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	<title>Mondocasablog &#187; Domande e risposte</title>
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	<description>Il mondo della casa a 360°</description>
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		<title>Problemi di affitti e condominio, Confedilizia risponde</title>
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		<pubDate>Tue, 03 May 2011 22:10:37 +0000</pubDate>
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		<description><![CDATA[La rubrica fornisce risposta solo a quesiti di interesse generale. Non saranno, pertanto, presi in considerazione quesiti né a carattere personale né relativi a questioni già pendenti innanzi all’Autorità Giudiziaria. [...]]]></description>
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</script><p><a href="http://www.mondocasablog.com/wp-content/uploads/2011/05/Problemi-di-affitti-e-condominio-Confedilizia-risponde.jpg?9d7bd4"><img src="http://www.mondocasablog.com/wp-content/uploads/2011/05/Problemi-di-affitti-e-condominio-Confedilizia-risponde.jpg?9d7bd4" alt="" title="Problemi di affitti e condominio Confedilizia risponde" width="261" height="200" class="left" /></a><strong><em>La rubrica fornisce risposta solo a quesiti di interesse generale. Non saranno, pertanto, presi in considerazione quesiti né a carattere personale né relativi a questioni già pendenti innanzi all’Autorità Giudiziaria. </em></strong></p>
<p><strong><em>I quesiti vanno inoltrati alla Confedilizia tramite le oltre 200 Associazioni territoriali aderenti alla stessa e presso le quali è possibile attingere anche ogni ulteriore informazione. Per gli indirizzi delle Associazioni consultare i siti www.confedilizia.it/www.confedilizia.eu oppure telefonare al numero 06.67.93.489</em></strong></p>
<p><strong>RECUPERO DELLE QUOTE DEI MOROSI </strong><br />
<strong><em>Nel condominio dove abito alcuni condòmini non hanno pagato la loro quota relativa al rifacimento della facciata. L&#8217;impresa che cura i lavori di ristrutturazione può agire per il recupero del suo credito nei confronti dei condòmini in regola con i pagamenti?</em></strong><br />
 <span id="more-18895"></span><br />
<strong>Le Sezioni Unite della Cassazione</strong> – risolvendo un conflitto sorto in <strong>giurisprudenza </strong>rispetto alla responsabilità solidale o pro quota dei <strong>condòmini </strong>per le <strong>obbligazioni </strong>contratte dall&#8217;<strong>amministratore </strong>nell&#8217;interesse del <strong>condominio </strong>– hanno ritenuto legittimo, facendo propria la tesi minoritaria, il principio della parziarietà, ossia della ripartizione tra i <strong>condòmini </strong>delle <strong>obbligazioni </strong>assunte nell&#8217;interesse del condominio in proporzione alle rispettive quote (sent. n. 9148 dell’8.4.&#8217;08). Alla luce di questa pronuncia, quindi, l&#8217;impresa di cui al quesito potrebbe agire per il <strong>recupero del suo credito</strong> solo nei confronti dei <strong>condòmini morosi. </strong>Si segnala, tuttavia, che, di recente, la Corte di Appello di Roma ha riaffermato la natura solidale delle <strong>obbligazioni condominiali </strong>(sent. 2729 del 23.6.&#8217;10), il che consentirebbe all&#8217;impresa in questione di agire anche nei confronti dei <strong>condòmini </strong>in regola con i pagamenti.</p>
<p><strong>INSUFFICIENTE EROGAZIONE DI CALORE </strong><br />
<strong><em>Nella palazzina dove abito un condomino, lamentando un&#8217;insufficiente erogazione di calore nel suo immobile, si rifiuta di pagare le spese di riscaldamento. È legittimo un comportamento del genere?</em></strong></p>
<p>No. <strong>Le Sezioni Unite della Cassazione</strong> hanno precisato, infatti, che l&#8217;obbligo del <strong>condomino </strong>di contribuire alle spese necessarie alla conservazione ed al godimento del <strong>servizio centralizzato del riscaldamento</strong> (come di ogni altra parte comune) non viene meno &#8221;per la semplice circostanza che l&#8217;impianto non eroghi sufficiente calore&#8221; né, quest&#8217;ultima circostanza, &#8221;può giustificare un esonero dal <strong>contributo</strong>&#8221;. Ciò, in quanto &#8221;il <strong>condomino </strong>non è titolare, nei confronti del condominio, di un diritto di natura contrattuale sinallagmatica e, quindi, non può sottrarsi dal <strong>contribuire alle spese </strong>allegando la mancata o insufficiente <strong>erogazione del servizio&#8221; </strong>(sent. n. 10492 del 26.11.&#8217;96).</p>
<p><strong>INDENNITÀ NON DOVUTA  IN CASO DI STUDIO PROFESSIONALE</strong><br />
<strong><em>Anni fa ho concesso in locazione un mio locale come studio professionale ad un avvocato. Se disdetto il contratto alla scadenza, devo riconoscergli l&#8217;indennità di avviamento commerciale?</em></strong></p>
<p>Essendo il locale di cui al quesito destinato all&#8217;<strong>esercizio di un&#8217;attività professionale</strong>, il <strong>locatore </strong>– ai sensi dell&#8217;art. 35, l. 392/&#8217;78 – non è tenuto a corrispondere all&#8217;<strong>inquilino</strong>, alla cessazione del rapporto, alcuna <strong>indennità</strong>.</p>
<p><strong>CONTRATTI AGEVOLATI, MANUTENZIONE DELLE AREE VERDI</strong><br />
<strong><em>Nelle locazioni agevolate (3+2) a chi spettano le spese per la manutenzione delle aree verdi condominiali: al conduttore o al locatore?</em></strong></p>
<p><strong> L&#8217;Allegato &#8221;G&#8221; al D.M. 30 dicembre 2002, che disciplina il riparto degli oneri accessori per questo tipo di locazioni, pone la spesa per la manutenzione delle aree verdi comuni a carico del conduttore. </strong></p>
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		<title>Problemi di affitti e condominio, Confedilizia risponde</title>
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		<pubDate>Mon, 10 Jan 2011 00:20:25 +0000</pubDate>
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		<description><![CDATA[Problemi di affitti e condominio, Confedilizia risponde La rubrica fornisce risposta solo a quesiti di interesse generale. Non saranno presi in considerazione quesiti né a carattere personale né relativi a [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.mondocasablog.com/wp-content/uploads/2011/01/Problemi-di-affitti-e-condominio-Confedilizia-risponde.jpg?9d7bd4"><img src="http://www.mondocasablog.com/wp-content/uploads/2011/01/Problemi-di-affitti-e-condominio-Confedilizia-risponde.jpg?9d7bd4" alt="" title="Problemi di affitti e condominio Confedilizia risponde" width="267" height="200" class="left" /></a><strong><em>Problemi di affitti e condominio, Confedilizia risponde</em></strong></p>
<p><strong><em>La rubrica fornisce risposta solo a quesiti di interesse generale. Non saranno presi in considerazione quesiti né a carattere personale né relativi a questioni già pendenti innanzi all&#8217;Autorità Giudiziaria</em></strong></p>
<p><strong>I quesiti vanno inoltrati alla Confedilizia tramite le oltre 200 Associazioni territoriali aderenti alla stessa e presso le quali è possibile attingere anche ogni ulteriore informazione. Per gli indirizzi delle Associazioni consultare i siti www.confedilizia.it/www.confedilizia.eu oppure telefonare al numero 06.67.93.489.</strong></p>
<p><strong>Redazione bilancio condominiale</strong><br />
<strong><em>Un amministratore chiede quale differenza ci sia nel redigere il rendiconto condominiale secondo il principio di &#8221;cassa&#8221; oppure secondo il principio di &#8221;competenza&#8221;.</em></strong><br />
<span id="more-16001"></span><br />
Applicare il <strong>principio di &#8221;cassa&#8221;</strong> significa tenere conto soltanto delle <strong>entrate </strong>e delle <strong>uscite </strong>effettivamente avvenute nel periodo dell&#8217;esercizio contabile (individuato, in ambito condominiale, nei termini previsti dal regolamento o, in mancanza di questo, coincidente con l&#8217;anno solare) e non già delle somme che si riferiscono a tale periodo ma che sono, rispettivamente, ancora da corrispondere, o ancora da incassare. Diversamente, applicare il <strong>principio di &#8221;competenza&#8221; </strong>vuol dire inserire nel <strong>rendiconto </strong>tutte le voci di <strong>entrata e di uscita</strong> che si riferiscono<strong> all&#8217;esercizio contabile </strong>a prescindere, rispettivamente, dall&#8217;avvenuto<strong> incasso o pagamento.</strong></p>
<p><strong>Registrazione pluriennale</strong><br />
<strong><em>Dovendo a breve dare in locazione il mio immobile, vorrei sapere quali sono i vantaggi di corrispondere l&#8217;imposta di registro commisurata all&#8217;intera durata del rapporto contrattuale.</em></strong></p>
<p>Si ha diritto a una <strong>detrazione dall&#8217;imposta</strong>, in misura percentuale, pari alla metà del <strong>tasso di interesse legale (</strong>attualmente fissato <strong>all&#8217;1,5%</strong>) moltiplicato per il <strong>numero delle annualità</strong>.</p>
<p><strong>Aggiornamento del canone </strong><br />
<strong><em>Un proprietario di un locale commerciale domanda se possa inserire nel contratto di locazione che andrà a stipulare della durata di 7 anni + 6 anni una clausola che preveda l&#8217;aggiornamento annuale del canone nella misura del 100% delle variazioni accertate dall&#8217;Istat dell&#8217;indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati.</em></strong></p>
<p><strong>Sì. </strong>Dopo le <strong>modifiche </strong>recate dall&#8217;art. 41, comma 16 duodecies, d.l. n. 207/’08 (come convertito) all&#8217;art. 32, l. n. 392/&#8217;78 in tema di <strong>aggiornamento del canone</strong>, una <strong>pattuizione </strong>del genere, in un contratto la cui durata iniziale è superiore a quella minima prevista dalla legge, è senz&#8217;altro <strong>legittima</strong>. </p>
<p><strong>Indennità di vacanza contrattuale</strong><br />
<strong><em>Il nostro portiere ci ha chiesto quando gli verrà corrisposta l&#8217;indennità di vacanza contrattuale, poiché il relativo CCNL è scaduto il 31 dicembre scorso.</em><br />
</strong></p>
<p>Dal 1° aprile prossimo. Infatti, il<strong> CCNL</strong> per i <strong>dipendenti da proprietari di fabbricati</strong>, firmato da Confedilizia e CGIL/CISL/UIL, prevede che <strong>l&#8217;indennità di vacanza contrattuale </strong>sia dovuta, in caso di mancato accordo, dopo 3 mesi dalla data di <strong>scadenza contrattuale.</strong> Inizialmente sarà pari al 30% &#8211; e dopo 6 mesi al 50% &#8211; del <strong>tasso di inflazione </strong>programmato, applicato ai minimi retributivi contrattuali vigenti (paga o stipendio base ed indennità di contingenza). Tale indennità cesserà di essere corrisposta dalla data di inizio di<strong> applicazione dell&#8217;accordo di rinnovo del CCNL. </strong></p>
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		<title>Problemi di Affitti e Condominio? Confedilizia risponde&#8230;</title>
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		<pubDate>Tue, 30 Nov 2010 00:25:42 +0000</pubDate>
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		<description><![CDATA[Problemi di Affitti e Condominio? Confedilizia risponde&#8230; La rubrica fornisce risposta solo a quesiti di interesse generale. Non saranno, pertanto, presi in considerazione quesiti né a carattere personale né relativi [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.mondocasablog.com/wp-content/uploads/2010/11/Confedilizia-risponde-a-problemi-di-Affitti-e-Condominio.jpg?9d7bd4"><img src="http://www.mondocasablog.com/wp-content/uploads/2010/11/Confedilizia-risponde-a-problemi-di-Affitti-e-Condominio.jpg?9d7bd4" alt="" title="Confedilizia risponde a problemi di Affitti e Condominio" width="267" height="200" class="left" /></a><strong><em>Problemi di Affitti e Condominio? Confedilizia risponde&#8230;  </em></strong></p>
<p><strong><em>La rubrica fornisce risposta solo a quesiti di interesse generale. Non saranno, pertanto, presi in considerazione quesiti né a carattere personale né relativi a questioni già pendenti innanzi all’Autorità Giudiziaria</em></strong></p>
<p><strong>I quesiti vanno inoltrati alla Confedilizia tramite le oltre 200 Associazioni territoriali aderenti alla stessa e presso le quali è possibile attingere anche ogni ulteriore informazione. Per gli indirizzi delle Associazioni consultare i siti www.confedilizia.it/www.confedilizia.eu oppure telefonare al numero 06.67.93.489</strong></p>
<p><strong>IMMOBILE DA ADIBIRE ALL&#8217;ESERCIZIO DI ATTIVITÀ TEATRALI</strong><br />
<strong><em>Devo dare in locazione un immobile che il conduttore adibirà all’esercizio di attività teatrali. Posso fissare in sei anni  la durata minima del primo periodo contrattuale?</em></strong></p>
<p>No. Dopo la modifica operata dall&#8217;art. 7, comma 1, lett. a), l. n. 9/&#8217;07 all&#8217;art. 27, l. n. 392/&#8217;78, locazioni di tal genere hanno durata minima iniziale di nove anni. </p>
<p><strong>LOCAZIONE, INDICAZIONE DATI CATASTALI</strong><br />
<strong><em>Il proprietario di un appartamento appena concesso in locazione domanda se nella richiesta di registrazione del relativo contratto debba indicare i dati catastali dell&#8217;immobile.</em></strong></p>
<p>Sì. L&#8217;obbligo in questione è stato introdotto dall&#8217;art. 19, comma 15, d.l. n. 78/’10 (così come convertito in legge) ed è in vigore dall&#8217;1.7.&#8217;10. </p>
<p><strong>ASSEMBLEA, CONVOCAZIONE IN ASSENZA DELL&#8217;AMMINISTRATORE</strong><br />
<strong><em>In mancanza dell&#8217;amministratore, l&#8217;assemblea può essere convocata dai singoli condòmini?</em></strong></p>
<p>La risposta è positiva. Ove manchi l&#8217;amministratore, infatti, l&#8217;art. 66, secondo comma, disp. att. cod. civ., prevede che <strong>&#8221;l&#8217;assemblea tanto ordinaria quanto straordinaria&#8221; </strong>possa essere convocata &#8221;ad iniziativa di ciascun condomino&#8221;. </p>
<p><strong>PROPRIETÀ ESCLUSIVA E DIVIETO DI SPECIFICA DESTINAZIONE </strong><br />
<strong><em>È legittima una delibera, assunta a maggioranza, che vieti ai condòmini di dare una specifica destinazione alle loro proprietà esclusive?</em></strong></p>
<p>Secondo la giurisprudenza il divieto, a carico di un condomino, di dare una determinata destinazione al proprio immobile, traducendosi in una limitazione delle facoltà inerenti al diritto dominicale, non può derivare da una delibera assembleare adottata a maggioranza (che pertanto è nulla), ma presuppone il consenso unanime dei partecipanti alla comunione da manifestarsi in forma scritta. E questo indipendente dalla natura contrattuale o assembleare del regolamento di condominio su cui tale delibera va ad incidere (in tal senso, cfr. ex multis, Cass. sent. n. 3848 del 27.6.&#8217;85 e Cass. sent. n. 12173 dell&#8217;14.11.&#8217;91 e, più recentemente, Cass. sent. n. 5626 del 18.4.&#8217;02).<strong> La risposta al quesito, quindi, è senz&#8217;altro negativa.</strong></p>
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		<title>Problemi di affitti e condominio, Confedilizia risponde</title>
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		<pubDate>Tue, 03 Aug 2010 03:23:26 +0000</pubDate>
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			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.mondocasablog.com/wp-content/uploads/2010/08/Problemi-di-affitti-e-condominio-Confedilizia-risponde.jpg?9d7bd4"><img src="http://www.mondocasablog.com/wp-content/uploads/2010/08/Problemi-di-affitti-e-condominio-Confedilizia-risponde.jpg?9d7bd4" alt="" title="Problemi di affitti e condominio Confedilizia risponde" width="200" height="200" class="left" /></a><strong><em>Problemi di affitti e condominio, Confedilizia risponde</em></strong></p>
<p><strong><em>La rubrica fornisce risposta solo a quesiti di interesse generale. Non saranno, pertanto, presi in considerazione quesiti né a carattere personale né relativi a questioni già pendenti innanzi all&#8217;Autorità Giudiziaria</em></strong></p>
<p><strong>I quesiti vanno inoltrati alla Confedilizia tramite le oltre 200 Associazioni territoriali aderenti alla stessa e presso le quali è possibile attingere anche ogni ulteriore informazione. Per gli indirizzi delle Associazioni consultare i siti www.confedilizia.it/www.confedilizia.eu oppure telefonare al numero 06.67.93.489</strong><br />
<strong><br />
LICENZA PER FINITA LOCAZIONE, SFRATTO E SFRATTO PER MOROSITÀ</strong><br />
<strong><em>Si domanda quale differenza vi sia tra &#8221;licenza per finita locazione&#8221;, &#8221;sfratto&#8221; e &#8221;sfratto per morosità&#8221;.</em></strong><br />
<span id="more-11645"></span><br />
Tutte le procedure in questione iniziano con un&#8217;intimazione rivolta al conduttore di lasciar libero l&#8217;<strong>immobile</strong>, con contestuale citazione per la convalida. Il presupposto però è diverso: nella &#8221;<strong>licenza per finita locazione</strong>&#8221; il contratto deve venire ancora a scadenza; nello &#8221;<strong>sfratto</strong>&#8221; il contratto è già scaduto; nello &#8221;<strong>sfratto per morosità</strong>&#8221; il procedimento origina dal mancato pagamento dei <strong>canoni </strong>alle <strong>scadenze </strong>stabilite.</p>
<p><strong>ANIMALI IN APPARTAMENTO</strong><br />
<strong><em>Si domanda se un regolamento di condominio, approvato a maggioranza dall&#8217;assemblea, possa vietare ai condòmini di tenere animali nei loro appartamenti.</em></strong></p>
<p>Secondo la <strong>giurisprudenza </strong>la detenzione di <strong>animali </strong>in un <strong>condominio</strong>, nell&#8217;ambito delle singole proprietà esclusive, può essere vietata solo da un <strong>regolamento </strong>di tipo <strong>contrattuale </strong>(cfr. Trib. Piacenza, sent. n. 354 del 10.4.&#8217;01). La risposta, pertanto, è negativa.</p>
<p><strong>CONFERIMENTO A SOCIETÀ E DIRITTO DI PRELAZIONE</strong><br />
<strong><em>Si domanda se in caso di conferimento in proprietà ad una società di un immobile in cui il conduttore svolge un’attività commerciale spetti a quest&#8217;ultimo il diritto di prelazione.</em></strong></p>
<p>No. In tal caso infatti, secondo la <strong>giurisprudenza</strong>, non è configurabile il requisito del &#8220;<strong>trasferimento a titolo oneroso</strong>&#8221; che l’art. 38, l. 392/&#8217;78 pone come condizione per riconoscere al conduttore il <strong>diritto di prelazione</strong> (Cass. sent. n. 19160 del 29.9.’05).</p>
<p><strong>PIANEROTTOLO E PIANTE ORNAMENTALI</strong><br />
<strong><em>Si domanda se un condomino, nel silenzio del regolamento di condominio, possa collocare sul pianerottolo, davanti alla porta di ingresso della sua abitazione, delle piante ornamentali.</em> </strong></p>
<p><strong>La risposta è positiva</strong>, a condizione che tali piante  non siano sistemate nella parte del pianerottolo più vicina alle scale in maniera tale da costringere gli altri <strong>condòmini </strong>a disagevoli o pericolosi movimenti (in tal senso, Cass. sent. n. 3376 del 6.5.’88).</p>
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		<title>Problemi di affitti e condominio, Confedilizia risponde</title>
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		<pubDate>Tue, 29 Jun 2010 03:25:48 +0000</pubDate>
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		<description><![CDATA[Problemi di affitti e condominio, Confedilizia risponde La rubrica fornisce risposta solo a quesiti di interesse generale. Non saranno, pertanto, presi in considerazione quesiti né a carattere personale né relativi [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.mondocasablog.com/wp-content/uploads/2010/06/Problemi-di-affitti-e-condominio-Confedilizia-risponde.jpg?9d7bd4"><img src="http://www.mondocasablog.com/wp-content/uploads/2010/06/Problemi-di-affitti-e-condominio-Confedilizia-risponde.jpg?9d7bd4" alt="" title="Problemi di affitti e condominio Confedilizia risponde" width="200" height="200" class="left" /></a><strong><em>Problemi di affitti e condominio, Confedilizia risponde</em></strong></p>
<p><strong><em>La rubrica fornisce risposta solo a quesiti di interesse generale. Non saranno, pertanto, presi in considerazione quesiti né a carattere personale né relativi a questioni già pendenti innanzi all’Autorità Giudiziaria </em></strong></p>
<p><strong>I quesiti vanno inoltrati alla Confedilizia tramite le oltre 200 Associazioni territoriali aderenti alla stessa e presso le quali è possibile attingere anche ogni ulteriore informazione. Per gli indirizzi delle Associazioni consultare i siti www.confedilizia.it/www.confedilizia.eu oppure telefonare al numero 06.67.93.489</strong></p>
<p><strong>LOCAZIONE DI ALBERGO</strong><br />
<strong><em>Si domanda se la durata minima iniziale di un contratto di locazione di un immobile adibito ad attività alberghiera sia di sei anni.</em></strong><br />
<span id="more-10777"></span><br />
Ai sensi dell&#8217; art. 27, l. 392 / &#8217;78 <strong>locazioni </strong>di tal genere hanno durata minima iniziale di nove anni. La risposta al quesito, pertanto, è negativa.</p>
<p><strong>TRASFORMAZIONE DELLA TERRAZZA IN TETTO</strong><br />
<strong><em>Un condomino domanda quale maggioranza occorra, in sede assembleare, per deliberare la trasformazione della terrazza comune in tetto</em></strong></p>
<p>È stato ritenuto che per deliberare un intervento del genere sia necessaria l&#8217; <strong>unanimità </strong>giacché, pur restando immutata la funzione di copertura del fabbricato, &#8221;risultano compromesse le facoltà accessorie di godimento consentite dalla terrazza, quali l&#8217; <strong>accessibilità</strong>, l&#8217; <strong>affaccio </strong>e la <strong>permanenza</strong>, senza che il danno sia compensato da alcun vantaggio&#8221; (in tal senso, Trib. Nocera Inferiore, sent. n. 961 dell&#8217; 8.10.&#8217;02).</p>
<p><strong>REDDITO DA LOCAZIONE E IRPEF</strong><br />
<strong><em>Si domanda come debba essere determinato il reddito da assoggettare all&#8217; Irpef per i contratti di locazione di tipo libero (4+4)</em></strong></p>
<p>Il <strong>reddito </strong>da assoggettare all&#8217; <strong>Irpef </strong>per questo genere di contratti è dato dal valore più alto tra la <strong>rendita catastale </strong>(rivalutata del 5 per cento) e il canone di locazione (aggiornato con le rivalutazioni Istat) ridotto del 15 per cento (o del 25 per cento per i fabbricati situati nella città di Venezia e in alcune isole della Laguna).</p>
<p><strong>DIRITTO DI SCELTA DEI POSTI AUTO</strong><br />
<strong><em>Un amministratore domanda se sia legittima una delibera assembleare, assunta a maggioranza, che attribuisca il diritto di scegliere i posti auto nel garage condominiale &#8211; tra loro non equivalenti per comodità di accesso &#8211; a partire dal condomino titolare del più alto numero di millesimi.</em></strong></p>
<p>La <strong>risposta è negativa</strong>. La <strong>Cassazione</strong>, infatti, statuendo su di un caso analogo, ha avuto modo di precisare che &#8221;la regolamentazione dell&#8217; uso della cosa comune, in assenza dell&#8217; unanimità, deve seguire il principio della parità di godimento tra tutti i condòmini stabilito dall&#8217; art.1102 cod. civ., il quale impedisce che, sulla base del criterio del valore delle singole quote, possa essere riconosciuto ad alcuni il diritto di fare un uso del bene, dal punto di vista qualitativo, diverso dagli altri (sent. n. 26226 del 7 12.&#8217;06).</p>
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		<title>Problemi di affitti e condominio? Confedilizia per voi</title>
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		<pubDate>Tue, 01 Jun 2010 03:35:25 +0000</pubDate>
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			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.mondocasablog.com/wp-content/uploads/2010/05/Problemi-di-affitti-e-condominio-Confedilizia-per-voi.jpg?9d7bd4"><img src="http://www.mondocasablog.com/wp-content/uploads/2010/05/Problemi-di-affitti-e-condominio-Confedilizia-per-voi.jpg?9d7bd4" alt="" title="Problemi di affitti e condominio Confedilizia per voi" width="200" height="258" class="left" /></a><strong><em>Problemi di affitti e condominio? Confedilizia per voi</em</strong></p>
<p><strong><em>La rubrica fornisce risposta solo a quesiti di interesse generale. Non saranno, pertanto, presi in considerazione quesiti né a carattere personale né relativi aquestioni già pendenti innanzi all’ Autorità Giudiziaria<br />
</em></strong></p>
<p><strong>I quesiti vanno inoltrati alla Confedilizia tramite le oltre 200 Associazioni territoriali aderenti alla stessa e presso le quali è possibile attingere anche ogni ulteriore informazione. Per gli indirizzi delle Associazioni consultare i siti www.confedilizia.it/www.confedilizia.eu oppure telefonare al numero 06.67.93.489<br />
</strong></p>
<p><strong>Nomina amministratore</strong><br />
<strong><em>Si domanda se sia obbligatorio nominare un <strong>amministratore </strong>allorché il numero complessivo dei condòmini sia pari a quattro.</em></strong></p>
<p>No. Ai sensi dell&#8217; art. 1129 c.c. tale obbligo sussiste solo quando i condòmini siano &#8221;più di quattro&#8221;.<br />
<span id="more-10033"></span><br />
<strong>Prelazione e studio professionale</strong><br />
<strong><em>Si domanda se, in caso di vendita di un immobile adibito a studio professionale, spetti all&#8217; inquilino il diritto di prelazione.</em></strong></p>
<p>Ai sensi dell&#8217; art. 41, l. 392 / &#8217;78 tale diritto non spetta ai <strong>conduttori di immobili </strong>destinati all&#8217; esercizio di <strong>attività professionali</strong>. La risposta al quesito, pertanto, è negativa.</p>
<p><strong>Apertura di un abbaino sul tetto comune </strong><br />
<strong><em>Si domanda se, in un edificio condominiale, il proprietario del sottotetto, senza chiedere l&#8217; autorizzazione dell&#8217; assemblea,  possa aprire nel tetto comune un abbaino per dare aria e luce ai locali sottostanti.</em> </strong></p>
<p>La risposta è positiva, a condizione che i <strong>lavori </strong>vengano eseguiti a regola d&#8217; arte e che l&#8217; opera non pregiudichi la funzione di copertura del tetto, non alteri il <strong>decoro architettonico</strong> e non leda altrimenti il diritto degli altri <strong>condòmini </strong>(in tal senso, Cass. sent. n. 391 del 24.2.&#8217;64).</p>
<p><strong>Avviamento e locale di vendita all&#8217; ingrosso</strong><br />
<strong><em>Si domanda se sia dovuta l&#8217; indennità di avviamento commerciale al conduttore che nel locale concessogli in locazione svolga attività di vendita all&#8217;ingrosso.</em></strong></p>
<p>Al quesito ha risposto la <strong>Cassazione </strong>che sul punto si è così espressa: &#8221;In ipotesi di cessazione della <strong>locazione </strong>di immobile destinato all&#8217; esercizio di <strong>attività commerciale</strong>, l&#8217; <strong>indennità </strong>per la <strong>perdita </strong>dell&#8217; <strong>avviamento</strong>, ai sensi degli artt. 34 e 35 della legge n. 392 del 1978, spetta solo in caso di <strong>immobili </strong>utilizzati per lo svolgimento di attività comportanti contatti diretti con il pubblico degli <strong>utenti </strong>e dei <strong>consumatori</strong>, cioè come luoghi utilizzati per la frequentazione diretta e strumentalmente negoziale, della generalità originariamente indifferenziata dei destinatari ultimi dell&#8217;offerta dei beni o dei servizi commerciali, non anche, pertanto, nel caso di <strong>immobili </strong>adibiti a vendita all&#8217; ingrosso&#8221; (cfr. sent. n. 4433 del 10.5.&#8217;96).</p>
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		<title>Problemi di affitti e condominio, Confedilizia risponde</title>
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		<pubDate>Tue, 04 May 2010 03:15:10 +0000</pubDate>
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			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.mondocasablog.com/wp-content/uploads/2010/05/Problemi-di-affitti-e-condominio-Confedilizia-risponde.jpg?9d7bd4"><img src="http://www.mondocasablog.com/wp-content/uploads/2010/05/Problemi-di-affitti-e-condominio-Confedilizia-risponde-300x195.jpg?9d7bd4" alt="" title="Problemi di affitti e condominio Confedilizia risponde" width="300" height="195" class="left" /></a><em>Problemi di affitti e condominio, Confedilizia risponde</em></p>
<p><em>La rubrica fornisce risposta solo a quesiti di interesse generale. Non saranno, pertanto, presi in considerazione quesiti né a carattere personale né relativi a questioni già pendenti innanzi all&#8217; Autorità Giudiziaria. </em></p>
<p><em>I quesiti vanno inoltrati alla Confedilizia tramite le oltre 200 Associazioni territoriali aderenti alla stessa e presso le quali è possibile attingere anche ogni ulteriore informazione. Per gli indirizzi delle Associazioni consultare i siti www.confedilizia.it/www.confedilizia.eu oppure telefonare al numero 06.67.93.489</em></p>
<p><strong>Comunicazione di cessione del fabbricato</strong><br />
<em>In caso di locazione a un cittadino italiano di un appartamento per un periodo di 10 giorni, si domanda se ricorra l&#8217; obbligo di comunicazione di cessione del fabbricato all&#8217; autorità di pubblica sicurezza.</em><br />
<span id="more-9090"></span><br />
No, per il caso di specie non v&#8217; è alcun <strong>obbligo </strong>di <strong>comunicazione</strong>. Secondo, infatti, l&#8217; art. 12, d.l. n. 59 del 21.3.&#8217;78 (così come convertito in legge) tale obbligo ricorre solo per <strong>locazioni </strong>superiori ad un mese.</p>
<p><strong>Comunione e condominio</strong><br />
<em>Si domanda se possa essere applicato anche in materia condominiale l&#8217; art. 1102 c.c. che consente a ciascun partecipante alla comunione di servirsi, a determinate condizioni, della cosa comune.</em></p>
<p>Sì, è possibile. Secondo la <strong>giurisprudenza</strong>, infatti, l&#8217; art. 1102 c.c. pur dettato in materia di comunione in generale, è applicabile in materia di <strong>condominio </strong>degli <strong>edifici </strong>per il richiamo contenuto nell&#8217; art. 1139 c.c. (in tal senso, ex multis, Cass. sent. 240 del 11.1.&#8217;97).</p>
<p><strong>Partecipazione del conduttore all&#8217; assemblea di condominio</strong><br />
<em>Si domanda in quali casi la legge riconosce al conduttore il diritto di partecipare all&#8217; assemblea di condominio.</em></p>
<p>L&#8217; art. 10, l. 392 / &#8217;78 stabilisce che il <strong>conduttore </strong>ha diritto di voto, in luogo del <strong>proprietario </strong>dell&#8217; <strong>immobile </strong><strong>locatogli</strong>, &#8221;nelle delibere dell&#8217;<strong> assemblea condominiale</strong> relative alle spese e alle modalità di gestione dei servizi di <strong>riscaldamento </strong>e di <strong>condizionamento </strong>d&#8217; <strong>aria</strong>&#8221;. Sempre secondo la predetta disposizione il conduttore &#8221;ha inoltre diritto di intervenire, ma senza diritto di voto, nelle delibere relative alla modificazione degli altri servizi comuni&#8221;.</p>
<p><strong>Innovazione, incidenza sul decoro architettonico </strong><br />
<em>Si domanda su quali criteri occorre basarsi per valutare l&#8217; incidenza di un&#8217; innovazione sul decoro architettonico di un edificio condominiale. </em><br />
Al quesito ha risposto la <strong>Cassazione </strong>secondo cui, per i fini di cui trattasi, occorre adottare, &#8221;caso per caso, criteri di maggiore o minore rigore in considerazione delle caratteristiche del singolo <strong>edificio </strong>e / o della parte di esso interessata&#8221;, e tenere conto anche del fatto se tale <strong>edificio </strong>abbia avuto &#8221;originariamente ed in quale misura un&#8217; unitarietà di linee e di stile, suscettibile di significativa alterazione in rapporto all&#8217; <strong>innovazione</strong>&#8221; realizzata (in tal senso, sent. n. 5417 del 15.4.&#8217;02).</p>
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		<title>Problemi di affitti e condominio, Confedilizia risponde</title>
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		<pubDate>Tue, 30 Mar 2010 03:30:33 +0000</pubDate>
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			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.mondocasablog.com/wp-content/uploads/2010/03/Problemi-di-affitti-e-condominio-Confedilizia-risponde2.jpg?9d7bd4"><img src="http://www.mondocasablog.com/wp-content/uploads/2010/03/Problemi-di-affitti-e-condominio-Confedilizia-risponde2.jpg?9d7bd4" alt="" title="Problemi di affitti e condominio Confedilizia risponde" width="261" height="200" class="left" /></a><strong>Problemi di affitti e condominio, Confedilizia risponde</strong></p>
<p><em>La rubrica fornisce risposta solo a quesiti di interesse generale. Non saranno, pertanto, presi in considerazione quesiti né a carattere personale né relativi a questioni già pendenti innanzi all&#8217; Autorità Giudiziaria.</em></p>
<p><em>I quesiti vanno inoltrati alla Confedilizia tramite le oltre 200 Associazioni territoriali aderenti alla stessa e presso le quali è possibile attingere anche ogni ulteriore informazione. Per gli indirizzi delle Associazioni consultare i siti www.confedilizia.it/www.confedilizia.eu oppure telefonare al numero 06.67.93.489</em></p>
<p><em>Riscossione dei contributi condominiali<br />
Un amministratore domanda se possa agire per la riscossione dei contributi condominiali direttamente nei confronti del conduttore.</em></p>
<p>No, <strong>non è possibile</strong>. Come precisato dalla <strong>giurisprudenza</strong>, infatti, l&#8217; <strong>amministratore di condominio</strong> – a norma degli artt. 1123 c.c. e 63 disp. att. c.c. – può riscuotere pro quota e in base allo stato di ripartizione approvato dall&#8217; <strong>assemblea</strong>, le spese per la <strong>manutenzione </strong>delle <strong>cose comuni</strong> e per la prestazione dei servizi nell&#8217; <strong>interesse comune</strong> direttamente ed esclusivamente dai <strong>condòmini </strong>(in tal senso, Cass. sent. n. 10719 del 28.10.’93).<br />
<span id="more-7919"></span><br />
<em>Copertura dell&#8217; autorimessa, ripartizione delle spese<br />
Nel silenzio del regolamento di condominio, si domanda quale sia il criterio da applicare per ripartire la spesa inerente il rifacimento di un cortile comune che svolga anche funzione di copertura dell&#8217; autorimessa condominiale.</em></p>
<p>Al quesito ha risposto la <strong>Cassazione</strong>, secondo cui in un&#8217; ipotesi del genere sussistono le condizioni &#8221;per un&#8217; applicazione analogica dell&#8217; art. 1125 c.c.&#8221;, il quale accolla per intero le spese relative alla <strong>manutenzione </strong>di una parte di una struttura complessa (il <strong>pavimento </strong>del piano superiore) a chi con l&#8217; uso esclusivo della stessa determina la necessità di tale <strong>manutenzione</strong>. Ciò, infatti, è quello che si verifica anche nel caso di usura della <strong>pavimentazione </strong>di un cortile comune, la quale è determinata dall&#8217; utilizzazione esclusiva che della stessa viene fatta dalla collettività dei <strong>condòmini </strong>(in tal senso, sent. n. 18194 del 14.9.’05).</p>
<p><em>Indennità di avviamento e cessazione dell&#8217; attività<br />
Si domanda se sia dovuta l&#8217; indennità di avviamento commerciale ad un conduttore che, successivamente al rilascio dell&#8217; immobile a seguito di disdetta del locatore, cesserà la sua attività.</em></p>
<p>Sì, l&#8217; <strong>indennità </strong>è comunque dovuta. Secondo la <strong>Cassazione </strong>infatti, ai fini dell&#8217; attribuzione dell&#8217; <strong>indennità </strong>per la perdita dell&#8217; <strong>avviamento commerciale</strong>, è sufficiente l&#8217; anticipata <strong>cessazione </strong>del rapporto a causa del recesso del <strong>locatore</strong>, non richiedendo la <strong>legge </strong>ulteriori condizioni e, quindi, restando irrilevante sia la circostanza che il <strong>conduttore </strong>estromesso abbia cessato ogni attività prima o dopo il rilascio dell&#8217; <strong>immobile</strong>, sia la carenza di prova di un effettivo danno o dell&#8217; esistenza in concreto dell&#8217; <strong>avviamento </strong>(in tal senso, sent n. 7528 del 27.3.&#8217;09).</p>
<p><em>Integrazione di disdetta non motivata<br />
Un locatore, che ha inviato al suo inquilino una disdetta non motivata per la scadenza del primo periodo contrattuale, domanda se tale disdetta possa essere validamente rinnovata con un altro atto contenente l&#8217; indicazione dei motivi omessi.</em></p>
<p><strong>La risposta è positiva, p</strong>urché il tutto avvenga entro il termine di preavviso stabilito dalla <strong>legge </strong>(in tal senso, Cass. sent. n. 7696 del 21.3.&#8217;08).</p>
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		<title>Problemi di affitti e condominio, Confedilizia risponde</title>
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		<pubDate>Mon, 01 Mar 2010 03:20:27 +0000</pubDate>
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			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.mondocasablog.com/wp-content/uploads/2010/02/1Problemi-di-affitto-e-condominio.jpg?9d7bd4"><img src="http://www.mondocasablog.com/wp-content/uploads/2010/02/1Problemi-di-affitto-e-condominio.jpg?9d7bd4" alt="" title="1Problemi di affitto e condominio" width="293" height="200" class="left" /></a><strong><em>La rubrica fornisce risposta solo a quesiti di interesse generale. Non saranno, pertanto, presi in considerazione quesiti né a carattere personale né relativi a questioni già pendenti innanzi all’Autorità Giudiziaria. </p>
<p>I quesiti vanno inoltrati alla Confedilizia tramite le oltre 200 Associazioni territoriali aderenti alla stessa e presso le quali è possibile attingere anche ogni ulteriore informazione. Per gli indirizzi delle Associazioni consultare i siti www.confedilizia.it/www.confedilizia.eu oppure telefonare al numero 06.67.93.489</strong></em></p>
<p><strong>Rinnovazione del contratto in caso di durata più lunga del primo periodo contrattuale </strong><br />
<em>In una locazione ad uso commerciale le parti hanno stabilito una durata del primo periodo contrattuale di sette anni, mentre nulla hanno convenuto con riferimento al successivo periodo di rinnovazione. Si domanda se sia corretto ritenere che il contratto, alla scadenza dei primi sette anni, si rinnovi per un eguale periodo.</em><br />
<span id="more-7149"></span><br />
No, non è corretto. La <strong>giurisprudenza </strong>– sulla base del dettato normativo di cui all’art. 28 della legge 392 / &#8217;78 – ha escluso, infatti, che la <strong>rinnovazione tacita </strong>di un <strong>rapporto locatizio</strong>, ove le parti abbiano previsto una durata del primo<strong> periodo contrattuale</strong> superiore al minimo fissato dalla <strong>legge </strong>(sei anni), possa comportare una durata superiore al minimo suddetto, e cioè pari a quella stabilita convenzionalmente all&#8217; inizio del rapporto (in tal senso, Cass. sent. n. 2316 del 2.2.&#8217;07).</p>
<p><strong>Condominio e privacy </strong><br />
<em>Un amministratore domanda se sia legittimo affiggere nell&#8217; androne condominiale l&#8217; elenco dei condòmini morosi.<br />
</em><br />
La risposta è negativa. Un&#8217; iniziativa del genere, infatti, è stata ritenuta dal <strong>Garante della protezione</strong> dei dati personali lesiva della <strong>privacy </strong>degli interessati (Provv. 11.5.&#8217; 06).</p>
<p><strong>Miglioramenti e consenso del locatore</strong><br />
<em>Si domanda se un conduttore, che abbia eseguito sull&#8217; immobile a lui concesso in locazione dei miglioramenti senza il consenso espresso del locatore, abbia diritto all&#8217; indennità prevista dall&#8217; art. 1592 c.c.</em></p>
<p>Il diritto del <strong>conduttore </strong>alla <strong>indennità </strong>per i <strong>miglioramenti </strong>della <strong>cosa locata </strong>presuppone, ai sensi dell&#8217;art. 1592 cod. civ., che le relative opere siano state eseguite con il consenso del <strong>locatore</strong>, e tale consenso, importando cognizione dell&#8217; entità, anche economica, e della convenienza delle opere, non può essere implicito, né può desumersi da atti di tolleranza, ma deve concretarsi in una chiara ed inequivoca manifestazione di volontà volta ad approvare le eseguite innovazioni (in tal senso, Cass. sent. n. 2494 del 30.1.&#8217; 09). Nel caso di specie, pertanto, l&#8217; <strong>indennità </strong>non è dovuta.</p>
<p><strong>Innovazione vietata, impugnazione</strong><br />
<em>Si domanda se una delibera che abbia introdotto un&#8217; <strong>innovazione </strong>vietata possa essere impugnata anche successivamente al termine decadenziale di 30 giorni.</em></p>
<p>Sì. Secondo la <strong>giurisprudenza </strong>infatti, trattandosi di <strong>delibera </strong>nulla, l&#8217; impugnativa può essere proposta indipendentemente dal termine di decadenza di cui all&#8217; art. 1137 c.c. (in tal senso, Cass. sent. 2586 del 15.10.1973).</p>
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		<title>I lettori scrivono. Gli interessi dei molti, dei pochi e di uno solo: l&#8217; ENEL</title>
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		<pubDate>Fri, 26 Feb 2010 03:05:06 +0000</pubDate>
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				<category><![CDATA[Difesa del consumatore]]></category>
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		<description><![CDATA[Tenuta a debita distanza dai riflettori dell&#8217; informazione, c&#8217; è un&#8217; Italia reale che stenta ad arrivare alla fine del mese, una parte significativa di Paese di cui sui media [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.mondocasablog.com/wp-content/uploads/2010/02/I-lettori-scrivono.jpg?9d7bd4"><img src="http://www.mondocasablog.com/wp-content/uploads/2010/02/I-lettori-scrivono.jpg?9d7bd4" alt="" title="I lettori scrivono" width="200" height="226" class="left" /></a>Tenuta a debita distanza dai riflettori dell&#8217; <strong>informazione</strong>, c&#8217; è un&#8217; <strong>Italia real</strong>e che stenta ad arrivare alla fine del mese, una parte significativa di Paese di cui sui media si parla poco e malvolentieri. Gli ultimi <strong>dati ISTAT</strong> sulle condizioni di vita e sul <strong>reddito </strong>degli italiani registrano una <strong>crescita </strong>del numero dei<strong> nuclei familiari in difficoltà,</strong> che salgono dal 15 % del 2007 al 17 % del 2008, con punte drammatiche sino al 30 % al Sud.</p>
<p>La fotografia scattata dall&#8217; <strong>ISTAT </strong>mostra che quasi il 12 % delle <strong>famiglie </strong>non riesce a pagare regolarmente le bollette delle utenze domestiche (oltre il 25 % in Sicilia). Non si tratta dell&#8217; opportunità o meno di comprare l&#8217; ultimo modello di cellulare, o il computer più innovativo, o il televisore di tendenza, ma dell&#8217; oggettiva difficoltà per centinaia di migliaia di <strong>famiglie </strong>di pagare l&#8217; <strong>elettricità </strong>e il <strong>gas</strong>.</p>
<p>Se un&#8217; autorità è istituzionalmente preposta alla <strong>regolamentazione </strong>e alla<strong> vigilanza di servizi</strong> che, per loro stessa natura, sono considerati <strong>essenziali</strong>, essa dovrebbe sempre considerare l&#8217; <strong>impatto economico</strong> dei propri provvedimenti anche sulle <strong>fasce sociali più deboli</strong> e vulnerabili della popolazione.<br />
<span id="more-7129"></span><br />
Tecnicamente, la nuova legittimità sostanziale imposta dalla recente <strong>riforma </strong>della legge sul <strong>procedimento amministrativ</strong>o implica che un <strong>atto amministrativo</strong> è invalido se difforme dalla norma che lo disciplina: se la norma è una norma giuridica, il vizio è di legittimità e l&#8217; atto sarà illegittimo; se la norma è una norma di buona <strong>amministrazione</strong>, il vizio che consegue è di merito e l&#8217; atto sarà inopportuno.</p>
<p>Il fondamento dei vizi di merito è nella violazione del principio di buona <strong>amministrazione </strong>sancito dall&#8217; articolo 97 della <strong>Costituzione</strong>, a cui deve ispirarsi la <strong>Pubblica Amministrazione</strong> nell’esercizio dei propri poteri. I vizi di merito possono invalidare atti discrezionali e consistono nella violazione da parte della <strong>Pubblica Amministrazione </strong>di norme non giuridiche di opportunità, di equità, di eticità, di economicità.</p>
<p>Il <strong>Codice del Consumo </strong>prevede che gli interessi collettivi vengano tutelati ed il<strong> Consiglio Nazionale dei Consumatori e degli Utenti (CNCU)</strong>, tra l&#8217; altro, ha il preciso compito istituzionale di promuovere azioni propositive presso il Governo. Proponga l&#8217; abolizione delle inique spese di voltura della fornitura elettrica per usi domestici sul <strong>servizio di maggior tutela</strong>, dunque, com&#8217; è stato richiesto dal sottoscritto allo stesso <strong>CNCU </strong>da oltre 60 giorni, ancora senza alcun esito.</p>
<p>In un famoso <strong>serial</strong> di fantascienza, quel personaggio con le orecchie a punta, il sig. Spock, sosteneva che <strong>le esigenze dei molti contano più di quelle dei pochi o di uno solo</strong>.</p>
<p>Nel Bel Paese reale, invece, uno solo è il <strong>fornitore elettrico ex monopolista</strong> e tuttora controllato per più del 30% dallo Stato, in un <strong>mercato </strong>dell&#8217; <strong>energia </strong>pseudo liberalizzato teatro di continue scorrettezze e soprusi a danno dei <strong>consumatori</strong>, senza che l&#8217; Autorità di regolamentazione intervenga a loro tutela.</p>
<p><strong>Le autorità istituzionali farebbero bene a misurarsi con questi problemi e risolvere le loro contraddizioni.</strong></p>
<p><strong>Buon lavoro&#8230;</p>
<p>Aldo Garuti, Genova </strong></p>
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