con la detrazione Irpef il contribuente può recuperare dall&#8217;imposta (lorda) il 19% degli interessi passivi, degli oneri accessori e delle quote di rivalutazione pagati [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.mondocasablog.com/wp-content/uploads/2011/05/Agevolazioni-fiscali-in-caso-di-mutuo-per-lacquisto-dellabitazione-principale1.jpg?9d7bd4"><img src="http://www.mondocasablog.com/wp-content/uploads/2011/05/Agevolazioni-fiscali-in-caso-di-mutuo-per-lacquisto-dellabitazione-principale1.jpg?9d7bd4" alt="" title="Agevolazioni fiscali in caso di mutuo per lacquisto dellabitazione principale" width="267" height="200" class="left" /></a><strong><em>In sede di dichiarazione dei redditi, con la detrazione Irpef il contribuente può recuperare dall&#8217;imposta (lorda) il 19% degli interessi passivi, degli oneri accessori e delle quote di rivalutazione pagati per mutui ipotecari stipulati per l&#8217;acquisto dell&#8217;abitazione principale. </em></strong><br />
<strong>La detrazione va calcolata su un importo massimo di 4mila euro. In caso di contitolarità del contratto di mutuo o di più contratti di mutuo, questo limite va riferito all&#8217;ammontare complessivo sostenuto e va ricalcolato se il mutuo supera il costo sostenuto per acquistare l&#8217;immobile. In questo caso, infatti, possono essere portati in detrazione gli interessi relativi alla parte del mutuo che copre il costo (aumentato delle spese notarili e degli altri oneri accessori relativi all&#8217;acquisto). </strong><br />
<span id="more-19437"></span><br />
In particolare, in caso di accollo senza modifica del<strong> contratto di mutuo</strong> con la Banca o qualsiasi ente erogante, l&#8217;<strong>acquirente </strong>può detrarre gli <strong>interessi passivi</strong> pagati alle ordinarie condizioni di legge, ovvero deve essere <strong>proprietario dell&#8217;immobile</strong> da destinare esclusivamente ad <strong>abitazione principale. </strong>Però l&#8217;accollo deve risultare da atto pubblico (ad esempio l&#8217;atto pubblico di <strong>trasferimento dell&#8217;immobile)</strong> o da scrittura privata autenticata e le quietanze di pagamento delle rate di <strong>mutuo </strong>devono essere integrate dall&#8217;attestazione che l&#8217;intero onere è stato sostenuto dal coniuge <strong>proprietario</strong>.<br />
Questo si verifica nel caso di due coniugi, comproprietari di un <strong>immobile a uso abitativo</strong>, che per<strong> acquistare la casa</strong> avevano acceso un<strong> mutuo ipotecario cointestato</strong>, se i coniugi stessi  si separano consensualmente, con sentenza omologata dal giudice, con cui si concordano di trasferire a uno dei due l&#8217;intera<strong> proprietà dell&#8217;immobile e il residuo finanziamento;</strong><br />
Stessa situazione nel caso di trasferimento a un coniuge (ad esempio il marito), in seguito a verbale giudiziale del tribunale emesso dopo la separazione consensuale, dell&#8217;<strong>unità immobiliare</strong> e della relativa <strong>pertinenza di proprietà </strong>dell&#8217;altro coniuge la moglie, ad esempio) e del <strong>mutuo ipotecario </strong>acceso da quest&#8217;ultimo per il relativo acquisto anche se l&#8217;<strong>immobile </strong>continua a essere <strong>dimora abituale</strong> del <strong>proprietario </strong>precedente &#8211; la moglie, ad esempio &#8211; fino alla sentenza di divorzio, e dei figli.</p>
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		<title>Economia Immobiliare, report mensile sui mutui</title>
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		<pubDate>Mon, 09 May 2011 22:25:45 +0000</pubDate>
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		<description><![CDATA[La Bce nel Consiglio Direttivo del 7 aprile 2011 ha aumentato il tasso di policy di un quarto di punto percentuale, fissandolo all&#8217;1,25% con decorrenza dal 13 aprile u.s. Era [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.mondocasablog.com/wp-content/uploads/2011/05/Economia-Immobiliare-report-mensile-sui-mutui.jpg?9d7bd4"><img src="http://www.mondocasablog.com/wp-content/uploads/2011/05/Economia-Immobiliare-report-mensile-sui-mutui.jpg?9d7bd4" alt="" title="Economia Immobiliare report mensile sui mutui" width="264" height="200" class="left" /></a><strong><em>La Bce nel Consiglio Direttivo del 7 aprile 2011 ha aumentato il tasso di policy di un quarto di punto percentuale, fissandolo all&#8217;1,25% con decorrenza dal 13 aprile u.s. Era dal 12 maggio 2009 che tale tasso era stabile al minimo storico dell&#8217;1%.</em></strong></p>
<p><strong>Dal report mensile dell&#8217;Abi a febbraio 2011 la dinamica dei finanziamenti destinati alle imprese non finanziarie è risultata del +5,1% (+4,3% il mese precedente; -2,9% un anno prima). In particolare, i finanziamenti bancari alle piccole imprese, hanno segnato &#8211; a febbraio 2011 &#8211; un tasso di crescita pari al +3%, valore che raggiunge il +4,8% per le famiglie produttrici.</strong><br />
<span id="more-19035"></span><br />
Sostenuta rimane la dinamica tendenziale del totale<strong> prestiti alle famiglie</strong> (+8,3% a febbraio 2011, +7,7% il mese precedente e +7,5% a febbraio 2010). Della stessa intensità è stata la <strong>crescita dei finanziamenti per l&#8217;acquisto di immobili,</strong> risultata a febbraio pari al +8% (+7,8% il mese precedente e +8% a fine febbraio 2010). Inoltre, dalle segnalazioni del SI-Abi si rileva che a marzo 2011 il <strong>tasso </strong>medio ponderato sul totale dei <strong>prestiti a famiglie e società </strong>non finanziarie elaborato dall&#8217;Abi è rimasto fermo al 3,68%, lo stesso valore del mese precedente e 2 basis points al di sopra del valore di marzo 2010. </p>
<p>In assestamento, e sempre su livelli particolarmente contenuti, i <strong>tassi </strong>praticati sulle nuove operazioni alle <strong>imprese </strong>e in diminuzione quelli alle <strong>famiglie</strong>: a marzo 2011 il <strong>tasso sui prestiti</strong> in euro alle <strong>società non finanziarie</strong> si è posizionato al 2,82% (2,79% a febbraio 2011), mentre il <strong>tasso sui prestiti in euro alle famiglie per l&#8217;acquisto di abitazioni</strong> &#8211; che sintetizza l&#8217;andamento dei <strong>tassi fissi e variabili </strong>ed è influenzato anche dalla variazione della composizione fra le <strong>erogazioni </strong>in base alla <strong>tipologia di mutuo </strong>- è risultato pari al 3,05% (3,08% a febbraio 2011).</p>
<p>Dalle proiezioni e dalle analisi contenute nell&#8217;Osservatorio Regionale sul Costo del Credito (ORCC) promosso da Caritas Italiana e Fondazione Culturale Responsabilità Etica e realizzato in collaborazione con il Centro Culturale Francesco Luigi Ferrari, emerge che le <strong>famiglie italiane </strong>che hanno sottoscritto un <strong>mutuo </strong>per l&#8217;<strong>acquisto di un appartamento sono a rischio povertà</strong>. Circa una <strong>famiglia </strong>su quattro, infatti, non è più in grado di garantire il regolare pagamento della<strong> rata mensile</strong> concordata con la banca. Se si considerano poi le spese per la gestione <strong>(tariffe e bollette)</strong>, quasi il 50% dei<strong> nuclei familiari </strong>è costretto a versare il 30% del proprio<strong> reddito per la casa</strong>, all&#8217;interno di uno scenario per niente tranquillizzante in cui il grado di <strong>indebitamento </strong>nel 2011 ha raggiunto gli stessi livelli registrati nel 2007, quando non era ancora scoppiata la <strong>crisi economico-finanziaria. </strong></p>
<p>Il monitoraggio della situazione attuale di <strong>indebitamento </strong>e della sua evoluzione nel breve periodo, così come la mappa del rischio in Italia, chiama in causa diversi soggetti con diverse responsabilità: le <strong>famiglie </strong>con i loro <strong>comportamenti di consumo</strong>; gli <strong>istituti di credito</strong> che devono &#8216;accompagnare&#8217; i clienti al <strong>risparmio</strong>; gli enti locali con le <strong>politiche del territorio da improntare al bene comune</strong>; lo Stato chiamato a mettere in campo <strong>interventi più equi di sostegno dei redditi.</strong></p>
<p>Prendendo in considerazione il dato trimestrale, <strong>secondo Crif,</strong> l&#8217;andamento anno su anno degli ultimi quattro si dimostra piuttosto stabile. Si parte con un segno negativo sul confronto 2008 su 2007 (-2%), per poi passare a un +2% per i due confronti successivi, 2009 su 2008 e 2010 su 2009, per poi tornare a un -2% per il 2011 su 2010. La sostanziale crescita zero della<strong> domanda di mutui</strong> appare ancor più evidente osservando l&#8217;andamento cumulato del primo trimestre 2011 sugli anni precedenti: le variazioni non si discostano molto dallo zero (0 sia rispetto al 2009 che al 2007 e +1% rispetto al 2008). </p>
<p>Analizzando l&#8217;ultima rilevazione mensile, a marzo 2011 la domanda dei <strong>mutui ipotecari </strong>da parte delle <strong>famiglie italiane</strong> fa registrare un -3% (dato ponderato sui giorni lavorativi), rispetto al corrispondente mese del 2010. Analizzando la distribuzione per fasce di durata, emerge come nel primo trimestre 2011 la ripartizione sia sostanzialmente stabile fra le varie classi, senza variazioni di rilievo. <strong>La classe di durata compresa tra i 25 e i 30 anni </strong>continua ad essere quella maggiormente richiesta dalle <strong>famiglie italiane, </strong>con una quota del 30%. Anche per la distribuzione delle<strong> richieste di mutuo</strong> in funzione dell&#8217;importo non si rilevano variazioni significative rispetto al primo trimestre 2010. </p>
<p>La classe di maggior richiesta continua ad essere quella tra i 100.000 e i 150.000 euro. A marzo 2011 l&#8217;importo medio continua la sua ripresa, dopo il calo di gennaio, tornando sui valori di agosto. Stabile è anche la composizione della <strong>domanda </strong>in base all&#8217;età dei soggetti richiedenti <strong>mutui ipotecari,</strong> con variazioni di meno di un punto percentuale. La classe di età con maggior richiesta è quella dei clienti tra i 25 e i 44 anni.</p>
<p>I dati alla fine del primo trimestre 2011 danno delle chiare indicazioni che, rispetto alla ventilata ipotesi di un rialzo adottato nel brevissimo dalla<strong> Bce sul costo del denaro,</strong> il mercato finanziario si è già mosso in anticipo in questi primi tre mesi dell&#8217;anno (a partire dal&#8217;<strong>Euribor </strong>a 3 mesi che a gennaio era all&#8217;1,03% e oggi è all&#8217;1,26%). </p>
<p>Da un&#8217;analisi svolta da Ubh i punti salienti del trimestre sono tre: a) il primo trimestre 2011 evidenzia una ripresa dell’erogazione da parte delle banche, soprattutto verso clienti Prime, anche con massicce iniziative promozionali; in questo modo aumenta sempre di più il differenziale tra la rata pagata dai migliori clienti e le condizioni riservate alla clientela standard; quanto sopra conferma il trend in atto da almeno un anno di una situazione di ripresa, seppur ancora non consolidata, verso l&#8217;<strong>erogazione di mutui </strong>a clienti altamente solvibili; dal punto di vista degli <strong>istituti di credito</strong> viene posta particolare attenzione alla congruità e alla completezza della documentazione presentata; b) balzo in avanti dei <strong>mutui a tasso a fisso</strong> già durante i primi tre mesi del 2011; se i <strong>mutui a tasso fisso</strong> a fine 2010 erano solo il 10,2% del totale, a fine trimestre risultavano il 22,7% sul totale, con una crescita di oltre 10 punti; il crollo, probabilmente momentaneo, dei variabili col Cap; il<strong> mutuo a tasso variabile</strong> con Cap nel primo trimestre registrava un crollo rispetto al dato consuntivo di fine 2010: si è passati infatti dal 31,7% dei <strong>finanziamenti col &#8216;tetto&#8217;</strong> al 13,6% di fine marzo 2011; c) cala l&#8217;importo richiesto per il finanziamento e aumenta la Ltv media; si riduce di quasi 7 punti percentuali l&#8217;importo medio finanziato: dai 135.000 euro del 2010 ai 126.000 euro del primo trimestre 2011; il dato starebbe a confermare da un lato la riduzione dei <strong>prezzi di vendita delle abitazioni in atto sul mercato immobiliare</strong> già da tempo e, dall&#8217;altro, la tendenza degli <strong>istituti di credito</strong> a favorire una clientela maggiormente solvibile che non necessita di forti somme da finanziare. La percentuale di <strong>finanziamento </strong>concessa dalle banche, in media, è leggermente cresciuta passando dal 63,2% del 2010 al 67% del primo trimestre.</p>
<p><strong>Fonte: Tecnoborsa<br />
www.tecnoborsa.it</strong></p>
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		<title>Acquisto di box pertinenziali con bonus da fondo immobiliare, come evitare la ritenuta sul bonifico</title>
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		<pubDate>Thu, 21 Apr 2011 22:05:42 +0000</pubDate>
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			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.mondocasablog.com/wp-content/uploads/2011/04/Acquisto-di-box-pertinenziali-con-bonus-da-fondo-immobiliare-come-evitare-la-ritenuta-sul-bonifico.jpg?9d7bd4"><img src="http://www.mondocasablog.com/wp-content/uploads/2011/04/Acquisto-di-box-pertinenziali-con-bonus-da-fondo-immobiliare-come-evitare-la-ritenuta-sul-bonifico-300x177.jpg?9d7bd4" alt="" title="Acquisto di box pertinenziali con bonus da fondo immobiliare, come evitare la ritenuta sul bonifico" width="300" height="177" class="left" /></a><strong><em>Punto primo: non si deve riportare nella motivazione il riferimento alle disposizioni fiscali agevolative</em></strong></p>
<p><strong>I bonifici ordinati dai contribuenti in favore dei fondi immobiliari per l&#8217;acquisto di box pertinenziali già realizzati (che beneficiano della detrazione del 36%) devono essere compilati secondo regole precise, per evitare che i fondi stessi subiscano la ritenuta d&#8217;acconto del 10% (art. 25 del Dl 78/2010). L&#8217;ha precisato l&#8217;Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 46/E del 18 aprile.</strong><br />
<span id="more-18647"></span><br />
<strong>Inoltre l&#8217;ordinante, nella motivazione del <strong>bonifico</strong></strong>, deve indicare il <strong>fondo immobiliare</strong> come soggetto beneficiario e specificare che il versamento è effettuato per<strong> l&#8217;acquisto di box o posto auto pertinenziale presso un fondo immobiliare</strong>, non riportando il riferimento alle <strong>disposizioni agevolative</strong> e non utilizzando l&#8217;apposito modulo, se predisposto dalla banca o dall&#8217;ufficio postale. In tal modo, la banca o l&#8217;ufficio postale non codificheranno il versamento come importo soggetto alla ritenuta del 10 per cento.</p>
<p><strong>L&#8217;Agenzia delle Entrate</strong> ha voluto chiarire sul tema in quanto la <strong>disposizione normativa</strong> non ha previsto particolari obblighi di indagine per i  soggetti investiti del prelievo alla fonte, considerandone anche l&#8217;obiettivo mirato ad evitare che sottraggano materia imponibile i soggetti che rendono prestazioni per le quali i committenti beneficiano di<strong> vantaggi fiscali. </strong></p>
<p>Di conseguenza, poiché la<strong> detrazione del 36%</strong> compete anche per le cessioni, da parte dei <strong>fondi immobiliari, di box e posti auto pertinenziali già realizzati (nei limiti delle spese imputabili alla loro costruzione), i fondi stessi</strong>, in quanto beneficiari del pagamento, potrebbero subire di fatto la<strong> ritenuta del 10%</strong>, ai sensi del succitato articolo 25, pur non essendo <strong>soggetti passivi di imposta.</strong></p>
<p>Infatti, in base all&#8217;articolo 6 del Dl 351/ 2001, i <strong>fondi immobiliari </strong>non sono soggetti alle<strong> imposte sui redditi e all&#8217;imposta regionale sulle attività produttive</strong> e le ritenute alla fonte che gli stessi subiscono sui redditi di capitale sono a titolo di imposta. Ad eccezione dei &#8221;vecchi fondi&#8221; che, se ancora esistenti, corrispondono<strong> l&#8217;imposta sostitutiva del 25%</strong>, e delle ipotesi nelle quali è previsto il pagamento di un&#8217;imposta sostitutiva per l&#8217;adeguamento o la liquidazione  ai sensi dell&#8217;articolo 32 del citato Dl 78/2010. </p>
<p><strong>L&#8217;Agenzia delle Entrate</strong> ha inoltre precisato che, qualora i <strong>fondi </strong>abbiano comunque subito la ritenuta, quest&#8217;ultima potrà essere recuperata mediante ordinaria richiesta di rimborso oppure, in alternativa, utilizzata in compensazione compilando gli appositi campi del <strong>modello Unico &#8221;Società di capitali&#8221; 2011.</strong></p>
<p>Per semplificare: se il <strong>fondo immobiliare </strong>non è tenuto al pagamento di<strong> imposte sostitutive,</strong> la ritenuta subita dal <strong>fondo </strong>potrà essere compensata anche con le imposte dovute dalla società di gestione del risparmio, istitutiva del <strong>fondo </strong>medesimo.</p>
<p><strong>Fonte: FiscoOggi</strong></p>
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		<title>Casa, Zambetti: dialogo ispiri decisioni per la futura politica dell&#8217;abitare</title>
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		<pubDate>Sun, 17 Apr 2011 22:10:36 +0000</pubDate>
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		<description><![CDATA[L&#8217;Assessore a Lecco per la 4^ tappa del tour nelle province In provincia di Lecco si contano 2.800 alloggi di edilizia residenziale pubblica, il 65 per cento dei quali è [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.mondocasablog.com/wp-content/uploads/2011/04/Zambetti-dialogo-ispiri-decisioni-per-la-futura-politica-dellabitare.jpg?9d7bd4"><img src="http://www.mondocasablog.com/wp-content/uploads/2011/04/Zambetti-dialogo-ispiri-decisioni-per-la-futura-politica-dellabitare.jpg?9d7bd4" alt="" title="Zambetti dialogo ispiri decisioni per la futura politica dellabitare" width="250" height="200" class="left" /></a><strong><em>L&#8217;Assessore a Lecco per la 4^ tappa del tour nelle province</em></strong></p>
<p><strong>In provincia di Lecco si contano 2.800 alloggi di edilizia residenziale pubblica, il 65 per cento dei quali è di proprietà dell&#8217;Aler e il restante 35 per cento dei Comuni. La quasi totalità è affittata a canone sociale e complessivamente vi abitano 6.000 inquilini.</strong></p>
<p>Questa la fotografia scattata questa mattina a Lecco, circa il <strong>patrimonio immobiliare pubblico</strong>, dall&#8217;<strong>assessore alla Casa della Regione Lombardia Domenico Zambetti,</strong> durante la quarta tappa del giro che sta effettuando nelle province lombarde per rendersi conto di persona di come stanno le cose.<br />
<span id="more-18530"></span><br />
&#8220;<strong>Regione Lombardia </strong>- ha detto <strong>Zambetti </strong>- è fermamente convinta che ci si debba rimboccare le maniche, se si vogliono ottenere risultati concreti sempre più visibili e significativi. Per questo occorre avviare un dialogo che possa ispirare le direttrici operative della futura politica per l&#8217;abitare. L&#8217;attenzione e l&#8217;ascolto sono e saranno le parole chiave dell&#8217;impegno di<strong> Regione Lombardia </strong>per rispondere ai nuovi <strong>fabbisogni abitativi&#8221;</strong>.</p>
<p><strong><em>Patto per la casa</em> </strong><br />
È  in fase di definizione il <strong>&#8216;Patto regionale per la casa&#8217;,</strong> per attuare nuovi <strong>interventi abitativi</strong> attraverso il coinvolgimento degli operatori del settore e del sistema economico lombardo.</p>
<p>&#8220;Si tratta &#8211; ha spiegato <strong>Zambetti </strong>- dello strumento strategico di programmazione e di attuazione che vuole essere anche leva per responsabilizzare tutti i soggetti  istituzionali, economici e sociali della nostra Regione&#8221;.</p>
<p><strong><em>Piano casa</em></strong><br />
Per quanto riguarda la provincia di Lecco sono previsti due interventi, promossi dal Comune di Malgrate e dall&#8217;Aler, per 18 alloggi, con un finanziamento regionale complessivo di circa 2,2 milioni di euro.</p>
<p>&#8220;In particolare &#8211; ha sottolineato <strong>Zambetti </strong>– l&#8217;intervento <strong>dell&#8217;Aler </strong>prevede la realizzazione di 14 alloggi a canonemsociale, che si inseriranno in modo armonico nel <strong>contesto edilizio esistente</strong> dove è in costruzione una ulteriore palazzina di 12 <strong>alloggi sempre a canone sociale</strong>&#8220;.</p>
<p><strong><em>Misure per le famiglie:<br />
il fondo affitti e il contributo prima casa</em></strong><br />
Accanto alle politiche di incremento del <strong>patrimonio immobiliare</strong> da destinare alle fasce deboli, <strong>Regione Lombardia</strong> ha indirizzato le proprie energie a favore delle<strong> famiglie con particolari situazioni di disagio anche economico.</strong></p>
<p>&#8220;In particolare &#8211; ha precisato <strong>Zambetti </strong>- nel 2010, con il Fondo sostegno affitti, in provincia di Lecco sono state finanziate, con la partecipazione delle amministrazioni comunali, circa 1.950 domande per complessivi 1,7 milioni di euro. <strong>Il contributo di 2.000 euro erogato una tantum per i cittadini sottoposti a sfratto e quello di 1.500 per i licenziati, è stato assegnato, dal 2009 ad oggi, a 166 cittadini&#8221;.</strong></p>
<p>Per quanto riguarda il <strong>contributo per l&#8217;acquisto della prima casa</strong>, rivolto principalmente ai nuclei familiari di nuova formazione, in provincia di Lecco sono stati concessi 802.000 euro.<br />
<strong><br />
Regione Lombardia</strong></p>
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		<title>Agevolazioni &#8220;prima casa&#8221; in caso di successione o donazione</title>
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		<pubDate>Wed, 23 Mar 2011 22:25:01 +0000</pubDate>
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		<description><![CDATA[L&#8217;Agenzia delle Entrate, con la Risoluzione n. 33/E del 2011, ha fornito dei chiarimenti sulla decadenza dalla tassazione agevolata, in caso di successione o donazione con più eredi o donatari. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.mondocasablog.com/wp-content/uploads/2011/03/Agevolazioni-prima-casa-in-caso-di-successione-o-donazione.jpg?9d7bd4"><img src="http://www.mondocasablog.com/wp-content/uploads/2011/03/Agevolazioni-prima-casa-in-caso-di-successione-o-donazione.jpg?9d7bd4" alt="" title="Agevolazioni prima casa in caso di successione o donazione" width="286" height="200" class="left" /></a><strong><em>L&#8217;Agenzia delle Entrate, con la Risoluzione n. 33/E del 2011, ha fornito dei chiarimenti sulla decadenza dalla tassazione agevolata, in caso di successione o donazione con più eredi o donatari.</em> </strong></p>
<p><strong>Il mantenimento o la perdita del regime di favore per la prima casa dipende solo dal comportamento del beneficiario dichiarante. Irrilevanti le azioni degli altri soggetti interessati. Di seguito la Risoluzione del 15/03/2011 n. 33 dell&#8217;Agenzia delle Entrate. </strong><br />
<span id="more-17955"></span><br />
<strong><em>Agevolazione prima casa &#8211; Successione o donazione con più eredi o donatari</em></strong></p>
<p>Sono pervenute a questa Direzione richieste di chiarimenti in merito all&#8217;ambito applicativo della c.d.<strong> &#8221;agevolazione prima casa&#8221;</strong> in presenza di <strong>successione o donazione </strong>relativa ad un <strong>unico immobile con più eredi o donatari beneficiari</strong>, con particolare riferimento agli effetti delle eventuali cause di decadenza in relazione alla <strong>posizione fiscale</strong> dei singoli soggetti interessati.</p>
<p>Al riguardo, si premette che l&#8217;art. 69, comma 3, della legge 21 novembre 2000, n. 342, dispone che &#8221;<strong>Le imposte ipotecaria e catastale sono applicate nella misura fissa</strong> per i trasferimenti della<strong> proprietà di case di abitazione non di lusso</strong> e per la costituzione o il trasferimento di<strong> diritti immobiliari r</strong>elativi alle stesse, derivanti da <strong>successioni o donazioni</strong>, quando, in capo al <strong>beneficiario </strong>ovvero, in caso di pluralità di <strong>beneficiari</strong>, in capo ad almeno uno di essi, sussistano i requisiti e le condizioni previste in materia di acquisto della prima abitazione dall&#8217;articolo 1, comma 1, quinto periodo, della tariffa, parte prima, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti <strong>l&#8217;imposta di registro</strong>, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131&#8221;.</p>
<p>Il successivo comma 4 stabilisce che l&#8217;interessato, nella dichiarazione di <strong>successione </strong>o nell&#8217;atto di <strong>donazione</strong>, deve dichiarare il possesso dei requisiti e delle condizioni per beneficiare dell&#8217;<strong>agevolazione &#8221;prima casa&#8221;</strong>, prevedendo l&#8217;applicazione della relativa sanzione in caso di <strong>decadenza dal beneficio o di dichiarazione mendace,</strong> in forza del richiamo al comma 4 della nota II-bis dell’articolo 1 della tariffa, parte prima, allegata al DPR n. 131 del 1986.</p>
<p>Il legislatore, in relazione alle<strong> successioni e donazioni</strong>, ha inteso estendere il <strong>beneficio </strong>anche ai <strong>coeredi/donatari</strong> non in possesso dei requisiti, dando rilievo alla circostanza del possesso degli stessi in capo al solo erede/donatario dichiarante. Ciò vuol dire, ad esempio, che possono beneficiare dell&#8217;<strong>agevolazione </strong>anche quei coeredi che avevano in precedenza usufruito del beneficio per l’acquisto di altro immobile come<strong> prima casa.</strong></p>
<p><strong>A quali soggetti si può parlare di dichiarazione mendace o di decadenza dal beneficio e quali le relative conseguenze?</strong></p>
<p>In ordine alla prima questione è evidente che la mendacità della <strong>dichiarazione </strong>possa essere imputata solo al soggetto che l&#8217;ha resa, con la conseguenza che la <strong>dichiarazione </strong>risulta priva di efficacia sin dall&#8217;origine. Tuttavia, poiché è sulla base di tale <strong>dichiarazione </strong>che è stato concesso il <strong>beneficio </strong>anche agli altri soggetti interessati, la mendacità della <strong>dichiarazione </strong>comporta la decadenza non solo in capo al <strong>dichiarante</strong>, ma anche in capo agli altri<strong> coeredi o donatari, </strong>mentre la relativa sanzione risulterà applicabile unicamente al beneficiario che si è reso colpevole della <strong>dichiarazione </strong>mendace.</p>
<p>Analogamente opererà per intero la <strong>decadenza dal beneficio</strong>, nel caso in cui il dichiarante non trasferisca, entro diciotto mesi dall&#8217;acquisizione dell&#8217;immobile, la residenza nel comune in cui è sito l&#8217;immobile stesso. Tuttavia, il recupero dell&#8217;imposta, come pure la relativa sanzione, interesserà interamente ed esclusivamente il beneficiario <strong>dichiarante</strong>, in quanto può ritenersi che l&#8217;<strong>agevolazione </strong>sia sorta inizialmente, ma sia venuta meno successivamente per il mancato rispetto dell&#8217;impegno assunto da parte dello stesso <strong>dichiarante </strong>a trasferire la residenza nel comune in cui è sito l&#8217;<strong>immobile</strong>.</p>
<p>Le stesse considerazioni vanno fatte per l&#8217;ipotesi in cui il <strong>beneficiario-dichiarante</strong> rivenda l&#8217;immobile entro cinque anni dall&#8217;acquisizione, senza procedere entro un anno dall&#8217;alienazione al<strong> riacquisto di altro immobile da adibire a &#8221;prima casa&#8221;</strong>. Anche in questo caso, si avrà la decadenza per intero del beneficio, con recupero dell’imposta e applicazione delle relative sanzioni in capo al solo dichiarante.</p>
<p>Per quanto riguarda, invece, l&#8217;ipotesi di rivendita infraquinquennale dell&#8217;immobile oggetto dell&#8217;<strong>agevolazione </strong>da parte di un coerede/donatario non dichiarante si ritiene, sulla base di analoghe considerazioni, che ciò non comporti alcuna decadenza dal <strong>beneficio </strong>neanche in capo al soggetto che ha ceduto l&#8217;<strong>immobile</strong>.</p>
<p>A titolo esemplificativo, si ponga il caso di un <strong>coerede/donatario</strong> che abbia beneficiato dell&#8217;<strong>agevolazione</strong>, nonostante, al momento della <strong>successione/donazione</strong>, non fosse in possesso dei requisiti per aver già fruito a titolo personale dell&#8217;<strong>agevolazione prima casa</strong>. Appare evidente come, in questa ipotesi, una successiva rivendita infraquinquennale della quota di proprietà sia del tutto irrilevante non essendo possibile né perdere né mantenere un requisito che, di fatto, non era richiesto né posseduto ab origine. </p>
<p>Pertanto, i <strong>coeredi/donatari</strong> non dichiaranti, trovandosi ad usufruire dell’agevolazione, senza averlo espressamente richiesto, non rilevano sul piano soggettivo né oggettivo in ordine al mantenimento e alla decadenza di requisiti che non sono mai stati loro richiesti. Peraltro, ai medesimi soggetti, non è data la possibilità di optare per una diversa <strong>tassazione</strong>, in quanto<strong> l&#8217;agevolazione</strong> è concessa dal legislatore, in modo unitario, per il pagamento una tantum delle <strong>imposte ipotecarie e catastali </strong>sull&#8217;atto di trasferimento dell’immobile per successione. </p>
<p>Le Direzioni regionali vigileranno affinché i principi enunciati nella presente risoluzione vengano applicati con uniformità.</p>
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		<title>Il mutuo su misura con Mutuieprestiti.it</title>
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		<pubDate>Thu, 17 Mar 2011 22:30:26 +0000</pubDate>
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		<description><![CDATA[Mutuieprestiti.it è il portale indipendente dedicato al finanziamento alle famiglie che assiste direttamente i clienti utilizzando un doppio canale: - appuntamento in agenzia: il cliente può scegliere di affidarsi all&#8217;assistenza [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.mondocasablog.com/wp-content/uploads/2011/03/Il-mutuo-su-misura-con-Mutuieprestiti.jpg?9d7bd4"><img src="http://www.mondocasablog.com/wp-content/uploads/2011/03/Il-mutuo-su-misura-con-Mutuieprestiti.jpg?9d7bd4" alt="" title="Il mutuo su misura con Mutuieprestiti" width="200" height="200" class="left" /></a><strong><em>Mutuieprestiti.it è il portale indipendente dedicato al finanziamento alle famiglie che assiste direttamente i clienti utilizzando un doppio canale: </em></strong></p>
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<span id="more-17796"></span><br />
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<p>Le<strong> proposte di mutui </strong>sono rappresentate in un grafico nel quale è indicato il rapporto costo/rischio di ciascun prodotto (dove per rischio si intende il grado di esposizione alle variazioni dei tassi di mercato cui il <strong>mutuatario </strong>viene sottoposto). Il grafico è segmentato in aree di colore differente, dal verde al rosso, in base alla corrispondenza tra le caratteristiche dello specifico <strong>mutuo </strong>con il <strong>profilo dell&#8217;utente </strong></p>
<p>La <strong>Mappa dei Mutui</strong>, partendo da una serie storica, genera scenari di evoluzione dei <strong>tassi </strong>utilizzando specifiche procedure statistiche: questi scenari vengono utilizzati come <strong>&#8221;banco di prova&#8221;</strong> per le simulazioni su <strong>differenti tipologie di mutui</strong> a disposizione. Lo strumento e la metodologia statistica di previsione è stata realizzata da <strong>PROGeTICA,</strong> un partner riconosciuto sul <strong>mercato bancario</strong> e degli operatori del settore, specializzato nell&#8217;educazione e nella <strong>pianificazione finanziaria personale.</strong></p>
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<p>Infine un&#8217;area informativa di sicuro interesse per coloro che si accingono ad intraprendere un percorso di<strong> acquisto della nuova casa è la sezione Progetto Casa.</strong> All&#8217;interno sono riportate, sotto forma di FAQ, le risposte alle principali domande sulla <strong>ricerca, l&#8217;acquisto e la ristrutturazione della casa</strong>, consultabili attraverso un percorso guidato di approccio alle varie tematiche, un&#8217;attività certamente propedeutica al successivo approfondimento con l’ausilio di un <strong>consulente immobiliare o creditizio specializzato del Gruppo Tecnocasa.</strong></p>
<p>Nel periodo tra il 5 febbraio e il 5 marzo 2011, ovvero nel suo primo mese di vita, <strong>mutuieprestiti.it</strong> è stato consultato da oltre 24 mila visitatori unici. Le pagine più visitate sono state quelle relative al mutuo, in particolare la parte dedicata alla <strong>sostituzione/surroga</strong>, a conferma dell&#8217;interesse da parte degli utenti nel reperire sul web sempre maggiori informazioni e indicazioni sul tema &#8221;<strong>finanziamento</strong>&#8221;.</p>
<p><strong>Fonte: Gruppo Tecnocasa</strong></p>
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		<title>Decreto Romani su rinnovabili: uno &#8221;stop and go&#8221; pericoloso per il settore</title>
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		<pubDate>Thu, 17 Mar 2011 22:10:44 +0000</pubDate>
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		<description><![CDATA[Il Decreto Romani ha sollevato molte reazioni trasversali (sia politicamente che di categoria) nel mondo della green economy italiana. Pur essendo nato per recepire la Direttiva 2009/28/CE sulle rinnovabili ha [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.mondocasablog.com/wp-content/uploads/2011/03/Decreto-Romani-su-rinnovabili-uno-stop-and-go-pericoloso-per-il-settore.jpg?9d7bd4"><img src="http://www.mondocasablog.com/wp-content/uploads/2011/03/Decreto-Romani-su-rinnovabili-uno-stop-and-go-pericoloso-per-il-settore-300x155.jpg?9d7bd4" alt="" title="Decreto Romani su rinnovabili uno stop and go pericoloso per il settore" width="300" height="155" class="left" /></a><strong><em>Il Decreto Romani ha sollevato molte reazioni trasversali (sia politicamente che di categoria) nel mondo della green economy italiana. </em></strong></p>
<p><strong>Pur essendo nato per recepire la Direttiva 2009/28/CE sulle rinnovabili ha fortemente penalizzato il fotovoltaico, con uno &#8221;stop and go&#8221; che potrebbe rallentare e addirittura fermare il mercato.</strong><br />
<span id="more-17770"></span><br />
Peraltro, lo schema del <strong>decreto legislativo</strong> di recepimento della direttiva veniva approvato dal <strong>Consiglio dei Ministri</strong> e trasmesso &#8211; il 10 dicembre scorso &#8211; al <strong>Parlamento </strong>senza alcuna <strong>norma </strong>che incorporasse modifiche al sistema di<strong> incentivi al fotovoltaico</strong>: l&#8217;attenzione era su altri temi. Si parlava di superamento del sistema dei <strong>certificati verdi, aste, ruolo delle Regioni</strong> ma non c&#8217;era nemmeno l&#8217;ombra dei tagli oggi in discussione. In realtà almeno gli addetti ai lavori avrebbero dovuto percepire prima che la situazione potesse sfuggire di mano.</p>
<p>Ed ora i 58.365 impianti (per un totale di 3.954 MW) che hanno dichiarato di aver finito i lavori entro il 31 dicembre potranno godere degli <strong>incentivi del Secondo Conto Energia </strong>(ovviamente se saranno allacciati entro il 30.06.2011), mentre quelli venuti dopo, se allacciati entro il 31 maggio 2011, potranno ancora godere degli <strong>incentivi &#8211; ridotti &#8211; del Terzo Conto Energia.</strong></p>
<p>Chi invece non riuscirà ad allacciare l&#8217;<strong>impianto </strong>entro quella data potrà godere di poco, sembra, considerando che i piani di rientro economico sono stati improvvisamente stravolti dal blocco degli <strong>incentivi </strong>imposto dal decreto.</p>
<p>In linea teorica, tutto dovrebbe chiarirsi con la pubblicazione, da parte del governo, a fine aprile, del<strong> nuovo piano di incentivazione</strong>. In linea teorica, perché la capacità del mercato di ripartire senza risentire dei continui <strong>&#8221;stop and go&#8221; </strong>(causati da un&#8217;evidente mancanza di strategia organica di medio-lungo periodo), è tutta da verificare.</p>
<p><strong>Il sottosegretario Saglia</strong> ha lavorato per mesi al <strong>Terzo Conto Energia, </strong>cercando di trovare una <strong>mediazione </strong>con il mondo delle imprese e dei produttori e arrivando ad una soluzione che però, secondo la lettura del <strong>decreto</strong>, si sarebbe ora rivelata <strong>&#8221;un grave errore&#8221; che pesa sulle bollette degli italiani.</strong> Qualcosa non ha funzionato. </p>
<p><strong>Ora bisogna solo aver fiducia nei tavoli di confronto che lo stesso Romani ha avviato con i ministri dell&#8217;Ambiente Stefania Prestigiacomo e dell&#8217;Agricoltura Giancarlo Galan e i principali stakeholder.<br />
 </strong><br />
<strong>Fonte: greenews.info</strong></p>
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