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	<title>Mondocasablog &#187; agevolazioni</title>
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	<description>Il mondo della casa a 360°</description>
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		<title>News. Cooperative edilizie di abitazione. Cambia il regime Iva</title>
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		<pubDate>Thu, 26 Nov 2009 03:10:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Blogger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Abitare]]></category>
		<category><![CDATA[Acquista casa]]></category>
		<category><![CDATA[Contributi e agevolazioni sulla casa]]></category>
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		<description><![CDATA[Abrogate le agevolazioni previste per le cooperative edilizie nei casi di assegnazione ai soci di immobili e di acconti versati dai soci Così è disposto dai commi 4, 5 e [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="archive_1"></div><script type="text/javascript">
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</script><p><img src="http://www.mondocasablog.com/wp-content/uploads/2009/11/2cooperative1.jpg?9d7bd4" alt='cooperative' class="left"/><strong>Abrogate le agevolazioni previste per le cooperative edilizie nei casi di assegnazione ai soci di immobili e di acconti versati dai soci</strong></p>
<p>Così è disposto dai commi 4, 5 e 6 dell&#8217; art.4 &#8211; ter del decreto legge 1 luglio 2009, n.78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n.102, in cui sono state abrogate le <strong>agevolazioni</strong> previste per le <strong>cooperative edilizie.</strong></p>
<p>Per meglio chiarire le novità introdotte, ricordiamo che le <strong>cooperative edilizie </strong>nascono con lo scopo <strong>mutualistico</strong> di fornire ai <strong>soci</strong> un <strong>immobile</strong> in <strong>proprietà</strong> o in <strong>godimento</strong> ad un prezzo più basso di quello di mercato, annullando il profitto di natura lucrativa.</p>
<p>Le cooperative edilizie si dividono in: cooperative</p>
<p><strong>- <</strong>strong>cooperative a proprietà divisa</strong>: il socio diventa proprietario a seguito dell&#8217; <strong>assegnazione</strong> dell&#8217; <strong>immobile</strong> al <strong>rogito notarile</strong>;</p>
<p><strong>- cooperative a proprietà indivisa </strong>se il socio non ottiene il diritto di <strong>proprietà</strong> dell&#8217; immobile, ma il suo <strong>godimento</strong>.</p>
<p>Per le <strong>cooperative a proprietà divisa</strong>, il comma 4 dell&#8217; art.4 &#8211; ter ha previsto l&#8217; abrogazione delle disposizioni previste  dai commi 2 e 3 dell&#8217; art.3 del DL 27 aprile 1990, n.90 (convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 1990, n.165), con effetti a partire dal 5 agosto 2009 (data di entrata in vigore della legge di conversione n. 102 / 2009 del citato D.L. 78 / 2009).<br />
<span id="more-6178"></span><br />
Al comma 2 dell&#8217; articolo 3 del DL 90 / 1990 veniva previsto che: &#8220;ai fini dell&#8217; imposta sul <strong>valore aggiunto</strong> la <strong>base imponibile </strong>delle assegnazioni in favore dei propri <strong>soci</strong> di alloggi adibiti ad <strong>abitazione principale</strong>, costruiti su aree in proprietà, da parte di <strong>cooperative</strong> e loro consorzi  è costituita dal 70 per cento del costo degli <strong>alloggi</strong> medesimi se non superiore a quello stabilito dal Comitato per l&#8217; <strong>edilizia residenziale.</strong> Per la parte eccedente il costo stabilito dal Comitato per l&#8217; <strong>edilizia residenziale</strong> non opera la riduzione della <strong>base imponibile</strong>&#8220;.</p>
<p>Quindi, per l&#8217; <strong>applicazione Iva</strong>, la base imponibile su cui applicare l&#8217; aliquota d`imposta si distingueva in due parti:</p>
<p>- <strong>una costituita dal 70%</strong> del costo dell&#8217; immobile stabilito dal Comitato per l&#8217; <strong>edilizia residenziale </strong>(C.E.R.),</p>
<p>-<strong> l&#8217; altra pari alla parte eccedente il costo stabilito</strong> dal C.E.R. sulla quale non operava alcun abbattimento.</p>
<p><strong>Il caso</strong><br />
Assegnazione in proprietà di unità residenziale, acquistata come <strong>prima casa</strong> dal socio.<br />
_____________________________________________________________<br />
<strong>Assegnazione ai soci di immobili in proprietà &#8211; base imponibile Iva &#8211; Precedente regime Iva (prima casa)</strong><br />
_____________________________________________________________<br />
- Costo totale dell&#8217; immobile: Euro 200.000,<br />
- Costo dell&#8217; immobile base C.E.R.: Euro 140.000,<br />
- 70% del costo dell&#8217; immobile base C.E.R.: Euro 98.000,<br />
- Iva 4% su 70% in base C.E.R.: Euro 3.920,<br />
- Residuo costo finale al netto in base C.E.R. (differenza tra costo totale dell&#8217; immobile e costo dell&#8217; immobile base C.E.R.): Euro 60.000 (200.000 – 140.000),<br />
- Iva 4% su residuo costo al netto in base C.E.R.: Euro 2.400,<br />
- Totale complessivo Iva a carico del socio assegnatario: Euro 6.320 (3.920 + 2.400)<br />
_____________________________________________________________</p>
<p>Alla luce delle novità introdotte dal DL 78 / 2009, quindi, l&#8217; imposta dovuta sull&#8217; assegnazione dell&#8217; <strong>immobile</strong> viene ora applicata sulla <strong>base imponibile piena</strong>, con un maggiore importo a carico del socio pari a 1.680 euro (8.000 euro invece che 6.320 euro).</p>
<p>_________________________________________________________________<br />
<strong>Assegnazione ai soci di immobili in proprietà &#8211; base imponibile Iva &#8211; Nuovo regime IVA (prima casa)</strong><br />
_________________________________________________________________<br />
<strong>- Costo finale dell&#8217; immobile: Euro 200.000,<br />
- Iva 4% a carico del socio: Euro 8.000</strong><br />
_________________________________________________________________</p>
<p>Analogamente, il comma 3 dell&#8217; articolo 3 del DL 90 / 1990 prevedeva che: &#8220;ai fini dell&#8217; imposta sul valore aggiunto, la <strong>base imponibile </strong>delle assegnazioni in favore dei propri <strong>soci</strong> di alloggi adibiti ad <strong>abitazione principale</strong>, costruiti su <strong>aree in diritto di superficie</strong>, è costituita dal 50 per cento del costo degli alloggi medesimi se non superiore a quello stabilito dal Comitato per l&#8217; <strong>edilizia residenziale</strong>. Per la parte non opera la riduzione della <strong>base imponibile</strong>&#8220;.</p>
<p>In questo caso, il calcolo della<strong> base imponibile </strong>e della relativa applicazione <strong>Iva</strong> operava con lo stesso metodo previsto dal comma 2, ma l&#8217; abbattimento operato sulla <strong>base imponibile </strong>costituita dal costo dell&#8217; <strong>immobile</strong> stabilito dal C.E.R era più consistente.</p>
<p>In questo caso, infatti, la <strong>base imponibile</strong> su cui applicare l&#8217; aliquota d&#8217; imposta si distingueva in due parti:<br />
- una costituita dal 50% del costo dell&#8217; <strong>immobile</strong> stabilito dal C.E.R.,<br />
- l&#8217; altra pari alla parte eccedente il costo stabilito dal C.E.R. sulla quale non operava alcun abbattimento.</p>
<p>Tale maggiore riduzione della <strong>base imponibile</strong> trovava fondamento nel&#8217; assegnazione al socio di un <strong>immobile</strong> costruito su aree edificate in <strong>diritto di superficie</strong> (e non di proprietà).</p>
<p>___________________________________________________________________<br />
<strong>Assegnazione ai soci di immobili su aree in diritto di superficie &#8211; base imponibile Iva &#8211; Precedente regime Iva (prima casa)</strong><br />
___________________________________________________________________<br />
- Costo totale dell&#8217; immobile: Euro 200.000,<br />
- Costo dell&#8217; immobile base C.E.R.: Euro 140.000,<br />
- 50% del costo dell&#8217; immobile base C.E.R.: Euro 70.000,<br />
- Iva 4% su 70% in base C.E.R.: Euro 2.800,<br />
- Residuo costo finale al netto in base C.E.R.: (differenza tra costo totale dell&#8217; immobile e costo dell&#8217; immobile base C.E.R.): Euro 60.000 (200.000 &#8211; 140.000)<br />
- Iva 4% su residuo costo al netto in base C.E.R.: Euro 2.400,<br />
- Totale complessivo <strong>Iva</strong> a carico del socio assegnatario: Euro 5.200 (2.800 + 2.400)<br />
___________________________________________________________________</p>
<p>In questo caso, invece, l&#8217; aggravio per l&#8217; applicazione <strong>Iva</strong> sulla base imponibile piena è di euro 2.800 (8.000 euro invece che 5.200 euro). Sempre per le <strong>cooperative</strong> a <strong>proprietà divisa</strong>, il comma 6 dell&#8217; art.4 &#8211; ter del DL 78 / 2009 ha modificato il comma 4 dell&#8217; art.6 del D.P.R. 633 / 1972 in ordine al momento in cui si intende effettuata l&#8217; operazione di assegnazione degli alloggi ai fini <strong>Iva</strong>, in caso di fatturazione, di acconti o del totale del corrispettivo dovuto, precedente al <strong>rogito notarile</strong>.</p>
<p>Al riguardo, si ricorda che il comma 2 lett d &#8211; bis dell&#8217; art. 6 del D.P.R. 633 / 1972 prevede che, per le assegnazioni in proprietà di <strong>case</strong> di <strong>abitazione</strong> fatte ai soci da <strong>cooperative edilizie a proprietà divisa</strong>, la cessione del bene si considera effettuata alla data del <strong>rogito notarile</strong>. Anche in caso di pagamento di acconti o del totale del corrispettivo dovuto, l&#8217; articolo 6, comma 4 del D.P.R. 633 / 1972, nella precedente versione, prevedeva che l&#8217; operazione si considerasse in ogni caso effettuata sempre al momento del <strong>rogito notarile</strong>.</p>
<p>Ora, con le modifiche apportate dal DL 78 / 2009, l&#8217; operazione s&#8217; intenderà effettuata anche prima del rogito notarile, limitatamente all&#8217; importo fatturato o corrisposto. Cioè, il pagamento di acconti o del totale del corrispettivo dovuto, precedentemente alla stipula del rogito notarile, è rilevante ai fini Iva. </p>
<p>Infine, il comma 5 dell&#8217; art.4 &#8211; ter del DL 78 / 2009 ha abrogato il comma 3 dell&#8217; art.1 del DL 30 dicembre 1991, n.417, che prevedeva, per le <strong>cooperative a proprietà indivisa</strong>, un regime agevolato ai fini <strong>Iva</strong> per i canoni periodici corrisposti dai <strong>soci</strong>.</p>
<p>In particolare, veniva stabilito che la percentuale di riduzione della <strong>base imponibile </strong>del 70%, in caso di assegnazione ai soci di <strong>immobili</strong> su <strong>aree in proprietà</strong>, e del 50%, per le assegnazioni ai soci di <strong>immobili</strong> su <strong>aree in diritto di superficie</strong>, era applicabile anche ai corrispettivi periodici versati dai soci alla <strong>cooperativa</strong> per l&#8217; <strong>assegnazione</strong> in <strong>godimento</strong> di abitazioni.</p>
<p>Quindi, a partire dal 5 agosto 2009, sui canoni versati dai soci delle <strong>cooperative</strong> a proprietà indivisa, viene applicata l&#8217; Iva sulla base imponibile piena.</p>
<p>In sintesi, ora il <strong>regime Iva</strong> per le <strong>cooperative edilizie a proprietà divisa ed indivisa </strong>non presenta alcuna eccezione rispetto alle regole generali. <strong>L&#8217; assegnazione di immobili ai soci viene considerata, quindi, allo stesso modo di una cessione di immobili abitativi tra impresa e acquirente privato. </strong></p>
<p><strong>Fonte: Ance</strong></p>
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		</item>
		<item>
		<title>Fiscalità. Cambia il regime Iva per le cooperative edilizie di abitazione</title>
		<link>http://www.mondocasablog.com/2009/11/19/fiscalita-cambia-il-regime-iva-per-le-cooperative-edilizie-di-abitazione/</link>
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		<pubDate>Thu, 19 Nov 2009 03:10:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Blogger</dc:creator>
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		<description><![CDATA[Secondo quanto disposto dai commi 4, 5 e 6 dell&#8217; art.4 &#8211; ter del decreto legge 1 luglio 2009, n.78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n.102, sono [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.mondocasablog.com/wp-content/uploads/2009/11/2ance-cooperative1-copia.jpg?9d7bd4" alt='cooperative' class="left"/><strong>Secondo quanto disposto dai commi 4, 5 e 6 dell&#8217; art.4 &#8211; ter del decreto legge 1 luglio 2009, n.78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n.102, sono state abrogate le agevolazioni previste per le cooperative edilizie nei casi di assegnazione ai soci di immobili e di acconti versati dai soci. </strong></p>
<p>Per meglio chiarire le novità introdotte, si ricorda che le <strong>cooperative edilizie</strong> nascono con lo <strong>scopo mutualistico </strong>di fornire ai soci un <strong>immobile</strong> in proprietà o in godimento ad un prezzo più basso di quello di mercato, tramite l&#8217; annullamento del profitto di natura lucrativa.</p>
<p>Le cooperative edilizie sono:</p>
<p><strong>- a proprietà divisa: il socio diventa proprietario a seguito dell&#8217; assegnazione dell&#8217; immobile al rogito notarile;</p>
<p>-a proprietà indivisa: il socio non ottiene il diritto di proprietà dell&#8217; immobile, ma il suo godimento.<br />
</strong></p>
<p>Per quanto riguarda le novità introdotte dal DL 78 / 2009, il comma 4 del&#8217; art.4 &#8211; ter ha previsto l&#8217; abrogazione delle disposizioni previste, per le <strong>cooperative a proprietà divisa</strong>, dai commi 2 e 3 dell&#8217; art.3 del DL 27 aprile 1990, n.90 (convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 1990, n.165), con effetti a partire dal 5 agosto 2009 (data di entrata in vigore della legge di conversione n. 102 / 2009 del citato D.L. 78 / 2009).<br />
<span id="more-6120"></span><br />
Al comma 2 dell&#8217; articolo 3 del DL 90 / 1990 veniva previsto che: ai &#8220;fini dell&#8217; <strong>imposta sul valore aggiunto</strong> la base imponibile delle assegnazioni in favore dei propri soci di alloggi adibiti ad <strong>abitazione principale,</strong> costruiti su aree in proprietà, da parte di <strong>cooperative</strong> e loro consorzi è costituita dal 70 per cento del costo degli alloggi medesimi se non superiore a quello stabilito dal Comitato per l&#8217; <strong>edilizia residenziale. </strong>Per la parte eccedente il costo stabilito dal Comitato per l&#8217; <strong>edilizia residenziale </strong>non opera<strong> la riduzione della base imponibile&#8221;</strong>.</p>
<p>Nella prassi, quindi, ai fini dell&#8217; applicazione dell&#8217; <strong>Iva</strong>, la base imponibile su cui applicare l&#8217; <strong>aliquota d&#8217; imposta</strong> si distingueva in 2 parti:</p>
<p>* una costituita dal 70% del costo dell&#8217; immobile stabilito dal Comitato per l&#8217; <strong>edilizia residenziale</strong> (di seguito C.E.R.),</p>
<p>* l&#8217; altra pari alla parte eccedente il costo stabilito dal C.E.R. sulla quale non operava alcun abbattimento.</p>
<p>Per semplificare, ipotizziamo il caso di assegnazione in proprietà di unità residenziale, acquistata come <strong>prima casa</strong> dal socio.</p>
<p>Assegnazione ai soci di immobili in proprietà &#8211; base imponibile <strong>Iva</strong><br />
<strong>Precedente regime IVA (prima casa)</strong><br />
__________________________________________________________________________<br />
Costo totale dell&#8217; immobile: Euro 200.000<br />
Costo dell&#8217; immobile base C.E.R.: Euro 140.000<br />
70% del costo dell&#8217; immobile base C.E.R.: Euro 98.000<br />
<strong>IVA</strong> <strong>4%</strong> su 70% in base C.E.R.: Euro 3.920<br />
Residuo costo finale al netto in base C.E.R. (differenza tra costo totale dell&#8217; immobile e costo del&#8217; immobile base C.E.R.): Euro 60.000 (200.000 &#8211; 140.000)<br />
<strong>IVA</strong> <strong>4%</strong> su residuo costo al netto in base C.E.R.: Euro 2.400<br />
Totale complessivo <strong>Iva</strong> a carico del socio assegnatario: Euro 6.320 (3.920+2.400)<br />
___________________________________________________________________________</p>
<p>In seguito alle novità introdotte dal DL 78 / 2009 l&#8217; imposta dovuta sull&#8217; assegnazione del suddetto immobile viene ora applicata sulla <strong>base imponibile piena</strong>, con un maggiore importo a carico del socio pari a 1.680 euro (8.000 euro invece che 6.320 euro).</p>
<p>Assegnazione ai soci di immobili in proprietà &#8211; base imponibile <strong>Iva</strong><br />
<strong>Nuovo regime Iva (prima casa)</strong><br />
Costo finale dell&#8217; immobile: Euro 200.000<br />
Iva 4% a carico del socio: Euro 8.000</p>
<p>Analogamente, il comma 3 dell&#8217; articolo 3 del DL 90 / 1990 prevedeva che: &#8220;ai fini dell&#8217; <strong>imposta sul valore aggiunto</strong> la base imponibile delle assegnazioni in favore dei propri soci di alloggi adibiti ad <strong>abitazione principale</strong>, costruiti su aree in <strong>diritto di superficie,</strong> è costituita dal 50 per cento del costo degli alloggi medesimi se non superiore a quello stabilito dal Comitato per l&#8217; <strong>edilizia residenziale</strong>. Per la parte non opera la riduzione della base imponibile&#8221;.</p>
<p>In questo caso, il meccanismo di calcolo della base imponibile e della relativa applicazione dell&#8217; <strong>Iva</strong> operava con lo stesso metodo previsto dal comma 2, ma l&#8217; abbattimento operato sulla base imponibile costituita dal costo dell&#8217; immobile stabilito dal C.E.R era più consistente.</p>
<p>In questo caso, infatti, la<strong> base imponibile</strong> su cui applicare l&#8217; <strong>aliquota d&#8217; imposta</strong> si distingueva in 2 parti.</p>
<p>*una costituita dal 50% del costo dell&#8217; immobile stabilito dal C.E.R.,</p>
<p>*l&#8217; altra pari alla parte eccedente il costo stabilito dal C.E.R. sulla quale non operava alcun abbattimento.</p>
<p>Tale maggior riduzione della <strong>base imponibile</strong> trovava fondamento nell&#8217; assegnazione al socio di un immobile costruito su aree edificate in <strong>diritto di superficie (e non di proprietà).</strong></p>
<p>Assegnazione ai soci di immobili su aree in diritto di superficie &#8211; base imponibile Iva<br />
<strong>Precedente regime Iva (prima casa)</strong><br />
__________________________________________________________________________<br />
Costo totale dell&#8217; immobile: Euro 200.000<br />
Costo dell&#8217; immobile base C.E.R.: Euro 140.000<br />
50% del costo dell&#8217; immobile base C.E.R.: Euro 70.000<br />
Iva 4% su 70% in base C.E.R.: Euro 2.800<br />
Residuo costo finale al netto in base C.E.R. (differenza tra costo totale dell&#8217; immobile e costo dell&#8217; immobile base C.E.R.): Euro 60.000 (200.000 &#8211; 140.000)<br />
Iva 4% su residuo costo al netto in base C.E.R.: Euro 2.400<br />
Totale complessivo Iva a carico del socio assegnatario: Euro 5.200 (2.800 + 2.400)<br />
________________________________________________________________</p>
<p>In questo caso, invece, l&#8217; aggravio per l&#8217; applicazione dell&#8217; <strong>Iva</strong> sulla <strong>base imponibile piena</strong> è di euro 2.800 (8.000 euro invece che 5.200 euro).</p>
<p>Sempre per le <strong>cooperative a proprietà divisa</strong>, il comma 6 dell&#8217; art.4 &#8211; ter del DL 78 / 2009 ha modificato il comma 4 dell&#8217; art.6 del D.P.R. 633 / 1972 in ordine al momento in cui si intende effettuata l&#8217; operazione di assegnazione degli alloggi ai fini <strong>Iva</strong>, nell&#8217; ipotesi di fatturazione, di acconti o del totale del corrispettivo dovuto, precedente al <strong>rogito notarile.</strong></p>
<p>In merito, si ricorda che il comma 2 lett d &#8211; bis dell&#8217; art. 6 del D.P.R. 633 / 1972 prevede che, per le assegnazioni in proprietà di <strong>case di abitazione</strong> fatte ai soci da <strong>cooperative edilizie a proprietà divisa,</strong> la cessione del bene si considera effettuata alla data del <strong>rogito notarile.</strong></p>
<p>Anche in caso di pagamento di acconti o del totale del corrispettivo dovuto, l&#8217; articolo 6, comma 4 del D.P.R. 633 / 1972, nella precedente versione, prevedeva che l&#8217; operazione si considerasse in ogni caso effettuata sempre al momento del <strong>rogito notarile.</strong></p>
<p>Ora, alla luce delle modifiche apportate dal DL 78 / 2009, invece, il pagamento di acconti o del totale del corrispettivo dovuto, precedentemente alla stipula del rogito notarile, è rilevante ai fini Iva. Pertanto, limitatamente all&#8217; importo fatturato o corrisposto, l&#8217; operazione s&#8217; intenderà effettuata anche prima del <strong>rogito notarile.</strong></p>
<p>Infine, il comma 5 dell&#8217; art.4-ter del DL 78 / 2009 ha, poi, abrogato il comma 3 dell&#8217; art.1 del DL 30 dicembre 1991, n.417 (convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1992, n.66), che prevedeva, per le <strong>cooperative a proprietà indivisa</strong>, un regime agevolato ai fini <strong>Iva</strong> per i canoni periodici corrisposti dai soci.</p>
<p>In particolare, veniva stabilito che la percentuale di riduzione della <strong>base imponibile</strong> del 70%, in caso di assegnazione ai soci di immobili su aree in proprietà, e del 50%, per le assegnazioni ai soci di immobili su aree in diritto di superficie, era applicabile anche ai corrispettivi periodici versati dai soci alla cooperativa per l&#8217; <strong>assegnazione in godimento di abitazioni.</strong></p>
<p>Quindi, <strong>a partire dal 5 agosto 2009, sui canoni versati dai soci delle </strong><strong>cooperative a proprietà indivisa, viene applicata l&#8217; Iva sulla base imponibile piena.</strong></p>
<p>In definitiva, al momento attuale il<strong> regime Iva</strong> per le <strong>cooperative edilizie a proprietà divisa e indivisa</strong> non presenta alcuna eccezione rispetto alle regole generali, considerando, quindi, l&#8217; assegnazione di immobili ai soci allo stesso modo di una cessione di immobili abitativi tra impresa e acquirente privato.</p>
<p><strong>Fonte: Ance</strong></p>
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		<title>La Regione Veneto aiuta chi ha il mutuo</title>
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		<pubDate>Mon, 29 Jun 2009 04:05:26 +0000</pubDate>
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		<description><![CDATA[La Regione del Veneto in questi anni ha approvato e finanziato molte plici iniziative a supporto delle giovani coppie che si trovano in difficoltà e che non sono in grado [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.mondocasablog.com/wp-content/uploads/2009/06/3regione-veneto1.jpg?9d7bd4" alt='Regione Veneto' class="left"/><strong>La Regione del Veneto in questi anni ha approvato e finanziato molte plici iniziative a supporto delle giovani coppie che si trovano in difficoltà e che non sono in grado di acquistare un&#8217; abitazione. La complessa congiuntura finanziaria che ha investito anche la regione ha reso, inoltre, difficile per molte famiglie far fronte alla rata del mutuo per la loro casa. </strong></p>
<p>Un decreto regionale per l&#8217; erogazione di contributi o di agevolazioni a sostegno di cittadini che vivono una condizione di disagio è stato adottato su indicazione dell&#8217; assessore ai Lavori pubblici, Massimo Giorgetti, con uno stanziamento complessivo di 20 milioni di euro per mille e 500 famiglie che avranno diritto ad accedere ai finanziamenti in tempi rapidissimi. </p>
<p>La Regione del Veneto aveva pubblicato a novembre due bandi: le graduatorie delle persone che avranno diritto alle risorse sono state rese note oggi. Nel concreto, la Regione del Veneto garantirà a chi non riesce più a saldare la rata del mutuo una rinegoziazione con gli istituti di credito e con il consiglio del notariato a costo zero e per i casi più disperati erogherà un contributo di 20 mila euro a famiglia per abbassare la quota del capitale residuo del mutuo e rendere la rata più sostenibile. Si eviterà così il pignoramento delle abitazioni. </p>
<p>Nel secondo caso, la Regione del Veneto, sempre grazie ad un accordo siglato con le banche e con i notai, assicurerà alle giovani coppie che vogliono comperare la prima casa e non hanno i mezzi necessari un mutuo agevolato con 25 mila euro di contributo a fondo perduto per abbattere l’interesse. Le domande arrivate sono quasi 5 mila: naturalmente la graduatoria di oggi resterà valida anche in futuro e potrà essere evasa con l&#8217; aggiustamento di bilancio dell&#8217; autunno</p>
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