Bonus ristrutturazioni l’amministratore giudiziario del condominio è l’interlocutore privilegiato del fisco
Per ottenere la detrazione del 36 per cento delle spese di ristrutturazione edilizia l’amministratore giudiziario del condominio è l’interlocutore privilegiato del Fisco. Porte chiuse, invece, al dialogo con le cooperative costituite dai condomini dell’immobile da rimettere a nuovo. Queste, infatti, non sono legittimate né a inviare la comunicazione preventiva di inizio lavori al Centro operativo di Pescara né tanto meno a effettuare direttamente i pagamenti alla ditta appaltatrice tramite bonifico bancario o postale. Il compito di mettere in campo tutti gli adempimenti richiesti dalla legge ricade su un unico soggetto di imposta, che coincide con il gestore giudiziario del complesso. A chiarirlo è la risoluzione n. 442/E del 17 novembre 2008, in cui l’agenzia delle Entrate si sofferma sull’analisi di una tipologia di intervento molto particolare, che comporta la demolizione e la successiva ricostruzione dell’edificio ex novo. Il caso è descritto in un interpello presentato da un condominio nella persona del suo amministratore giudiziario pro-tempore. Nell’istanza si legge che i lavori sullo stabile, dichiarato inagibile, si configurano come una ristrutturazione edilizia per cui è stato stipulato un contratto di appalto. I proprietari delle unità immobiliari hanno fondato una cooperativa edilizia a cui la ditta esecutrice dei lavori fatturerà i versamenti fatti dai soci in modo da consentire il riconoscimento delle agevolazioni fiscali. Inoltre, il bonifico sarà fatto dal condominio in nome e per conto della coop, indicando i suoi dati, quelli del beneficiario delle somme e il codice fiscale dell’amministratore. Più precisamente, la procedura descritta dall’interpellante prevede che i condomini, che sono anche soci della coop, versino gli importi dovuti al condominio attraverso assegno bancario non trasferibile o bonifico.
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Ristrutturazioni agevolate anche quando lo “start” è dato dall’amministratore giudiziale. In sostanza, è tutto in regola per la detrazione del 36%, se l’incaricato del tribunale della gestione di parti comuni di un immobile, nel comunicare l’inizio dei lavori di manutenzione, barra, nell’apposito modulo, la casella predisposta per l’amministratore di condominio e indica il codice fiscale dell’amministrazione giudiziale. Questo perché dalla ragione della sua nomina deriva la sua totale assimilazione all’amministratore del condominio. Quando non esiste possibilità di accordo fra condomini sulla gestione e amministrazione delle parti comuni di un edificio, a risolvere il dilemma può intervenire, su richiesta di uno o più interessati, l’autorità giudiziaria che incarica un rappresentante giudiziale con mansioni equivalenti a quelle dell’amministratore di condominio. In questo caso, nell’ipotesi di realizzazione di interventi di manutenzione su tali proprietà indivise, per usufruire della detrazione del 36% dall’Irpef delle spese sostenute per i lavori di ristrutturazione edilizia, il compito di adempiere a tutte le formalità richieste dalla norma è affidato a quest’ultimo.
Secondo un indagine fatta dalla Federconsumatori il 2008 sta registrando importanti modifiche sui costi di mantenimento della propria casa dovute a: un rallentamento della bolla immobiliare e quindi degli affitti ( + 2%) Un notevole aumento dei mutui, causa subprime e tasso Euribor ultimi dodici mesi più previsione luglio + 49 Euro.
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