Federconsumatori: dati catastali difficoltà nella compilazione dei moduli. Costi della spedizione per mancato recapito

catastocSono sempre di più le segnalazioni degli utenti che ci pervengono in merito alla richiesta di comunicazione dei dati catastali da parte delle aziende fornitrici di gas, acqua ed energia elettrica. Tutti quei clienti che hanno attivato un’utenza dopo il 1 aprile 2005, o che, dopo questa data, hanno modificato o rinnovato il proprio contratto, sono tenuti, infatti, a comunicare i propri dati catastali alle aziende erogatrici. Tale obbligo, però, comporta non poche difficoltà. Infatti, non tutti sono in possesso dei dati richiesti, come ad esempio gli inquilini in affitto, o, anche nel caso riescano a reperirli, i moduli non sono affatto di facile compilazione. Nel caso, poi, sia necessario richiedere al Catasto i dati utili per la compilazione del modulo, iniziano le spese. A queste si aggiungono quelle per la spedizione del modulo stesso.
A tale proposito Federconsumatori consiglia di spedire tali moduli tramite raccomandata AR, per documentarne l’invio. Tale tipo di spedizione comporta certamente costi maggiori rispetto alla spedizione normale, ma offre maggiori garanzie, dal momento che, qualora i documenti non pervenissero all’azienda erogatrice, si è soggetti ad una sanzione da 103 € a 2.065 €. Questa è la sanzione da pagare, non solo per l’omissione della comunicazione, ma anche nel caso la compilazione dei moduli risulti errata.
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Bonus affitto, l’eccezione non è di casa

Bonus affitto, lRisoluzione n. 200/E del 16 maggio 2008. Ok alla detrazione per i contratti ante ‘98 tacitamente rinnovati e per quelli stipulati dopo anche se privi di riferimento alla legge 431

Detrazione per canoni di locazione senza eccezioni. Lo sconto fiscale introdotto dalla Finanziaria 2008 per le spese di affitto dell’abitazione principale spetta anche se il contratto è stato stipulato prima dell’entrata in vigore dell’ultima legge sulle locazioni, la 431/1998, ai sensi di precedenti norme (leggi 392/1978 e 359/1992), e automaticamente prorogato per gli anni successivi. Della stessa agevolazione può usufruire anche il contribuente titolare di un contratto di locazione che - benché stipulato dopo l’entrata in vigore della 431 - non contiene riferimenti alla stessa legge o addirittura rimanda a norme precedenti.

Questa, in sintesi la risposta fornita dall’Agenzia, con la risoluzione n. 200/E del 16 maggio, a un Caaf che chiede chiarimenti in merito al “bonus” per le spese di affitto previsto dal nuovo comma 01 dell’articolo 16 del Tuir.
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Convegno di Assoedilizia: “Le principali novità nel settore immobiliare”

confediliziaEmerso al Convegno di Assoedilizia su “Le principali novità nel settore immobiliare” DALL’AGENZIA DELLE ENTRATE RICHIESTE ALLE BANCHE ISPEZIONI SUI CONTI CORRENTI DI CHI COMPRA E VENDE IMMOBILI. ASSOEDILIZIA INVITA AL MASSIMO RISPETTO DELLA REGOLARITA’ FISCALE.
Al Convegno organizzato da Assoedilizia “Le principali novità nel settore immobiliare” il componente della Giunta Esecutiva Sergio Brembati ha affermato che “Sulla base della vigente normativa fiscale in materia di accertamento dei prezzi dichiarati nelle compravendite immobiliari, le banche stanno ricevendo dall’Agenzia delle Entrate una pioggia di richieste di ispezioni dei conti bancari relativi alle persone dei compratori, dei venditori e dei loro parenti”.
Assoedilizia rivolge un invito a coloro che si accingono a stipulare rogiti notarili per la compravendita immobiliare a rispettare la massima regolarità fiscale.

www.assoedilizia.it

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Calcolo e pagamento dell’ICI 2008

Calcolo e pagamento dellL’Ici, imposta comunale sugli immobili, viene destinata ai bilanci dei Comuni che dispongono di un ampio margine di autonomia nella gestione di questo tributo.

CHI LA DEVE PAGARE
L’imposta deve essere pagata:
da tutti coloro che possiedono fabbricati, aree fabbricabili e terreni agricoli come proprietari, oppure come titolari di diritti reali di godimento; dai concessionari delle aree demaniali.

Per gli immobili concessi in locazione finanziaria l’imposta deve essere pagata dal locatario finanziario. Nell’applicazione dell’imposta possono verificarsi diversi casi:
se l’immobile è posseduto da più proprietari, l’imposta deve essere ripartita proporzionalmente tra loro in base alle quote di proprietà, e versata separatamente (ad esempio, per una casa cointestata a marito e moglie, entrambi devono versare l’Ici ma separatamente);

se l’immobile è gravato da un diritto reale di godimento, l’imposta deve essere pagata da chi gode di tale diritto, in proporzione alla sua quota. Per esempio, con un usufrutto del 25% l’imposta sarà a carico dell’usufruttuario per questa percentuale e del proprietario per il restante 75%, mentre se l’usufrutto è totale l’imposta è per intero a carico dell’usufruttuario;

se l’immobile è in multiproprietà, l’Ici deve essere pagata dall’amministratore del condominio o della comunione.
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Le detrazioni per i contratti di affitto

Le detrazioni per i contratti di affittoDETRAZIONI D’IMPOSTA PER GLI INQUILINI A BASSO REDDITO
La legge finanziaria per il 2008 (con decorrenza dal 2007) ha aggiunto una nuova detrazione per chi sostiene le spese dell’affitto per la casa adibita a propria abitazione principale. In particolare ai soggetti titolari di contratti di locazione di unità immobiliari adibite ad abitazione principale stipulati o rinnovati a norma della legge 9 dicembre 1998, n.431, spetta una detrazione complessivamente pari a:
- 300 euro, se il reddito complessivo non supera 15.493,71 euro
- 150 euro, se il reddito complessivo è superiore a 15.493,71 euro, ma non superiore a 30.987,41 euro.

DETRAZIONE PER I GIOVANI CHE VIVONO IN AFFITTO
La legge finanziaria per il 2008 ha introdotto (con decorrenza dal 2007) una detrazione per i giovani di età compresa tra i 20 ed i 30 anni, che stipulano un contratto di locazione ai sensi della legge 9 dicembre 1998, n.431, per l’unità immobiliare da destinare a propria abitazione principale, a condizione che
la stessa sia diversa dall’abitazione principale dei genitori o di coloro cui sono affidati. La detrazione è pari a 991,60 euro e spetta per i primi tre anni, se il reddito complessivo non supera euro 15.493,71.
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Imposte sugli immobili: come si tassano i fabbricati

Imposte sugli immobili: come si tassano i fabbricatiGli immobili – terreni e fabbricati – sono soggetti a imposte che colpiscono il loro reddito (Irpef e addizionali all’Irpef), il loro possesso in quanto beni patrimoniali (Ici) e il loro trasferimento, realizzato mediante atto tra vivi – come la donazione o la compravendita – o attraverso la successione ereditaria, nonché l’usucapione. Nel caso di trasferimento mediante compravendita, le imposte applicate sono l’imposta di registro (in alternativa, l’Iva), e le imposte ipotecaria e catastale. Nel caso di trasferimento per donazione (o successione), sono dovute l’imposta di successione e di donazione che varia a seconda dei beneficiari e le imposte ipotecaria e catastale (Annuario 2008, vedi Cap.VIII).
Si ricorda che per gli atti soggetti ad IVA, non si applica, per il principio di alternatività, l’imposta proporzionale di registro; sono comunque dovute le tasse fisse di Registro, Ipotecaria e Catastale. Per quanto riguarda l’Irpef, i redditi degli immobili sono cumulati con gli altri redditi del possessore e tassati secondo le aliquote previste per tale imposta (Annuario 2008, vedi Cap. X ). Poiché le aliquote Irpef sono progressive, uno stesso reddito proveniente da immobili viene, quindi, ad essere tassato in misura più o meno elevata a seconda del reddito complessivo nel quale è venuto a confluire.
Per l’Ici, invece, il patrimonio immobiliare viene tassato di per sé, in modo proporzionale, senza riferimento, salvo casi particolari, alla capacità contributiva di chi lo possiede (Annuario 2008, vedi Cap. XIII).
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Le imposte sugli immobili: come si determina la rendita catastale

Le imposte sugli immobili: come si determina la rendita catastaleCOME SI INDIVIDUANO GLI IMMOBILI
Gli immobili sono individuati attraverso gli identificativi catastali attribuiti dagli Uffici provinciali dell’Agenzia del Territorio (già uffici del Dipartimento del territorio o Uffici Tecnici Erariali) i quali vengono normalmente riportati negli atti notarili con i quali gli stessi immobili vengono trasferiti. A ciascuna unità immobiliare urbana dei gruppi “A”, “B” e “C”viene attribuita una categoria e classe in relazione alle sue caratteristiche intrinseche ed estrinseche, alla sua destinazione d’uso. Conseguentemente viene determinata la rendita catastale, applicando le tariffe d’estimo definite per ogni categoria e classe e pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale. Alle unità immobiliari urbane dei gruppi “D“ ed “E” viene attribuita la relativa categoria e la rendita, effettuando una stima diretta.
Le unità immobiliari urbane sono classificate nei seguenti gruppi/categorie catastali.
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Sardegna e Valle d’Aosta: detrazione per la tv digitale

Sardegna e Valle d’Aosta: detrazione per la tv digitaleI residenti in Sardegna e Valle d’Aosta hanno diritto alla detrazione Irpef per la tv digitale terrestre.

Chi ha ricevuto il contributo di 70 euro per l’acquisto di un decoder, infatti, potrà comunque beneficiare della detrazione Irpef per l’acquisto di apparecchi televisivi e digitali.

Lo stesso contribuente può usufruire delle due agevolazioni purché si applichino a due apparecchi diversi. Il beneficio introdotto con la Finanziaria 2007, pari ad una detrazione del 20 per cento delle spese sostenute per un importo massimo delle stesse di 1.000 euro, può raggiungere 200 euro.
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Ristrutturare casa, ripresa di stagione

ristrutturazioni A febbraio sono ripartite le ristrutturazioni immobiliari fiscalmente agevolate, del 27%. Le raccomandate inviate al Centro operativo di Pescara dell’agenzia delle Entrate, sono 23.000 per usufruire della detrazione Irpef del 36% delle spese sostenute per riqualificare il patrimonio abitativo italiano. I numeri però sono ancora lontani dalle performance sfoderate dagli altri mesi negli ultimi anni. La stagione invernale ha sempre avuto un andamento piuttosto modesto, dovuto soprattutto al clima, che non invoglia certo ad affrontare operai e disagi che si verificano durante una ristrutturazione ambientale. Ciò nonostante, su tutto il territorio italiano si è verificato un incremento del dato numerico relativo al recupero del patrimonio edilizio in regime fiscale agevolato. In termini percentuali, la crescita va dal +79% del Molise, la più alta del mese, al +8% dell’Umbria. Solo nel Friuli Venezia Giulia si è avuto un fenomeno contrario, ovvero una diminuzione del 5%, anche se i valori numerici sono abbastanza in linea fra loro, 734 in gennaio e 696 in febbraio. Perfettamente uguali, invece, i valori della Basilicata dove sono state 52 le richieste di detrazioni d’imposta inviate in gennaio e 52 in febbraio.
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Iva. Di fronte all’evasione meglio non restare “immobili”

Iva. Di fronte all’evasione meglio non restare “immobili”In caso di sottofatturazione, è responsabile in solido con il venditore anche l’acquirente che non agisce nell’esercizio di imprese, arti o professioni

Dal primo gennaio 2008, l’acquirente di immobili, la cui cessione è soggetta a Iva, che abbia ricevuto una fattura indicante un corrispettivo inferiore a quello effettivamente pattuito è obbligato in solido con l’alienante al versamento dell’imposta non dichiarata, anche se non agisce nell’esercizio di imprese, arti o professioni. L’omissione del versamento implica, inoltre, la sua responsabilità solidale al pagamento della sanzione irrogata al cedente. Quali le motivazioni che hanno portato all’introduzione di una norma così “forte”?
Occorre, allo scopo, partire necessariamente dalla “natura” del tributo.

L’Iva ha un meccanismo impositivo piuttosto complesso, derivante dalla necessità di riformare il precedente e principale istituto impositivo sui consumi, l’Ige (imposta generale sulle entrate), che notoriamente produceva effetti distorsivi sul sistema economico.
Quest’ultima, infatti, era un tributo plurifase sul valore pieno. Gravava su ogni trasferimento dei beni, sull’intero valore degli stessi e non limitatamente al valore aggiunto. Il meccanismo favoriva, pertanto, le attività integrate, ossia quei sistemi produttivi che realizzavano l’intero ciclo della produzione, dalle materie prime alla vendita al dettaglio.
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Fisco e immobili: nasce la Commissione ad hoc

Fisco e immobili: nasce la Commissione ad hocDecreto Mef del 20 febbraio 2008. Potrà avvalersi di analisi e studi delle principali associazioni di categoria del settore.

E’ stata istituita la Commissione di studio sulla fiscalità diretta e indiretta delle imprese immobiliari, composta da esperti del dipartimento per le Politiche Fiscali, dell’agenzia delle Entrate e del Territorio, del Servizio consultivo e ispettivo tributario e dell’ufficio Legislativo - finanze del ministero dell’Economia e delle Finanze. Obiettivi principali della neostruttura quelli di semplificare gli adempimenti per i soggetti operanti in tale ambito e proporre agevolazioni in favore dello sviluppo dell’edilizia abitativa.
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Mutui ipotecari. Rinegoziazione agevolata, all’Inpdap come in banca

Mutui ipotecari. Rinegoziazione agevolata, all’Inpdap come in bancaImposta sostitutiva anche per i finanziamenti concessi dagli istituti previdenziali ai propri iscritti, per l’estinzione anticipata di quelli già precedentemente contratti

Le operazioni di finanziamento poste in essere da enti di previdenza obbligatoria nei confronti dei propri iscritti, per estinguere mutui precedentemente contratti per l’acquisto di un immobile a uso abitativo, sono attratte al regime dell’imposta sostitutiva (articoli 15 e seguenti del Dpr 601/1973).
Questo è il chiarimento giunto con la risoluzione n. 68/E del 28 febbraio, con cui l’agenzia delle Entrate ha esaminato l’interpello proposto da un contribuente che, volendo rinegoziare un contratto di mutuo ipotecario per l’acquisto della “prima casa”, con un altro concesso dall’Inpdap, aveva chiesto di conoscere il corretto trattamento tributario applicabile all’operazione.

Occorre premettere brevemente che, ai sensi degli articoli da 15 a 20 del Dpr 601/1973, le operazioni di credito a medio e lungo termine, in presenza di determinati requisiti, sono sottratte al trattamento ordinario – consistente nel pagamento delle imposte di registro, di bollo, ipotecaria e catastale e della tassa sulle concessioni governative – e sottoposte al pagamento di una imposta sostitutiva, la cui misura, fino al 31 luglio 2004, giorno antecedente all’entrata in vigore del decreto legge 168/2004, era per tutte le operazioni pari allo 0,25 per cento.
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