Sicurezza in condominio: un dovere per l’amministratore

forum sicurezzaDomani si parlerà anche di questo al convegno organizzato a Roma dall’UNAI.
“La sicurezza” – sostiene il Dott. Rosario Calabrese, presidente di UNAI, a cui abbiamo chiesto di darci un’anticipazione del suo intervento - “è un dovere sociale e professionale dell’amministratore di condominio, a cui è chiamato, in virtù dei suoi doveri, da mandato. Il mancato rispetto della sicurezza potrebbe comportare per l’amministratore responsabilità contrattuali, extra contrattuali e anche di tipo aquilano, dal momento che egli è il gestore degli impianti condominiali ed è il custode e garante della loro funzionalità e dell’erogazione dei servizi stessi.
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Vivere in condominio: l’Amministratore

vivere in condominioL’amministratore è il soggetto attraverso il quale il condominio agisce rappresentandolo nei confronti dei terzi. I suoi compiti fondamentali sono:
- eseguire le delibere dell’assemblea dei condomini;
- curare l’osservanza del regolamento di condominio;
- disciplinare l’uso delle cose comuni e la prestazione
dei servizi nell’interesse di tutti i condomini;
- riscuotere le quote condominiali occorrenti per la gestione ordinaria e straordinaria del condominio;

- erogare le spese per l’esercizio dei servizi comuni e per la manutenzione delle parti comuni;
- compiere gli atti conservativi dei diritti inerenti alle parti comuni;
- rendere il conto della sua gestione alla fine del periodo contabile (un anno);
- informare adeguatamente i partecipanti al condominio in merito alla situazione energetica delle parti comuni ed alla sicurezza degli impianti; nonché, conservare la documentazione ad essi relativa, affinché essa sia messa a disposizione in copia per tutti i condomini.
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Vivere in condominio: La fonte normativa

vivere in condominioII condominio è regolato dagli articoli da 1117 a 1139 del Codice Civile, dalle disposizioni per l’attuazione e dalle leggi speciali. In questi articoli è contenuto quanto riguarda:
LE PARTI COMUNI DEL FABBRICATO; I DIRITTI DEI PARTECIPANTI; LA INDIVISIBILITÀ DELLE PARTI COMUNI; LE INNOVAZIONI; LA RIPARTIZIONE DELLE SPESE; LA NOMINA E LA REVOCA DELL’AMMINISTRATORE; LE ATTRIBUZIONI DELL’AMMINISTRATORE; LA RAPPRESENTANZA DEL CONDOMINIO; L’ASSEMBLEA E LE SUE ATTRIBUZIONI; IL REGOLAMENTO DI CONDOMINIO
Ogni condominio ha, o dovrebbe avere, un proprio regolamento nel quale sono contenute regole particolari relative a quello specifico condominio ed al quale sono allegate le “tabelle millesimali“ cioè i valori proporzionali di ciascuna unità immobiliare di proprietà esclusiva, facente parte del
fabbricato. Oltre agli articoli del Codice Civile esistono altre norme che regolano la vita del condominio, in genere si tratta di norme (leggi, decreti legislativi, decreti ministeriali, circolari, ecc.) di portata più generale, come, ad esempio, quelle sul risparmio energetico o sulla prevenzione incendi, sulla sicurezza degli impianti o sull’abbattimento delle barriere architettoniche; di queste norme è impossibile fare un elenco anche perché, a differenza degli articoli del Codice Civile, subiscono modificazioni in termini abbastanza brevi.
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