Confedilizia: niente certificazione energetica, neppure regionale
L’obbligo di allegare ai rogiti l’attestato di certificazione energetica e, per i locatori, di consegnarlo o comunque di metterlo a disposizione dei propri inquilini, così com’era previsto dai commi 3 e 4 dell’art. 6 del d.lgs. 192/’05, non c’è più. La legge di conversione del d.l. n. 112/’08 (la manovra e-stiva, come è stata chiamata) ha infatti abrogato tali disposizioni e, con esse, le due norme di cui ai commi 8 e 9 dell’art. 15 dello stesso decreto legislativo, che sanzionavano con la nullità (relativa) un eventuale inadempimento al riguardo. Resta in linea generale, per i proprietari, l’obbligo di dotarsi del predetto attestato secondo le scadenze e le condizioni previste dalla legge, ma sta di fatto che le intervenute abrogazioni – con particolare riferimento ai fabbricati preesistenti (vale a dire non costruiti o radicalmente ristrutturati in base a titolo richiesto dopo l’8 ottobre 2005) – hanno svuotato del suo valore precettivo tale previsione (salvo, ovviamente, il caso in cui si abbia inte-resse ad accedere alle agevolazioni fiscali connesse al risparmio energetico).
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Cancellata la cumulabilità delle agevolazioni per gli interventi di riqualificazione energetica. Addio agli sgravi fino al 70 %. La nuova legge sull’efficienza energetica (decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115) stabilisce che a partire dal 2009 i contributi provinciali per interventi edilizi non saranno più cumulabili con altre agevolazioni fiscali. Non appena entreranno in vigore le norme d’attuazione al decreto, i consumatori che intendono realizzare interventi di riqualificazione energetica dell’abitazione dovranno stringere un po’ di più la cinghia. Dal 1° gennaio 2009, infatti, decade la possibilità di cumulare i contributi provinciali con le detrazioni fiscali previste dallo Stato e quindi bisognerà scegliere per l’una o per l’altra forma di agevolazione. Al momento attuale chi effettua determinati interventi può usufruire sia della detrazione fiscale sia del contributo provinciale. Ma dal 2009 le cose cambieranno comportando un aggravio per le tasche dei consumatori.
Ai fini del mantenimento delle agevolazioni fiscali per l’imposta di registro dovuta in dipendenza dell’acquisto di beni immobili inseriti in piani urbanistici particolareggiati (articolo 33, comma 3, legge 388/2000), è rilevante o meno che il soggetto ponga tempestivamente in essere l’edificazione? E l’edificazione, dopo lo scadere dei cinque anni, deve essere completata o solo cominciata? Per rispondere a tali quesiti, immaginiamo il seguente caso operativo. L’ufficio contesta al contribuente la decadenza dall’agevolazione relativa all’acquisto, in data 1° gennaio 2001, di un terreno edificabile sito in un piano particoleraggiato. La società richiede e applica le agevolazioni fiscali previste dalla legge 388/2000 (imposta di registro all’1% e imposte ipotecarie e catastali in misura fissa). Su tale terreno viene quindi rilasciata dal Comune la concessione edilizia per la realizzazione di varie unità immobiliari. In data 1/1/2005, prima cioè dello scadere del quinquennio, prima della prevista realizzazione edificatoria e comunque prima di aver costruito un edificio significativo dal punto di vista urbanistico (cioè un rustico comprensivo delle mura perimetrali delle singole unità immobiliari e con copertura completata), il terreno viene però ceduto ad altro soggetto. Peraltro, anche al 1° gennaio 2006, cioè al compimento del quinquiennio, l’intervento edilizio (da parte del successivo acquirente) non è stato ancora (del tutto) realizzato. In un tale contesto, il recupero da parte dell’ufficio appare dovuto e incontestabile
Risoluzione n. 200/E del 16 maggio 2008. Ok alla detrazione per i contratti ante ‘98 tacitamente rinnovati e per quelli stipulati dopo anche se privi di riferimento alla legge 431
I residenti in Sardegna e Valle d’Aosta hanno diritto alla detrazione Irpef per la tv digitale terrestre.
Amministrare un condominio con chiarezza e professionalità, contenendo i costi a garanzia della miglior fruibilità dei servizi comuni, è certamente l’obiettivo di un buon amministratore che deve conoscere le norme necessarie per saper gestire le spese che ogni condòmino è obbligato a sostenere per mantenere e conservare l’edificio, a salvaguardia di un comune interesse, impegnandosi economicamente in proporzione del valore della proprietà di ognuno.
Da gennaio a ottobre, sono state 336.388 le dichiarazioni di inizio lavori inviate al Centro operativo di Pescara dell’Agenzia delle Entrate da parte di contribuenti che hanno ristrutturato un immobile beneficiando della detrazione del 36 per cento.
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