Confedilizia e Ministero dell’Interno: botta e risposta su confisca alloggi locati agli immigrati

Confedilizia e Ministero dell’Interno: botta e risposta su confisca alloggi locati agli immigratiNorme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, dopo il comma 5 è inserito il seguente:
«5-bis. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque cede a titolo oneroso un immobile di cui abbia la disponibilità ad un cittadino straniero irregolarmente soggiornante nel territorio dello. Stato e’ punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. La condanna con provvedimento irrevocabile comporta la confisca dell’immobile, salvo che appartenga a persona estranea al reato. Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni vigenti in materia di gestione e destinazione dei beni confiscati. Le somme di denaro ricavate dalla vendita, ove disposta, dei beni confiscati sono destinate al potenziamento delle attivita’ di prevenzione e repressione dei reati in tema di immigrazione clandestina. ». Il comunicato della Confedilizia: SICUREZZA, CONFEDILIZIA: LA NORMA SULLA REQUISIZIONE DEGLI IMMOBILI RICHIEDE CORREZIONI. La norma del decreto-legge sulla sicurezza che sanziona con l’arresto e la confisca la “cessione” di immobili a stranieri irregolari, sembra riferirsi – per come formulata – esclusivamente alle compravendite. Se l’intenzione del Governo era quella di prevederne l’applicazione per le locazioni, essa deve essere quindi corretta.
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Confedilizia risponde: impugnazione da parte del condominio astenuto

condominio legale Si domanda se una libera assemblea possa eventualmente essere impugnata anche dal condominio che si sia astenuto dal votare.

La risposta è in questo caso affermativa. Al riguardo la corte di cassazione si è cosi testualmente espressa: “in tema di condominio degli edifici tutti i condomini che non hanno votato in maniera conforme alla deliberazione assembleare sono leggittimati a impugnarla, siano stati presenti alla seduta oppure assenti (l’unica differenza consistendo nei dies a quo per proporre l’opposizione che decorre dalla datadi deliberazione per i primi e dalla data della comunicazione per gli altri), ivi compresi pertanto gli astenuti.
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