Confedilizia: telecamere condominiali. Il Garante chiede regole chiare
Il Garante per la privacy ha segnalato al Parlamento e al Governo l’opportunità di valutare l’adozione di una disciplina che regoli alcuni aspetti relativi al trattamento dei dati personali con riferimento all’installazione di impianti di videosorveglianza nei condominii, materia allo stato non disciplinata specificatamente. “Recenti quesiti e segnalazioni rivolti all’Autorità – osserva il Garante – hanno infatti posto il caso in cui non i singoli condòmini, ma l’intero condominio” intenda installare “tali impianti in aree comuni, quali portoni d’ingresso, androni, cortili, scale, parcheggi, anche presso residence o multiproprietà”. Al riguardo – rileva il Garante – non appare chiaro né “quale tipo di maggioranza” occorra per approvare un intervento del genere, né se tale installazione “possa essere effettuata in base alla sola volontà dei proprietari o se si debba tener conto anche del consenso di altri soggetti, in particolare dei conduttori”. Peraltro - osserva ancora l’Autorità per la privacy - in materia “non può essere sottovalutato il divieto contenuto nell’art. 615 bis del codice penale che sanziona chiunque si procura indebitamente immagini relative alla vita privata che si svolge nel domicilio, nozione che secondo alcune decisioni giurisprudenziali può giungere fino a ricomprendere le aree comuni; cosa che comporterebbe la necessaria acquisizione del consenso di un numero assai ampio di soggetti, non sempre di agevole identificazione”. I problemi di carattere giuridico sollevati dal Garante formeranno oggetto di un approfondito esame da parte del Coordinamento condominiale della Confedilizia.
In riferimento alla sentenza Cassazione S.U. n. 9148/2008 ed a seguito di specifico quesito del Centro Studi Nazionale ANACI in merito alle conseguenze della esclusione della solidarietà per le obbligazioni nell’ambito condominiale ai fini della protezione dei dati personali trattati, il direttore del CSN è stato ricevuto il 3 luglio scorso presso gli uffici del Garante per la privacy, per conoscere la legittimità della trasmissione, ai titolari di contratti di appalto per beni e servizi, da parte degli amministratori di generalità, carature millesimali e situazioni di morosità dei partecipanti dei condomìni gestiti. L’approfondito confronto con i funzionari preposti all’unità operativa competente per materia, ha nuovamente evidenziato le particolari peculiarità della gestione condominiale nella quale, come evidenziato nella decisione, le obbligazioni vengono contratte nell’interesse di ciascun partecipante coinvolto, in quanto l’amministratore rappresenta i singoli condomini secondo le rispettive quote di proprietà.
Loading ...
