Cessione di abitazione in fabbricati ristrutturati

Cessione di abitazione in fabbricati ristrutturatiIn caso di vendita di unità immobiliare ristrutturata, le detrazioni non utilizzate dal venditore spettano all’ acquirente

Se l’ acquisto di un’ abitazione, situata all’ interno di un fabbricato interamente ristrutturato da un’ impresa di costruzioni, la cede senza aver fruito della detrazione del 36% durante i periodi d’ imposta in cui ha avuto il possesso dell’ immobile, l’ agevolazione viene riconosciuta al nuovo proprietario, con riferimento alle quote residue, maturate a partire dal periodo d’ imposta in cui ha acquistato l’ abitazione. Così ha chiarito l’ Agenzia delle Entrate con la Risoluzione n. 457/E dell’ 1 dicembre 2008. Bisogna ricordare che, per l’ acquisto di abitazioni ristrutturate, l’ agevolazione viene riconosciuta in misura pari al 25% del corrispettivo di vendita dell’ unità immobiliare, nel limite massimo di 48.000 euro, da ripartire in dieci quote annuali di pari importo.

In particolare, la R. M. n. 457/E/2008 richiama la legge 449/1997, istitutiva della detrazione del 36% per il recupero edilizio delle abitazioni, e chiarisce che, in caso di ulteriore cessione di un’ unità immobiliare, situata in un fabbricato ristrutturato, il secondo acquirente subentra nel beneficio inizialmente riconosciuto al precedente proprietario che non se ne sia avvalso per i periodi d’ imposta in cui ha posseduto l’ abitazione, potendo fruire della detrazione del 36% in relazione alle quote successive, maturate a partire dal periodo d’ imposta in cui l’ immobile è stato acquistato.

Per il riconoscimento della detrazione, però, deve essere in possesso della documentazione attestante che l’ immobile sia stato ristrutturato, e ceduto al precedente proprietario, dall’ impresa di costruzioni, della copia della concessione edilizia, della dichiarazione di ultimazione lavori e dell’ atto di acquisto, da cui risulti il corrispettivo su cui calcolare l’ agevolazione.

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Autocertificazione per la richiesta del “Bonus famiglia”

Autocertificazione per la richiesta del "Bonus famiglia"Il bonus, il cui ammontare può variare da 200 fino a 1.000 euro in considerazione sia del reddito sia dei componenti del nucleo familiare, può essere richiesto dai cittadini residenti, lavoratori e pensionati, incluse persone non autosufficienti, che facciano parte di una famiglia qualificata come a basso reddito.

Le scadenze per richiedere l’agevolazione dipendono dall’anno d’imposta che viene preso come riferimento per la verifica dei requisiti previsti dalla norma per il riconoscimento del bonus. A questo riguardo, ci sono due le alternative:

* chi sceglie come anno di riferimento il 2007 deve presentare la richiesta al datore di lavoro o all’ente pensionistico entro il 31 gennaio 2009, utilizzando il modello “sostituto” predisposto per la richiesta del bonus al sostituto d’imposta o agli enti pensionistici. Nel caso in cui il beneficio non è erogato dai sostituti d’imposta, la domanda potrà essere invece inviata, in via telematica, all’Agenzia delle Entrate entro il 31 marzo 2009, utilizzando il modello denominato “agenzia”.
* coloro che , invece, scelgono il 2008, devono presentare la richiesta al datore di lavoro o all’ente pensionistico entro il 31 marzo 2009. In tutti casi in cui il beneficio non è erogato dai sostituti d’imposta, la richiesta può essere presentata, sempre in via telematica, all’Agenzia delle Entrate entro il 30 giugno 2009.
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Appartamenti in comodato d’uso al coniuge

comodato usoIl reddito fondiario derivante dalla locazione di un immobile, percepito dal comodatario, deve essere imputato al proprietario comodante. È quanto risponde l’agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 394/E del 22 ottobre all’interpello proposto da un contribuente che ha concesso un appartamento in comodato d’uso alla moglie. L’istante aveva chiesto come dovevano essere ripartiti gli oneri fiscali relativi al reddito dell’immobile, sia ai fini Irpef che ai fini Ici, avendo autorizzato la moglie ad affittare, anche parzialmente, l’appartamento lasciato nella sua disponibilità. Secondo il marito-proprietario, l’Ici sarebbe rimasta a suo carico, ma il reddito della locazione avrebbe dovuto essere dichiarato tra i redditi diversi da sua moglie, che realmente lo percepisce e che ne avrebbe dovuto pagare l’Irpef, mentre lui avrebbe dichiarato solo la rendita catastale.
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Ammortamento, la nuova stima rileva anche per l’affittuario

ammortamentoFiscalmente riconosciuto alla società concessa in locazione, il valore dei beni rideterminato a seguito della trasformazione d’azienda.
Una Srl che effettua distribuzione di gas, costituitasi da una consortile in attuazione della normativa comunitaria che impone la gestione separata dell’erogazione del prodotto da quella della vendita, può considerare fiscalmente riconosciuti ai fini dell’ammortamento i nuovi valori derivanti dalla perizia redatta in occasione della “trasformazione obbligatoria” del consorzio in società di capitali (articoli 113-115 del Testo unico degli enti locali); stima che nello specifico riguarda reti, impianti e dotazioni della distribuzione. Questo, in sintesi, il contenuto della risoluzione n. 375/E del 6 ottobre, in risposta a un’istanza di interpello formulata dalle due società. La consortile, proprietaria della rete di erogazione del gas metano, inizialmente ne gestiva sia la distribuzione che la vendita. Successivamente il proprietario, in ottemperanza della direttiva 98/30/Ce, ha dovuto costituire due apposite società, concedendo in locazione nel 2002, a una di esse, il ramo relativo alla distribuzione. Sui cespiti ricadenti nel ramo d’azienda, l’affittuario ha sempre dato corso al processo di ammortamento dei beni come previsto dall’articolo 2561 cc. Quando la società consortile, nel 2007, si è necessariamente trasformata in società di capitali, secondo quanto previsto dagli articoli 113-115 del Tuel, è stata redatta una perizia per la definitiva determinazione del valore patrimoniale, che ha stabilito una nuova valutazione per reti, impianti e dotazioni della distribuzione del gas.
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Federconsumatori: dati catastali difficoltà nella compilazione dei moduli. Costi della spedizione per mancato recapito

catastocSono sempre di più le segnalazioni degli utenti che ci pervengono in merito alla richiesta di comunicazione dei dati catastali da parte delle aziende fornitrici di gas, acqua ed energia elettrica. Tutti quei clienti che hanno attivato un’utenza dopo il 1 aprile 2005, o che, dopo questa data, hanno modificato o rinnovato il proprio contratto, sono tenuti, infatti, a comunicare i propri dati catastali alle aziende erogatrici. Tale obbligo, però, comporta non poche difficoltà. Infatti, non tutti sono in possesso dei dati richiesti, come ad esempio gli inquilini in affitto, o, anche nel caso riescano a reperirli, i moduli non sono affatto di facile compilazione. Nel caso, poi, sia necessario richiedere al Catasto i dati utili per la compilazione del modulo, iniziano le spese. A queste si aggiungono quelle per la spedizione del modulo stesso.
A tale proposito Federconsumatori consiglia di spedire tali moduli tramite raccomandata AR, per documentarne l’invio. Tale tipo di spedizione comporta certamente costi maggiori rispetto alla spedizione normale, ma offre maggiori garanzie, dal momento che, qualora i documenti non pervenissero all’azienda erogatrice, si è soggetti ad una sanzione da 103 € a 2.065 €. Questa è la sanzione da pagare, non solo per l’omissione della comunicazione, ma anche nel caso la compilazione dei moduli risulti errata.
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Bonus affitto, l’eccezione non è di casa

Bonus affitto, lRisoluzione n. 200/E del 16 maggio 2008. Ok alla detrazione per i contratti ante ‘98 tacitamente rinnovati e per quelli stipulati dopo anche se privi di riferimento alla legge 431

Detrazione per canoni di locazione senza eccezioni. Lo sconto fiscale introdotto dalla Finanziaria 2008 per le spese di affitto dell’abitazione principale spetta anche se il contratto è stato stipulato prima dell’entrata in vigore dell’ultima legge sulle locazioni, la 431/1998, ai sensi di precedenti norme (leggi 392/1978 e 359/1992), e automaticamente prorogato per gli anni successivi. Della stessa agevolazione può usufruire anche il contribuente titolare di un contratto di locazione che - benché stipulato dopo l’entrata in vigore della 431 - non contiene riferimenti alla stessa legge o addirittura rimanda a norme precedenti.

Questa, in sintesi la risposta fornita dall’Agenzia, con la risoluzione n. 200/E del 16 maggio, a un Caaf che chiede chiarimenti in merito al “bonus” per le spese di affitto previsto dal nuovo comma 01 dell’articolo 16 del Tuir.
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Convegno di Assoedilizia: “Le principali novità nel settore immobiliare”

confediliziaEmerso al Convegno di Assoedilizia su “Le principali novità nel settore immobiliare” DALL’AGENZIA DELLE ENTRATE RICHIESTE ALLE BANCHE ISPEZIONI SUI CONTI CORRENTI DI CHI COMPRA E VENDE IMMOBILI. ASSOEDILIZIA INVITA AL MASSIMO RISPETTO DELLA REGOLARITA’ FISCALE.
Al Convegno organizzato da Assoedilizia “Le principali novità nel settore immobiliare” il componente della Giunta Esecutiva Sergio Brembati ha affermato che “Sulla base della vigente normativa fiscale in materia di accertamento dei prezzi dichiarati nelle compravendite immobiliari, le banche stanno ricevendo dall’Agenzia delle Entrate una pioggia di richieste di ispezioni dei conti bancari relativi alle persone dei compratori, dei venditori e dei loro parenti”.
Assoedilizia rivolge un invito a coloro che si accingono a stipulare rogiti notarili per la compravendita immobiliare a rispettare la massima regolarità fiscale.

www.assoedilizia.it

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Calcolo e pagamento dell’ICI 2008

Calcolo e pagamento dellL’Ici, imposta comunale sugli immobili, viene destinata ai bilanci dei Comuni che dispongono di un ampio margine di autonomia nella gestione di questo tributo.

CHI LA DEVE PAGARE
L’imposta deve essere pagata:
da tutti coloro che possiedono fabbricati, aree fabbricabili e terreni agricoli come proprietari, oppure come titolari di diritti reali di godimento; dai concessionari delle aree demaniali.

Per gli immobili concessi in locazione finanziaria l’imposta deve essere pagata dal locatario finanziario. Nell’applicazione dell’imposta possono verificarsi diversi casi:
se l’immobile è posseduto da più proprietari, l’imposta deve essere ripartita proporzionalmente tra loro in base alle quote di proprietà, e versata separatamente (ad esempio, per una casa cointestata a marito e moglie, entrambi devono versare l’Ici ma separatamente);

se l’immobile è gravato da un diritto reale di godimento, l’imposta deve essere pagata da chi gode di tale diritto, in proporzione alla sua quota. Per esempio, con un usufrutto del 25% l’imposta sarà a carico dell’usufruttuario per questa percentuale e del proprietario per il restante 75%, mentre se l’usufrutto è totale l’imposta è per intero a carico dell’usufruttuario;

se l’immobile è in multiproprietà, l’Ici deve essere pagata dall’amministratore del condominio o della comunione.
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Le detrazioni per i contratti di affitto

Le detrazioni per i contratti di affittoDETRAZIONI D’IMPOSTA PER GLI INQUILINI A BASSO REDDITO
La legge finanziaria per il 2008 (con decorrenza dal 2007) ha aggiunto una nuova detrazione per chi sostiene le spese dell’affitto per la casa adibita a propria abitazione principale. In particolare ai soggetti titolari di contratti di locazione di unità immobiliari adibite ad abitazione principale stipulati o rinnovati a norma della legge 9 dicembre 1998, n.431, spetta una detrazione complessivamente pari a:
- 300 euro, se il reddito complessivo non supera 15.493,71 euro
- 150 euro, se il reddito complessivo è superiore a 15.493,71 euro, ma non superiore a 30.987,41 euro.

DETRAZIONE PER I GIOVANI CHE VIVONO IN AFFITTO
La legge finanziaria per il 2008 ha introdotto (con decorrenza dal 2007) una detrazione per i giovani di età compresa tra i 20 ed i 30 anni, che stipulano un contratto di locazione ai sensi della legge 9 dicembre 1998, n.431, per l’unità immobiliare da destinare a propria abitazione principale, a condizione che
la stessa sia diversa dall’abitazione principale dei genitori o di coloro cui sono affidati. La detrazione è pari a 991,60 euro e spetta per i primi tre anni, se il reddito complessivo non supera euro 15.493,71.
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Imposte sugli immobili: come si tassano i fabbricati

Imposte sugli immobili: come si tassano i fabbricatiGli immobili – terreni e fabbricati – sono soggetti a imposte che colpiscono il loro reddito (Irpef e addizionali all’Irpef), il loro possesso in quanto beni patrimoniali (Ici) e il loro trasferimento, realizzato mediante atto tra vivi – come la donazione o la compravendita – o attraverso la successione ereditaria, nonché l’usucapione. Nel caso di trasferimento mediante compravendita, le imposte applicate sono l’imposta di registro (in alternativa, l’Iva), e le imposte ipotecaria e catastale. Nel caso di trasferimento per donazione (o successione), sono dovute l’imposta di successione e di donazione che varia a seconda dei beneficiari e le imposte ipotecaria e catastale (Annuario 2008, vedi Cap.VIII).
Si ricorda che per gli atti soggetti ad IVA, non si applica, per il principio di alternatività, l’imposta proporzionale di registro; sono comunque dovute le tasse fisse di Registro, Ipotecaria e Catastale. Per quanto riguarda l’Irpef, i redditi degli immobili sono cumulati con gli altri redditi del possessore e tassati secondo le aliquote previste per tale imposta (Annuario 2008, vedi Cap. X ). Poiché le aliquote Irpef sono progressive, uno stesso reddito proveniente da immobili viene, quindi, ad essere tassato in misura più o meno elevata a seconda del reddito complessivo nel quale è venuto a confluire.
Per l’Ici, invece, il patrimonio immobiliare viene tassato di per sé, in modo proporzionale, senza riferimento, salvo casi particolari, alla capacità contributiva di chi lo possiede (Annuario 2008, vedi Cap. XIII).
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Le imposte sugli immobili: come si determina la rendita catastale

Le imposte sugli immobili: come si determina la rendita catastaleCOME SI INDIVIDUANO GLI IMMOBILI
Gli immobili sono individuati attraverso gli identificativi catastali attribuiti dagli Uffici provinciali dell’Agenzia del Territorio (già uffici del Dipartimento del territorio o Uffici Tecnici Erariali) i quali vengono normalmente riportati negli atti notarili con i quali gli stessi immobili vengono trasferiti. A ciascuna unità immobiliare urbana dei gruppi “A”, “B” e “C”viene attribuita una categoria e classe in relazione alle sue caratteristiche intrinseche ed estrinseche, alla sua destinazione d’uso. Conseguentemente viene determinata la rendita catastale, applicando le tariffe d’estimo definite per ogni categoria e classe e pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale. Alle unità immobiliari urbane dei gruppi “D“ ed “E” viene attribuita la relativa categoria e la rendita, effettuando una stima diretta.
Le unità immobiliari urbane sono classificate nei seguenti gruppi/categorie catastali.
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Sardegna e Valle d’Aosta: detrazione per la tv digitale

Sardegna e Valle d’Aosta: detrazione per la tv digitaleI residenti in Sardegna e Valle d’Aosta hanno diritto alla detrazione Irpef per la tv digitale terrestre.

Chi ha ricevuto il contributo di 70 euro per l’acquisto di un decoder, infatti, potrà comunque beneficiare della detrazione Irpef per l’acquisto di apparecchi televisivi e digitali.

Lo stesso contribuente può usufruire delle due agevolazioni purché si applichino a due apparecchi diversi. Il beneficio introdotto con la Finanziaria 2007, pari ad una detrazione del 20 per cento delle spese sostenute per un importo massimo delle stesse di 1.000 euro, può raggiungere 200 euro.
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