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Portabilità dei mutui: il Notariato e le Associazioni dei consumatori dettano le regole

mutuo Regole certe per la portabilità dei mutui. Le istruzioni per i cittadini che intendono modificare le condizioni contrattuali del proprio mutuo sono state illustrate oggi dal Consiglio Nazionale del Notariato e da 11 Associazioni dei consumatori. Indicazioni chiare inserite nella nuova edizione della Guida per il cittadino Mutuo Informato realizzata dal Consiglio Nazionale del Notariato insieme ad Adiconsum, Adoc, Altroconsumo, Assoutenti, Cittadinanzattiva, Confconsumatori, Federconsumatori, Lega Consumatori, Movimento Consumatori, Movimento Difesa del Cittadino, Unione Nazionale Consumatori alla luce delle modifiche introdotte dalla legge 40/2007, meglio conosciuta come decreto Bersanibis, e dalla Finanziaria 2008. Sono quindi ora tre gli strumenti a disposizione del consumatore: la rinegoziazione, la “portabilità” (o surrogazione), e il “cambio” del mutuo (mutuo di sostituzione). La rinegoziazione è un nuovo accordo tra il cliente e la propria banca: riguarda principalmente il tasso e/o la durata. La legge Finanziaria 2008 (l. 244/2007) ha stabilito che è sempre possibile per la
banca e il debitore variare senza spese le condizioni del contratto di mutuo mediante scrittura privata anche non autenticata. E nei casi in cui la banca richieda la formalizzazione della rinegoziazione in forma notarile o autentica, il Consiglio Nazionale del Notariato ha comunicato la disponibilità a una concreta riduzione dei compensi dovuti.
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Detrazione interessi indenne dal cambio mutuo

Detrazione interessi indenne dal cambio mutuoRisoluzione n. 390/E del 21 dicembre 2007. L’estinzione del vecchio contratto per la costruzione dell’abitazione principale con successiva stipula di uno nuovo non pregiudica la fruizione del beneficio.

La detrazione degli interessi passivi e relativi oneri accessori pagati in dipendenza di mutui garantiti da ipoteca, contratti per la costruzione dell’unità immobiliare da adibire ad abitazione principale (articolo 15, comma 1-ter, Tuir), si applica anche in caso di estinzione e successiva stipula di un nuovo contratto di mutuo.
Questi, in estrema sintesi, i contenuti della risoluzione n. 390/E del 21 dicembre, con la quale l’agenzia delle Entrate risponde a un’istanza d’interpello in cui è stato chiesto se è possibile continuare a fruire del beneficio fiscale nell’ipotesi descritta.
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