Agevolazione prima casa, resistente all’acqua
Il beneficio permane se un evento del tutto straordinario, come l’allagamento impedisce il cambio di residenza nei termini stabiliti dalla legge. Il mancato trasferimento di residenza entro il termine di diciotto mesi dall’acquisto nel comune in cui è ubicato l’immobile, se causato da un evento imprevisto e inevitabile successivo alla vendita, non è causa di decadenza dal beneficio Iva sulla prima casa (punto 21 della tabella A, parte II, allegata al Dpr 633/1972). Questo in sintesi il chiarimento fornito dall’Agenzia con la risoluzione n. 140/E del 10 aprile, in risposta all’interpello con cui l’acquirente di un immobile dichiarato inagibile a seguito di grosse infiltrazioni di acqua, ritiene di essere legittimato a differire il cambio di residenza oltre il termine previsto dalla norma, essendosi verificato un evento straordinario, non a lui imputabile, in seguito al quale l’immobile è stato dichiarato inagibile e inabitabile.
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I chiarimenti delle Entrate hanno interessato, tra le altre, anche le regole applicabili ai trust.
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