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	<title>Mondocasablog &#187; Norme e leggi sulla casa</title>
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	<description>Il mondo della casa a 360°</description>
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		<title>Clausola di salvaguardia, a rischio molte norme sulla casa</title>
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		<pubDate>Sat, 29 Oct 2011 22:00:00 +0000</pubDate>
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		<description><![CDATA[Indispensabile procedere al più presto all’individuazione dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale che si sovrappongono alle prestazioni assistenziali. Così si esprimono Appc, Asppi, Confedilizia e Unioncasa – le [...]]]></description>
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<strong>Così si esprimono Appc, Asppi, Confedilizia e Unioncasa – le organizzazioni che rappresentano il mondo immobiliare, nelle sue componenti tanto dei piccoli proprietari di casa come degli investitori istituzionali – guardano con crescente preoccupazione alla eventualità che in assenza dei previsti provvedimenti in materia fiscale ed assistenziale, scatti un forte inasprimento della fiscalità sugli immobili, a partire dal 2012, attraverso il taglio lineare ed indiscriminato di svariate possibilità di detrazione o deduzione relative alla casa.</strong><br />
<span id="more-21312"></span><br />
Come noto, infatti, la <strong>“clausola di salvaguardia” </strong>contenuta nella manovra di luglio, come modificata dalla manovra di agosto, prevede la riduzione – del 5% a partire dal 2012 e del 20% a partire dal 2013 – di tutti i 483 regimi “agevolativi” previsti dalla tabella allegata alla manovra di luglio, a meno che entro il 30 settembre 2012 non siano adottati <em>“provvedimenti legislativi in materia fiscale ed assistenziale aventi ad oggetto il riordino della spesa in materia sociale, nonché la eliminazione o riduzione dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale che si sovrappongono alle prestazioni assistenziali, tali da determinare effetti positivi, ai fini dell&#8217;indebitamento netto, non inferiori a 4.000 milioni di euro per l&#8217;anno 2012, nonché a 16.000 milioni di euro per l’anno 2013 ed a 20.000 milioni di euro annui a decorrere dall&#8217;anno 2014”</em>.<br />
<strong>Appc, Asppi, Confedilizia e Unioncasa</strong> sollecitano quindi il Governo a mettere in atto le<strong> misure necessarie </strong>ad evitare l’applicazione per il 2012 del taglio lineare del 5% di tutte le 483 voci inserite nella manovra di luglio.<br />
In particolare, se l’individuazione e la successiva eliminazione o riduzione delle “sovrapposizioni” di cui sopra saranno sollecite, sarà possibile, visti i risultati complessivi ai quali tale azione porterebbe, verificare già prima del 2012 quanto sia necessario incidere con la ben più complessa azione di riordino della spesa in materia sociale, e così assicurare in tempi brevi la non applicazione per il 2012 del taglio lineare del 5%.<br />
Le organizzazioni del <strong>mondo immobiliare</strong> sottolineano ancora come nell’elenco allegato alla manovra di luglio avrebbero dovuto essere comprese – ai sensi dell’art. 40, comma 1, lettera a), della legge 196/2009 – le sole disposizioni “recanti esenzioni o riduzioni del prelievo obbligatorio, con l&#8217;indicazione della natura delle agevolazioni, dei soggetti e delle categorie dei beneficiari e degli obiettivi perseguiti”.<br />
Ciononostante, nell’elenco allegato al provvedimento di luglio figurano una serie di disposizioni che non costituiscono affatto <strong>regimi agevolativi</strong>. A titolo esemplificativo, e limitandosi al solo <strong>settore immobiliare,</strong> nell’elenco è presente – oltre all’<strong>esenzione Irpef per l’abitazione principale</strong> – la norma sull’<strong>abbattimento del 15% del canone di locazione ai fini Irpef</strong>, che è una deduzione forfettaria delle spese. Misura che – qualora non si intervenga in tempo utile – subirà il taglio del 5 e del 20% insieme, fra l’altro, con le <strong>detrazioni del 36 e del 55% per le ristrutturazioni edilizie e per il risparmio energetico</strong> nonché con la <strong>deduzione del 30% per i contratti di locazione agevolati a canone calmierato.</strong></p>
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		<title>La cedolare secca: un successo inaspettato</title>
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		<pubDate>Mon, 29 Aug 2011 22:00:43 +0000</pubDate>
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		<description><![CDATA[Un&#8217;indagine di Solo Affitti ha segnalato che in Italia quasi un proprietario di casa su due la preferisce alla tassazione Irpef. In Italia quasi un proprietario di casa su due [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.mondocasablog.com/wp-content/uploads/2011/08/La-cedolare-secca-un-successo-inaspettato-300x203.jpg?9d7bd4" alt="" title="La cedolare secca un successo inaspettato" width="300" height="203" class="left" /><strong><em>Un&#8217;indagine di Solo Affitti ha segnalato che in Italia quasi un proprietario di casa su due la preferisce alla tassazione Irpef.</em></strong><br />
<strong>In Italia quasi un proprietario di casa su due sceglie la nuova tassazione sui redditi locazione, la cosiddetta “cedolare secca”, al momento della stipula di un nuovo contratto di locazione. È quanto emerge da un’indagine del franchising immobiliare Solo Affitti, che ha analizzato le richieste pervenute alle agenzie nelle principali città italiane. </strong><br />
<span id="more-20612"></span><br />
Ad alcuni mesi dall&#8217;entrata in vigore della <strong>cedolare secca</strong>, la percentuale di <strong>proprietari di immobili </strong>rimasti fedeli alla <strong>tassazione Irpef</strong>  è scesa a poco più del 50%.<br />
<strong>La cedolare secca piace soprattutto al Sud.</strong> Sul fronte dei <strong>nuovi contratti stipulati </strong>da quando è entrata in vigore la <strong>nuova tassazione,</strong> la<strong> cedolare secca</strong> va forte soprattutto nel Sud Italia, con una media del 64% di <strong>proprietari </strong>che la scelgono, mentre nel Centro e nel Nord si scende rispettivamente al 47% e al 46%.<br />
A Milano e Roma il dato si attesta rispettivamente sul 54% e sul 53%. Un vero boom si registra a Catania dove più di sette proprietari su dieci si sono orientati sulla <strong>cedolare</strong>, mentre percentuali più contenute si segnalano a Bologna (47%), Firenze (35%) e Torino (34%).<br />
<strong>Sul fronte dei contratti in scadenza,</strong> secondo i dati di Solo Affitti <strong>la percentuale di proprietari che in Italia ha rinnovato il contratto di locazione optando per la cedolare secca </strong>scende al 46%, mantenendo punte alte nel Sud (60%) e valori inferiori nel Centro e nel Nord (entrambi con il 42%).<br />
Anche in questo caso a Milano e Roma è grande l’interesse verso la<strong> nuova tassazione</strong> con valori pari rispettivamente al 52% e al 53%. Negli altri grossi centri i proprietari si sono mostrati meno sensibili alla <strong>cedolare </strong>con percentuali pari al 35% a Firenze, al 32% a Bologna e al 30% a Catania.<br />
<strong>La cedolare secca </strong>viene scelta sempre più dai<strong> proprietari di casa allettati dall’idea di pagare meno tasse a fine anno</strong>, rispetto alla normale <strong>tassazione Irpef.</strong> Dalla ricerca condotta da Solo Affitti attraverso le sue agenzie localizzate nelle principali città italiane, quasi il 40% dei locatori risparmierà dai 250 ai 500 euro l’anno, mentre poco più del 30% arriverà a sgravare da 500 a 1.000 euro. Solo nel 15% dei casi il <strong>risparmio </strong>scenderà a 100-250 euro e per un 12% di <strong>proprietari </strong>supererà i 1.000 euro annuali.</p>
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		<title>Casa e fisco, agevolazioni per i proprietari di beni culturali</title>
		<link>http://www.mondocasablog.com/2011/06/17/casa-e-fisco-agevolazioni-per-i-proprietari-di-beni-culturali/</link>
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		<pubDate>Thu, 16 Jun 2011 22:00:38 +0000</pubDate>
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		<description><![CDATA[Immobili di interesse storico-artistico: il regime speciale ai fini dell&#8217;imposta sul reddito Prima di parlare delle agevolazioni in oggetto, riteniamo opportuno ricordare che i proprietari di beni culturali sono sottoposti [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.mondocasablog.com/wp-content/uploads/2011/06/Casa-e-fisco-agevolazioni-per-i-proprietari-di-beni-culturali.jpg?9d7bd4" alt="" title="Casa e fisco agevolazioni per i proprietari di beni culturali" width="300" height="200" class="left" /><strong><em> Immobili di interesse storico-artistico: il regime speciale ai fini dell&#8217;imposta sul reddito</em></strong><br />
<strong>Prima di parlare delle agevolazioni in oggetto, riteniamo opportuno ricordare che i proprietari di beni culturali sono sottoposti a obblighi precisi che riguardano la loro protezione e conservazione, con un particolare regime di autorizzazione per gli interventi di edilizia e restauro. La legge prevede anche alcune prescrizioni di tutela indiretta, per evitare che venga messa in pericolo l&#8217;integrità di beni culturali immobili e che ne sia danneggiata la prospettiva o la luce o che ne siano alterate le condizioni di ambiente e di decoro. </strong><br />
<span id="more-19797"></span><br />
<strong>La legge</strong> ha previsto, quindi, una serie di <strong>agevolazioni  </strong>per concedere un giusto <strong>sostegno economico </strong>ai <strong>proprietari di immobili di interesse storico-artistico,</strong> sanzionati in più casi anche penalmente con gravosi obblighi fiscali. Tra le <strong>agevolazioni</strong>, le ridotte<strong> aliquote ICI,</strong> le <strong>agevolazioni </strong>per i trasferimenti mortis causa o per le <strong>donazioni</strong>, fino all&#8217;esenzione da imposta delle <strong>polizze assicurative </strong>contratte per eventuali sinistri riguardanti i beni.<br />
<strong> L&#8217;agevolazione fiscale</strong> stabilita a favore dei <strong>proprietari di beni culturali </strong>più importante, in termini economici, è quella in tema di <strong>tassazione IRPEF</strong> prevista dall&#8217;art. 11, comma 2, legge 30 dicembre 1991, n. 413, secondo cui &#8220;in ogni caso, <strong>il reddito degli immobili riconosciuti di interesse storico o artistico,</strong> ai sensi dell&#8217;art.3 della legge 1° giugno 1939, n. 1089 e successive modificazioni e integrazioni, è determinato mediante l&#8217;applicazione della minore tra le <strong>tariffe d&#8217;estimo</strong> previste per le <strong>abitazioni </strong>della zona censuaria nella quale è collocato il fabbricato&#8221;.<br />
Tuttavia la <strong>legge n. 413/1991</strong> non specifica chiaramente se l&#8217;<strong>agevolazione </strong>riguardi solo l&#8217;utilizzazione diretta dell&#8217;<strong>immobile </strong>o anche le ipotesi di <strong>immobili </strong>dati in <strong>locazione </strong>e ogni altro caso di utilizzazione dell&#8217;<strong>immobile</strong>, per esempio per la produzione d&#8217;impresa.<br />
In tal senso <strong>l&#8217;Amministrazione finanziaria</strong> ha subito adottato un&#8217;interpretazione particolarmente restrittiva della norma, sostenendo che l&#8217;<strong>agevolazione </strong>dovesse essere applicata nel solo caso di utilizzazione diretta dell&#8217;<strong>immobile culturale. </strong><br />
In tutti gli altri casi, invece, non vi sarebbe stato spazio per<strong> l&#8217;agevolazione e il reddito degli immobili culturali </strong>avrebbe dovuto quantificarsi ai sensi del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (Testo Unico delle <strong>imposte sui redditi</strong>) sulla base dei <strong>canoni </strong>effettivamente percepiti dal <strong>proprietario </strong>(circ. min. n. 7/E/1993, ribadita dalla successiva n. 154/E/1995).<br />
<strong>La base imponibile del reddito di immobili culturali dati in locazione </strong>avrebbe dovuto, pertanto, essere costituita dal<strong> canone di locazione </strong>diminuito della percentuale forfettaria del quindici per cento, qualora superiore alla <strong>rendita catastale dell&#8217;immobile.</strong><br />
<strong>L&#8217;Amministrazione finanziaria</strong> attribuiva all&#8217;inciso &#8220;in ogni caso&#8221; il significato di &#8220;in ogni altro caso&#8221; supponendo un collegamento tra il comma 2 dell&#8217;art. 11 della legge n. 413/ 1991 e il comma 1 del medesimo art. 11, finalizzato in via generale alla determinazione del <strong>reddito imponibile</strong> &#8220;per fabbricati dati in <strong>locazione</strong>&#8220;, e ritenendo il comma 2 operativo in ogni altro caso in cui non si applica il comma 1, cioè &#8220;in caso di mancata <strong>locazione</strong>&#8220;.<br />
<strong><em>Fonte: ilsole24ore</em></strong></p>
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		<title>Certificazione energetica per compravendite e locazioni, le nuove regole</title>
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		<pubDate>Thu, 31 Mar 2011 22:30:43 +0000</pubDate>
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		<description><![CDATA[Circolare diramata dalla Confedilizia alle proprie Associazioni territoriali (a cura dell&#8217;Ufficio legale) Si segnala che il d.lgs. 3.3.&#8217;11, n. 28 (in materia di energia da fonti rinnovabili), pubblicato sul Supplemento [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.mondocasablog.com/wp-content/uploads/2011/03/Nuove-regole-su-certificazione-energetica-per-compravendite-e-locazioni.jpg?9d7bd4"><img src="http://www.mondocasablog.com/wp-content/uploads/2011/03/Nuove-regole-su-certificazione-energetica-per-compravendite-e-locazioni.jpg?9d7bd4" alt="" title="Nuove regole su certificazione energetica per compravendite e locazioni" width="200" height="230" class="left" /></a><strong><em>Circolare diramata dalla Confedilizia alle proprie Associazioni territoriali (a cura dell&#8217;Ufficio legale)</em></strong></p>
<p><strong>Si segnala che il d.lgs. 3.3.&#8217;11, n. 28 (in materia di energia da fonti  rinnovabili), pubblicato sul Supplemento Ordinario n. 81 all&#8217;ultima Gazzetta  Ufficiale (la n. 71 del 28.3.&#8217;11), interviene sulla materia della  certificazione energetica degli edifici prevedendo due modifiche di rilievo in tema di compravendita e locazione. In particolare, il provvedimento in parola inserisce &#8211; all&#8217;art. 6 del d.lgs.  n. 192/&#8217;05, recante la normativa statale in materia di certificazione  energetica &#8211; due nuovi commi, il 2-ter e il 2-quater.</strong><br />
<span id="more-18156"></span><br />
<strong><em>Il nuovo comma 2-ter dell&#8217;art. 6 del d.lgs. n. 192/&#8217;05 dispone quanto segue:</em></strong></p>
<p>&#8220;Nei <strong>contratti di compravendita o di locazione di edifici o di singole unità  immobiliari </strong>è inserita apposita clausola con la quale l&#8217;acquirente o il  conduttore danno atto di aver ricevuto le informazioni e la documentazione  in ordine alla<strong> certificazione energetica degli edifici. </strong>Nel caso di <strong>locazione</strong>, la disposizione si applica solo agli edifici e alle unità  immobiliari già dotate di attestato di certificazione energetica ai sensi  dei commi 1, 1-bis , 1-ter e 1-quater&#8221;.</p>
<p><strong><em>Il nuovo comma 2-quater dell&#8217;art. 6 del d.lgs. n. 192/&#8217;05 dispone quanto  segue:</em></strong></p>
<p>&#8220;Nel caso di offerta di trasferimento a titolo oneroso di edifici o di  singole unità immobiliari, a decorrere dal 1° gennaio 2012 <strong>gli annunci  commerciali di vendita riportano l&#8217;indice di prestazione energetica  contenuto nell&#8217;attestato di certificazione energetica&#8221;.</strong></p>
<p>Di seguito si forniscono alcune prime indicazioni in merito alla  disposizione di cui al comma 2-ter, in vigore dalla data odierna (mentre l&#8217;entrata  in vigore della disposizione di cui al comma 2-quater è prevista per l&#8217;1.1.&#8217;12),  relativa all&#8217;obbligo di inserire nei <strong>contratti di compravendita e di  locazione </strong>una nuova clausola. </p>
<p><strong><em>Rapporti con la legislazione regionale</em></strong><br />
La prima questione che si pone attiene alle conseguenze che la nuova norma produce in funzione del fatto che le Regioni abbiano o meno legiferato in materia di <strong>certificazione energetica.</strong></p>
<p>Al proposito, deve rilevarsi che la nuova disposizione attiene alla  disciplina dei contratti e quindi &#8211; all&#8217;evidenza &#8211; alla materia dell&#8217;ordinamento  civile, sulla quale lo Stato ha (ai sensi dell&#8217;art. 117 della Costituzione)  competenza esclusiva, e non concorrente con le Regioni, come è invece il  caso, fra l&#8217;altro, delle regole relative alla dotazione della<strong> certificazione  energetica</strong>. Alla luce di quanto sopra, pare doversi ritenere (sia pure con tutte le  cautele del caso, non essendovi allo stato, non solo decisioni sul punto, ma  neppure interpretazioni dottrinali) che le disposizioni di cui al nuovo comma 2-ter prevalgano sulla <strong>normativa regionale.</strong></p>
<p>In ogni caso, appare indispensabile effettuare un esame in profondità della <strong>legislazione regionale</strong> in materia, in particolare per accertare &#8211; per le  differenti conseguenze &#8211; se la stessa inerisca la materia dei contratti  (legislazione esclusiva dello Stato) ovvero quella relativa alle modalità  per la dotazione della <strong>certificazione </strong>(legislazione concorrente  Stato-Regioni) e anche quale sia la fonte <strong>normativa </strong>- legge o delibera &#8211;  con  la quale è stata disciplinata la materia.</p>
<p>Al proposito, si segnala che a breve sarà disponibile sul sito Internet  confederale una tabella aggiornata illustrativa della situazione normativa nelle singole Regioni con riferimento alla <strong>compravendita </strong>e alla <strong>locazione</strong>. Utilizzabilità dell&#8217;autodichiarazione (classe energetica G).</p>
<p>Si ricorda che il d.m. 26.6.&#8217;09 (&#8220;Linee guida nazionali per la  <strong>certificazione energetica degli edifici</strong>&#8220;) prevede che &#8211; per gli <strong>edifici </strong>di  superficie &#8220;utile&#8221; (cioè calpestabile) inferiore o uguale a 1000 mq, e per  il solo caso di trasferimento a titolo oneroso di edifici realizzati o radicalmente ristrutturati in base a titolo richiesto precedentemente all&#8217;8.10.&#8217;5 &#8211; il proprietario, &#8220;consapevole della scadente <strong>qualità energetica</strong>&#8221; del suo  immobile, possa scegliere di ottemperare agli obblighi di legge attraverso  un&#8217;autodichiarazione (da trasmettere, in copia, alla Regione o Provincia  autonoma competente per territorio entro 15 giorni dalla data di formazione)  in cui afferma che <strong>&#8220;l&#8217;edificio è di classe energetica G&#8221; e che &#8220;i costi per  la gestione energetica dell&#8217;edificio sono molto alti&#8221;.</strong></p>
<p>Lo stesso d.m. precisa che la relativa disciplina si applichi solo alle  Regioni &#8220;che non abbiano ancora provveduto ad adottare propri strumenti di <strong>certificazione energetica degli edifici</strong> in applicazione della direttiva  2002/ 91/CE e comunque sino alla data di entrata in vigore dei predetti strumenti regionali di <strong>certificazione energetica degli edifici</strong>&#8221; (ma sul punto si veda Cn febb. &#8217;10).</p>
<p>Una prima questione da esaminare è dunque se, in seguito alle nuove disposizioni, resti confermata la possibilità di ricorrere all&#8217;<strong>autodichiarazione </strong>in questione, che costituisce un&#8217;alternativa &#8211; in sede di trasferimento oneroso del bene &#8211; alla dotazione dell&#8217;attestato di <strong>certificazione energetica.</strong></p>
<p>Alla domanda pare doversi dare risposta affermativa, posto che le nuove norme non intervengono in alcun modo su tale elemento. Ne consegue inoltre che, sia per i<strong> contratti di compravendita </strong>sia per quelli di <strong>locazione</strong>, le &#8220;informazioni&#8221; e la &#8220;documentazione&#8221; cui fa riferimento il nuovo comma 2-ter  dell&#8217;art. 6 d.lgs. del 192/&#8217;05 ben possono essere costituite – nei casi sopra evidenziati &#8211; dall&#8217;autodichiarazione in parola. Del medesimo avviso è anche il Consiglio Nazionale del Notariato (cfr. &#8220;La <strong>certificazione energetica </strong>negli edifici &#8211; Il nuovo comma 2-ter dell&#8217;art. 6  d.lgs. 192/2005: prime note&#8221;), che sottolinea altresì come l&#8217;autodichiarazione garantisca una <strong>&#8220;corretta informazione all&#8217;acquirente&#8221;.</strong></p>
<p><strong><em>Locazioni interessate</em></strong></p>
<p>Con riferimento alle <strong>locazioni</strong>, l&#8217;obbligo previsto dal nuovo comma 2-ter si  applica &#8211; dice la stessa disposizione &#8211; &#8220;solo agli edifici e alle unità immobiliari già dotate di attestato di <strong>certificazione energetica</strong> ai sensi dei commi 1, 1-bis , 1-ter e 1-quater&#8221;. Si tratta dei seguenti casi:</p>
<p><strong>* immobili costruiti o radicalmente ristrutturati in base ad un titolo richiesto successivamente all&#8217;8.10.&#8217;05;<br />
* immobili oggetto di trasferimento a titolo oneroso (in particolare ove tale trasferimento sia avvenuto: per &#8220;gli edifici di superficie utile superiore a 1000 metri quadri,&#8221; dopo l&#8217;1.7.&#8217;07; per &#8220;gli edifici di superficie utile fino a 1000 metri quadri&#8221;, dopo l&#8217;1.7.&#8217;08; per le &#8220;singole unità immobiliari&#8221;, dopo l&#8217;1.7.&#8217;09);<br />
* immobili per i quali sono stati richiesti, a partire dall&#8217;1.1.&#8217;07,  &#8220;incentivi&#8221; e &#8220;agevolazioni di qualsiasi natura&#8221;, che siano &#8220;finalizzati al  miglioramento delle prestazioni energetiche&#8221; degli stessi cespiti odei loro impianti;<br />
* immobili pubblici, allorché si stipulino o rinnovino, a partire dall&#8217;1.1.&#8217;07,  contratti relativi alla &#8220;gestione&#8221; dei loro &#8220;impianti termici o di  climatizzazione&#8221;.</strong></p>
<p><strong><em>Derogabilità – Nullità</em></strong><br />
Un&#8217;altra questione che si pone è se la disposizione che prevede l&#8217;indicata clausola sia inderogabile in quanto disposta in ragione della tutela di interessi pubblicistici oppure se la norma sia dettata nell&#8217;esclusivo interesse dell&#8217;<strong>acquirente </strong>o del <strong>conduttore </strong>e quindi sia per gli stessi  disponibile. Su tale complessa tematica non è al momento possibile  pronunciarsi, attesa l&#8217;assenza di qualsiasi interpretazione o anche commento dottrinale in punto coi quali confrontarsi. Ciò che pare invece potersi senz&#8217;altro escludere è che l&#8217;assenza della <strong>clausola </strong>ora prevista produca la conseguenza della nullità del contratto (sull&#8217;ipotesi della nullità si è espresso criticamente anche il <strong>Notariato</strong>, nel documento citato).</p>
<p><strong>Sanzioni</strong><br />
Con l&#8217;introduzione della nuova norma non sono state previste sanzioni per la violazione della stessa.</p>
<p><strong>a cura di Armando Barsotti<br />
Ufficio Studi Fiaip</strong></p>
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		<title>Agevolazioni &#8220;prima casa&#8221; in caso di successione o donazione</title>
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		<pubDate>Wed, 23 Mar 2011 22:25:01 +0000</pubDate>
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		<description><![CDATA[L&#8217;Agenzia delle Entrate, con la Risoluzione n. 33/E del 2011, ha fornito dei chiarimenti sulla decadenza dalla tassazione agevolata, in caso di successione o donazione con più eredi o donatari. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.mondocasablog.com/wp-content/uploads/2011/03/Agevolazioni-prima-casa-in-caso-di-successione-o-donazione.jpg?9d7bd4"><img src="http://www.mondocasablog.com/wp-content/uploads/2011/03/Agevolazioni-prima-casa-in-caso-di-successione-o-donazione.jpg?9d7bd4" alt="" title="Agevolazioni prima casa in caso di successione o donazione" width="286" height="200" class="left" /></a><strong><em>L&#8217;Agenzia delle Entrate, con la Risoluzione n. 33/E del 2011, ha fornito dei chiarimenti sulla decadenza dalla tassazione agevolata, in caso di successione o donazione con più eredi o donatari.</em> </strong></p>
<p><strong>Il mantenimento o la perdita del regime di favore per la prima casa dipende solo dal comportamento del beneficiario dichiarante. Irrilevanti le azioni degli altri soggetti interessati. Di seguito la Risoluzione del 15/03/2011 n. 33 dell&#8217;Agenzia delle Entrate. </strong><br />
<span id="more-17955"></span><br />
<strong><em>Agevolazione prima casa &#8211; Successione o donazione con più eredi o donatari</em></strong></p>
<p>Sono pervenute a questa Direzione richieste di chiarimenti in merito all&#8217;ambito applicativo della c.d.<strong> &#8221;agevolazione prima casa&#8221;</strong> in presenza di <strong>successione o donazione </strong>relativa ad un <strong>unico immobile con più eredi o donatari beneficiari</strong>, con particolare riferimento agli effetti delle eventuali cause di decadenza in relazione alla <strong>posizione fiscale</strong> dei singoli soggetti interessati.</p>
<p>Al riguardo, si premette che l&#8217;art. 69, comma 3, della legge 21 novembre 2000, n. 342, dispone che &#8221;<strong>Le imposte ipotecaria e catastale sono applicate nella misura fissa</strong> per i trasferimenti della<strong> proprietà di case di abitazione non di lusso</strong> e per la costituzione o il trasferimento di<strong> diritti immobiliari r</strong>elativi alle stesse, derivanti da <strong>successioni o donazioni</strong>, quando, in capo al <strong>beneficiario </strong>ovvero, in caso di pluralità di <strong>beneficiari</strong>, in capo ad almeno uno di essi, sussistano i requisiti e le condizioni previste in materia di acquisto della prima abitazione dall&#8217;articolo 1, comma 1, quinto periodo, della tariffa, parte prima, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti <strong>l&#8217;imposta di registro</strong>, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131&#8221;.</p>
<p>Il successivo comma 4 stabilisce che l&#8217;interessato, nella dichiarazione di <strong>successione </strong>o nell&#8217;atto di <strong>donazione</strong>, deve dichiarare il possesso dei requisiti e delle condizioni per beneficiare dell&#8217;<strong>agevolazione &#8221;prima casa&#8221;</strong>, prevedendo l&#8217;applicazione della relativa sanzione in caso di <strong>decadenza dal beneficio o di dichiarazione mendace,</strong> in forza del richiamo al comma 4 della nota II-bis dell’articolo 1 della tariffa, parte prima, allegata al DPR n. 131 del 1986.</p>
<p>Il legislatore, in relazione alle<strong> successioni e donazioni</strong>, ha inteso estendere il <strong>beneficio </strong>anche ai <strong>coeredi/donatari</strong> non in possesso dei requisiti, dando rilievo alla circostanza del possesso degli stessi in capo al solo erede/donatario dichiarante. Ciò vuol dire, ad esempio, che possono beneficiare dell&#8217;<strong>agevolazione </strong>anche quei coeredi che avevano in precedenza usufruito del beneficio per l’acquisto di altro immobile come<strong> prima casa.</strong></p>
<p><strong>A quali soggetti si può parlare di dichiarazione mendace o di decadenza dal beneficio e quali le relative conseguenze?</strong></p>
<p>In ordine alla prima questione è evidente che la mendacità della <strong>dichiarazione </strong>possa essere imputata solo al soggetto che l&#8217;ha resa, con la conseguenza che la <strong>dichiarazione </strong>risulta priva di efficacia sin dall&#8217;origine. Tuttavia, poiché è sulla base di tale <strong>dichiarazione </strong>che è stato concesso il <strong>beneficio </strong>anche agli altri soggetti interessati, la mendacità della <strong>dichiarazione </strong>comporta la decadenza non solo in capo al <strong>dichiarante</strong>, ma anche in capo agli altri<strong> coeredi o donatari, </strong>mentre la relativa sanzione risulterà applicabile unicamente al beneficiario che si è reso colpevole della <strong>dichiarazione </strong>mendace.</p>
<p>Analogamente opererà per intero la <strong>decadenza dal beneficio</strong>, nel caso in cui il dichiarante non trasferisca, entro diciotto mesi dall&#8217;acquisizione dell&#8217;immobile, la residenza nel comune in cui è sito l&#8217;immobile stesso. Tuttavia, il recupero dell&#8217;imposta, come pure la relativa sanzione, interesserà interamente ed esclusivamente il beneficiario <strong>dichiarante</strong>, in quanto può ritenersi che l&#8217;<strong>agevolazione </strong>sia sorta inizialmente, ma sia venuta meno successivamente per il mancato rispetto dell&#8217;impegno assunto da parte dello stesso <strong>dichiarante </strong>a trasferire la residenza nel comune in cui è sito l&#8217;<strong>immobile</strong>.</p>
<p>Le stesse considerazioni vanno fatte per l&#8217;ipotesi in cui il <strong>beneficiario-dichiarante</strong> rivenda l&#8217;immobile entro cinque anni dall&#8217;acquisizione, senza procedere entro un anno dall&#8217;alienazione al<strong> riacquisto di altro immobile da adibire a &#8221;prima casa&#8221;</strong>. Anche in questo caso, si avrà la decadenza per intero del beneficio, con recupero dell’imposta e applicazione delle relative sanzioni in capo al solo dichiarante.</p>
<p>Per quanto riguarda, invece, l&#8217;ipotesi di rivendita infraquinquennale dell&#8217;immobile oggetto dell&#8217;<strong>agevolazione </strong>da parte di un coerede/donatario non dichiarante si ritiene, sulla base di analoghe considerazioni, che ciò non comporti alcuna decadenza dal <strong>beneficio </strong>neanche in capo al soggetto che ha ceduto l&#8217;<strong>immobile</strong>.</p>
<p>A titolo esemplificativo, si ponga il caso di un <strong>coerede/donatario</strong> che abbia beneficiato dell&#8217;<strong>agevolazione</strong>, nonostante, al momento della <strong>successione/donazione</strong>, non fosse in possesso dei requisiti per aver già fruito a titolo personale dell&#8217;<strong>agevolazione prima casa</strong>. Appare evidente come, in questa ipotesi, una successiva rivendita infraquinquennale della quota di proprietà sia del tutto irrilevante non essendo possibile né perdere né mantenere un requisito che, di fatto, non era richiesto né posseduto ab origine. </p>
<p>Pertanto, i <strong>coeredi/donatari</strong> non dichiaranti, trovandosi ad usufruire dell’agevolazione, senza averlo espressamente richiesto, non rilevano sul piano soggettivo né oggettivo in ordine al mantenimento e alla decadenza di requisiti che non sono mai stati loro richiesti. Peraltro, ai medesimi soggetti, non è data la possibilità di optare per una diversa <strong>tassazione</strong>, in quanto<strong> l&#8217;agevolazione</strong> è concessa dal legislatore, in modo unitario, per il pagamento una tantum delle <strong>imposte ipotecarie e catastali </strong>sull&#8217;atto di trasferimento dell’immobile per successione. </p>
<p>Le Direzioni regionali vigileranno affinché i principi enunciati nella presente risoluzione vengano applicati con uniformità.</p>
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		<title>Aggiornamento pratiche risarcimento danni da fallimenti immobiliari</title>
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		<pubDate>Wed, 09 Mar 2011 22:05:40 +0000</pubDate>
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		<description><![CDATA[Aggiornamento pratiche risarcimento danni da fallimenti immobiliari Continua e pare accelerare il lavoro di analisi delle domande da parte di Consap, Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici S.p.A. Le domande a cui [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.mondocasablog.com/wp-content/uploads/2011/03/Aggiornamento-pratiche-risarcimento-danni-da-fallimenti-immobiliari.jpg?9d7bd4"><img src="http://www.mondocasablog.com/wp-content/uploads/2011/03/Aggiornamento-pratiche-risarcimento-danni-da-fallimenti-immobiliari-300x193.jpg?9d7bd4" alt="" title="Aggiornamento pratiche risarcimento danni da fallimenti immobiliari" width="300" height="193" class="left" /></a><strong><em>Aggiornamento pratiche risarcimento danni da fallimenti immobiliari</em></strong></p>
<p>Continua e pare accelerare il lavoro di analisi delle domande da parte di<strong> Consap, Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici S.p.A.</strong> Le domande a cui si fa riferimento sono quelle di<strong> risarcimento dei danni patiti a seguito del coinvolgimento del richiedente in fallimenti immobiliari.</strong> Alla nostra associazione sono giunte le prime segnalazioni di domande respinte.<strong> Assocond-Conafi </strong>invita tutti coloro che ricevono comunicazioni in tal senso da <strong>CONSAP </strong>a segnalarle alla segreteria dell&#8217;associazione, la quale ha già cominciato a studiare le motivazioni usate da<strong> CONSAP</strong> per respingere le <strong>istanze di risarcimento.</strong></p>
<p><strong>Riccardo De Benedetti<br />
vice presidente nazionale Assocond-Conafi </strong></p>
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		<title>Economia Immobiliare, federalismo municipale: la cedolare secca sugli affitti</title>
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		<pubDate>Mon, 07 Mar 2011 22:15:47 +0000</pubDate>
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		<description><![CDATA[Con l&#8217;approvazione da parte della Camera del testo sul Federalismo municipale, a partire da quest&#8217;anno e con effetto dal 1° gennaio 2011, proprietari o titolari di diritti reali di godimento [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.mondocasablog.com/wp-content/uploads/2011/03/3Economia-Immobiliare-federalismo-municipale-la-cedolare-secca-sugli-affitti.jpg?9d7bd4"><img src="http://www.mondocasablog.com/wp-content/uploads/2011/03/3Economia-Immobiliare-federalismo-municipale-la-cedolare-secca-sugli-affitti-300x199.jpg?9d7bd4" alt="" title="3Economia Immobiliare federalismo municipale la cedolare secca sugli affitti" width="300" height="199" class="left" /></a>Con l&#8217;approvazione da parte della Camera del testo sul <strong>Federalismo municipale</strong>, a partire da quest&#8217;anno e con effetto dal 1° gennaio 2011, <strong>proprietari o titolari di diritti reali di godimento</strong> che locano a uso abitativo immobili e relative pertinenze (locate congiuntamente), possono scegliere<strong><em> un&#8217;imposta sostitutiva dell&#8217;Irpef e delle addizionali comunali e regionali, nonché delle imposte di registro e di bollo sul contratto di locazione. </em></strong><br />
<span id="more-17513"></span><br />
Una <strong>cedolare secca</strong>, con aliquota da calcolare sul<strong> canone annuo di locazione, </strong>pari al 21% per i <strong>contratti a canone libero</strong> e al 19% per i <strong>contratti a canone concordato</strong> o relativi a immobili ubicati nei Comuni con carenze di disponibilità abitativa e ad<strong> alta tensione abitativa</strong> individuati dal <strong>CIPE</strong>. La nuova disciplina non trova applicazione per le<strong> locazioni di immobili a uso abitativo effettuate nell&#8217;esercizio di attività d&#8217;impresa e di arti e professioni. </strong></p>
<p>I <strong>canoni </strong>assoggettati <strong>all&#8217;imposta sostitutiva</strong> non potranno nel corso della <strong>locazione </strong>subire <strong>aggiornamenti</strong>, neanche <strong>Istat</strong>, e l&#8217;efficacia dell&#8217;opzione per la <strong>cedolare secca</strong> è subordinata a una dichiarazione preventiva di rinuncia agli <strong>aggiornamenti </strong>che il <strong>locatore </strong>deve comunicare per raccomandata al <strong>conduttore</strong>.</p>
<p><strong>Fonte: Tecnoborsa<br />
www.tecnoborsa.it</strong></p>
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		<title>Aggiornamento catastale per evitare le sanzioni</title>
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		<pubDate>Thu, 24 Feb 2011 22:05:51 +0000</pubDate>
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		<description><![CDATA[Circolare n. 4/E del 15 febbraio 2011. Chiarimenti dell&#8217;Agenzia delle Entrate Al fine di contrastare l&#8217;evasione fiscale e contributiva che si realizza nell&#8217;occultamento dell&#8217;effettiva consistenza catastale degli immobili oggetto di [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.mondocasablog.com/wp-content/uploads/2011/02/Aggiornare-gli-archivi-catastali-per-evitare-le-sanzioni.jpg?9d7bd4"><img src="http://www.mondocasablog.com/wp-content/uploads/2011/02/Aggiornare-gli-archivi-catastali-per-evitare-le-sanzioni-300x198.jpg?9d7bd4" alt="" title="Aggiornare gli archivi catastali per evitare le sanzioni" width="300" height="198" class="left" /></a><strong><em>Circolare n. 4/E del 15 febbraio 2011. Chiarimenti dell&#8217;Agenzia delle Entrate</em></strong></p>
<p>Al fine di <strong>contrastare l&#8217;evasione fiscale e contributiva</strong> che si realizza nell&#8217;occultamento dell&#8217;<strong>effettiva consistenza catastale degli immobili </strong>oggetto di imposizione, l&#8217;articolo 19 del Decreto Legge del 31 maggio 2010 n. 78, convertito dalla Legge 30 luglio 2010 n. 122, modificato dalla legge di conversione, dispone l&#8217;attivazione dell&#8217;<strong>Anagrafe Immobiliare Integrata</strong>, costituita e gestita dall&#8217;<strong>Agenzia del Territorio, a decorrere dal 1° gennaio 2011 </strong><br />
<span id="more-17200"></span><br />
Rinviando ai chiarimenti forniti dall&#8217;<strong>Agenzia del Territorio </strong>in merito alla <strong>nuova disciplina</strong> con le circolari n. 3/T del 10 agosto 2010 e n. 2/T del 9 luglio 2010, l&#8217;articolo 19, comma 15, introduce uno specifico<strong> trattamento sanzionatorio</strong> con riferimento alla mancata o erronea indicazione dei <strong>dati catastali</strong> degli <strong>immobili </strong>nelle richiesta di <strong>registrazione di contratti, scritti o verbali, di locazione o affitto di beni immobili esistenti sul territorio dello Stato e relative cessioni, risoluzioni e proroghe anche tacite.</strong></p>
<p>In particolare, la mancata o errata indicazione dei <strong>dati catastali</strong> è considerata fatto rilevante ai fini dell&#8217;applicazione dell<strong>&#8216;imposta di registro</strong> ed è punita con la <strong>sanzione </strong>prevista dall&#8217;articolo 69 del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.</p>
<p>Tale disposizione &#8211; volta a colpire l&#8217;omissione della <strong>richiesta di registrazione</strong> degli atti e dei fatti rilevanti ai fini dell&#8217;applicazione dell&#8217;<strong>imposta </strong>ovvero l&#8217;omessa presentazione delle <strong>denunce </strong>degli eventi successivi alla <strong>registrazione </strong>- prevede l&#8217;applicazione della <strong>sanzione amministrativa dal 120 al 240 per cento dell&#8217;imposta dovuta.</strong></p>
<p><strong>La nuova previsione sanzionatoria si applica per le violazioni compiute a decorrere dal 1° luglio 2010.</strong><br />
<strong><br />
Fonte: Agenzia delle Entrate</strong></p>
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		<title>Federalismo, Confedilizia: siamo alla barbarie fiscale</title>
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		<pubDate>Tue, 18 Jan 2011 22:10:22 +0000</pubDate>
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			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.mondocasablog.com/wp-content/uploads/2011/01/Federalismo-Confedilizia-siamo-alla-barbarie-fiscale.jpg?9d7bd4"><img src="http://www.mondocasablog.com/wp-content/uploads/2011/01/Federalismo-Confedilizia-siamo-alla-barbarie-fiscale-300x90.jpg?9d7bd4" alt="" title="Federalismo, Confedilizia siamo alla barbarie fiscale" width="300" height="90" class="left" /></a><strong><em>Federalismo, Confedilizia: siamo alla barbarie fiscale </em></strong></p>
<p><strong><em>Se si aggrava la tassazione degli immobili non occupati fallimento annunciato per la cedolare?</em></strong></p>
<p><strong><em>Il Presidente della Confedilizia, Corrado Sforza Fogliani, ha così dichiarato:</em></strong></p>
<p><strong>&#8221;Se dovessero essere confermate le notizie relative ad un possibile <strong>aggravamento</strong>, col provvedimento sul <strong>federalismo comunale</strong>, della<strong> tassazione degli immobili non occupati</strong>, saremmo alla barbarie fiscale. Si approfitta infatti di un termine (sfitti) creato ad hoc per giocare sull&#8217;equivoco, e pur di arraffare soldi si colpiscono immobili non occupati solo perché necessitano di lavori di riattamento e di ristrutturazione, per recuperare le cui spese con contratti regolari occorrerebbero decine di anni.</strong><br />
<span id="more-16296"></span><br />
Non è un caso che gli <strong>immobili </strong>in questione non sono dichiarati <strong>&#8221;sfitti&#8221;</strong>, ma <strong>&#8221;non occupati&#8221; </strong>al <strong>censimento </strong>(e molti sono seconde case, per questo non trovate occupate il giorno del <strong>censimento</strong>) e che, quando il <strong>Fisco </strong>locale non aveva il solo scopo di mettere le mani nei portafogli degli italiani, questi <strong>immobili </strong>venivano tassati in modo insignificante. </p>
<p>È di tutta evidenza, infatti, che se un <strong>immobile </strong>non viene <strong>locato </strong>(pur dovendosi pagare ugualmente le <strong>imposte </strong>relative) non lo si fa per fare un dispetto al<strong> potenziale inquilino</strong>, ma per motivi oggettivi. </p>
<p>Se il <strong>federalismo </strong>nasce con questi intenti (dopo che gli enti locali sono già riusciti ad evitare che fosse competitivo come in tutto il mondo, che è ciò che temevano), è meglio cambiare completamente registro. </p>
<p>Come per la <strong>cedolare</strong>, la cui <strong>aliquota unica</strong> al 20 per cento venne fissata in Consiglio dei ministri per diretto intervento del Presidente del Consiglio e verrebbe oggi alzata al 23 per cento per i contratti liberi, rendendo per gli stessi inutile il regime <strong>cedolare </strong>a riguardo di tutti i <strong>locatori </strong>fino al secondo scaglione di <strong>reddito </strong>(28mila euro all&#8217;anno). </p>
<p>L&#8217;ingordigia dei Comuni fa venir meno, con questa aliquota, ogni effetto psicologico, e rischia di far svanire ogni risultato sperato a riguardo dell&#8217;<strong>emersione dei contratti irregolari</strong>. La <strong>cedolare</strong>, o rimane secca o abortirà&#8221;.</p>
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		<title>Sconfiggere la patrimoniale</title>
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		<pubDate>Mon, 27 Dec 2010 00:20:25 +0000</pubDate>
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			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.mondocasablog.com/wp-content/uploads/2010/12/Sconfiggere-la-patrimoniale.jpg?9d7bd4"><img src="http://www.mondocasablog.com/wp-content/uploads/2010/12/Sconfiggere-la-patrimoniale.jpg?9d7bd4" alt="" title="Sconfiggere la patrimoniale" width="150" height="179" class="left" /></a><strong><em>Sconfiggere la patrimoniale</em></strong></p>
<p><strong><em>La battaglia che la <strong>Confedilizia </strong>ha condotto &#8211; per anni &#8211; per ottenere la <strong>cedolare secca,</strong> si può considerare vinta (nonostante le vacue, e scoperte, opposizioni di chi ha nelle concorrenti rendite finanziarie il proprio business, diretto o indiretto)</em></strong></p>
<p>In contrario ad articoli (e dichiarazioni) palesemente di interesse &#8211; diciamo &#8211; privato, il<strong> ministro Calderoli </strong>l&#8217;ha confermato al nostro <strong>Gagliani Caputo: </strong>la copertura c&#8217;è, che conta è la stima del<strong> Direttore generale del Dipartimento delle entrate del Ministero dell&#8217;Economia</strong>, e basta. Dal 2011 al 2013 &#8211; ha detto <strong>Lapecorella </strong>in audizione &#8211; non si avrebbero<strong> perdite di gettito, </strong>mentre dal 2014 l&#8217;eventuale perdita sarebbe compensata dall&#8217;<strong>istituenda Imu</strong>. Nel momento in cui scriviamo, è dunque solo questione di stabilire da quando la<strong> cedolare </strong>potrà essere operativa (essendo stata dalla dott. Lapecorella fugata anche l&#8217;insulsa obiezione che la <strong>cedolare </strong>favorirebbe i &#8220;ricchi&#8221;: l&#8217;87 per cento dei <strong>redditi da locazione</strong> è dichiarato da <strong>contribuenti </strong>il cui <strong>reddito </strong>arriva allo scaglione 28-55mila euro, essendo i <strong>contribuenti locatori</strong> con redditi superiori a 75mila euro solo il 7 per cento del totale).<br />
<span id="more-15687"></span><br />
Piuttosto, c&#8217;è uno spettro che gira (anche qui, indotto dagli <strong>speculatori delle rendite finanziarie </strong>o, al meglio, da cattedratici che vivono nelle nuvole nonché da <strong>economisti </strong>capaci solo di prevedere&#8230;il passato), è lo spettro di una<strong> riforma fiscale in senso patrimoniale</strong>. Una <strong>riforma </strong>che <strong>Berlusconi </strong>ha dichiarato essere nei programmi della sinistra (Ansa, 4.12.&#8217;10) ma a proposito della quale anche il <strong>centrodestra </strong>ha tanto da chiarire. </p>
<p>Non più tardi del 5 novembre scorso, il suo <strong>Governo </strong>ha infatti approvato (su proposta del finiano<strong> ministro Ronchi,</strong> anche se l&#8217;impronta sembrerebbe di chiara marca tremontiana) il <strong>Programma nazionale di riforma (PNR)</strong>, che prevede testualmente: &#8220;In prospettiva, la strategia del <strong>Governo </strong>è di assicurare ai <strong>contribuenti </strong>visibilità e misurabilità dei <strong>risparmi indotti da recuperi di efficienza, </strong>spostando il prelievo dalle persone alle cose e, in particolare, alle cose (ben amministrate). In sintesi, gli elementi  chiave della strategia saranno: dalla<strong> tassazione sui redditi personali alla tassazione sulla proprietà e sui consumi; dalla complessità alla semplicità; dal centro alla periferia&#8221;</strong>.</p>
<p>Questa (enunciata) strategia è sfuggita a tutti, non è stata da alcun opinionista (o semplice giornalista) rilevata. Ma la <strong>Confedilizia </strong>s&#8217;è però espressa, è già intervenuta. Il testo non è immodificabile (andrà in Europa, ritornerà, dovrà essere definito entro il mese di aprile dell&#8217;anno prossimo). Un chiarimento, s&#8217;impone.  </p>
<p><strong>Corrado Sforza Fogliani<br />
presidente Confedilizia</strong></p>
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