Federconsumatori: dati catastali difficoltà nella compilazione dei moduli. Costi della spedizione per mancato recapito
Sono sempre di più le segnalazioni degli utenti che ci pervengono in merito alla richiesta di comunicazione dei dati catastali da parte delle aziende fornitrici di gas, acqua ed energia elettrica. Tutti quei clienti che hanno attivato un’utenza dopo il 1 aprile 2005, o che, dopo questa data, hanno modificato o rinnovato il proprio contratto, sono tenuti, infatti, a comunicare i propri dati catastali alle aziende erogatrici. Tale obbligo, però, comporta non poche difficoltà. Infatti, non tutti sono in possesso dei dati richiesti, come ad esempio gli inquilini in affitto, o, anche nel caso riescano a reperirli, i moduli non sono affatto di facile compilazione. Nel caso, poi, sia necessario richiedere al Catasto i dati utili per la compilazione del modulo, iniziano le spese. A queste si aggiungono quelle per la spedizione del modulo stesso.
A tale proposito Federconsumatori consiglia di spedire tali moduli tramite raccomandata AR, per documentarne l’invio. Tale tipo di spedizione comporta certamente costi maggiori rispetto alla spedizione normale, ma offre maggiori garanzie, dal momento che, qualora i documenti non pervenissero all’azienda erogatrice, si è soggetti ad una sanzione da 103 € a 2.065 €. Questa è la sanzione da pagare, non solo per l’omissione della comunicazione, ma anche nel caso la compilazione dei moduli risulti errata.
Continua »

COME SI INDIVIDUANO GLI IMMOBILI
Approvato il modello di dichiarazione Ici per l’anno 2007. Da quest’anno, va presentato solo quando le modifiche che determinano un diverso importo dell’imposta dovuta sono relative a riduzioni d’imposta e nei casi in cui tali variazioni non sono immediatamente acquisibili da parte dei comuni attraverso la consultazione della banca dati catastale. La soppressione dell’obbligo dichiarativo discende dall’effettiva operatività del sistema di circolazione e fruizione dei dati catastali, accertata con provvedimento 18/12/2007 del Territorio. Grazie all’interscambio informativo, infatti, gli enti locali possono direttamente accedere ai dati relativi agli immobili in essi situati, contenuti negli archivi informatici del Catasto. In pratica, la dichiarazione Ici non deve essere presentata quando gli elementi rilevanti ai fini dell’imposta dipendono da atti per i quali sono applicabili le procedure telematiche attraverso il modello unico informatico (Mui). Si tratta del modello tramite il quale i notai effettuano la registrazione, la trascrizione, l’iscrizione e l’annotazione nei registri immobiliari, nonché la voltura catastale di atti relativi a diritti sugli immobili. In particolare, l’utilizzo del Mui è obbligatorio dal 15 giugno 2004 per gli atti di compravendita di immobili e per gli adempimenti relativi agli atti di cessione e costituzione, a titolo oneroso, dei diritti reali di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie; dal 1° giugno 2007, invece, per tutti gli altri atti formati o autenticati da quella data. Inoltre, la dichiarazione non va presentata per gli atti notarili datati a partire dal 1° giugno 2007 relativi a immobili situati nei comuni ove vige il sistema del libro fondiario (regio decreto 499/1929).
CATASTO
Intervenendo oggi al Convegno organizzato da Anci, Uncem, Legautonomie alle Stelline di Milano sul tema ” Catasto ai Comuni” il presidente di Assoedilizia Achille Colombo Clerici ha dichiarato:
di Corrado Sforza Fogliani, Presidente di Confedilizia
Si è svolta questa mattina, a Palazzo Chigi, una riunione per l’attuazione del decentramento del Catasto ai Comuni.
Loading ...
