Case a Roma nettamente più care di Milano

romaOltre 4.300 euro al metro quadro a Roma che distanzia nettamente Milano al secondo posto con 3.470 euro al metro e Venezia, terza città più cara, con 3.106 euro. Sono i prezzi delle abitazioni nel 2007 calcolati sulla base di un nuovo indicatore messo a punto da tre ricercatori della Banca d’Italia. Un indicatore che, rispetto a quelli esistenti, offre una maggiore copertura geografica nonchè il vantaggio di un aggiornamento temporale tempestivo dei dati. Il prezzo medio in Italia nel 2007 risultava pari a 2.249 euro al metro quadro. Cifra superata anche da Napoli (3.040 euro al metro quadro), Genova (2.921 euro), Firenze (2.862 euro), Aosta (2.644 euro) e Bologna (2.572 euro). Sotto i 2mila euro al metro quadro risultano invece i prezzi delle abitazioni a Torino (1.953 euro) e Bari (1.763 euro).
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Convertito il decreto legge del Piano Casa

edilizia sociale (Ance ) - E` stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 195 del 21 agosto 2008 (supplemento ordinario n. 196) la legge n. 133/2008 di conversione del decreto legge 112/2008, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitivita`, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria. Molte sono le novita` introdotte durante l`iter parlamentare di conversione, tra le quali si segnalano in particolare le modifiche apportate al Piano Casa, le cui linee operative dovranno essere approvate con DPCM, previa delibera approvativa del CIPE e sentita la Conferenza Unificata, entro 60 giorni dall`entrata in vigore della legge di conversione avvenuta il 22 agosto 2008. E` stato inoltre istituito con l`art. 13 un apposito fondo per favorire l`acquisto della prima casa da parte delle coppie e dei nuclei familiari cd. mono-genitoriali con figli minori ed anche questa misura concorrera` alla realizzazione delle politiche abitative del Governo e quindi del Piano Casa. Nell`ambito poi del processo di valorizzazione del patrimonio pubblico e` stato introdotto l`art. 14 bis con il quale e` stato prorogato al 31 dicembre 2008 il termine per l`individuazione degli immobili militari non piu` utilizzati da dismettere.

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Ance: agevolazione Ici anche per chi abita in Albergo

albergoSentenza della Cassazione: e` necessaria la variazione catastale Prima casa nell`hotel? Spetta l`agevolazione Ici. Si` all`agevolazione Ici sulla prima casa per la parte di albergo adibita ad abitazione principale. Cio`a patto che su quella porzione di immobile sia stata fatta la variazione catastale. E`quanto stabilito dalla Corte di cassazione con la sentenza n. 21332 del 7 agosto 2008. A chiedere la maggior Ici a un albergatore e` stato il comune di Merano, in provincia di Bolzano. L`uomo, proprietario dell`immobile, aveva adibito parte di questo a sua abitazione principale e aveva pagato l`Ici, essendo i fatti anteriori alla riforma, in misura agevolata per la prima casa. Ma l`ente locale, con tre avvisi di accertamento, aveva chiesto la maggiore imposta per il `95, `96 e `97. Cosi`l`albergatore aveva impugnato gli atti di fronte alla Commissione tributaria provinciale di Bolzano. I primi giudici avevano accolto il ricorso del contribuente. Stessa decisione davanti alla Commissione tributaria regionale. In particolare, secondo i giudici di merito, “la detrazione d`imposta concessa per l`abitazione principale trova unica ragion d`essere nel fatto che l`immobile e` oggettivamente destinato (e per la parte in cui era pacificamente destinato) a tale scopo, non ostando all`agevolazione il fatto che l`immobile sia classificato in una categoria catastale diversa da quelle relative alle abitazioni; rilevando la categoria catastale al solo fine di determinare la base imponibile».
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Addio all’Ici prima casa e i termini per fissare i criteri del rimborso ai Comuni

edilizia socialeSul versante dell’abolizione dell’Ici sull’abitazione principale, per fronteggiare gli 1,7 miliardi di gettito fiscale in meno su cui non potranno più contare gli enti locali, il provvedimento prevede un piano di rimborso tramite un fondo ad hoc inserito nel bilancio del ministero dell’Interno. Proprio il ministro dell’Interno, entro trenta giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione del Dl fiscale, è chiamato a emanare il decreto per l’erogazione del rimborso, “secondo principi che tengano conto dell’efficienza nella riscossione dell’imposta, del rispetto del patto di stabilità interno, per l’esercizio 2007, e della tutela dei piccoli Comuni”, come recita la versione attuale del testo. Restano escluse dal taglio dell’Ici le abitazioni signorili (A1), le ville (A8) e i castelli (A9). Inoltre il provvedimento licenziato da Montecitorio introduce un nuovo comma 6-bis che alleggerisce gli adempimenti dei proprietari nella fase di prima applicazione della legge. Non saranno infatti applicate sanzioni “nei casi di omesso o insufficiente versamento della prima rata dell’imposta comunale sugli immobili, relativa all’anno 2008″, a patto che il contribuente versi l’importo entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del Dl 93/2008.
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Dichiarazione di Guido Piran sul Programma del Governo per la casa

sicetIl programma di governo per la casa prevede la cancellazione dei progetti definiti dalla precedente legislatura e già in fase attuativa, per usarne le risorse in modo differente. In pratica gli stanziamenti previsti dalle due Finanziarie del governo Prodi sono abrogati e indirizzati ad un piano che prevede quasi esclusivamente iniziative in partenariato tra pubblico e privato, non risultando chiaro se ad affitto permanente o anche in proprietà. Si tratta di un arretramento del metodo concertativo considerato che quanto sopra, era già stato concordato al Tavolo di concertazione nazionale sulle politiche abitative. Inoltre il decreto prevede l’alienazione generalizzata del patrimonio degli ex IACP, ciò significa che se fosse venduto tutto l’attuale patrimonio, pari a circa 950.000 alloggi, con le modalità previste dal piano governativo, il ricavato potrebbe produrre circa 130-150.000 nuovi alloggi.
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Roma: Oggi scadenza Ici. Niente imposta per la prima casa. Le cose da sapere

Roma: Oggi scadenza Ici. Niente imposta per la prima casa. Le cose da sapereOggi è l’ultimo giorno per pagare l’acconto Ici. Ma la novità di quest’anno è l’abolizione dell’imposta per l’ “abitazione principale”, in base al decreto legge n. 93 del 27 maggio 2008. L’abitazione principale, comunemente detta “prima casa”, è l’immobile in cui il proprietario abita e ha la propria residenza anagrafica. Lo comunica il Dipartimento Entrate del Comune, precisando che la norma non ha valore retroattivo e vale, quindi, solo per gli importi a partire dal 2008.

Già in occasione dell’acconto del 16 giugno, dunque, i proprietari di sola prima casa non devono più pagare l’imposta, mentre chi possiede diversi immobili non dovrà considerare l’abitazione principale nel calcolo Ici. Da ricordare, inoltre, che anche i locali strettamente pertinenti all’abitazione principale – box o posto auto, più una cantina o una soffitta – non pagano l’Ici, anche se registrati separatamente al catasto.

Continuano invece a pagare l’Ici le prime case accatastate in categoria A1, A8, A9 (abitazioni di lusso, ville, castelli), alle quali continuerà ad essere applicata la detrazione annuale di 103,29 euro.
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Roma: via l’Ici, tutto quello che c’è da sapere

iciVia l’Ici prima casa anche a Roma, come previsto dal decreto legge n. 93 del 29 maggio 2008 - che elimina l’imposta per l’ “abitazione principale”, ovvero l’immobile in cui il proprietario abita e ha la propria residenza anagrafica <_. Lo comunica il Dipartimento Entrate del Comune, precisando che la norma non ha valore retroattivo e vale, quindi, solo per gli importi a partire dal 2008. Già in occasione dell'acconto del 16 giugno, dunque, i proprietari di sola prima casa non dovranno più pagare l'imposta, mentre chi possiede diversi immobili non dovrà considerare l'abitazione principale nel calcolo Ici. Da ricordare, inoltre, che anche i locali strettamente pertinenti all'abitazione principale - box o posto auto, più una cantina o una soffitta - non pagano l'Ici, anche se registrati separatamente al catasto. Continuano invece a pagare l'Ici le prime case accatastate in categoria A1, A8, A9 (abitazioni di lusso, ville, castelli), alle quali continuerà ad essere applicata la detrazione annuale di 103,29 euro.
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Ici prima casa, esenzione anche per tutti gli immobili assimilati ad abitazione principale

logo ici L’esenzione Ici si estende a tutte le unità immobiliari che il Comune ha assimilato alle abitazioni principali con apposito regolamento, a condizione che questo fosse già vigente prima del 29 maggio scorso, giorno di entrata in vigore del decreto legge che ha stabilito l’esonero dal pagamento dell’imposta. La disposizione di favore non è applicabile se il regolamento, pur essendo retroattivo dal 1° gennaio dell’anno di riferimento, diventa esecutivo dopo questa data. È uno dei principali chiarimenti forniti dal dipartimento delle Finanze con la risoluzione n. 12/Df del 5 giugno. Il documento di prassi risponde all’esigenza di diradare alcuni dubbi interpretativi sulle modalità di applicazione pratica delle nuove norme in materia di Ici approvate dal Consiglio dei ministri. In particolare, il provvedimento si sofferma sulle condizioni per il riconoscimento dell’esenzione, ribadendo che questa spetta a tutte le tipologie di immobili adibiti ad abitazioni principali, ad eccezione di quelli appartenenti alle categorie catastali A/1 (case signorili), A/8 (ville) e A/9 (castelli e palazzi eminenti).
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Locazioni. Il trattamento fiscale riservato agli inquilini

affitto La Finanziaria 2008 ha ridisegnato a favore degli affittuari le condizioni normative legate alle locazioni, ma non interviene nei rapporti che intercorrono fra il locatore e il conduttore dell’immobile. Per le locazioni abitative, sono state introdotte due nuove detrazioni: la prima a favore di qualunque tipo di contratto per abitazione principale e la seconda, efficace solo per tre anni, per giovani tra i 20 e i 30 anni che, per ragioni di studio o di lavoro, trasferiscono la residenza lontano dal comune d’origine. Le vecchie e nuove detrazioni non sono cumulabili, ma il contribuente può scegliere lo “sconto” più favorevole. Tuttavia, il divieto di cumulo non è espressamente ampliato alla detrazione del 19 % su un tetto massimo di 2.633 euro (cioè di max 500,27 euro ) prevista per gli studenti universitari iscritti all’università in un comune distante almeno 100 chilometri dalle residenza, e su questo punto si attendono chiarimenti. Infine, con l’aumento del tasso legale, dal 2008 salgono dal 2,5 al 3% gli interessi che il proprietario deve versare annualmente sul deposito cauzionale anticipato dall’inquilino all’inizio della locazione.
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Abolizione dell’Ici sulla prima casa

ici A Roma, che per le abitazioni principali prevede un’aliquota del 4,6 per mille e una detrazione di 103,29 euro, secondo i dati del Cresme, per una casa di 73 metri quadri, in zona Torrino, di categoria A/2 (abitazione civile), e rendita catastale di 1.000 euro, finora il proprietario doveva pagare un’imposta Ici pari a 380 euro. Per una casa in zona Nomentano, di 82 metri quadri, di categoria A/3 (abitazione economica), con una rendita catastale di 920 euro, l’Ici era pari a 341 euro. Milano per le prime case prevede un’aliquota lci del 4,4 per mille e una detrazione di 104 euro. Per una casa in corso Indipendenza, di 87 metri quadri, censita sotto la categoria A/2 (abitazione civile), con una rendita catastale di 760 euro, l’imposta Ici dovuta era di 247 euro. Per una casa in viale Monza, di categoria A/3 (abitazione economica), dì 96 metri quadri e con rendita catastale pari a 710 euro, l’imposta dovuta era di 224 euro

www.forzaitalia.it

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Come si detrae l’affitto dell’abitazione principale

Come si detrae l’affitto dell’abitazione principaleIl decreto attuativo definisce le modalità di fruizione della detrazione d’imposta.

Il bonus per la locazione dell’abitazione principale è riconosciuto in misure diverse a seconda dell’ammontare del reddito e delle condizioni particolari dei soggetti beneficiari.
In via generale, è prevista una detrazione pari a:
- 300 euro in caso di redditi non superiori a 15.493,71 euro
- 150 euro in caso di redditi oltre i 15.493,71 euro ma non superiori a 30.987,41
Per i lavoratori dipendenti che si trasferiscono nel Comune di lavoro (a non meno di 100 chilometri dalla precedente residenza e comunque in una regione diversa dalla propria) spetta – per i primi tre anni – una detrazione pari a:
- 495,80 euro per i redditi non superiori a 15.493,71 euro
- 991,60 euro per i redditi compresi fra 15.493,71 e 30.987,41 euro
Debutta, inoltre, la detrazione in favore dei giovani fra i 20 e i 30 anni che stipulano un contratto d’affitto per l’abitazione principale, purché diversa da quella dei genitori. Anche per loro è prevista una detrazione pari a 991,60 euro per tre anni, ma soltanto in presenza di redditi non superiori a 15.493,71 euro. Le detrazioni non sono cumulabili fra loro.
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Dal Fisco una mano a pagare il mutuo

Finanziaria 2008 (articolo 1, comma 202). Sale a 4.000 euro il limite degli interessi passivi su cui calcolare la detrazione del 19 per cento.

Irpef più leggera per chi ha contratto mutui per l’acquisto dell’unità immobiliare da destinare ad abitazione principale propria o dei propri familiari. Il limite massimo degli interessi passivi, oneri accessori e quote di rivalutazione, su cui calcolare la detrazione del 19% passa da 3.615,20 a 4.000 euro. La Finanziaria 2008 (legge 244/2007) ha modificato in tali termini l’articolo 15, comma 1, lettera b) del Tuir. Pertanto, il bonus massimo ottenibile in sede di dichiarazione dei redditi dal sostenimento di questi oneri sale a 760 euro (19% di 4.000 euro), contro i 687 circa (19% di 3615,20) “ante Finanziaria 2008″, con un risparmio d’imposta di 73 euro.
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