Cessione di abitazione in fabbricati ristrutturati
In caso di vendita di unità immobiliare ristrutturata, le detrazioni non utilizzate dal venditore spettano all’ acquirente
Se l’ acquisto di un’ abitazione, situata all’ interno di un fabbricato interamente ristrutturato da un’ impresa di costruzioni, la cede senza aver fruito della detrazione del 36% durante i periodi d’ imposta in cui ha avuto il possesso dell’ immobile, l’ agevolazione viene riconosciuta al nuovo proprietario, con riferimento alle quote residue, maturate a partire dal periodo d’ imposta in cui ha acquistato l’ abitazione. Così ha chiarito l’ Agenzia delle Entrate con la Risoluzione n. 457/E dell’ 1 dicembre 2008. Bisogna ricordare che, per l’ acquisto di abitazioni ristrutturate, l’ agevolazione viene riconosciuta in misura pari al 25% del corrispettivo di vendita dell’ unità immobiliare, nel limite massimo di 48.000 euro, da ripartire in dieci quote annuali di pari importo.
In particolare, la R. M. n. 457/E/2008 richiama la legge 449/1997, istitutiva della detrazione del 36% per il recupero edilizio delle abitazioni, e chiarisce che, in caso di ulteriore cessione di un’ unità immobiliare, situata in un fabbricato ristrutturato, il secondo acquirente subentra nel beneficio inizialmente riconosciuto al precedente proprietario che non se ne sia avvalso per i periodi d’ imposta in cui ha posseduto l’ abitazione, potendo fruire della detrazione del 36% in relazione alle quote successive, maturate a partire dal periodo d’ imposta in cui l’ immobile è stato acquistato.
Per il riconoscimento della detrazione, però, deve essere in possesso della documentazione attestante che l’ immobile sia stato ristrutturato, e ceduto al precedente proprietario, dall’ impresa di costruzioni, della copia della concessione edilizia, della dichiarazione di ultimazione lavori e dell’ atto di acquisto, da cui risulti il corrispettivo su cui calcolare l’ agevolazione.
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Il bonus, il cui ammontare può variare da 200 fino a 1.000 euro in considerazione sia del reddito sia dei componenti del nucleo familiare, può essere richiesto dai cittadini residenti, lavoratori e pensionati, incluse persone non autosufficienti, che facciano parte di una famiglia qualificata come a basso reddito.
Il reddito fondiario derivante dalla locazione di un immobile, percepito dal comodatario, deve essere imputato al proprietario comodante. È quanto risponde l’agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 394/E del 22 ottobre all’interpello proposto da un contribuente che ha concesso un appartamento in comodato d’uso alla moglie. L’istante aveva chiesto come dovevano essere ripartiti gli oneri fiscali relativi al reddito dell’immobile, sia ai fini Irpef che ai fini Ici, avendo autorizzato la moglie ad affittare, anche parzialmente, l’appartamento lasciato nella sua disponibilità. Secondo il marito-proprietario, l’Ici sarebbe rimasta a suo carico, ma il reddito della locazione avrebbe dovuto essere dichiarato tra i redditi diversi da sua moglie, che realmente lo percepisce e che ne avrebbe dovuto pagare l’Irpef, mentre lui avrebbe dichiarato solo la rendita catastale.
Sono sempre di più le segnalazioni degli utenti che ci pervengono in merito alla richiesta di comunicazione dei dati catastali da parte delle aziende fornitrici di gas, acqua ed energia elettrica. Tutti quei clienti che hanno attivato un’utenza dopo il 1 aprile 2005, o che, dopo questa data, hanno modificato o rinnovato il proprio contratto, sono tenuti, infatti, a comunicare i propri dati catastali alle aziende erogatrici. Tale obbligo, però, comporta non poche difficoltà. Infatti, non tutti sono in possesso dei dati richiesti, come ad esempio gli inquilini in affitto, o, anche nel caso riescano a reperirli, i moduli non sono affatto di facile compilazione. Nel caso, poi, sia necessario richiedere al Catasto i dati utili per la compilazione del modulo, iniziano le spese. A queste si aggiungono quelle per la spedizione del modulo stesso.
Risoluzione n. 200/E del 16 maggio 2008. Ok alla detrazione per i contratti ante ‘98 tacitamente rinnovati e per quelli stipulati dopo anche se privi di riferimento alla legge 431
L’Ici, imposta comunale sugli immobili, viene destinata ai bilanci dei Comuni che dispongono di un ampio margine di autonomia nella gestione di questo tributo.
Gli immobili – terreni e fabbricati – sono soggetti a imposte che colpiscono il loro reddito (Irpef e addizionali all’Irpef), il loro possesso in quanto beni patrimoniali (Ici) e il loro trasferimento, realizzato mediante atto tra vivi – come la donazione o la compravendita – o attraverso la successione ereditaria, nonché l’usucapione. Nel caso di trasferimento mediante compravendita, le imposte applicate sono l’imposta di registro (in alternativa, l’Iva), e le imposte ipotecaria e catastale. Nel caso di trasferimento per donazione (o successione), sono dovute l’imposta di successione e di donazione che varia a seconda dei beneficiari e le imposte ipotecaria e catastale (Annuario 2008, vedi Cap.VIII).
COME SI INDIVIDUANO GLI IMMOBILI
I residenti in Sardegna e Valle d’Aosta hanno diritto alla detrazione Irpef per la tv digitale terrestre.
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