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	<title>Mondocasablog &#187; certificazione energetica</title>
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	<description>Il mondo della casa a 360°</description>
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		<title>Agevolazioni fiscali 2010. Comunicazione telematica dei dati per la detrazione del 55%</title>
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		<pubDate>Wed, 20 Jan 2010 03:30:03 +0000</pubDate>
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		<description><![CDATA[Dalle nuove rate ai certificati: le novità sul bonus per lavori di riqualificazione energetica. Fino al 31 marzo l&#8217; invio delle prime comunicazioni per via telematica
Per l&#8217; agevolazione fiscale del 55%, l&#8217; Agenzia delle Entrate comunica le principali novità secondo le ultime modifiche normative, che si riferiscono, soprattutto, alle  procedure per l&#8217; agevolazione: innanzitutto, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src='http://www.mondocasablog.com/wp-content/uploads/2010/01/01detrazionni-del-551.jpg' alt='DETRAZIONE' class="left"/><strong>Dalle nuove rate ai certificati: le novità sul bonus per lavori di riqualificazione energetica. Fino al 31 marzo l&#8217; invio delle prime comunicazioni per via telematica</strong></p>
<p>Per l&#8217; <strong>agevolazione fiscale del 55%</strong>, l&#8217; <strong>Agenzia delle Entrate </strong>comunica le principali novità secondo le ultime modifiche normative, che si riferiscono, soprattutto, alle  procedure per l&#8217; <strong>agevolazione</strong>: innanzitutto, per i lavori che dovessero protrarsi oltre l&#8217; anno d&#8217; imposta è stata introdotta una comunicazione obbligatoria da inviare all&#8217; <strong>Agenzia delle Entrate</strong> per renderla edotta delle tipologie di <strong>interventi</strong> già effettuati e delle relative spese sostenute. </p>
<p>L&#8217; invio dovrà avvenire <strong>entro novanta giorni </strong>dal termine del periodo d&#8217; imposta nel quale i lavori hanno avuto inizio. Se i lavori dovessero proseguire per più periodi d&#8217; <strong>imposta</strong>, sarà necessario presentare tanti modelli quanti saranno i periodi di durata dei lavori. Se invece non sono state sostenute spese, non si dovrà presentare nulla.</p>
<p>Le prime comunicazioni dovranno avvenire <strong>entro e non oltre il 31 marzo 2010</strong> per coloro che avessero chiuso i propri periodi di imposta alla convenzionale data del 31 / 12 e i cui lavori si siano protratti oltre l&#8217; anno. Inoltre è stata fissata una rateizzazione della spesa sostenuta (moltiplicata per il 55%) in cinque rate annuali di pari importo modificando la scelta da un minimo di tre a un massimo di dieci anni prevista per il 2008 con rilevanti impatti, evidentemente, in Unico 2010.<br />
<span id="more-6506"></span><br />
Per ottenere l&#8217;<strong> agevolazione fiscale</strong> sulle <strong>spese energetiche</strong> sarà obbligatorio dotarsi di tre certificati:<br />
<strong>1) l&#8217; asseverazione,<br />
2) l&#8217; attestato di certificazione o qualificazione energetica,<br />
3) la scheda informativa relativa agli interventi realizzati. </strong></p>
<p><strong>L&#8217; asseverazione </strong>è il documento rilasciato da un tecnico abilitato il quale dimostra che l&#8217; <strong>intervento</strong> rispecchia i requisiti tecnici imposti dalla norma. Se si seguono più <strong>interventi</strong> sullo stesso edificio, il <strong>certificato</strong> potrà essere unitario e fornire, complessivamente, le informazioni richieste. Se  l&#8217; <strong>intervento</strong> è di piccola entità, l&#8217; <strong>asseverazione</strong> potrà essere sostituita da una <strong>certificazione</strong> dei produttori. </p>
<p><strong>L&#8217; attestato di certificazione o qualificazione energetica</strong> dovrà essere redatto da un tecnico abilitato in quanto comprenderà tutti i dati relativi all&#8217; <strong>efficienza energetica </strong>propria dell&#8217; edificio.<br />
<strong><br />
La scheda informativa</strong> relativa agli <strong>interventi</strong> realizzati potrà essere compilata anche dall&#8217; utente finale. </p>
<p>Per gli <strong>interventi</strong> che si concluderanno nel triennio 2008 &#8211; 2010, sarà necessario trasmettere <strong>telematicamente</strong> all&#8217; <strong>Enea</strong>, <strong>entro 90 giorni dalla fine dei lavori</strong>, mediante il proprio sito che rilascerà anche <strong>ricevuta informatica</strong>, copia dell&#8217; <strong>attestato di certificazione o qualificazione energetica</strong> e scheda informativa relativa agli <strong>interventi</strong> realizzati. </p>
<p>Potrà fruire dell&#8217; <strong>agevolazione</strong> anche chi non è il diretto proprietario dell&#8217; <strong>immobile</strong> ma, in qualche maniera, lo utilizza, cioè i titolari di un diritto reale sull&#8217; <strong>immobile</strong>, i <strong>condomini</strong> per gli <strong>interventi</strong> sulle parti comuni condominiali, i conduttori che vantino un regolare <strong>contratto d&#8217; affitto</strong> o chi detiene l&#8217; <strong>immobile</strong> in comodato d&#8217; uso gratuito. Gli effettivi proprietari potranno essere indifferentemente residenti in Italia o all&#8217;estero. </p>
<p>Oltre alle persone fisiche, possono avere l&#8217; <strong>agevolazione</strong> anche i <strong>contribuenti</strong> che conseguono reddito d&#8217; impresa (ditte individuali, società di persone e società di capitali, ma <strong>esclusivamente immobili strumentali</strong> utilizzati direttamente dalla società), le associazioni tra professionisti e gli enti pubblici e privati che non svolgono attività commerciale. </p>
<p>Solo per gli <strong>immobili</strong> appartenenti all&#8217; ambito privato, il <strong>beneficio</strong> viene esteso anche ai <strong>familiari</strong> (cioè il coniuge, i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo) che convivono con il possessore o che detengono l&#8217; <strong>immobile</strong> qualora sostengano le <strong>spese</strong> per la realizzazione dei lavori. </p>
<p><strong>Fonte: Ance</strong></p>
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		<title>Regione Toscana. Disciplinata l&#8217; efficienza energetica in edilizia</title>
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		<pubDate>Tue, 05 Jan 2010 03:05:13 +0000</pubDate>
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		<description><![CDATA[Con la legge regionale n. 71 del 23 novembre 2009, la Toscana introduce un sistema di certificazione energetica per gli edifici di nuova costruzione e per quelli oggetto di demolizione e ricostruzione, e di ristrutturazione, per adeguare al quadro normativo nazionale le proprie norme sull&#8217; efficienza energetica in edilizia. 
La l.r. 71 / 2009 integra [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src='http://www.mondocasablog.com/wp-content/uploads/2010/01/2efficienza-energetica-toscana2.jpg' alt='toscana' class="left"/><strong>Con la legge regionale n. 71 del 23 novembre 2009, la Toscana introduce un sistema di certificazione energetica per gli edifici di nuova costruzione e per quelli oggetto di demolizione e ricostruzione, e di ristrutturazione, per adeguare al quadro normativo nazionale le proprie norme sull&#8217; efficienza energetica in edilizia. </strong></p>
<p>La l.r. 71 / 2009 integra la precedente Lr n. 39 del 24 febbraio 2005 <strong>Disposizioni in materia di energia</strong> con una serie di previsioni, in attuazione del Dlgs 192 / 2005. Particolare attenzione viene data alla disciplina della relazione tecnica di <strong>rendimento energetico</strong> degli edifici, dell&#8217; attestato di <strong>certificazione energetica</strong>, che deve essere richiamato negli atti di trasferimento oneroso e di locazione di ogni <strong>unità immobiliare di nuova costruzione </strong>o sottoposta a <strong>ristrutturazione</strong>, e dei requisiti dei <strong>certificatori</strong>. </p>
<p>Inoltre, vengono istituiti il sistema informativo regionale sull&#8217; <strong>efficienza energetica,</strong> che comprende l&#8217; archivio informatico delle <strong>certificazioni energetiche</strong> e il catasto degli <strong>impianti di climatizzazione</strong>. L&#8217; <strong>attestato di certificazione energetica </strong>degli edifici va allegato agli atti di <strong>compravendita</strong> e <strong>locazione</strong></p>
<p>Il nuovo articolo 23 della legge 39 / 2005 stabilisce che tutti gli <strong>interventi</strong> di <strong>nuova edificazione</strong>, <strong>ristrutturazione</strong> o <strong>manutenzione</strong> edilizia relativi a singole <strong>unità immobiliari</strong> o ad interi edifici o aree residenziali devono essere realizzati in funzione del <strong>risparmio energetico</strong>, nel rispetto dei requisiti minimi cha saranno fissati da un regolamento regionale, nel rispetto della direttiva 2002/91 / CE e del Dlgs 192 / 2005.<br />
<span id="more-6408"></span><br />
Al progetto relativo all&#8217; intervento va allegata la relazione tecnica di <strong>rendimento energetico</strong> che contiene le indicazioni tecniche stabilite dal  regolamento regionale, evidenzia il rispetto dei requisiti minimi di <strong>risparmio energetico</strong> fissati dallo stesso regolamento, e delle <strong>norme statali ed europee.</strong></p>
<p>Ogni edificio di <strong>nuova costruzione</strong>, oppure oggetto di <strong>demolizione</strong> e successiva <strong>ricostruzione</strong>, e ogni edificio esistente di superficie utile lorda superiore a mille mq oggetto di <strong>ristrutturazione edilizia,</strong> deve essere dotato di un <strong>attestato di certificazione energetica (ACE)</strong>, redatto da professionisti abilitati, in attuazione dell&#8217; articolo 6 del Dlgs 192 / 2005. L&#8217; <strong>ACE</strong> va trasmesso al Comune mediante il sistema informativo regionale sull&#8217;<strong> efficienza energetica, </strong>insieme al certificato di conformità dell&#8217; opera al progetto (di cui all&#8217; articolo 86 della l.r. 1 / 2005). In assenza dell&#8217; <strong>ACE</strong> il certificato di conformità non è valido.</p>
<p>In caso di <strong>compravendita</strong> o <strong>locazione</strong>, ogni unità immobiliare nuova o esistente, deve essere dotata di<strong> ACE;</strong> gli estremi dell&#8217; <strong>ACE</strong> vanno richiamati nell&#8217; atto di <strong>compravendita</strong> o nel contratto di <strong>locazione</strong>. Anche in questo caso l&#8217; attestato di <strong>certificazione energetica</strong> deve essere trasmesso al Comune. Una <strong>unità immobiliare</strong> non dotata di <strong>ACE</strong> di viene automaticamente posta nella <strong>classe energetica</strong> più bassa, senza necessità di autocertificazione, come invece previsto dalla normativa nazionale. L&#8217; attestato di <strong>certificazione energetica </strong>è valido per 10 anni a partire dal suo rilascio, e va aggiornato ad ogni intervento che modifica le <strong>prestazioni energetiche </strong>dell&#8217; edificio.</p>
<p>È istituito il sistema informativo regionale sull&#8217; <strong>efficienza energetica</strong>, che comprende l&#8217; archivio informatico delle <strong>certificazioni energetiche</strong> e il catasto degli <strong>impianti di climatizzazione</strong> ed è immediatamente accessibile a tutti i Comuni e le Province toscane e a chiunque vi abbia interesse. L&#8217; articolo 23 quinquies disciplina le sanzioni e i controlli sul <strong>rendimento energetico</strong> degli edifici.</p>
<p>I regolamenti di attuazione, che saranno approvati entro 90 giorni dall&#8217; entrata in vigore della Lr 71 / 209, fisseranno le modalità di redazione e le indicazioni tecniche da inserire nella relazione tecnica di <strong>rendimento energetico</strong>; i requisiti minimi di <strong>rendimento energetico </strong>degli edifici e le prescrizioni per il<strong> contenimento dei consumi,</strong> anche attraverso le<strong> fonti rinnovabili</strong>; le indicazioni tecniche per redigere l&#8217; <strong>ACE</strong>; i casi di esclusione dagli obblighi di presentazione della relazione tecnica di <strong>rendimento energetico</strong> e dell&#8217; <strong>ACE</strong>.</p>
<p>I Comuni daranno disposizioni per promuovere la produzione di <strong>energia</strong> diffusa e, negli atti di governo del territorio e nei regolamenti edilizi, adotteranno prescrizioni che riguardano l&#8217; <strong>efficienza energetica in edilizia.</strong></p>
]]></content:encoded>
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		<title>Assoedilizia Informa. Bilancio settore immobiliare / casa 2009. Milano, Roma e le principali città italiane. Previsioni 2010</title>
		<link>http://www.mondocasablog.com/2009/12/31/assoedilizia-informa-bilancio-settore-immobiliare-casa-2009-milano-roma-e-le-principali-cittu-italiane-previsioni-2010/</link>
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		<pubDate>Thu, 31 Dec 2009 03:15:01 +0000</pubDate>
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		<description><![CDATA[Immobiliare: continua il segno meno; segnali di inversione a fine 2010. Ma i nuovi investitori sono &#8220;alla finestra&#8221;
Achille Colombo Clerici: &#8220;Basta costi politici sugli immobili. Non è il momento per penalizzare il mercato con riclassamenti catastali, certificazione energetica ed opere obbligatorie di ammodernamento e sostituzione degli impianti tecnologici non strettamente necessarie&#8220;. 
La programmazione urbanistica comunale, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src='http://www.mondocasablog.com/wp-content/uploads/2009/12/1colombo-clerici1.jpeg' alt='COLOMBO' class="left"/><strong>Immobiliare: continua il segno meno; segnali di inversione a fine 2010. Ma i nuovi investitori sono &#8220;alla finestra&#8221;</strong></p>
<p><strong>Achille Colombo Clerici:</strong> &#8220;Basta <strong>costi politici </strong>sugli <strong>immobili</strong>. Non è il momento per penalizzare il mercato con <strong>riclassamenti catastali, certificazione energetica ed opere obbligatorie di ammodernamento e sostituzione degli impianti tecnologici non strettamente necessarie</strong>&#8220;. </p>
<p>La <strong>programmazione urbanistica comunale</strong>, se errata, può provocare scompensi nell’economia del settore ed aggravare le conseguenze della <strong>crisi</strong>.</p>
<p>Secondo un sondaggio di fine anno, il 13% degli italiani vede la ripresa nel 2010 (i pessimisti sono molti di più, il 39%). Ma la grande maggioranza, il 71%, se potesse, <strong>investirebbe</strong> nel <strong>mattone</strong>.</p>
<p>Questa, in sintesi, la speranza del <strong>settore immobiliare</strong> nel 2010. Che vedrà ancora un calo, sia pure ridotto rispetto al biennio 2008 &#8211; 2009, in valori e <strong>compravendite</strong> nel primo semestre, per stabilizzarsi e cominciare la <strong>ripresa</strong> nel secondo semestre  &#8211; ma solo per immobili di qualità &#8211; a partire dai due più grandi mercati nazionali, Milano e Roma.</p>
<p>Possibile ma settoriale ripresa anche per Venezia e Firenze e per il centro di Torino, Genova e Bologna;  però al sud, con Napoli, Bari e Palermo in testa, attesi ulteriori ribassi dei prezzi.<br />
<span id="more-6390"></span><br />
<strong>Stabile Cagliari</strong><br />
In sofferenza ancora gli hinterland delle grandi città, dove occorrerà almeno un paio d&#8217; anni per assorbire l&#8217; invenduto anche per l&#8217; eccesso di produzione (il nuovo sconta cali di prezzo anche del 20 &#8211; 30%).</p>
<p>&#8220;Non è certamente il momento di penalizzare il mercato &#8211; afferma il Presidente di Assoedilizia avv. Achille Colombo Clerici &#8211; come sta avvenendo con le <strong>riclassificazioni</strong> degli <strong>immobili</strong> (ed i conseguenti aumenti delle <strong>rendite catastali</strong>)  e con le nuove disposizioni nazionali e regionali in materia di <strong>certificazione energetica</strong> (che hanno provocato una  corale levata di scudi dell&#8217; intero settore) e di obblighi di ammodernamento e di sostituzione di impianti tecnologici per nulla obsoleti, ma semplicemente non allineati agli standards prestazionali più evoluti.</p>
<p>Non è ragionevole che, mentre i <strong>valori immobiliari</strong> sono in calo, si continui imperterriti, da parte dei governanti, ad aumentare la <strong>pressione fiscale </strong>ed il <strong>carico parafiscale</strong> sugli immobili stessi. Ciò in quanto molti fra gli obblighi imposti comportano interventi non rispondenti a comprovate esigenze tecniche, bensi sono collegati al perseguimento di obiettivi sociali generali, estranei alla condizione dell&#8217; immobile stesso. La <strong>crisi economica </strong>non si combatte solo facendo lavorare i cantieri ed i professionisti, ma anche non caricando gli immobili di costi politici&#8221;.</p>
<p>I valori, dunque, sono tornati ad essere quelli degli inizi del 2000, in ripresa rispetto alla <strong>crisi</strong> 1993 &#8211; 1998, ma lontani dai picchi del 2007: quest&#8217; anno, nel residenziale: <strong>compravendite</strong> -14%, <strong>prezzi</strong> -7%, che si somma al -14% del biennio 2008 – 2009. L&#8217; unico dato positivo, mentre non decolla il <strong>Piano Casa</strong>, viene dal record di <strong>ristrutturazioni</strong>, 430.000 (quasi il 20% in più del 2008), in testa  la Lombardia e – con l&#8217; eccezione di Roma – tutte città del nord.</p>
<p>A soffrire maggiormente, nonostante i <strong>tassi</strong> dei <strong>mutui</strong> siano al minimo storico (2% il variabile), gli alloggi sotto i 250.000 euro, destinati alla <strong>fascia povera</strong> &#8211; giovani ed <strong>immigrati</strong> &#8211;  più duramente colpita dalla <strong>crisi</strong> e dalla stretta delle <strong>banche</strong>. Ciò condiziona, ovviamente, anche le <strong>locazioni</strong>, in calo per il quarto anno consecutivo, con una media annua di meno1,5-2%.<br />
<strong>*  *  *  *  *  *    </strong><br />
<strong>Gli uffici. Aumento dell&#8217; offerta, contrazione della domanda</strong><br />
Per quanto riguarda gli <strong>uffici</strong>, il 2009 si conclude con una contrazione del mercato del 45% a Milano  e a Roma <strong>solo</strong> del 15% (conseguenza del minor dinamismo del mercato della <strong>piazza</strong> romana), mentre gli <strong>affitti</strong> si riducono  del 5.9% nel centro a Roma (480 euro/mq) e  del 7.3%  a Milano (510 euro/mq).</p>
<p>Il settore rimarrà sotto pressione: in aumento le <strong>rinegoziazioni</strong> dei contratti in corso, mentre gli operatori economici continueranno a ridurre gli spazi occupati. Resta aperto, in particolare a Milano, il serio problema della collocazione sul mercato di milioni di metri cubi di <strong>immobili ad uso terziario</strong> realizzati negli anni scorsi ed attualmente ancora in attesa di essere utilizzati: si pone per gli stessi la prospettiva di riconversione ad usi più  attuali.</p>
<p>Ma certamente questa situazione deve far riflettere sulla scarsa ragionevolezza, per non dire scarsa saggezza amministrativa, insita in una programmazione anche pubblica di<strong> operazioni edilizie </strong>che non abbiano alcuna correlazione con verificate esigenze del mercato.</p>
<p>La passata esperienza dimostra che il semplice interesse dell&#8217; <strong>investitore</strong> a <strong>varare</strong> una certa <strong>operazione immobiliare</strong>, non è garanzia sufficiente a verificare la rispondenza della stessa alla domanda di mercato.</p>
<p>Ciò va tenuto presente dal pianificatore urbanistico, nel momento in cui si accinge a  attuare  un piano di  governo del territorio (è  prevista la votazione del documento da parte del Consiglio Comunale di Milano l&#8217; 11 gennaio prossimo) che si fonda sul principio della assoluta flessibilità della programmazione urbanistica.</p>
<p>Le <strong>operazioni immobiliari,</strong> avulse da un contesto di economicità, producono inaccettabili scompensi all&#8217; interno dell&#8217; <strong>economia</strong> cittadina del settore. Nell&#8217; ambito del <strong>residenziale</strong>, il completamento di nuovi progetti comporterà un ulteriore aumento dell&#8217; offerta, prevalentemente in <strong>acquisto</strong>; ma con l&#8217; effetto prospettico di un ulteriore calo della domanda di <strong>locazione</strong>.</p>
<p>Nella sola città di Milano i grandi progetti edilizi in fase di attuazione, prevedono una produzione di oltre 5.000 nuovi alloggi molti dei quali rientranti in un certo standard qualitativo.<br />
<strong>*  *  *  *  *  *       </strong><br />
<strong>Errate politiche abitative</strong><br />
Il <strong>mercato immobiliare</strong>, ancora in gravi anche se non drammatiche difficoltà, denuncia ancora una volta l&#8217; assenza di una razionale politica per la <strong>casa</strong>.</p>
<p>Due dati la riassumono: in Lombardia, a fronte di 50.000 (250.000 a livello nazionale) alloggi ultimati nell&#8217; anno o in fase di ultimazione e quindi disponibili sul mercato della compravendita, 100.000 famiglie (30.000 a Milano) sono alla ricerca di una <strong>casa</strong> dignitosa che non possono permettersi, né in proprietà, né in <strong>locazione</strong>. Oltre 60.000 sono in regione le <strong>famiglie</strong> che non riescono a pagare l&#8217; <strong>affitto</strong>, ma i fondi per l&#8217; <strong>affitto sociale</strong> a disposizione ne accontenteranno un decimo.</p>
<p>Come è ormai tradizione, governo centrale e amministrazioni locali poco o nulla hanno fatto, lasciando la proprietà edilizia privata sola a fronteggiare oneri sociali che non le competono. E veniamo così alla vana promessa di più governi: avvicinare la tassazione dei <strong>redditi</strong> da <strong>locazione</strong> a quella delle <strong>rendite finanziarie</strong>, introducendo una cedolare secca al 20%.</p>
<p>Non se ne è fatto niente, preferendo impiegare oltre 3 miliardi di euro per un&#8217; <strong>esenzione Ici</strong> che avrebbe dovuto esser realizzata senza incidere, come invece è avvenuto, sui bilanci dei comuni; in altri termini attraverso il meccanismo della <strong>detraibilità fiscale</strong> dell&#8217; <strong>Ici</strong> pagata dalle imposte erariali e non mediante una semplice abolizione dell&#8217; obbligo tributario, che priva direttamente i comuni del gettito fiscale.</p>
<p>In tal modo, inducendo i comuni a calcare la mano sui contribuenti rimasti a pagare l&#8217;<strong> Ici</strong>, si è penalizzato chi concede <strong>case</strong> in <strong>locazione</strong>;  il cui reddito, al netto di <strong>tasse</strong> e di costi di <strong>manutenzione</strong>, spese ed oneri parafiscali, si va progressivamente riducendo.</p>
<p>La carenza di alloggi in <strong>locazione</strong> costituisce, non solo un dramma per decine di migliaia di <strong>famiglie</strong>, ma pure l&#8217; ostacolo più serio alla mobilità dei lavoratori che sempre più sono costretti a recarsi dove il lavoro c&#8217; è, ma dove sono di fronte al problema di trovare <strong>casa</strong> ad affitti accessibili. Problema questo che riguarda anche gli studenti universitari (a Milano ad esempio  46.000 su un totale di 175.000 provengono da altre città ).<br />
<strong>*  *  *  *  *  *</strong><br />
<strong>Le proposte</strong><br />
<strong>- Innanzitutto tassare l&#8217; immobile per il</strong> <strong>reddito</strong> che produce, anziché per il suo valore di mercato;<br />
<strong>- equiparare la tassazione dei redditi immobiliari a quella delle rendite finanziarie;</strong><br />
<strong>- attuare forme e formule per agevolare la </strong><strong>locazione</strong> e  una collaborazione tra operatori pubblici e privati: in Francia, il 23 dicembre, la pubblica amministrazione e un&#8217; associazione che aiuta i meno abbienti a trovare <strong>casa</strong> hanno stipulato un accordo secondo il quale l&#8217; ente pubblico garantisce l&#8217; esatto adempimento degli obblighi contrattuali degli inquilini.<br />
<strong>- Infine, rinnovare l&#8217; accordo sindacale proprietari &#8211; inquilini </strong>sul cosiddetto contratto di locazione concordato &#8211; agevolato, fermo a Milano dal 2002.</p>
<p><strong>Comunicazione Assoedilizia<br />
Tel 3487118649</p>
<p>http://www.assoedilizia.com</strong></p>
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		<title>Regione Toscana, nuove norme per la tutela del paesaggio</title>
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		<pubDate>Wed, 30 Dec 2009 03:17:14 +0000</pubDate>
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		<description><![CDATA[(LR n. 71 del 23 / 11 / 2009 &#8220;Modifiche alla LR n. 39 / 2005 Disposizioni in materia di energia&#8221; &#8211; BUR n. 50 del 27 / 11 / 2009)
Viene modificata, in molte delle sue parti, la LR 39 / 2005 concernente la disciplina dell&#8217; efficienza energetica in edilizia al fine di uniformarla al [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src='http://www.mondocasablog.com/wp-content/uploads/2009/12/2paesaggio-toscana1.jpg' alt='PAESAGGIO' class="left"/><strong>(LR n. 71 del 23 / 11 / 2009 &#8220;Modifiche alla LR n. 39 / 2005 Disposizioni in materia di energia&#8221; &#8211; BUR n. 50 del 27 / 11 / 2009)</strong></p>
<p>Viene modificata, in molte delle sue parti, la LR 39 / 2005 concernente la disciplina dell&#8217; <strong>efficienza energetica</strong> in <strong>edilizia</strong> al fine di uniformarla al contesto legislativo nazionale oggetto di recente modifica.</p>
<p>In particolare, viene introdotto un nuovo sistema regionale di <strong>certificazione energetica </strong>per gli <strong>edifici di nuova costruzione</strong>, o soggetti ad interventi di <strong>ristrutturazione</strong>, con conseguente ridefinizione anche delle competenze della Regione e degli enti locali, in ossequio ai principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza dell&#8217; amministrazione.</p>
<p>I Comuni, ad esempio, sono obbligati ad adottare negli atti di governo del territorio e nei regolamenti edilizi prescrizioni concernenti l&#8217; <strong>efficienza energetica</strong>.<br />
<span id="more-6381"></span><br />
Il nuovo articolo 23 &#8211; bis introduce l&#8217; <strong>attestato di certificazione energetica</strong>. Ogni edificio di <strong>nuova costruzione</strong>, oppure oggetto di <strong>ricostruzione</strong> a seguito di <strong>demolizione</strong>, e ogni edificio esistente di superficie utile lorda superiore a 1000 metri quadrati, oggetto di interventi di <strong>ristrutturazione</strong> edilizia che riguardano l&#8217; intera struttura, deve essere dotato di un attestato di <strong>certificazione energetica,</strong> redatto da professionisti abilitati, in attuazione dell&#8217; articolo 6 del D.Lgs. 192 / 2005. Si prevede l&#8217; inefficacia del <strong>certificato di abitabilità</strong> qualora non sia presentato l&#8217; <strong>attestato di certificazioneenergetica</strong>.</p>
<p>Inoltre, fatti salvi specifici casi di esclusione, nel caso di trasferimento a titolo oneroso o di locazione di ogni unità <strong>immobiliare</strong> di nuova edificazione oppure già esistente, l&#8217; unità <strong>immobiliare</strong> deve essere dotata di <strong>attestato di certificazione energetica</strong>. Gli estremi identificativi dell&#8217; attestato sono richiamati nel relativo atto di trasferimento a titolo oneroso o<strong> contratto di locazione</strong>. </p>
<p>Se l&#8217;unità <strong>immobiliare</strong> non ha l&#8217; <strong>attestato di certificazione energetica </strong>si dà luogo all&#8217; automatica classificazione dell&#8217; unità <strong>immobiliare</strong> nella <strong>classe energetica</strong> più bassa. L&#8217; attestato ha validità di dieci anni a partire dal suo rilascio ed è aggiornato ad ogni intervento che modifica le <strong>prestazioni energetiche</strong> dell&#8217; edificio.</p>
<p>Le funzioni di vigilanza e controllo delle <strong>certificazioni energetiche</strong>, rilasciate dai professionisti competenti, sono attribuite ai comuni, i quali hanno la competenza ad applicare le relative sanzioni.<br />
Per attuare il nuovo dettato normativo, l&#8217; articolo 23 &#8211; sexies rinvia all&#8217; emanazione, entro 90 giorni dall&#8217; entrata in vigore della LR 71 / 2009, di uno o più regolamenti della Giunta regionale per la definizione analitica di alcune fattispecie. </p>
<p><strong>Fonte: Ance</strong></p>
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		<title>Piano casa. Ok agli ampliamenti, ma con l&#8217; attenzione al risparmio energetico</title>
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		<pubDate>Mon, 14 Dec 2009 03:15:15 +0000</pubDate>
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		<description><![CDATA[Le 16 leggi regionali emanate finora per attuare l&#8217; intesa Stato &#8211; Regioni sul piano casa del 31 marzo scorso pongono condizioni agli interventi sugli immobili: è obbligatorio cioè conseguire determinati risultati &#8220;verdi&#8221;, dai minori consumi per riscaldamento o condizionamento agli incentivi per fonti rinnovabili e recupero dell&#8217; acqua piovana. Le norme variano da Regione [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src='http://www.mondocasablog.com/wp-content/uploads/2009/12/4ampliamenti1.jpg' alt='ampliamenti' class="left"/><strong>Le 16 leggi regionali emanate finora per attuare l&#8217; intesa Stato &#8211; Regioni sul piano casa del 31 marzo scorso pongono condizioni agli interventi sugli immobili: è obbligatorio cioè conseguire determinati risultati &#8220;verdi&#8221;, dai minori consumi per riscaldamento o condizionamento agli incentivi per fonti rinnovabili e recupero dell&#8217; acqua piovana. Le norme variano da Regione a Regione.</strong></p>
<p><strong>Lombardia</strong><br />
La legge regionale 13 / 2009 consente di <strong>ampliare fino al 20%</strong> il volume di edifici residenziali mono e bifamiliari purché ci sia una diminuzione certificata di oltre il 10% del fabbisogno annuo di <strong>energia</strong> per la <strong>climatizzazione invernale</strong>. Alla fine dell&#8217; <strong>intervento di ampliamento</strong>, il proprietario deve dotarsi dell&#8217; <strong>attestato di certificazione energetica</strong> dell&#8217; intero edificio. Il <strong>bonus volumetrico </strong>per demolire e ricostruire gli edifici passa dal 30% al 35% se l&#8217; intervento comporta una dotazione di alberi pari almeno al 25% della superficie del lotto interessato.<br />
<span id="more-6282"></span><br />
<strong>Veneto (legge regionale 14 / 2009)</strong><br />
Le pensiline e le tettoie realizzate per installare <strong>impianti solari e fotovoltaici</strong> non concorrono a formare cubatura. La stessa soluzione è stata adottata in Abruzzo (legge regionale 16 / 2009): le pensiline e le tettoie realizzate o da realizzare per installare <strong>impianti fotovoltaici</strong> e altri impianti di produzione di <strong>energia</strong> a uso domestico derivante da <strong>fonti rinnovabili</strong>, non concorrono a formare superficie per l&#8217; applicazione delle norme sui limiti di ampliamento degli edifici. </p>
<p>I <strong>progetti</strong> per i nuovi edifici e per la <strong>ristrutturazione</strong> di edifici esistenti, poi, devono prevedere l&#8217; introduzione, negli <strong>impianti idrosanitari</strong>, di <strong>dispositivi certificati </strong>come idonei ad assicurare una <strong>significativa</strong> riduzione del <strong>consumo d&#8217; acqua</strong>. Devono prevedere anche, se possibile, l&#8217; adozione di sistemi di captazione, filtro e accumulo delle <strong>acque meteoriche</strong> provenienti dalle coperture degli edifici. </p>
<p><strong>Lazio (legge regionale 21 / 2009)</strong><br />
L&#8217; esecuzione dei lavori è subordinata alla redazione del <strong>fascicolo di fabbricato</strong> e prevede che gli <strong>ampliamenti</strong> degli edifici siano realizzati nel rispetto di quanto previsto dalle norme sulla <strong>sostenibilità energetico &#8211; ambientale</strong> e di <strong>bioedilizia</strong> e, in particolare, dal Dlgs 192 / 2005. </p>
<p><strong>Marche (legge regionale 22 / 2009) </strong><br />
Alla domanda del titolo abilitativo, alla dichiarazione di inizio attività o al progetto di opera pubblica, deve essere allegata una relazione redatta dal progettista o da un tecnico abilitato da cui risulti, tra l&#8217; altro, il miglioramento delle <strong>prestazioni energetiche </strong>che si prevede di conseguire. Se queste dichiarazioni non trovano riscontro nell&#8217; opera realizzata, è previsto il pagamento di una multa pari al doppio dell&#8217; incremento di valore che l&#8217; edificio ha guadagnato per l&#8217; incremento di superficie dovuto all&#8217; ampliamento. </p>
<p><strong>Toscana (legge regionale 24 / 2009) &#8211; Puglia (legge 14 / 2009)</strong><br />
L&#8217; edificio interessato dall&#8217; ampliamento deve essere dotato di <strong>infissi a doppi vetri</strong>. </p>
<p><strong>Umbria (legge regionale 13 / 2009)</strong><br />
Gli edifici demoliti e ricostruiti devono conseguire una <strong>certificazione</strong> di <strong>sostenibilità ambientale</strong> che li porti a entrare nella classe B (buono), fra le categorie previste dal disciplinare tecnico attuativo dell&#8217; articolo 4 della legge regionale 17 / 2008, che classifica gli edifici in base a vari parametri, dal <strong>risparmio energetico</strong> all&#8217; uso di <strong>fonti rinnovabili</strong> all&#8217; uso di <strong>materiali ecocompatibili</strong>. </p>
<p><strong>Sardegna (legge regionale 4 / 2009)</strong><br />
Cresce il <strong>bonus regionale del 20%</strong> per l&#8217; <strong>ampliamento</strong> degli edifici fino a un massimo del 30% se si consegue una riduzione di almeno il 15% del fabbisogno di <strong>energia primaria</strong> o si dimostra il rispetto dei parametri previsti dal Dlgs 192 / 05.</p>
<p><strong>Fonte: Ance</strong></p>
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		<title>Certificazione energetica, Regione Lombardia replica ad Assoedilizia</title>
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		<pubDate>Thu, 24 Sep 2009 03:15:54 +0000</pubDate>
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		<description><![CDATA[Regione Lombardia respinge la richiesta di Assoedilizia di sospendere la certificazione energetica degli edifici.
&#8220;Non c&#8217; è nessun motivo &#8211; si legge in una Nota della Direzione generale Reti, Servizi di pubblica utilità e Sviluppo sostenibile &#8211; di sospendere l&#8217; applicazione delle nuove procedure che riguardano la certificazione energetica. Esse sono state messe a punto con [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src='http://www.mondocasablog.com/wp-content/uploads/2009/09/3certificazione-energetica1.jpg' alt='certificazione energetica' class="left"/><strong>Regione Lombardia respinge la richiesta di Assoedilizia di sospendere la certificazione energetica degli edifici.</strong></p>
<p>&#8220;Non c&#8217; è nessun motivo &#8211; si legge in una Nota della Direzione generale Reti, Servizi di pubblica utilità e Sviluppo sostenibile &#8211; di sospendere l&#8217; applicazione delle nuove procedure che riguardano la certificazione energetica. Esse sono state messe a punto con l&#8217; ausilio di esperti qualificati, sono in linea con le direttive nazionali e non comportano nessun disagio per i cittadini. Nello stesso tempo tendono ad assicurare gli indispensabili requisiti di risparmio energetico e rispetto dell&#8217; ambiente&#8221;.</p>
<p>La Nota entra poi punto per punto nel merito delle contestazioni<br />
&#8220;Innanzitutto &#8211; si legge nella Nota &#8211; dal 2007 a oggi sono stati effettuati due soli aggiornamenti (e non 14!) delle procedure informatizzate (dicembre 2007 e giugno 2009). Ciò si è reso necessario per consentire l&#8217; adeguamento alle norme tecniche emanate da mesi e la certificazione dei singoli  appartamenti. Del resto sono le stesse Linee guida, emanate con il DM 26 giugno 2009, ad individuare la metodologia di calcolo da seguire a livello nazionale per la certificazione energetica&#8221;.</p>
<p>&#8220;Occorre precisare inoltre &#8211; prosegue la Nota &#8211; che l&#8217; adozione della nuova procedura di calcolo, per gli edifici di piccole dimensioni, non comporterà un allungamento dei tempi di elaborazione da parte del certificatore e quindi non comporterà una ricaduta economica sui privati cittadini. In più il nuovo metodo di calcolo, in taluni casi, porta ad un miglioramento delle prestazioni energetiche dell&#8217; edificio e quindi della sua classificazione&#8221;.<br />
<span id="more-5733"></span><br />
Per quanto riguarda poi le ipotesi di inapplicabilità della Legge Regione Lombardia n. 13 / 09 paventate da Assoedilizia, la Nota di Regione Lombardia precisa che &#8220;il cosiddetto Piano Casa prevede il semplice adeguamento ai requisiti di prestazione energetica con una riduzione solo del 10% del fabbisogno di energia primaria per il riscaldamento della porzione di edificio esistente per interventi di ampliamento&#8221;.</p>
<p>In merito poi all&#8217; impossibilità, secondo Assoedilizia, di attribuire la corretta classe energetica al momento della progettazione dell&#8217; edificio, la Nota sottolinea che &#8220;la certificazione energetica viene rilasciata al momento della chiusura dei lavori e la procedura di calcolo che viene utilizzata è quella vigente al momento della certificazione. Non si capisce quindi come la nuova procedura di calcolo possa rappresentare una turbativa di mercato&#8221;.</p>
<p>&#8220;Infine &#8211; conclude la Nota &#8211; la ventilata impossibilità di accedere all&#8217; appartamento del condomino non sussiste perché il certificatore viene interpellato dai condomini e ha come finalità la detrazione fiscale del 55%. Sarebbe bizzarro incaricare un certificatore e poi impedirgli l&#8217; accesso&#8221;. </p>
]]></content:encoded>
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		<title>Sintesi delle norme varate per il Piano Casa regione per regione</title>
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		<pubDate>Thu, 13 Aug 2009 04:10:16 +0000</pubDate>
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		<description><![CDATA[Riteniamo utile informare i lettori sulle norme varate in dieci fra regioni e province autonome. La provincia di Trento ha dichiarato che non aderirà ai criteri del Piano Casa come programmati dall&#8217; Intesa Stato &#8211; Regioni, anche se anch&#8217; essa può fruire della legge n. 2 / 2009, completata dalla Delibera di Giunta 9 aprile [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src='http://www.mondocasablog.com/wp-content/uploads/2009/08/1basilicata1.jpg' alt='basilicata' class="left"/><strong>Riteniamo utile informare i lettori sulle norme varate in dieci fra regioni e province autonome. La provincia di Trento ha dichiarato che non aderirà ai criteri del Piano Casa come programmati dall&#8217; Intesa Stato &#8211; Regioni, anche se anch&#8217; essa può fruire della legge n. 2 / 2009, completata dalla Delibera di Giunta 9 aprile 2009, n. 814, in cui si prevedono contributi per le ristrutturazione, le addizioni voumetriche, le demolizioni e ricostruzioni.</strong></p>
<p><strong>BASILICATA<br />
(Legge 4 agosto 2009 (?)</strong></p>
<p><strong>1. Tipologie di immobili</strong>. Residenziali esistenti o in corso di realizzazione, edificati dopo il 1942. Monofamiliari fino a 200 mq e altri fino a 400 mq.</p>
<p><strong>2. Zone escluse.</strong> Centri storici o tessuti di antica formazione, zone omogenee B sature del DM 1444 / 1968 e definiti di valore storico, culturale o architettonico dagli strumenti urbanistici comunali vigenti, zone inedificabili, parchi, aree naturali protette, ambiti a rischio idrogeologico ed idraulico.</p>
<p><strong>3. Termini presentazione richiesta di assenso</strong>. 24 mesi dall&#8217; entrata in vigore.</p>
<p><strong>4. Incrementi volumetrici.</strong> Del 20% della superficie complessiva (DM 10 maggio 1977, n. 801) fino a un massimo di 40 mq. Limite incrementato al 25% se si realizzano, almeno uno degli interventi, qui elencati: pannelli solari termici e / o impianti geotermici a bassa entalpia o a biomasse che assicurino non meno del 50% del fabbisogno di energia termica necessaria, impianti fotovoltaici integrati e / o a biomasse e biogas che diano almeno il 70% del fabbisogno di energia elettrica e non siano in edifici condominiali; captazione, filtro ed accumulo delle acque meteoriche per Wc, lavaggio auto, usi tecnologici e annaffiatura giardino; elementi filtranti acque per il 60% almeno delle superfici.</p>
<p><strong>4.1 Risparmio energetico</strong>. Riduzione, non inferiore al 20 %, del fabbisogno di energia dell&#8217; intero edificio o dell&#8217; intera unità immobiliare.</p>
<p><strong>4.2. Limiti urbanistici.</strong> Realizzazione in contiguità. Possibile creare nuove unità immobiliari di superficie complessiva non inferiore a mq 45. Divieto di cambio d&#8217; uso per 10 anni. Costruzioni secondo norme antisismiche. Non cumulabilità con altri bonus volumetrici <strong>comunali.</p>
<p>4.3. Limiti edilizi.</strong> Rispetto dei i limiti di distanze indicati dagli strumenti urbanistici vigenti, salvo per le coibentazioni per cui valgono le deroghe previste dalla legge n. 28 / 2007 (fino a 55 cm per i muri).</p>
<p><strong>5. Demolizioni e ricostruzioni</strong>. Limite massimo del 30% della superficie. È incrementato al 35% se si eseguono certi gli interventi (tutti quelli elencati nel paragrafo degli incrementi volumetrici, e non solo uno). È ulteriormente incrementato al fino al 40% se si utilizzano le tecniche costruttive dalla bioedilizia, se si ricorre all’utilizzo di impianti fotovoltaici, se la dotazione di verde privato esistente sul lotto di pertinenza viene incrementata fino al 60%.</p>
<p><strong>5.1 Risparmio energetico.</strong> Riduzione, non inferiore al 30%, del fabbisogno di energia dell&#8217;  intero edificio o dell&#8217; intera unità immobiliare.<br />
<span id="more-5522"></span><br />
<strong>5.2. Limiti urbanistici.</strong> Costruzioni secondo norme antisismiche.</p>
<p><strong>5.3. Limiti edilizi.</strong> Rispetto delle distanze legali. Le altezze possono invece essere superate di 3 metri rispetto alle massime previste.</p>
<p><strong>6. Autonomia comunale</strong>. I Comuni, entro il termine di 90 giorni dall&#8217; entrata in vigore della legge, possono escludere l&#8217; applicabilità in relazione ad ambiti del proprio territorio, limitare gli incrementi o le ricostruzioni (con approvazione da parte della Giunta Regionale), ovvero stabilire che immobili edificati prima del 1942 siano interessati.</p>
<p><strong>7. Edilizia pubblica sovvenzionata</strong>. La legge stabilisce interventi di edilizia residenziale che prevedano la realizzazione o il recupero di alloggi sociali, che non hanno però attinenza diretta con queste schede.</p>
<p><strong>8. Iter e contributo costruzione</strong>. Ricorso alla Dia. È fatto obbligo di istituire un fascicolo del fabbricato, da redigere secondo uno schema tipo che sarà definito con apposito regolamento da emanare entro 30 giorni dall&#8217; entrata in vigore della legge. Contributo di costruzioni in misura standard, salvo riduzioni previste dai comuni.</p>
<p><strong>9. Edifici non abitativi.</strong> Esclusi.</p>
<p><strong>Altri interventi.</strong> Possibile il riutilizzo a fini volumetrici di superfici coperte e libere dei piani terra di edifici esistenti per: parcheggi pertinenziali; alloggi sociali (D.M. del 22 aprile 2008), alloggi per disabili (L. 104 / 1992); nuove unità immobiliari di superficie complessiva non inferiore a mq 45, con rispetto delle norme antisismiche e sulla certificazione energetica.</p>
<p>Consentiti i mutamenti di destinazione d&#8217; uso tra residenze, residenze collettive e temporanee, residenze turistico &#8211; alberghiere, se non  soggette a vincolo derivante da finanziamento pubblico, che restano subordinati al reperimento di spazi a parcheggio. Per tutti questi interventi valgono le esclusioni di zona sopra elencate.</p>
<p><strong>Fonte: Confappi</strong></p>
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		<title>Risparmio energetico. Detrazione 55% e contratto servizio energia</title>
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		<pubDate>Mon, 27 Jul 2009 04:10:15 +0000</pubDate>
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		<description><![CDATA[Vi sono due casi in cui la certificazione o la qualificazione energetica diviene necessaria in condominio. Il primo è quando si chiede la detrazione fiscale del 55% sul risparmio energetico. Secondo la prassi dell&#8217; Enea, il tecnico deve ci compilato online l&#8217; attestato di qualificazione, secondo lo schema previsto nell&#8217; allegato A del Decreto Economia [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src='http://www.mondocasablog.com/wp-content/uploads/2009/07/3detrazione-551.jpg' alt='Detrazione' class="left"/><strong>Vi sono due casi in cui la certificazione o la qualificazione energetica diviene necessaria in condominio. Il primo è quando si chiede la detrazione fiscale del 55% sul risparmio energetico. Secondo la prassi dell&#8217; Enea, il tecnico deve ci compilato online l&#8217; attestato di qualificazione, secondo lo schema previsto nell&#8217; allegato A del Decreto Economia e Finanze 19 febbraio 2007.</strong></p>
<p>L&#8217; attestato di certificazione, invece, va redatto solo nelle regioni che hanno legiferato in materia e in cui le norme tecniche siano applicabili (attualmente Lombardia, Liguria, Emilia Romagna e provincia di Bolzano). Va comunque messo in un cassetto ed esibito solo in caso di controlli. I due attestati vanno redatti solo dopo il loro collaudo dei lavori, e testimoniano il raggiungimento di certi obiettivi previsti dalla legge per ottenere la detrazione.</p>
<p>Un altro caso in cui può scattare la certificazione energetica comune è quando il condominio si affida a un fornitore firmando un <strong>contratto di servizio energia</strong>. In tal caso si tratta di una certificazione comune, che deve però specificare le prestazioni alloggio per alloggio (quella indifferenziata non è ammessa). Secondo l&#8217; allegato II al Decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115 tale contratto prevede la fornitura di una determinata quantità di calore a un prezzo periodico prefissato e indipendente dalla quantità di combustibile consumato, salvo adeguamenti al variare dei costi dei carburanti stessi.<br />
<span id="more-5420"></span><br />
Quindi viene venduta la prestazione finale (una certa temperatura negli ambienti) e non il gasolio o il metano che la ditta acquista con denaro suo, correndo un rischio imprenditoriale (meno guadagno negli inverni freddi e più introiti in quelli caldi). All&#8217; inizio del contratto è prescritta anche una diagnosi energetica che individui sotto il profilo di costi e benefici appartamento per appartamento, gli interventi da effettuare per ridurre i consumi.</p>
<p><strong>Per saperne di più</strong></p>
<p><strong>Attestato di certificazione energetica</strong><br />
Attestazione da parte di organismi certificatori identificato dalla Regione o dalla Provincia autonoma, della prestazioni energetiche di un&#8217; unità immobiliare o di un edificio. Permette di inquadrarli in classi energetiche, decrescenti in genere dalla A (o dalla A+) alla G. In mancanza di norme locali apposite in vigore, è sostituita dall&#8217; attestato di qualificazione energetica, anche ai fini della detrazione fiscale del 55%.</p>
<p><strong>Contabilizzazione dell&#8217; impianto</strong><br />
Regolazione locale del calore accoppiata a contatori che permettono di misurare il consumo di combustibile, appartamento per appartamento.</p>
<p><strong>Diagnosi energetica</strong><br />
Procedura volta a fornire conoscenza dei consumo energetico di un immobile o di un insieme di unità immobiliari, quantificando vari calcoli di costi / benefici volti a migliorare la sua efficienza energetica, perché si possa operare una scelta tra diversi tipi di interventi.</p>
<p><strong>Enea</strong><br />
Ente per le Nuove tecnologie, l&#8217; Energia e l&#8217; Ambiente, con sede a Roma. La legge gli attribuisce vari compiti, tra cui quello del recepimento della documentazione tecnica per ottenere la detrazione fiscale del 55% sul risparmio energetico.</p>
<p><strong>Indice di energia primaria</strong><br />
Esprime il consumo di energia primaria riferito all&#8217; unità di superficie utile o di volume lordo, espressi rispettivamente in kWh / m² anno o kWh / m³ anno</p>
<p><strong>Regolazione locale del calore</strong><br />
Insieme di dispositivi (centraline o valvole termostatiche) che permettono di alzare, ridurre o spegnere i caloriferi di un singolo appartamento anche se la caldaia è centralizzata.</p>
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		<title>Risparmio idrico: obbligatorio nei nuovi edifici</title>
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		<pubDate>Thu, 16 Jul 2009 04:10:24 +0000</pubDate>
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		<description><![CDATA[La Finanziaria 2008 (art. 1, comma 288) ha disposto che dal 2009 il rilascio del permesso di costruire sia subordinato, oltre che alla certificazione energetica dell&#8217; edificio, anche alle &#8220;caratteristiche strutturali dell&#8217; immobile finalizzate al risparmio idrico e al reimpiego delle acque meteoriche&#8221;.
La norma è terribilmente vaga e quindi è, come troppo spesso accade, inapplicabile. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src='http://www.mondocasablog.com/wp-content/uploads/2009/07/3risparmio-idrico1.jpg' alt='Risparmio idrico' class="left"/><strong>La Finanziaria 2008 (art. 1, comma 288) ha disposto che dal 2009 il rilascio del permesso di costruire sia subordinato, oltre che alla certificazione energetica dell&#8217; edificio, anche alle &#8220;caratteristiche strutturali dell&#8217; immobile finalizzate al risparmio idrico e al reimpiego delle acque meteoriche&#8221;.</strong></p>
<p>La norma è terribilmente vaga e quindi è, come troppo spesso accade, inapplicabile. Tuttavia alcune Regioni hanno legiferato in modo ben più preciso, presupponendo due ipotesi di risparmio idrico: quello obbligatorio, previsto in caso di nuovi interventi, e quello volontario, in caso di opere con standard edilizi molto elevati, che possono perciò avere diritto ad agevolazioni urbanistiche e a contributi, in base a un punteggio in cui il recupero delle acque da pioggia ha un suo peso, insieme ad altri fattori (per esempio risparmio energetico, materiali ecocompatibili, ridotto inquinamento dell&#8217; aria, eccetera).</p>
<p><strong>Risparmio idrico imposto dalle leggi regionali</strong></p>
<p><strong>Lombardia (Regolamento n. 2 / 2006)</strong><br />
I progetti di nuova edificazione e gli interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente debbono prevedere contatori di consumo e dispositivi per la riduzione del consumo di acqua, quali: frangigetto, erogatori riduttori di portata, cassetta di scarico a doppia cacciata. </p>
<p>Negli edifici condominiali con più di tre unità abitative e nelle singole unità abitative con superficie calpestabile superiore a 100 metri quadrati bisogna realizzare la circolazione forzata dell’acqua calda potabile, anche con regolazione ad orario. Infine occorrono sistemi di captazione, filtro e accumulo delle piogge provenienti dai tetti nonché i vasche di invaso, possibilmente interrate e protette (per evitare incidenti).<br />
<span id="more-5353"></span><br />
<strong>Trento (legge n. 1 / 2008)</strong><br />
Previsto (con regolamento) l&#8217; utilizzo delle acque piovane per gli usi compatibili attraverso la realizzazione di appositi sistemi di raccolta, filtraggio ed erogazione integrativi.</p>
<p><strong>Toscana<br />
(Decreto presidente giunta n. 2 / 2007, art. 16 &#8211; 19)</strong><br />
Gli strumenti di pianificazione territoriale, agli atti di governo del territorio e ai regolamenti edilizi già vigenti devono prevedere che nella costruzione di nuovi edifici e nell’ampliamento di quelli esistenti sia riservata una superficie di almeno il 25 per cento di quella superficie fondiaria <strong>non impegnata da costruzioni fuori terra o interrate che consenta l&#8217; assorbimento almeno parziale delle acque meteoriche.</strong></p>
<p>Anche i nuovi spazi pubblici o privati destinati a viabilità pedonale o meccanizzata devono essere realizzati in modo tale da consentire l&#8217; infiltrazione o la ritenzione anche temporanea delle acque. I regolamenti edilizi dovranno poi imporre la predisposizione di un contatore per ogni unità immobiliare. Il regolamento n. 15 / 2009 aggiunge che per le grandi strutture di vendita (da 5 a 15 mila mq), occorre assicurare la raccolta delle acque piovane <strong>con una vasca di recupero di dimensioni adeguate al fabbisogno di operazioni quali l&#8217; annaffiatura, il lavaggio delle aree ed ogni forma di riuso per la quale non sia richiesta l&#8217; acqua potabile</strong>.</p>
<p><strong>Marche (Regolamento Marche n. 2 / 2007)</strong><br />
Negli alberghi il flusso di acqua dai rubinetti e dalle docce non deve superare i 12 1itri / minuto e nei campeggi i 10 litri / minuto. Le acque reflue devono essere adeguatamente trattate anche in caso di impossibilità di collegarsi alla rete fognaria.</p>
<p><strong>Lazio (Legge n. 6 / 2008)</strong><br />
Imposto nelle nuove costruzioni e nelle ristrutturazioni il recupero delle acque piovane e delle acque grigie ed il riutilizzo delle stesse per gli usi compatibili, tramite la realizzazione di appositi sistemi integrativi di raccolta, filtraggio ed erogazione, l&#8217; installazione di cassette d&#8217; acqua per water con scarichi differenziati; l&#8217; installazione di rubinetteria dotata di miscelatore aria ed acqua; l&#8217; impiego di pavimentazioni drenanti nel caso di copertura superiore al 50 per cento della superficie stessa.</p>
<p><strong>Puglia (Legge n. 13 / 2008)</strong><br />
Richiesto l&#8217; utilizzo delle acque piovane per gli usi compatibili tramite la realizzazione di appositi sistemi di raccolta, filtraggio ed erogazione integrativi negli interventi di nuova costruzione e di ristrutturazione degli edifici esistenti. Fanno eccezione quelli per cui sia stata richiesta motivata e circostanziata di esclusione specificamente assentita dal comune. I criteri saranno definiti con apposito regolamento (non ancora emanato, però).</p>
<p><strong>Abruzzo (legge n. 17 / 2008)</strong><br />
Lo scarico sul suolo, su strati superficiali del sottosuolo o in corpi idrici superficiali prevede l&#8217; autorizzazione dell&#8217; amministrazione provinciale competente. Per gli scarichi di abitazioni civili l&#8217; autorizzazione è tacitamente rinnovata con le regole previgenti. Gli impianti di depurazione esistenti sono vagliati dal Gestore del servizio idrico integrato che presenta alla Provincia l&#8217; eventuale progetto esecutivo di adeguamento, qualora non siano a norma. Per le acque da pioggia vanno previste reti fognarie separate, di cui una può essere dotata di dispositivi per la raccolta e la separazione delle acque di <strong>prima pioggia</strong>, che sono le più inquinanti, e l&#8217; altra canalizza le altre acque reflue. Esse sono soggette a comunicazione alla Provincia.<br />
<strong><br />
Norme dettagliate in Umbria</strong><br />
L&#8217; Umbria è stata tra le prime regioni decretare che le acque piovane vengano riciclate ed è anche quella che detta criteri tecnici più dettagliati ai comuni. Essi debbono imporre nei piani attuativi dei nuovi insediamenti o nella ristrutturazione urbanistica di quelli esistenti l&#8217; obbligo del recupero delle piogge, sia quando il tetto dell&#8217; edificio supera i cento metri quadrati di superficie (basta una villetta), sia quando i giardini di pertinenza sono superiori a 200 metri quadrati.</p>
<p>In caso di tetti fino a 300 mq di estensione, le vasche di accumulo debbono avere una capacità di 30 litri al mq, con un minimo di 3 mila litri. Quando le coperture sono ancor più ampie, la capacità minima è di 9 mila litri e il rapporto di 3 litri al mq può essere alternativamente rapportato alla superficie del tetto oppure a quella delle aree a verde.</p>
<p>L&#8217; acqua piovana va riutilizzata per uso pubblico che privato per la manutenzione del verde, l&#8217; alimentazione (integrativa) delle reti antincendio e lavaggi delle auto, anche di quelle private. Per l&#8217; uso domestico occorre invece l&#8217; autorizzazione dell’Azienda Sanitaria locale, anche perché occorrerà predisporre una doppia rete, una per l&#8217; acqua utilizzabile per il consumo umano e l&#8217; altra per quello sanitario (lavandini, docce, vasche e lavatrici).</p>
<p>Affrontato anche il problema della permeabilità dei suoli, troppo spesso coperti da pavimentazioni e asfalto che impediscono il filtraggio delle acquee le disperdono nelle fogne. Sono tracciati due diversi regimi: una relativo ai comuni con piani attuativi dei nuovi insediamenti e uno per quelli che ne siano privi. </p>
<p>Nel primo caso la superficie permeabile non deve essere inferiore al 60% (residenziale) o al 40% (aree produttive o a servizi). Nel secondo, le due percentuali sono ridotte rispettivamente al 50 e al 30%. Sono possibili deroghe motivate sono nei centri storici o nei lotti di completamento di interventi già avviati.</p>
<p>Per i parcheggi fino a 50 posti auto occorre incanalare le acqua in tombini oppure permettere la dispersione nel terreno, ma in quest&#8217; ultimo caso solo se si sia realizzato uno strato filtrante adatto alla natura e alla permeabilità del terreno stesso. Viceversa per quelli con capacità superiore occorre comunque incanalare le acque nella rete fognaria, prevedendo in più filtri per la raccolta degli oli inquinanti.</p>
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		<title>Fonti rinnovabili nelle nuove costruzioni. Tutte le procedure per ottenere lo sconto del 55%</title>
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		<pubDate>Wed, 15 Jul 2009 04:05:08 +0000</pubDate>
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		<description><![CDATA[A regolare l&#8217; iter per lo sconto fiscale del 55% è il Decreto dello sviluppo 19 /2 / 207, modificato dai decreti 26 / 10 / 2007 e 7 / 4 /2008. La documentazione di cui bisogna disporre può essere ripartita in due categorie: quella che va conservata in un cassetto ed esibita a richiesta [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src='http://www.mondocasablog.com/wp-content/uploads/2009/07/4vecchie-e-nuove-regole.jpg' alt='Fonti rinnovabili' class="left"/><strong>A regolare l&#8217; iter per lo sconto fiscale del 55% è il Decreto dello sviluppo 19 /2 / 207, modificato dai decreti 26 / 10 / 2007 e 7 / 4 /2008. La documentazione di cui bisogna disporre può essere ripartita in due categorie: quella che va conservata in un cassetto ed esibita a richiesta e quella che va inviata.</strong></p>
<p><strong>Documentazione da conservare</strong><br />
1) Asseverazione da parte di un tecnico abilitato attestante il rispetto dei requisiti tecnici prescritti. In caso di esecuzione di più interventi sul medesimo edificio l&#8217; asseverazione può essere unitaria e fornire in modo complessivo i dati e le informazioni richieste. Questo documento, se riguarda gli interventi di sostituzione di finestre e infissi, e nel caso di caldaie a condensazione con potenza inferiore a 100 kW, può essere sostituito da una certificazione dei produttori.</p>
<p>2) Fatture o le ricevute fiscali comprovanti le spese effettivamente sostenute per la realizzazione degli interventi. Secondo interpretazioni delle Entrate, anche l&#8217; agevolazione della detrazione del 55% (e non solo quella del 36%), è condizionata all&#8217; indicazione in fattura del costo della manodopera utilizzata per la realizzazione dell&#8217; intervento</p>
<p>3) Ricevuta del bonifico bancario o postale attraverso il quale è stato effettuato il pagamento (per i non titolari di reddito d&#8217; impresa).</p>
<p>4) Per i lavori condominiali, copia della delibera assembleare e quella della tabella millesimale di ripartizione delle spese.</p>
<p>5) Per i lavori eseguiti dall&#8217; inquilino o dal comodatario, dichiarazione di assenso del proprietario.</p>
<p>6) Ricevuta di invio tramite internet della documentazione tecnica all&#8217; Enea.</p>
<p>7) Nelle regioni in cui è stata varata, è necessario conservare in un cassetto anche la certificazione energetica, redatta secondo i criteri locali.<br />
<span id="more-5341"></span><br />
<strong>Documentazione da inviare telematicamente</strong><br />
1) All&#8217; Enea, entro 90 giorni dalla fine lavori: scheda informativa dell&#8217; intervento, redatta dal tecnico abilitato secondo lo schema riportato nell&#8217; allegato E del decreto o nell’allegato F, se l&#8217; intervento riguarda la sostituzione di finestre comprensive di infissi in singole unità immobiliari o l&#8217; installazione di pannelli solari. La scheda riporta i dati identificativi del soggetto che ha sostenuto le spesa, dell&#8217; edificio su cui i lavori sono stati eseguiti, la tipologia di intervento eseguito ed il risparmio di energia conseguito, nonché il relativo costo, specificando l&#8217; importo per le spese professionali, e quello utilizzato per il calcolo della detrazione.</p>
<p>2) All&#8217; Enea entro 90 giorni dalla fine lavori: Attestato di qualificazione energetica conforme allo schema riportato nell&#8217; allegato A del decreto. L&#8217; invio dell&#8217; attestato non è necessario in caso di sostituzione di finestre comprensive di infissi in singole unità immobiliari e di installazione di pannelli solari.</p>
<p>3) All&#8217; Agenzia delle Entrate: apposita comunicazione, ma solo in caso di prosecuzione di lavori iniziati nel 2009, nel 2010.</p>
<p><strong>Casi dubbi</strong><br />
Le interpretazioni dell&#8217; Agenzia e dell&#8217; Enea hanno riguardato tra l&#8217; altro il caso della sostituzione di impianti di riscaldamento esistenti: non sono considerati tali caminetti, cucine economiche o stufe a legna. Si è poi esclusa la detrazione alle imprese per i quali gli immobili sono destinati alla vendita o alla locazione.</p>
<p><strong>Non godono dell&#8217; agevolazione anche gli interventi correlati ma non direttamente connessi al risparmio energetico (che possono al più godere della detrazione del 36%). Non agevolabili le spese per pannelli solari termici con funzione esclusiva di climatizzazione estiva né quelle per la sostituzione di porte con infissi coibentati.</strong></p>
<p><strong>Ammesse invece le opere di demolizione e fedele ricostruzione, che rientrano nella ristrutturazione edilizia. Se vi sono più edifici che però costituiscono catastalmente un&#8217; unica unità, non ha rilievo la definizione catastale: la detrazione si può godere per ciascun edificio.</strong></p>
<p><strong>Introdotto il divieto di cumulo</strong><br />
Per le stesse spese affrontate è naturalmente impossibile chiedere sia la detrazione fiscale del 36% che quella del 55%. Tuttavia, in caso di opere che siano in parte di semplice recupero edilizio e in parte di risparmio energetico con gli standard di legge, la spesa relativa alle prime sarà detraibile con la percentuale minore e quella relativa alle seconde con quella maggiore. Ovviamente occorrerà affrontare due iter burocratici differenti ed evidenziare in fatture distinte le due spese, anche qualora sia la stessa impresa a fatturarle.</p>
<p>Con la risoluzione 7 luglio 2008, n. 283, l&#8217; agenzia delle Entrate ha per esempio affrontato il caso di un contribuente che, per sostituire i caloriferi con pannelli radianti a pavimento, ha dovuto ovviamente demolire il pavimento preesistente, porne in opera una nuovo, accorciare gli infissi e così via. Tutte queste opere sulle strutture, secondo le Entrate, non hanno di per sé come scopo la riduzione dei consumi e perciò sono agevolabili solo ai sensi del 36%, mentre l&#8217; impianto di riscaldamento a pannelli radianti lo è ai sensi del 55%.</p>
<p>Un discorso a parte è la cumulabilità del 55% con altri incentivi statali o locali. La detrazione non è applicabile ai pannelli fotovoltaici, per i quali opera già il cosiddetto <strong>conto energia</strong>. Lo stesso vale per le altre fonti rinnovabili, se agevolate per mezzo dei certificati verdi o tariffe omnicomprensive, per espressa disposizione delle norme che le regolano.</p>
<p><strong>Delicato invece il discorso dei contributi regionali, provinciali o comunali</strong><br />
Il regolamento di applicazione del 55% consente il cumulo, anche se la circolare Entrate 31 / 05 / 2007 n. 36 (punto 8), ha chiarito che <strong>le somme ottenute a titolo di rimborso delle spese detratte fiscalmente in periodi d&#8217; imposta precedenti, vanno assoggettate a tassazione separata</strong>. </p>
<p>In seguito, però, è entrato in vigore il Dlgs n. 115 / 2008 sull&#8217; efficienza energetica che stabilisce, nell&#8217; articolo 6, comma 3: &#8220;A decorrere dal 1° gennaio 2009 gli strumenti di incentivazione di ogni natura attivati dallo Stato per la promozione dell&#8217; efficienza energetica, non sono cumulabili con ulteriori contributi comunitari, regionali o locali, fatta salva la possibilità di cumulo con i certificati bianchi e fatto salvo quanto previsto dal comma 4&#8243;. A sua volta il comma 4 prevede un decreto che stabilisca, in certi casi particolari, limiti di cumulabilità. Non è però mai stato varato. Quindi la cumulabilità con i contributi locali era possibile fino al 2008. Ora non più.</p>
<p><strong>Fonte: IlSole24ore</strong></p>
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