Rinegoziare i mutui a migliori condizioni, e senza formalità ipotecarie
Comune denominatore dell’articolo 3 è la volontà legislativa di dare respiro alle diverse opportunità di alleggerimento del peso dei mutui sulle famiglie. Il provvedimento introduce la possibilità di rinegoziare i mutui contratti per l’acquisto, la costruzione e la ristrutturazione dell’abitazione principale. I criteri della negoziazione sono definiti con una convenzione ad hoc tra Mef e Abi, nella quale, come stabilisce la legge, è prevista la possibilità che ciascuna banca sia libera di adottare “eventuali condizioni migliorative” per i propri clienti, dandone loro puntuale informazione. Resta comunque ferma l’opzione di portabilità del mutuo. Nel dettaglio, si possono rinegoziare i mutui trasformando la rata da variabile a fissa con i tassi applicati nel 2006, al fine di ridurre l’importo delle rate. È interessante il dettato della legge relativo al calcolo dello spread. La differenza tra l’importo della rata dovuta secondo il piano originario di ammortamento e quello risultante dalla rinegoziazione è infatti addebitata su un conto di finanziamento accessorio al tasso che si ottiene in base all’Irs a 10 anni, alla data di rinegoziazione, “maggiorabile fino a un massimo di uno spread dello 0,50 per cento annuo”.
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