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	<title>Mondocasablog &#187; Decreto legge</title>
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		<title>Manovra: Fiaip, sì alla finanziaria per il bene dell’Italia</title>
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		<pubDate>Thu, 08 Sep 2011 22:00:59 +0000</pubDate>
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		<description><![CDATA[“Le nuove misure introdotte oggi con il maxi-emendamento al Senato danno stabilità e credibilità alla manovra nel suo complesso”. A dichiararlo è il Presidente Nazionale di Fiaip, Paolo Righi che [...]]]></description>
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</script><p><img src="http://www.mondocasablog.com/wp-content/uploads/2011/09/Manovra-Fiaip-sì-alla-finanziaria-per-il-bene-dellItalia.jpg?9d7bd4" alt="" title="Manovra Fiaip sì alla finanziaria per il bene dellItalia" width="280" height="123" class="left" /><strong><em>“Le nuove misure introdotte oggi con il maxi-emendamento al Senato danno stabilità e credibilità alla manovra nel suo complesso”.</em></strong><br />
<strong>A dichiararlo è il Presidente Nazionale di Fiaip, Paolo Righi che ribadisce come: “in un momento di recessione dell’economia mondiale, tutte le componenti sociali devono fornire il proprio contributo alla stabilità economica del Paese”.</strong><br />
Il giudizio sulla <strong>manovra finanziaria</strong> per <strong>Fiaip </strong>è positivo : dal punto di vista dei <strong>saldi </strong>va nella giusta direzione e potrà dare una giusta risposta ai <strong>mercati</strong>, oltre ad introdurre<strong> misure necessarie al nostro Paese, senza penalizzare le famiglie. La Federazione avrebbe auspicato però una riduzione meno blanda dei privilegi della politica.</strong></p>
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		<title>Locazione ed eredità: eredi del conduttore, prelazione e coerede</title>
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		<pubDate>Wed, 07 Sep 2011 22:00:05 +0000</pubDate>
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		<description><![CDATA[“Gli eredi del conduttore, i quali, dopo la sua morte, continuino ad occupare, senza titolo, l’immobile locato al loro dante causa, nonostante l’intervenuta convalida della licenza per finita locazione a [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.mondocasablog.com/wp-content/uploads/2011/09/Locazione-ed-eredità-eredi-del-conduttore-prelazione-e-coerede-300x218.jpg?9d7bd4" alt="" title="Locazione ed eredità eredi del conduttore prelazione e coerede" width="300" height="218" class="left" />“<strong>Gli eredi del conduttore,</strong> i quali, dopo la sua morte, continuino ad occupare, senza titolo, <strong>l’immobile locato al loro dante causa, </strong>nonostante l’intervenuta convalida della licenza per finita locazione a quest’ultimo intimata, sono tenuti al pagamento, dal momento di detto decesso, dell’<strong>indennità di occupazione</strong> ai sensi dell’art. 1591 cod. civ., e non già del canone secondo le scadenze pattuite, perché, cessato il <strong>rapporto di locazione, la protrazione della detenzione costituisce inadempimento dell’obbligo di restituzione della cosa locata</strong> anche quando è consentita dalla<strong> legge di sospensione degli sfratti, e la liquidazione del relativo danno</strong>, da riconoscersi fino all’<strong>effettivo rilascio dell’immobile,</strong> deve essere effettuata in base all’art. 1 bis del d.l. 31 dicembre 1988, n. 551 (convertito, con modificazioni, nella legge 21 febbraio 1989, n. 61), senza che possa avere alcuna rilevanza al riguardo la diversa misura inferiore stabilita nel contratto”.<br />
<strong><em>È il principio che la Cassazione ha stabilito con la sentenza n. 11373/‘10, inedita.</em></strong><br />
<span id="more-20719"></span><br />
<strong>Sempre in materia di locazione ed eredità,</strong> altra importante sentenza, della <strong>Cassazione</strong>. “<strong>In tema di locazione di immobili urbani ad uso non abitativo</strong> (ha detto la Suprema Corte nella sentenza n. 13838/‘10, inedita)<strong> il diritto di prelazione spettante al conduttore </strong>a norma dell’art. 38 della legge 27 luglio 1978, n. 392, non trova applicazione nel caso previsto dall’art. 732 cod. civ. e, quindi, <strong>anche qualora il coerede alieni la sua quota a persona estranea alla comunione ereditaria”.</strong><br />
<strong><em>Corrado Sforza Fogliani<br />
presidente Confedilizia</em></strong></p>
]]></content:encoded>
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		<title>La Confedilizia sulla manovra, prima e dopo il vertice</title>
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		<pubDate>Tue, 30 Aug 2011 22:00:52 +0000</pubDate>
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		<description><![CDATA[Il Presidente della Confedilizia, Corrado Sforza Fogliani, ha dichiarato: “Con patrimoniale conseguenze anche per le prime case. Chi allegramente pensa ad imporre una patrimoniale sugli immobili dovrebbe riflettere seriamente sugli [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.mondocasablog.com/wp-content/uploads/2011/08/La-Confedilizia-sulla-manovra-prima-e-dopo-il-vertice.jpg?9d7bd4" alt="" title="La Confedilizia sulla manovra prima e dopo il vertice" width="203" height="200" class="left" /><strong><em>Il Presidente della Confedilizia, Corrado Sforza Fogliani, ha dichiarato:</em></strong><br />
“<strong>Con patrimoniale conseguenze anche per le prime case. </strong>Chi allegramente pensa ad imporre una <strong>patrimoniale sugli immobili</strong> dovrebbe riflettere seriamente sugli effetti depressivi che questa <strong>patrimoniale</strong>, anche se si limitasse ai grossi <strong>patrimoni</strong>, avrebbe comunque <strong>sul valore anche delle prime case</strong> e quindi <strong>per coloro che hanno un mutuo da pagare concesso in relazione ad una determinata stima della loro proprietà</strong>. Tutto questo, anche senza ipotizzare come conseguenza della <strong>patrimoniale </strong>lo scoppio di una <strong>bolla immobiliare</strong>, come pure  qualcuno ipotizza e come già avvenuto altrove a seguito di <strong>provvedimenti fiscali non sufficientemente pensati”.</strong><br />
<span id="more-20622"></span><br />
<strong>DOPO IL VERTICE</strong><br />
<strong>Il Presidente della Confedilizia, Corrado Sforza Fogliani, ha dichiarato:</strong><br />
<strong>“Il partito della patrimoniale </strong>– pur forte dell’importante appoggio di molti italiani residenti in Svizzera – e cioè il partito che vorrebbe far pagare, a <strong>contribuenti </strong>che già pagano le <strong>imposte sui redditi dei loro beni, anche un’imposta sul valore di questi stessi beni,</strong> ad Arcore è stato sconfitto. È  stata anche sconfitta la linea di far pagare i<strong> risparmiatori per i beni</strong> che possiedono come per<strong> una specie di responsabilità oggettiva, anche se si tratta di beni improduttivi di reddito. È una sconfitta che potrà avere un effetto importante sul piano psicologico, anche ai fini della crescita”.</strong></p>
]]></content:encoded>
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		<title>Fiaip: nuove sanzioni penali per gli abusivi con l&#8217;emendamento Cardiello</title>
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		<pubDate>Sat, 30 Jul 2011 22:00:40 +0000</pubDate>
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		<description><![CDATA[È stato presentato lo scorso 26 luglio al Senato della Repubblica in Commissione Giustizia l&#8217;emendamento al disegno di legge n°2420 del Senatore Franco Cardiello. L&#8217;emendamento al disegno di legge n°2420 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.mondocasablog.com/wp-content/uploads/2011/07/Fiaip-nuove-sanzioni-penali-per-gli-abusivi.jpg?9d7bd4" alt="" title="Fiaip nuove sanzioni penali per gli abusivi" width="274" height="120" class="left" /><strong><em> È stato presentato lo scorso 26 luglio al Senato della Repubblica in Commissione Giustizia l&#8217;emendamento al disegno di legge n°2420 del Senatore Franco Cardiello.</em></strong><br />
<strong>L&#8217;emendamento al disegno di legge n°2420 prevede una modifica dell&#8217;articolo  del codice penale, in materia di inasprimento della pena per l&#8217;abusivo esercizio della professione, ed accoglie in pieno le istanze presentate dalla Federazione.</strong><br />
<span id="more-20297"></span><br />
Secondo il <strong>nuovo testo dell&#8217;articolo 348 del Codice Penale</strong>, così come modificato dalla <strong>proposta di legge presentata da Franco Cardiello</strong> <em>&#8221;chiunque abusivamente esercita una professione, per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato, è punito con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da euro 10.000 a euro 50.000. In caso di condanna, è altresì disposta l’immediata confisca dell’immobile adibito all&#8217;abusivo esercizio della professione e dei beni ad esso pertinenti</em>&#8221;.<br />
Si tratta di un inasprimento delle <strong>sanzioni </strong>che, si augura la <strong>Federazione</strong>, potrà contribuire a suscitare una doverosa sensibilizzazione verso le conseguenze causate da <strong>chi esercita illegalmente la professione di agente immobiliare</strong> per le quali è invece prevista, per legge, una specifica formazione.<br />
&#8221;Siamo soddisfatti &#8211; dichiara il <strong>Presidente Nazionale Fiaip Paolo Righi </strong>- perché grazie all&#8217;emendamento presentato da Cardiello si potranno colpire tutti coloro <strong>che esercitano abusivamente l&#8217;attività di mediazione senza essere iscritti nel ruolo</strong> e, ove lo stesso diventasse legge, si applicheranno per questi soggetti direttamente le <strong>sanzioni penali</strong>&#8221;.<br />
La <strong>Federazione</strong>, appoggia dallo scorso maggio il disegno di legge n° 2420, e fa inoltre appello a tutte le forze politiche perché il <strong>disegno di legge Cardiello</strong> possa trovare il consenso necessario di chi vuole veramente combattere il fenomeno dell&#8217;<strong>abusivismo </strong>in Italia. </p>
]]></content:encoded>
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		<title>Una nuova proposta di legge per la tutela delle vittime dei fallimenti immobiliari</title>
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		<pubDate>Mon, 13 Jun 2011 22:00:05 +0000</pubDate>
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		<description><![CDATA[Il 14 dicembre è stata presentata alla Camera dei deputati una proposta di legge recante modifiche al d.lgs. 122, con l&#8217;obiettivo di eliminare le forti criticità emerse in riferimento agli [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.mondocasablog.com/wp-content/uploads/2011/06/Una-nuova-proposta-di-legge-per-la-tutela-delle-vittime-dei-fallimenti-immobiliari.jpg?9d7bd4"><img src="http://www.mondocasablog.com/wp-content/uploads/2011/06/Una-nuova-proposta-di-legge-per-la-tutela-delle-vittime-dei-fallimenti-immobiliari-300x161.jpg?9d7bd4" alt="" title="Una nuova proposta di legge per la tutela delle vittime dei fallimenti immobiliari" width="300" height="161" class="left" /></a><strong><em>Il 14 dicembre è stata presentata alla Camera dei deputati una proposta di legge recante modifiche al d.lgs. 122, con l&#8217;obiettivo di eliminare le forti criticità emerse in riferimento agli alti livelli di elusione. </em></strong><br />
<strong>In particolare si prende atto, in questa proposta, dell&#8217;inadeguatezza delle sanzioni previste dalla legge e della necessità di introdurre un nuovo sistema sanzionatorio.<br />
In assenza della stipula della polizza fideiussoria o della postuma decennale, la normativa prevede la nullità del contratto. Ma è una nullità relativa, che può essere fatta valere unicamente dall’acquirente. È evidente, però, che nella maggior parte dei casi l&#8217;acquirente propenderà per comprare l&#8217;immobile che ha già iniziato a pagare, piuttosto che procurarsi una nullità del contratto con il rischio di non riavere le somme versate, se non attraverso un&#8217;azione giudiziaria magari lunga e costosa.</strong><br />
<span id="more-19740"></span><br />
<strong>La proposta di legge</strong> lascia inalterata la facoltà per l&#8217;<strong>acquirente </strong>di chiedere la nullità del <strong>contratto</strong>, ma rafforza il <strong>ruolo dei notai</strong> e coinvolge le <strong>amministrazioni comunali</strong>. Prevede l&#8217;obbligo, da parte del <strong>notaio rogante,</strong> di verificare, in sede di stipula, che siano state rilasciate <strong>la polizza fideiussoria e la postuma decennale.</strong><br />
In mancanza di queste, il <strong>notaio </strong>può procedere ugualmente alla <strong>stipula </strong>ma con l&#8217;obbligo di segnalare l&#8217;<strong>elusione </strong>al comune in cui si trova ubicato l&#8217;<strong>immobile</strong>, così che questo possa procedere ad una <strong>sanzione pecuniaria nei confronti del costruttore</strong>. Per rendere più efficace <strong>l&#8217;applicazione della norma</strong>, è stato previsto che <strong>l&#8217;amministrazione comunale possa incassare una quota parte (pari a un quinto) della sanzione emessa.</strong> L&#8217;altra quota parte della <strong>sanzione amministrativa pecuniaria </strong>andrebbe invece ad alimentare il<strong> Fondo di solidarietà</strong>. Il <strong>Comune </strong>è ritenuto l&#8217;ente strutturalmente più idoneo a monitorare il territorio, sia per il <strong>principio di sussidiarietà,</strong> sia perché preposto al <strong>rilascio dei permessi di costruire</strong> o di altri atti equivalenti.<br />
L&#8217;altra quota parte della <strong>sanzione amministrativa pecuniaria </strong>andrebbe invece ad alimentare il<strong> Fondo di solidarietà</strong>. Il Comune è ritenuto l&#8217;ente strutturalmente più idoneo a monitorare il territorio, sia per il <strong>principio di sussidiarietà,</strong> sia perché preposto al <strong>rilascio dei permessi di costruire</strong> o di altri atti equivalenti.<br />
Poiché il <strong>Fondo di solidarietà</strong> copre solo <strong>le vittime di fallimenti accaduti tra il 1993 e il 2005, </strong>gli acquirenti che dal 2005 rinunciano alla <strong>fideiussione </strong>risulteranno d&#8217;ora in poi privi di qualsiasi <strong>tutela </strong>e perderanno i loro <strong>risparmi</strong>. A tal fine la proposta introduce il comma 1-bis dell&#8217;articolo 5 del decreto legislativo n. 122 del 2005, il quale stabilisce che <strong>l&#8217;acquirente</strong> non può rinunciare alle <strong>tutele </strong>previste dal medesimo <strong>decreto legislativo</strong>. L&#8217;idea è interessante e potrebbe servire a mettere un freno agli <strong>accordi elusivi,</strong> ma sembra complicato controllarne l&#8217;applicazione.<br />
<strong><em>Conclusioni</em></strong><br />
A distanza di tre anni dalla realizzazione del <strong>Primo Rapporto sullo stato di attuazione della legge 210/2004,</strong> la situazione non è molto cambiata e i livelli di <strong>elusione</strong>, pur essendosi abbassati, restano allarmanti soprattutto al centro e al sud.<br />
Il<strong> decreto attuativo,</strong> accolto nella fase iniziale con la soddisfazione di tutte le parti, richiede un ripensamento, utile a rendere le<strong> forme di tutela </strong>previste più stringenti, ma anche meno pesanti per le imprese. La necessità è dunque, da un lato, intervenire per l&#8217;introduzione di <strong>sanzioni </strong>più efficaci, dall&#8217;altro, rendere meno oneroso e complesso l&#8217;ottenimento delle <strong>polizze </strong>previste, <strong>soprattutto per le realtà imprenditoriali medio-piccole che rappresentano la maggioranza del settore.</strong><br />
<strong><em>Fonte: Scenari Immobiliari Filca Cooperative</em></strong></p>
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		<title>La crisi del mercato immobiliare e la tutela degli acquirenti</title>
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		<pubDate>Fri, 10 Jun 2011 22:00:23 +0000</pubDate>
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		<description><![CDATA[Nell&#8217;ultimo triennio il settore delle nuove costruzioni ha subito una brusca frenata, ma ha anche messo in campo strategie di uscita dalla crisi, come l’orientamento della produzione verso la qualità, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.mondocasablog.com/wp-content/uploads/2011/06/La-crisi-del-mercato-immobiliare-e-la-tutela-degli-acquirenti.jpg?9d7bd4"><img src="http://www.mondocasablog.com/wp-content/uploads/2011/06/La-crisi-del-mercato-immobiliare-e-la-tutela-degli-acquirenti.jpg?9d7bd4" alt="" title="La crisi del mercato immobiliare e la tutela degli acquirenti" width="200" height="268" class="left" /></a><strong><em>Nell&#8217;ultimo triennio il settore delle nuove costruzioni ha subito una brusca frenata, ma ha anche messo in campo strategie di uscita dalla crisi, come l’orientamento della produzione verso la qualità, il risparmio energetico, le caratteristiche avanzate, così da incontrare le esigenze della fascia medio- alta degli acquirenti, meno colpita dalla crisi. </em></strong><br />
<strong>La maggiore competitività sul mercato ha preservato l&#8217;attività delle realtà più grandi e più solide, orientate sulla qualità d&#8217;alta gamma. È invece andata peggio per le realtà produttive nella fascia più economica, che si sono scontrate da un lato con l&#8217;aumento dei costi di produzione e con la stretta creditizia, dall&#8217;altro con le difficoltà di accesso al mutuo incontrate dai potenziali acquirenti.</strong><br />
<span id="more-19700"></span><br />
Dopo alcuni anni di attesa, si è sbloccato il <strong>disegno di legge </strong>che regola l&#8217;accesso alla <strong>professione edile</strong>, anche per chi opera nel privato. Approvato in prima lettura alla Camera, ha l&#8217;obiettivo di rendere più sicuro il <strong>mercato</strong>, attraverso una selezione che eviti il proliferare di realtà imprenditoriali improvvisate o poco serie. Il <strong>&#8221;patentino&#8221; del costruttore</strong> prevede requisiti minimi per iscriversi alla<strong> Camera di commercio, </strong>come la fedina penale pulita e l&#8217;attrezzatura in proprietà, leasing e noleggio per un valore di almeno 15mila euro. Ma il tema centrale è la formazione obbligatoria del responsabile tecnico interno all&#8217;azienda, che dovrà essere preparato in materia di<strong> gestione e di sicurezza.</strong><br />
Complessivamente le<strong> procedure fallimentari nel comparto edilizio</strong> sono aumentate negli ultimi due anni. In base ai dati forniti dall&#8217;Osservatorio trimestrale sulla crisi d&#8217;impresa di Cerved Group (marzo 2011),<strong> l&#8217;incidenza dei fallimenti nel settore delle costruzioni </strong>ha avuto un incremento del 34 per cento nel 2009 e ancora del 15 per cento nel 2010, per un totale di circa quattromila <strong>fallimenti </strong>negli ultimi due anni. Non esiste una rilevazione ufficiale che ci permetta di conoscere quanti <strong>fallimenti </strong>abbiano coinvolto, negli ultimi anni, <strong>famiglie acquirenti di case in costruzione.</strong><br />
Da giugno 2005 queste <strong>famiglie </strong>sono tutelate dalla legge delega 2 agosto 2004, n. 210 (detta &#8221;Duilio&#8221; dal nome del primo firmatario del progetto), che ha allineato l&#8217;Italia agli altri Paesi europei già dotati di una legislazione in materia, come la Francia e la Spagna.<br />
Il <strong>decreto legislativo attuativo n. 122 del 20 giugno 2005,</strong> prevede la <strong>tutela di ogni acquirente </strong>così definito: &#8221;la persona fisica che sia <strong>promissaria acquirente o che acquisti un immobile da costruire</strong>, ovvero che abbia stipulato ogni altro contratto, compreso quello di <strong>leasing</strong>, che abbia o possa avere per effetto l&#8217;<strong>acquisto </strong>o comunque il trasferimento non immediato, a sé o ad un proprio parente in primo grado, della proprietà o della titolarità di un diritto reale di godimento su di un <strong>immobile da costruire,</strong> ovvero colui il quale, ancorché non socio di una <strong>cooperativa edilizia</strong>, abbia assunto obbligazioni con la <strong>cooperativa </strong>medesima per ottenere <strong>l&#8217;assegnazione in proprietà o l&#8217;acquisto della titolarità di un diritto reale di godimento su di un immobile da costruire per iniziativa della stessa&#8221;.</strong><br />
La valenza sociale di questo decreto è evidente. Molte delle <strong>famiglie </strong>coinvolte <strong>investono nell&#8217;acquisto di una casa tutte le risorse economiche proprie o dei propri familiari </strong>e, in caso di <strong>truffe </strong>o situazioni di <strong>crisi </strong>reali dei <strong>costruttori</strong>, si trovano a dover accantonare la legittima aspirazione ad una <strong>casa di proprietà</strong>, entrando in un tunnel giudiziario da cui raramente escono con un rimborso.<br />
Il testo è riassumibile nei seguenti punti fondamentali:<br />
<strong>- l&#8217;obbligo, per l&#8217;impresa di costruzione,</strong> di rilasciare ai promissari acquirenti o ai futuri destinatari di <strong>immobili da costruire, una fideiussione </strong>pari agli importi incassati o da incassare a titolo di anticipo <strong>per l&#8217;acquisto dell&#8217;abitazione</strong><br />
<strong>- l&#8217;obbligo di assicurare gli immobili contro vizi e difetti di costruzione</strong> per i dieci anni successivi alla costruzione (polizza postuma decennale)<br />
<strong>- uno schema preciso ed inderogabile </strong>per la redazione del contratto preliminare di vendita<br />
<strong>- in caso di fallimento, il diritto di prelazione sull&#8217;immobile da parte dell&#8217;acquirente,</strong> anche nel caso in cui abbia escusso la fideiussione, qualora l&#8217;immobile sia stato adibito ad abitazione principale<br />
<strong>- l&#8217;istituzione di un Fondo di solidarietà per le vittime dei fallimenti immobiliari</strong> avvenuti nel periodo compreso fra il 1993 e il 2005.<br />
Attraverso la <strong>fideiussione </strong>il cliente è tutelato per il valore delle somme pagate prima del trasferimento di proprietà, di altro diritto reale di godimento o dell’atto definitivo di assegnazione, nel caso in cui il <strong>costruttore </strong>incorra in una situazione di<strong> crisi (fallimento, esecuzione immobiliare)</strong>. Gli operatori edili devono procurare, al momento della <strong>stipula del contratto preliminare d&#8217;acquisto</strong>, il rilascio di <strong>fideiussioni </strong>da parte di un soggetto garante, che sia una banca, una compagnia di assicurazione o un intermediario finanziario autorizzato.<br />
Se all&#8217;inizio la banca è stata individuata dalle imprese come l&#8217;interlocutore privilegiato per il <strong>rilascio delle fideiussioni</strong>, dal 2009 c&#8217;è stato il superamento delle <strong>fideiussioni </strong>rilasciate dalle <strong>compagnie di assicurazione</strong>, che hanno coperto il 55 per cento del totale. Nel 2010 questo trend si è consolidato, con il 57 per cento delle<strong> fideiussioni </strong>rilasciato da assicurazioni.<br />
È probabile che le<strong> compagnie assicurative</strong> si stiano strutturando sempre meglio per rispondere alle esigenze delle <strong>imprese di costruzione.</strong> D&#8217;altro canto è possibile che in alcuni casi siano proprio le banche a dirottare sulle <strong>assicurazioni </strong>imprese già esposte nel <strong>sistema bancario.</strong><br />
Un limite strutturale della legge risiede nel fatto che, ad applicarla maggiormente, sono proprio le <strong>cooperative di costruzioni, le imprese e i developer più strutturati</strong> ed economicamente saldi, che sono pure quelli meno soggetti a incorrere in situazioni di crisi. Queste realtà, hanno anzi trasformato gli obblighi di legge in un fattore di successo, che risponde ad una crescente<strong> domanda di qualità e di sicurezza </strong>e, più in generale, ad una strategia competitiva orientata al cliente.<br />
I maggiori <strong>rischi </strong>per gli <strong>acquirenti </strong>si annidano nel resto del mercato, composto da realtà aziendali in bilico o da costruttori privi di scrupoli che, in assenza di <strong>sanzioni</strong>, preferiscono correre il rischio di arrivare all&#8217;annullamento del contratto con il cliente, piuttosto che applicare la <strong>normativa</strong>.<br />
Vi è pure la difficoltà, che va tenuta in considerazione, delle imprese più piccole, a fornire le garanzie necessarie, anche patrimoniali, per ottenere dalle banche e dalle assicurazioni le polizze richieste. Inoltre le <strong>compagnie di assicurazione</strong> tendono a proporre <strong>polizze </strong>più costose proprio alle realtà più deboli o con poca storia alle spalle. Il costo delle <strong>polizze</strong>, inserito nel contesto attuale di <strong>crisi</strong>, crea un ulteriore problema in riferimento al prezzo finale dell&#8217;alloggio e alla sua commercializzazione.<br />
Bisogna poi tenere presente che le <strong>cooperative o imprese</strong> che decidono di muoversi nel rispetto delle<strong> nuove normative</strong> devono garantire un certo <strong>standard di qualità ed efficienza,</strong> e questo implica dei costi superiori per il prodotto venduto. Molti <strong>acquirenti </strong>prediligono soluzioni più economiche anche se prive di garanzia e, pur di risparmiare, si dirigono verso gli operatori che eludono la <strong>normativa</strong>.<br />
I comportamenti non corretti da parte degli <strong>operatori edili </strong>vengono riassunti, in primo luogo, nell&#8217;<strong>evasione fiscale,</strong> poi nel rifiuto di adempiere<strong> l&#8217;obbligo fideiussorio</strong>. La modalità con cui questo rifiuto avviene sono molteplici. Le più comuni sono la richiesta ai clienti di dichiarazioni di rinuncia alla <strong>fideiussione</strong>, magari in cambio di finiture aggiuntive, migliorie etc., il presentare diverse opzioni d&#8217;acquisto (con prezzi più elevati in caso di <strong>fideiussione</strong>), <strong>il rilascio di garanzie fideiussorie da parte di soggetti non abilitati.</strong><br />
<strong><em>Fonte: Scenari Immobiliari Filca Cooperative</em></strong></p>
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		<title>Emersione case fantasma, sanatoria catastale spontanea ancora in fieri</title>
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		<pubDate>Sat, 04 Jun 2011 09:42:05 +0000</pubDate>
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		<description><![CDATA[Sono risultati privi dei requisiti per l&#8217;accatastamento 572.503 immobili, Ancora da censire un milione di immobili, rendita in aumento di oltre 415 milioni. Il processo per l&#8217;emersione degli immobili fantasma [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.mondocasablog.com/wp-content/uploads/2011/06/Emersione-case-fantasma-sanatoria-catastale-spontanea-ancora-in-fieri.jpg?9d7bd4"><img src="http://www.mondocasablog.com/wp-content/uploads/2011/06/Emersione-case-fantasma-sanatoria-catastale-spontanea-ancora-in-fieri.jpg?9d7bd4" alt="" title="Emersione case fantasma sanatoria catastale spontanea ancora in fieri" width="257" height="200" class="left" /></a><strong><em>Sono risultati privi dei requisiti per l&#8217;accatastamento 572.503 immobili, Ancora da censire un milione di immobili, rendita in aumento di oltre 415 milioni.</em></strong><br />
Il processo per l&#8217;emersione degli immobili fantasma non è ancora giunto a conclusione. Si apprende dall&#8217;Agenzia del Territorio che al 30 aprile, termine ultimo per la sanatoria catastale &#8221;spontanea&#8221;, sono state identificate 560.837 unità immobiliari, che hanno portato a un aumento della rendita catastale di 415 milioni e 500 mila euro.<br />
<span id="more-19627"></span><br />
<strong>L&#8217;Agenzia del Territorio</strong> ha condotto accertamenti su quasi un milione e 500 mila particelle del <strong>catasto terreni.</strong> In tutto, mediante la sovrapposizione delle ortofoto con la cartografia catastale, sono stati individuati <strong>fabbricati </strong>non dichiarati su più di 2 milioni e 200 mila particelle. Pertanto è in corso l&#8217;attribuzione della <strong>rendita presunta sugli immobili </strong>rimanenti. <strong>Rendita </strong>che va calcolata in base alla d<strong>estinazione d&#8217;uso</strong> e ad altri parametri tecnico estimali.<br />
Secondo accordi presi con gli ordini professionali,<strong> l&#8217;Agenzia del Territorio </strong>sarà supportata gratuitamente da <strong>geometri, agronomi, periti agrari e periti industriali </strong>che effettueranno i sopralluoghi e si occuperanno poi della redazione delle schede tecniche.<br />
A fronte dei dubbi manifestati dagli operatori, <strong>l&#8217;Agenzia del Territorio </strong>ha spiegato le modalità per il calcolo della rendita presunta. Dopo il<strong> classamento dell&#8217;immobile</strong> si determina la sua <strong>consistenza </strong>in base a superficie e numero di piani. La <strong>consistenza </strong>e il conseguente <strong>calcolo </strong>della rendita presunta è però differenziata in base alla tipologia del fabbricato.<br />
<strong>*Il classamento</strong> consiste nell&#8217;individuazione della categoria e della classe. Pertanto sono necessari gli elementi tecnici emersi durante i sopralluoghi o forniti dai comuni, nonché i riferimenti della zona censuaria in cui è situato l’immobile.<br />
<strong>*La consistenza </strong>viene calcolata in base alla superficie desumibile dai rilievi, numero di piani o altezza dello stabile.<br />
<strong>*Le modalità di calcolo</strong> seguono la classe dell&#8217;immobile<br />
<strong>Per gli immobili del gruppo A &#8211; abitazioni, la consistenza</strong> è determinata dal rapporto tra la superficie complessiva dell&#8217;<strong>unità immobiliare</strong> e la superficie media del <strong>vano catastale</strong> riferita alla stessa<strong> zona censuaria.</strong><br />
<strong>Nel gruppo B &#8211; scuole e ospedali, la consistenza, espressa in metri cubi, viene calcolata tenendo conto, oltre che della superficie, dell&#8217;altezza media delle unità immobiliari.</strong><br />
Il <strong>Decreto Sviluppo</strong> ha rimandato al primo luglio l&#8217;entrata in vigore delle <strong>sanzioni </strong>quadruple sugli <strong>edifici non dichiarati.</strong> Da rilevare che la previsione potrebbe diventare definitiva se convalidata dalla conversione in legge. </p>
]]></content:encoded>
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		<title>Dl sviluppo, normativa detrazione 36% per ristrutturazione</title>
		<link>http://www.mondocasablog.com/2011/05/31/dl-sviluppo-normativa-detrazione-36-per-ristrutturazione/</link>
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		<pubDate>Tue, 31 May 2011 07:23:32 +0000</pubDate>
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		<description><![CDATA[Nuova procedura: non è più necessaria la comunicazione preventiva all’Agenzia delle Entrate di Pescara, i dati catastali nella dichiarazione dei redditi Diventa così più semplice la procedura per richiedere la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.mondocasablog.com/wp-content/uploads/2011/05/normativa-detrazione-36-per-ristrutturazione.jpg?9d7bd4"><img src="http://www.mondocasablog.com/wp-content/uploads/2011/05/normativa-detrazione-36-per-ristrutturazione-300x131.jpg?9d7bd4" alt="" title="normativa detrazione 36 per ristrutturazione" width="300" height="131" class="left" /></a><strong><em>Nuova procedura: non è più necessaria la comunicazione preventiva all’Agenzia delle Entrate di Pescara, i dati catastali nella dichiarazione dei redditi</em></strong><br />
Diventa così più semplice la <strong>procedura </strong>per richiedere la <strong>detrazione del 36% sugli interventi di ristrutturazione</strong>. Con il <strong>decreto sviluppo</strong> è stato introdotto un nuovo iter, che dovrà essere completato da un provvedimento dell<strong>&#8216;Agenzia delle Entrate</strong>, modificando il D/M 41/1998 sulle<strong> detrazioni per gli interventi di riqualificazione edilizia degli edifici. </strong><br />
Secondo il DL 70/2011, in vigore dal 14 maggio, chi intende usufruire della <strong>detrazione del 36% per i lavori di ristrutturazione edilizia</strong> non ha più l&#8217;obbligo di comunicare all&#8217;<strong>Agenzia delle Entrate</strong> l&#8217;avvio della <strong>procedura</strong>, ma dovrà riportare tutti i dati direttamente nella <strong>dichiarazione dei redditi.</strong><br />
In base alla <strong>normativa </strong>precedente, la comunicazione di inizio lavori, redatta su un apposito modello, doveva essere inviata per raccomandata al centro operativo di Pescara allegando vari documenti, tra cui i <strong>dati catastali</strong> o, in loro mancanza, la copia della domanda di <strong>accatastamento</strong>.<br />
Con l&#8217;entrata in vigore del decreto sviluppo, i<strong> dati catastali </strong>che identificano l&#8217;immobile oggetto degli interventi devono essere indicati nella <strong>dichiarazione dei redditi.</strong><br />
Se i lavori sono effettuati dal detentore dell&#8217;immobile, è necessario riportare nella <strong>dichiarazione dei redditi</strong> anche gli estremi di registrazione del <strong>contratto di locazione o comodato</strong>, cioè l’atto con cui si costituisce il diritto sull&#8217;<strong>immobile</strong>.<br />
Gli altri documenti necessari per la realizzazione delle <strong>ristrutturazioni agevolate </strong>secondo la nuova procedura saranno indicati in seguito con un provvedimento del Direttore dell&#8217;<strong>Agenzia delle Entrate.</strong></p>
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		<title>La cedolare secca, quando e se conviene</title>
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		<pubDate>Mon, 16 May 2011 22:10:35 +0000</pubDate>
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		<description><![CDATA[Vari i fattori da valutare prima di optare per la cedolare secca, che non è solo un problema di aliquote. Chi sceglie la cedolare deve sapere anzitutto che non potrà [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.mondocasablog.com/wp-content/uploads/2011/05/La-cedolare-secca-quando-e-se-conviene.jpg?9d7bd4"><img src="http://www.mondocasablog.com/wp-content/uploads/2011/05/La-cedolare-secca-quando-e-se-conviene.jpg?9d7bd4" alt="" title="La cedolare secca, quando e se conviene" width="282" height="200" class="left" /></a><strong><em>Vari i fattori da valutare prima di optare per la cedolare secca, che non è solo un problema di aliquote.</em></strong></p>
<p><strong>Chi sceglie la cedolare deve sapere anzitutto che non potrà chiedere all&#8217;inquilino né adeguamenti Istat nè aumenti del canone: il divieto è assoluto, rischio sanzioni. Vietati accordi con l&#8217;inquilino.</strong><br />
<span id="more-19225"></span><br />
Da considerare che per i<strong> nuovi contratti</strong> va fatta una speciale <strong>denuncia online </strong>(tranne pochi casi nei quali si usa il vecchio modello 69), per la quale il <strong>proprietario </strong>si deve accreditare e ottenere il pincode, dopo ci sarà una nuova imposta e adempimenti separati dall&#8217;Irpef: se l&#8217;importo a vantaggio della <strong>cedolare </strong>è minimo (100-200 euro) forse non è il caso di assumersi i nuovi impegni burocratici. </p>
<p>Chi non ha pagato le <strong>tasse </strong>e non ha registrato il <strong>contratto</strong>, è obbligato alla <strong>registrazione</strong>, perché l&#8217;<strong>inquilino </strong>potrebbe provvedervi direttamente. Si ottiene così per quattro anni un <strong>canone </strong>pari al triplo della<strong> rendita catastale </strong>(poche centinaia di euro all&#8217;anno, in media). La <strong>cedolare </strong>dovrebbe quindi essere un&#8217;occasione per i <strong>proprietari </strong>dei circa 500mila <strong>immobili abitativi affittati in nero.</strong></p>
<p>Ma vanno considerati altri fattori: chi registra un <strong>nuovo contratto</strong> deve fingere che sia iniziato proprio in quel momento, sperando che il <strong>fisco </strong> non vada ad accertare le annualità precedenti, altrimenti tra <strong>sanzioni e interessi</strong> deve pagare parecchie migliaia di euro. Inoltre, l&#8217;<strong>inquilino </strong>che volesse effettuare la <strong>registrazione </strong>incontrerebbe parecchie difficoltà, dato che molti uffici delle <strong>Entrate </strong>vogliono vedere la <strong>copia del contratto, controllare i dati catastali, che spesso non ci sono nella copia del contratto (quando c&#8217;è).</strong></p>
<p>Il <strong>proprietario in nero</strong> dovrà quindi valutare i <strong>rischi dell&#8217;emersione, </strong>che comporta<strong> sanzioni sul pregresso e cedolare da pagare</strong>, e quelli del nero che comporta sul pregresso e crollo del <strong>canone d&#8217;affitto</strong> su denuncia dell&#8217;<strong>inquilino</strong>.</p>
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		<title>Dl sviluppo, Legambiente: &#8221;Un decreto Sottosviluppo</title>
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		<pubDate>Sun, 08 May 2011 22:16:26 +0000</pubDate>
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		<description><![CDATA[&#8221;Piano casa e privatizzazione spiagge: un regalo senza precedenti a mafiosi, abusivi e speculatori&#8221;. &#8221;Mai avremmo potuto immaginare di raggiungere un punto così in basso. Il Belpaese smembrato e devastato [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.mondocasablog.com/wp-content/uploads/2011/05/Dl-sviluppo-Legambiente-Un-decreto-Sottosviluppo.jpg?9d7bd4"><img src="http://www.mondocasablog.com/wp-content/uploads/2011/05/Dl-sviluppo-Legambiente-Un-decreto-Sottosviluppo.jpg?9d7bd4" alt="" title="Dl sviluppo Legambiente Un decreto Sottosviluppo" width="257" height="150" class="left" /></a><strong><em>&#8221;Piano casa e privatizzazione spiagge: un regalo senza precedenti a mafiosi, abusivi e speculatori&#8221;.</em></strong></p>
<p><strong>&#8221;Mai avremmo potuto immaginare di raggiungere un punto così in basso. Il Belpaese smembrato e devastato dal cemento, in mano alla criminalità e agli speculatori con l&#8217;avallo del Governo&#8221;. Così Vittorio Cogliati Dezza, presidente nazionale di Legambiente ha commentato il testo del Dl sviluppo cui oggi ha dato il via il Consiglio dei Ministri. </strong><br />
<span id="more-18984"></span><br />
&#8221;La <strong>deregulation </strong>totale introdotta con il nuovo <strong>Piano casa</strong> – ha continuato <strong>Cogliati Dezza</strong> – con <strong>l&#8217;autocertificazione per tutte le nuove costruzioni e col passaggio dalla Dia alla Scia</strong> e i vari premi in cubatura, condannano il nostro Paese alla devastazione e all&#8217;affermazione delle leggi tribali dove il più forte, in questo caso il più ricco e spregiudicato, vince su tutti e fa quel che vuole del patrimonio comune. </p>
<p>Principio confermato anche dall&#8217;articolo sul diritto di superficie delle spiagge che, in modo totalmente illogico e anacronistico, di fatto privatizza il<strong> patrimonio costiero</strong> cedendolo a pochi soggetti più ricchi a scapito dell&#8217;intera cittadinanza cui viene alienato il diritto di <strong>usufruire liberamente del territorio e delle parti più preziose del nostro paesaggio&#8221;.</strong></p>
<p>Il <strong>dl sviluppo</strong> approvato oggi, oltretutto, va in tutt&#8217;altra direzione rispetto all&#8217;Europa che da tempo, ci invita a indire regolari gare per le <strong>concessioni demaniali </strong>e, invece di ripensare ai motivi del fallimento del precedente <strong>Piano casa</strong>, introduce ulteriore <strong>deregulation</strong>. Tutto ciò, nel paese dell&#8217;<strong>abusivismo edilizio, dell&#8217;edilizia di bassa qualità e del lavoro nero.</strong></p>
<p>&#8221;Ci appelliamo ai <strong>costruttori </strong>– ha concluso <strong>Cogliati Dezza </strong>– e all&#8217;<strong>Ance </strong>in primis, affinché si dissocino da questo<strong> &#8216;Dl sottosviluppo&#8217; </strong>che non va nemmeno<strong> nell&#8217;interesse dei costruttori onesti ma solo degli abusivi e degli speculatori&#8221;.</strong></p>
<p><strong>www.legambiente.it</strong></p>
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