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	<title>Mondocasablog &#187; Confedilizia</title>
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		<title>Confedilizia: rinvio esame federalismo municipale rischia di compromettere cedolare secca</title>
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		<pubDate>Wed, 29 Sep 2010 03:20:52 +0000</pubDate>
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		<description><![CDATA[Confedilizia: rinvio esame federalismo municipale rischia di compromettere cedolare secca Il rinvio &#8211; richiesto e ottenuto la scorsa settimana dai Comuni &#8211; dell&#8217;esame da parte della Conferenza unificata dello schema [...]]]></description>
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<p><strong>Il rinvio &#8211; richiesto e ottenuto la scorsa settimana dai Comuni &#8211; dell&#8217;esame da parte della Conferenza unificata dello schema di decreto legislativo in materia di federalismo municipale, rischia di compromettere l&#8217;entrata in vigore a partire dal 2011 della cedolare secca sugli affitti, prevista nell&#8217;ambito di tale testo.</strong><br />
<span id="more-12740"></span><br />
È quanto rileva con preoccupazione la <strong>Confedilizia</strong>, ricordando che l&#8217;acquisizione della &#8221;<strong>intesa</strong>&#8221; della<strong> Conferenza unificata</strong> sullo schema di decreto è pregiudiziale all&#8217;esame del testo da parte del <strong>Parlamento </strong>in sede consultiva, in seguito al quale il <strong>Governo </strong>porterà nuovamente il provvedimento in Consiglio dei ministri per l&#8217;approvazione definitiva.</p>
<p>Il ritardo nell&#8217;avvio dell&#8217;iter procedurale previsto &#8211; fa notare l&#8217;<strong>Organizzazione storica dei proprietari di casa </strong>- si rivela particolarmente nocivo per le disposizioni dello schema di decreto relative alla <strong>cedolare secca sugli affitti</strong>, che rappresentano le uniche <strong>norme </strong>immediatamente operative del provvedimento e che prevedono anche l&#8217;emanazione delle indispensabili disposizioni attuative da parte dell&#8217;<strong>Agenzia delle Entrate.</strong></p>
<p>La <strong>Confedilizia </strong>fa appello a <strong>Governo ed Enti locali </strong>affinché questa situazione di stallo venga al più presto sbloccata, anche al fine di consentire a tutti i i <strong>proprietari di casa</strong> interessati di attrezzarsi per l&#8217;applicazione della nuova disciplina, così garantendo quel <strong>rilancio </strong>dell&#8217;<strong>affitto </strong>che l&#8217;introduzione della<strong> cedolare secca </strong>mira a raggiungere.</p>
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		<title>Consorzi di bonifica, il sistema fa acqua</title>
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		<pubDate>Sun, 07 Feb 2010 09:00:42 +0000</pubDate>
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		<description><![CDATA[La situazione è sotto gli occhi di tutti: il sistema dei Consorzi di bonifica fa acqua da tutte le parti. Impedisce una visione unitaria della situazione idrogeologica, ci difende da [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.mondocasablog.com/wp-content/uploads/2010/02/1sforza-fogliani1-1.jpg?9d7bd4" alt='SFORZA FOGLIANI' class="left"/><strong>La situazione è sotto gli occhi di tutti: il sistema dei Consorzi di bonifica fa acqua da tutte le parti. Impedisce una visione unitaria della situazione idrogeologica, ci difende da alluvioni e smottamenti nel modo in cui le vicissitudini vissute nei giorni scorsi da tante popolazioni hanno dimostrato. Per contro, la contribuzione obbligatoria da parte di condòmini e proprietari di casa e terreni, cresce inesorabilmente ogni anno, caratterizzata &#8211; oltretutto &#8211; da iniquità intollerabili (intere regioni in cui non si paga se già si paga il servizio fognario, ed altre &#8211; nella stessa situazione &#8211; nelle quali invece si paga comunque, e così via discriminando da luogo a luogo, secondo scelte discrezionali delle singole Regioni o dei singoli carrozzoni consortili). Riordinare questo sistema è improcrastinabile. E, per farlo, bisogna anzitutto sapere chi deve pagare per le opere di bonifica.</strong></p>
<p><strong>Normativa</strong><br />
<strong>Confedilizia</strong> ha avviato una battaglia per difendere la <strong>proprietà immobiliare </strong>urbana dalle pretese di quei <strong>Consorzi</strong> che &#8211; protetti dalle rispettive Regioni &#8211;  chiedono ai soli <strong>proprietari di immobili</strong>, <strong>contributi</strong> che &#8211; evidentemente &#8211; andrebbero posti a carico della <strong>fiscalità</strong> generale.  Si tratta di una battaglia condotta, nel più ampio quadro della difesa delle <strong>proprietà urbane</strong> (ma anche fondiarie), per ottenere il rispetto della legge. Per questo appare opportuno precisare che cosa dice la normativa del settore.<br />
<span id="more-6635"></span><br />
In primo luogo: quali sono i poteri delle Regioni? Con la sentenza n. 66 del 24.2.&#8217;92, la <strong>Corte Costituzionale</strong> ha precisato che le competenze riguardano esclusivamente &#8220;<strong>classificazione</strong>, <strong>declassificazione</strong> e <strong>ripartizione</strong> di <strong>territori</strong> in Consorzi di bonifica o di bonifica montana e la determinazione di bacini montani che ricadono nel territorio di due o più regioni&#8221;. La statuizione è tuttora valida perché la <strong>tutela</strong> dell&#8217; <strong>ambiente</strong> è materia comunque riservata alla legislazione statale (e il governo del territorio &#8211; se di questo si tratta &#8211; è materia di legislazione concorrente e, quanto alla <strong>bonifica</strong>, la <strong>legge cornice</strong> sulla determinazione dei principii fondamentali sarebbe sempre quella statale, il regio decreto n. 215 del 13.2.&#8217;33).</p>
<p><strong>Obblighi</strong><br />
Si tratta, quindi, di funzioni nelle quali sono all&#8217; evidenza ricompresi l&#8217; approvazione dei perimetri di contribuenza e dei piani di classifica, che le Regioni si guardano bene dal delegare peraltro alle Province, come dovrebbero fare e come molte fanno infatti &#8211; ad esempio &#8211; persino per le fondamentali funzioni di loro competenza addirittura in materia urbanistica. Le funzioni attribuite alle Regioni in materia di bonifica non intaccano &#8211; come visto &#8211; le norme della legge statale, il precitato provvedimento n. 215, la quale si occupa di <strong>bonifica integrale</strong>, individuando le opere da considerarsi di <strong>bonifica</strong> e deliberando gli <strong>obblighi</strong> di <strong>proprietari  di casa</strong> e fondi rustici nel contribuire alle spese di mantenimento delle opere in questione. </p>
<p>L&#8217;obbligo di corrispondere il <strong>contributo</strong>, come hanno chiarito due sentenze della Cassazione a Sezioni Unite (n. 8957 e n. 8960) del 14.10.&#8217;96, sussiste solo quando gli <strong>immobili di proprietà privata</strong> traggano, dalle opere di <strong>bonifica</strong>, un beneficio diretto e specifico, che si traduca in un incremento di valore. Si badi che, secondo la giurisprudenza costituzionale, questi principii sulla bonifica non potrebbero essere alterati dalle leggi regionali, anche perchè rientranti nella disciplina del diritto privato di esclusiva spettanza statale.</p>
<p><strong>Estensione</strong><br />
Fin qui la legge. Ma, nel concreto, come si comportano certe Regioni? Spesso, nella loro legislazione, cercano di dilatare all&#8217; infinito il concetto di <strong>bonifica</strong>, comprendendo in questo termine una serie di attività connesse all&#8217; <strong>ambiente</strong> e al <strong>territorio</strong> certamente anche utili, ma che non hanno a che vedere con la <strong>bonifica</strong> così come delineata dal decreto n. 215 (l&#8217; unica che regola la <strong>contribuzione</strong> obbligatoria, trattandosi &#8211; a parte quanto già detto &#8211; di materia coperta com&#8217; è noto da <strong>riserva di legge</strong>).</p>
<p><strong>Vantaggi</strong><br />
Il problema fondamentale è che non si tratta soltanto di un equivoco sui termini; infatti, facendo passare le attività in questione come di bonifica, si pretende di applicare il provvedimento del &#8217;33 sulla <strong>contribuzione</strong> e di scaricarne i costi sui soli proprietari immobiliari, mentre le opere vanno a vantaggio di tutta la comunità e quindi tutti, mediante la <strong>fiscalità</strong> generale, dovrebbero contribuire. Tanto più che i <strong>proprietari di immobili </strong>(per le stesse funzioni che pretendono di svolgere i Consorzi, e senza contare l&#8217; aggravio ulteriore che deriverebbe dall&#8217; istituzione di una polizza obbligatoria contro le <strong>calamità naturali</strong>) già pagano le <strong>tasse</strong> (o tariffe) di fognatura e il tributo ambientale provinciale.</p>
<p><strong>Autocondanna</strong><br />
Dal canto loro i <strong>Consorzi di bonifica</strong>, per puro spirito di autoconservazione, accettano &#8211; incestuosamente &#8211; compiti che non spetterebbero loro. Accettano, così, anche che il <strong>prelievo fiscale</strong> sia aumentato, visto che i <strong>contributi</strong> ai <strong>Consorzi</strong> si vanno ad aggiungere a quelle <strong>imposte erariali</strong> e locali che, a norma di legge, dovrebbero servire a finanziare le opere. Siccome la situazione non regge, i <strong>Consorzi</strong>  &#8211; prestandosi al gioco &#8211; si condannano alla fine (ormai generalmente auspicata) con le loro stesse mani</p>
<p><strong>Corrado Sforza Fogliani<br />
presidente Confedilizia</strong></p>
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		<title>2009. Bilancio positivo per i Bed and Breakfast</title>
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		<pubDate>Tue, 02 Feb 2010 03:25:26 +0000</pubDate>
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		<description><![CDATA[Il 2009 &#8211; nonostante sia stato un periodo caratterizzato dalla crisi che ha investito il nostro Paese &#8211; è stato comunque un anno positivo per le strutture di Bed and [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.mondocasablog.com/wp-content/uploads/2010/02/2bed_and_breakfast1.jpg?9d7bd4" alt='Bed and Breakfast' class="left"/><strong>Il 2009 &#8211; nonostante sia stato un periodo caratterizzato dalla crisi che ha investito il nostro Paese &#8211; è stato comunque un anno positivo per le strutture di Bed and Breakfast. Lo si rileva leggendo i risultati dell&#8217; indagine annuale condotta dal Centro studi osservatorio turistico dell&#8217; ANBBA, Associazione Nazionale Bed &#038; Breakfast e Affittacamere, aderente alla Confedilizia.</strong></p>
<p>Per la prima volta, l&#8217; Osservatorio ha rivolto la propria attenzione sia alle strutture associate all&#8217; <strong>ANBBA</strong> sia a quelle non associate. Risulta che i <strong>B &#038; B</strong> che hanno fatto parte del sistema di qualità <strong>ANBBA</strong>, pur praticando un prezzo leggermente superiore alle altre, hanno avuto un&#8217; <strong>occupazione</strong> media maggiore.</p>
<p>Analizzando i dati relativi al 2009, è emerso che gli ospiti hanno soggiornato in media 2 / 3 notti, spendendo al giorno &#8211; sempre mediamente &#8211; 73 euro circa a coppia. L&#8217; ospite tipo è italiano e viaggia in coppia. Internet è il mezzo che più facilmente consente di conoscere il mondo dei <strong>B &#038; B</strong>. È stato proprio con questo modo veloce e pratico che gli ospiti hanno scelto in genere la struttura dove trascorrere le proprie vacanze.<br />
<span id="more-6592"></span><br />
Dall&#8217; indagine, infine, emerge che anche se diminuiscono i viaggiatori <strong>della prima volta</strong>, tengono al contrario gli <strong>affezionati</strong> che tornano o arrivano anche grazie al passaparola.<strong> Stefano Calandra &#8211; Presidente </strong><strong>ANBBA</strong> &#8211;   rileva che &#8220;mercati interessanti per il settore <strong>B &#038; B</strong> nel 2010 saranno (per motivi diversi, che vanno dalla capacità di spesa alla vicinanza geografica, al vantaggio valutario) quelli inglese, tedesco, del Nord Europa (in particolare Paesi Bassi), quello USA (grazie al miglioramento del rapporto Euro / Dollaro) e quello francese. Mercati promettenti su cui investire in promozione per risultati a medio termine sono senz&#8217; altro quelli giapponese ed indiano&#8221;.</p>
<p>L&#8217; indagine ha messo ancora una volta in evidenza come i Bed and Breakfast in molte situazioni locali &#8211; e soprattutto nei circuiti turistici minori &#8211; consentano di scongiurare impoverimento e fatiscenza dei centri storici, che grazie a queste forme di turismo alternativo tornano a vivere in modo più diffuso. </p>
<p><strong>Fonte: Confedilizia &#8211; Anbba</strong><br />
<strong></p>
<p>CONFEDILIZIA                                                                                                     Via Borgognona 47 &#8211; 00187 Roma<br />
Tel. 06.679.34.89 (r.a.)<br />
Fax 06.679.34.47 </strong></p>
<p><strong>ANBBA<br />
Via Istria, 12 &#8211; 30126 									                                        Venezia Lido (VE)<br />
Tel. 041.731.429 &#8211;<br />
Fax 041.276.95.46</strong></p>
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		<title>Problemi di affitti e condominio, Confedilizia risponde</title>
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		<pubDate>Mon, 01 Feb 2010 03:05:01 +0000</pubDate>
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		<description><![CDATA[La rubrica fornisce risposta solo a quesiti di interesse generale. Non saranno, pertanto, presi in considerazione quesiti né a carattere personale né relativi a questioni già pendenti innanzi all&#8217; Autorità [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.mondocasablog.com/wp-content/uploads/2010/01/3condominio1.jpg?9d7bd4" alt='CONDOMINIO' class="left"/><strong>La rubrica fornisce risposta solo a quesiti di interesse generale. Non saranno, pertanto, presi in considerazione quesiti né a carattere personale né relativi a questioni già pendenti innanzi all&#8217; Autorità Giudiziaria.</strong> </p>
<p><strong>I quesiti vanno inoltrati alla Confedilizia tramite le oltre 200 Associazioni territoriali aderenti alla stessa e presso le quali è possibile attingere anche ogni ulteriore informazione. Per gli indirizzi delle Associazioni consultare i siti www.confedilizia.it/www.confedilizia.eu oppure telefonare al numero 06.67.93.489</strong></p>
<p><strong>Comunicazione di cessione del fabbricato</strong><br />
<em>In caso di <strong>locazione</strong> a un cittadino italiano di un appartamento per un periodo di 10 giorni, si domanda se ricorra l&#8217; obbligo di comunicazione di cessione del fabbricato all&#8217; autorità di <strong>pubblica sicurezza</strong>. </em></p>
<p>No, per il caso di specie non v&#8217; è alcun obbligo di comunicazione. Secondo, infatti, l&#8217; art. 12, d.l. n. 59 del 21.3.&#8217;78 (così come convertito in legge) tale obbligo ricorre solo per <strong>locazioni</strong> superiori ad un mese.</p>
<p><strong>Condominio e privacy </strong><br />
<em>Un amministratore domanda se sia legittimo affiggere nell&#8217; androne condominiale l&#8217; elenco dei <strong>condòmini morosi</strong>.</em></p>
<p>La risposta è negativa. Un&#8217; iniziativa del genere, infatti, è stata ritenuta dal <strong>Garante</strong> della protezione dei dati personali lesiva della privacy degli interessati (Provv. 11.5.&#8217;06).<br />
<span id="more-6577"></span><br />
<strong>Miglioramenti e consenso del locatore</strong><br />
<em>Si domanda se un conduttore, che abbia eseguito sull&#8217; immobile a lui concesso in <strong>locazione</strong> dei miglioramenti senza il consenso espresso del <strong>locatore</strong>, abbia diritto all&#8217; indennità prevista dall&#8217; art. 1592 c.c.</em></p>
<p>Il diritto del conduttore alla indennità per i <strong>miglioramenti</strong> della <strong>cosa locata </strong>presuppone, ai sensi dell&#8217; art. 1592 cod. civ., che le relative opere siano state eseguite con il consenso del <strong>locatore</strong>, e tale consenso, importando cognizione dell&#8217; entità, anche economica, e della convenienza delle opere, non può essere implicito, né può desumersi da atti di tolleranza, ma deve concretarsi in una chiara ed inequivoca manifestazione di volontà volta ad approvare le eseguite <strong>innovazioni</strong> (in tal senso, Cass. sent. n. 2494 del 30.1.&#8217;09). Nel caso di specie, pertanto, l&#8217; indennità non è dovuta.</p>
<p><strong>Innovazione vietata, impugnazione  </strong><br />
<em>Si domanda se una delibera che abbia introdotto un&#8217; innovazione vietata possa essere impugnata anche successivamente al termine decadenziale di 30 giorni.</em></p>
<p>Sì. Secondo la <strong>giurisprudenza</strong> infatti, trattandosi di delibera nulla, l&#8217; impugnativa può essere proposta indipendentemente dal termine di decadenza di cui all&#8217; art. 1137 c.c. (in tal senso, Cass. sent. 2586 del 15.10.1973).</p>
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		<title>Confcasalinghe: sportello telefonico sul &#8220;Piano Famiglie&#8221; dell&#8217; Abi</title>
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		<pubDate>Thu, 28 Jan 2010 03:05:31 +0000</pubDate>
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		<description><![CDATA[La Confcasalinghe &#8211; Confederazione nazionale casalinghe, aderente alla Confedilizia, plaude all&#8217; accordo di sospensione delle rate dei mutui ipotecari prima casa alle famiglie che si trovano in difficoltà. E per [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.mondocasablog.com/wp-content/uploads/2010/01/3casalinghe1.jpg?9d7bd4" alt='CASALINGHE' class="left"/><strong>La <strong>Confcasalinghe &#8211; Confederazione nazionale casalinghe</strong>, aderente alla <strong>Confedilizia</strong>, plaude all&#8217; accordo di <strong>sospensione</strong> delle <strong>rate</strong> dei <strong>mutui ipotecari </strong><strong>prima casa</strong> alle <strong>famiglie</strong> che si trovano in difficoltà. </strong></p>
<p>E per far conoscere a tutti gli interessati i contenuti dell&#8217; iniziativa &#8211; consacrata nella firma dell&#8217; accordo tra <strong>Abi</strong> e <strong>consumatori</strong> (fra cui <strong>Assoutenti</strong>, convenzionata <strong>Confedilizia</strong>) avvenuta lo scorso 18 dicembre &#8211; ha messo a disposizione una linea telefonica dedicata <strong>(06.679.34.89)</strong> per dare le prime informazioni in merito alla <strong>moratoria</strong> (le istanze, infatti, possono essere presentate a partire da lunedì prossimo), rispondendo a domande quali, per esempio, &#8220;chi può presentare la richiesta di moratoria?&#8221;, &#8220;a quali condizioni?&#8221;,  &#8220;fino a quando è possibile presentarla?&#8221;ecc.<br />
<span id="more-6563"></span><br />
Secondo la <strong>Confcasalinghe</strong>, infatti, in periodi economici come l&#8217; attuale, iniziative mirate e concrete rappresentano un valido ausilio per tutte quelle <strong>famiglie</strong> che &#8211; per vari motivi, seri e circostanziati come quelli individuati dall&#8217; <strong>Associazione bancaria italiana</strong> &#8211; non riescono a pagare le <strong>rate</strong> dei <strong>mutui</strong>. </p>
<p>La <strong>Confcasalinghe</strong> si augura che il proprio<strong> sportello telefonico </strong>possa contribuire alla buona riuscita del <strong>Piano famiglie</strong>.</p>
<p><strong>Sportello telefonico<br />
Piano famiglie<br />
06.679.34.89</strong></p>
]]></content:encoded>
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		<title>Affitti e condominio, Confedilizia risponde</title>
		<link>http://www.mondocasablog.com/2010/01/12/affitti-e-condominio-confedilizia-risponde-7/</link>
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		<pubDate>Tue, 12 Jan 2010 03:30:26 +0000</pubDate>
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		<description><![CDATA[La rubrica fornisce risposta solo a quesiti di interesse generale. Non saranno, pertanto, presi in considerazione quesiti né a carattere personale né relativi a questioni già pendenti innanzi all&#8217; Autorità [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.mondocasablog.com/wp-content/uploads/2010/01/1condominio1.jpg?9d7bd4" alt='Condominio' class="left"/><strong>La rubrica fornisce risposta solo a quesiti di interesse generale. Non saranno, pertanto, presi in considerazione quesiti né a carattere personale né relativi a questioni già pendenti innanzi all&#8217; Autorità Giudiziaria. </strong></p>
<p><strong>I quesiti vanno inoltrati alla Confedilizia tramite le oltre 200 Associazioni territoriali aderenti alla stessa e presso le quali è possibile attingere anche ogni ulteriore informazione. Per gli indirizzi delle Associazioni consultare i siti www.confedilizia.it/www.confedilizia.eu oppure telefonare al numero 06.67.93.489</strong></p>
<p><strong>Amministratore e condòmini morosi<br />
Si domanda se l&#8217; amministratore, per chiedere il decreto ingiuntivo nei confronti dei condòmini morosi, necessiti dell&#8217; autorizzazione dell&#8217; assemblea.</strong></p>
<p><strong>La risposta è negativa.</strong> Agire nei confronti dei <strong>condòmini morosi</strong>, infatti, rientra tra i compiti dell&#8217; <strong>amministratore</strong> in base a quanto previsto dagli artt. 1130 e 1131 c.c. (in tal senso, ex multis, Cass. sent. n. 12125 dell&#8217; 11.11.&#8217;92 e Cass. sent. n. 2452 del 15.3.&#8217;94).<br />
<span id="more-6456"></span><br />
<strong>Palestra ed indennità di avviamento<br />
Si domanda se al conduttore che eserciti, in forma di impresa, nei locali a lui locati l&#8217; attività di palestra sportiva sia dovuta, in caso di disdetta del proprietario, l&#8217; indennità di avviamento commerciale.</strong></p>
<p>Secondo la <strong>Cassazione</strong> &#8220;l&#8217; attività di palestra sportiva esercitata a fini di lucro e con gestione a struttura imprenditoriale&#8221;, integra una <strong>attività commerciale</strong> rientrante nella previsione di cui all&#8217; art.  27, l. 392 /&#8217; 78, con la conseguenza che al conduttore spetta, nel caso di cessazione del rapporto per iniziativa del locatore, l&#8217; indennità di cui trattasi. </p>
<p><strong>Spese ordinarie e straordinarie, decreto immediatamente esecutivo<br />
Un amministratore domanda se il decreto immediatamente esecutivo di cui all&#8217; art. 63 disp. att. cod. civ. possa essere richiesto tanto per gli oneri accessori relativi alle spese ordinarie quanto per quelli che riguardano le spese straordinarie.</strong></p>
<p>La risposta è positiva. Come chiarito dalla <strong>Cassazione</strong>, infatti, l&#8217; art. 63 disp. att. cod. civ. non fa distinzione tra spese ordinarie e straordinarie. Occorre, però, in entrambi i casi, l&#8217; approvazione dello stato di ripartizione da parte dell&#8217; assemblea (cfr., ex multis, sent. n. 27292 del 9.12.&#8217;05).</p>
<p><strong>Divieto di cessione del contratto di locazione<br />
Si domanda se sia legittima una clausola, contenuta in un contratto di locazione di un immobile ad uso commerciale, che vieti al conduttore di cedere il contratto di locazione anche nel caso di cessione della sua azienda. </strong></p>
<p>Secondo la <strong>Cassazione</strong> &#8220;la <strong>sublocazione</strong> o la <strong>cessione</strong> del contratto di locazione di immobile adibito ad uso non abitativo sono consentite al conduttore, ai sensi dell&#8217; art. 36 della l. n. 392 del 1978, qualora venga locata o ceduta contestualmente l&#8217; azienda&#8221;, pure nel caso in cui “un apposito patto contrattuale contenga il divieto espresso di sublocare l&#8217; immobile o di cedere il contratto” (sent. n. 4802 del 13.4.&#8217;00). La risposta al quesito, pertanto, è negativa.</p>
]]></content:encoded>
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		<title>Confedilizia comunica. Neve: nessun obbligo per i proprietari</title>
		<link>http://www.mondocasablog.com/2009/12/24/confedilizia-comunica-neve-nessun-obbligo-per-i-proprietari/</link>
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		<pubDate>Thu, 24 Dec 2009 03:20:07 +0000</pubDate>
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		<description><![CDATA[In questi giorni di neve abbondante vi possono essere sindaci tentati di addossare la pulizia delle strade ai proprietari dei tratti limitrofi, i cosiddetti &#8220;frontisti&#8221;. Ogni obbligo in merito sarebbe [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.mondocasablog.com/wp-content/uploads/2009/12/1neve2.jpg?9d7bd4" alt='neve' class="left"/><strong>In questi giorni di neve abbondante vi possono essere sindaci tentati di addossare la pulizia delle strade ai proprietari dei tratti limitrofi, i cosiddetti &#8220;frontisti&#8221;. Ogni obbligo in merito sarebbe illegittimo. Lo specifica la Confedilizia, sulla base di inoppugnabili indicazioni di legge.</strong></p>
<p>Infatti i marciapiedi sono una <strong>parte della strada, esterna alla carreggiata</strong>, secondo la definizione del <strong>Codice della strada</strong>. All&#8217; interno dei centri abitati le strade pubbliche sono quasi sempre comunali: compete ai <strong>Comuni</strong> la <strong>pulizia</strong> delle strade di loro proprietà, sempre sulla base del Codice della strada; quindi, anche la pulizia dei marciapiedi. Nella pulizia rientra lo sgombero da qualsiasi materiale, compresa la <strong>neve</strong>.<br />
<span id="more-6351"></span><br />
Spetta perciò ai <strong>Comuni</strong> togliere la <strong>neve</strong> dai marciapiedi di strade comunali (la Cassazione, con sentenza 16226 / &#8217;05, ha stabilito che è ius receptum della stessa Corte il principio secondo il quale spetta alla <strong>Pubblica Amministrazione </strong>la <strong>manutenzione</strong> in genere tanto della strada quanto dei marciapiedi laterali). </p>
<p>Non può il Comune far carico ai privati <strong>proprietari</strong> di <strong>immobili</strong> che affacciano su strade pubbliche (singoli <strong>proprietari</strong> o <strong>condominii</strong>) dell&#8217; obbligo di provvedere alla pulizia delle strade in generale o allo sgombero della <strong>neve</strong> in particolare, trattandosi di prestazione personale imposta la cui introduzione è riservata alla legge. </p>
<p>Il Testo Unico per la finanza locale del 1931 consentiva al Comuni di &#8220;istituire prestazioni d&#8217; opera per la <strong>costruzione</strong> e <strong>manutenzione</strong> delle strade&#8221;, purché “nei limiti ed in conformità delle leggi vigenti”, permettendo d&#8217; imporre ai frontisti o la prestazione in giornate di lavoro o la corresponsione di una somma; ma nel 1961 tale disposizione venne esplicitamente soppressa dalla legge 1014 / &#8217;60. </p>
<p>Non sussiste oggi alcuna legge che obblighi i frontisti (o conceda ai <strong>Comuni</strong> facoltà d&#8217; imporre tale obbligo) di provvedere alla pulizia dalle strade o di sgomberarne la <strong>neve</strong>. La legge, invece, impone l&#8217; obbligo della pulizia proprio ai <strong>Comuni</strong>, proprietari delle strade comunali. Tale obbligo non può essere imposto ad altri: né con ordinanza, né con regolamento comunale, né con delibera. Eventuali disposizioni di tal genere presenti in qualche regolamento di polizia urbana sono prive di valore.</p>
<p>La <strong>Confedilizia</strong> ricorda che solo in casi eccezionali, relativi ad emergenze non prevedibili, il sindaco può avvalersi di ordinanza contingibile ed urgente per far obbligo ai frontisti di procedere allo sgombero della <strong>neve</strong>, limitatamente a quella particolare circostanza. </p>
<p>Deve però trattarsi di evento straordinario per quantità e continuità di precipitazione, tale da essere ritenuto fuori della norma e dunque della disponibilità di uomini, mezzi, strutture di cui il Comune deve disporre per far fronte alla caduta della neve nelle dimensioni prevedibili per quella specifica zona territoriale. </p>
<p>In ogni caso, tale obbligo dev&#8217; essere accompagnato dalla disposizione relativa all&#8217; integrale rimborso delle spese sostenute dai <strong>proprietari</strong> per lo sgombero della <strong>neve</strong>. Il sindaco può, insomma, in casi rigorosamente limitati ed eccezionali, imporre ai privati di sostituirsi &#8211; ma soltanto per quella specifica occasione (e non certo in via generale, cioè sempre ogni qual volta si determini una precipitazione atmosferica) &#8211; al <strong>Comune</strong> con uomini e mezzi; però le relative spese fanno carico all&#8217; ente proprietario della strada. </p>
]]></content:encoded>
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		<title>Confedilizia: per le feste di fine anno, successo per contratti weekend, B &amp; B e scambio casa</title>
		<link>http://www.mondocasablog.com/2009/12/23/confedilizia-per-le-feste-di-fine-anno-successo-per-contratti-weekend-b-b-e-scambio-casa/</link>
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		<pubDate>Wed, 23 Dec 2009 13:50:58 +0000</pubDate>
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		<description><![CDATA[Anche in queste vacanze di fine anno – come già era accaduto in occasione delle ultime vacanze estive – si registra una forte domanda di contratti &#8220;weekend&#8221;, vale a dire [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.mondocasablog.com/wp-content/uploads/2009/12/zvacanze1jpg.jpg?9d7bd4" alt='VACANZE' class="left"/><strong>Anche in queste vacanze di fine anno – come già era accaduto in occasione delle ultime vacanze estive – si registra una forte domanda di contratti &#8220;weekend&#8221;, vale a dire di quei contratti con i quali si può prendere in affitto per soli due o tre giorni una casa privata per fini turistici. Lo rileva la Confedilizia, sulla base di un&#8217; indagine effettuata presso le proprie Associazioni territoriali, presenti in tutti i capoluoghi di provincia e nei maggiori centri urbani.</strong></p>
<p>La <strong>Confedilizia</strong> sottolinea che anche per le <strong>locazioni brevi</strong> è opportuno non affidarsi a <strong>patti verbali,</strong> ma <strong>utilizzare</strong> – per evitare possibili conflitti futuri – il<strong> modello di </strong><strong>contratto weekend</strong> <strong>predisposto dalla </strong><strong>Confederazione</strong> e reperibile presso le sedi locali, i cui indirizzi sono consultabili sul sito <strong>www.confedilizia.it.</strong><br />
<span id="more-6353"></span><br />
Sempre per quanto concerne le tendenze di <strong>villeggiatura</strong> di <strong>Natale 2009</strong> e <strong>Capodanno 2010</strong>, i dati in possesso sia della <strong>Confedilizia</strong> sia della propria aderente<strong> Anbba </strong>(<strong>Associazione nazionale Bed &#038; Breakfast e affittacamere</strong>) rilevano per le <strong>prossime festività</strong> una richiesta massiccia di soggiorni (della durata massima di 3 notti) presso i <strong>Bed and Breakfast</strong>: un modo, apprezzato soprattutto dalle <strong>coppie</strong>, per godere delle ferie al di là dei <strong>circuiti turistici tradizionali</strong>. </p>
<p>Si conferma, poi, la crescita nel nostro Paese – secondo quanto riferito da Homelinkitalia, Associazione del settore convenzionata con <strong>Confedilizia</strong> – dello <strong>scambio di casa</strong>, scelta preferita da <strong>famiglie</strong> che attraverso tale formula, oltre ad ottenere vacanze a costi contenuti, mirano ad assicurarsi vantaggi ulteriori, quali ad esempio la <strong>custodia</strong> del proprio appartamento (la presenza di persone in casa è sempre, infatti, un ottimo deterrente per i ladri), la cura degli animali domestici nonché delle piante ecc.</p>
]]></content:encoded>
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		<title>News. Stop ai libretti casa</title>
		<link>http://www.mondocasablog.com/2009/12/17/news-stop-ai-libretti-casa/</link>
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		<pubDate>Thu, 17 Dec 2009 03:15:07 +0000</pubDate>
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		<description><![CDATA[Il Governo ha impugnato avanti la Corte costituzionale la legge della Regione Basilicata sul Piano casa nella parte in cui subordina la possibilità di ampliare gli immobili alla predisposizione di [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.mondocasablog.com/wp-content/uploads/2009/12/1fogliani1.jpg?9d7bd4" alt='corrado' class="left"/><strong>Il Governo ha impugnato avanti la Corte costituzionale la legge della Regione Basilicata sul Piano casa nella parte in cui subordina la possibilità di ampliare gli immobili alla predisposizione di un libretto casa (non meglio definito). L&#8217; impugnativa  sospende solo l&#8217; obbligo di cui all&#8217; impugnativa, lasciando inalterati (ed esecutivi) gli altri contenuti del Piano.</strong> </p>
<p>Oltre a mostrarsi contraddittoria rispetto alle finalità perseguite dalla legge (e, cioè, l&#8217; <strong>incentivazione</strong> e l&#8217; <strong>incremento</strong> dell&#8217; <strong>edilizia privata</strong> nell&#8217; intrapresa di nuove <strong>iniziative edilizie</strong>), l&#8217; imposizione del <strong>libretto casa</strong> &#8211; con tutte le conseguenti prescrizioni di lavori da effettuarsi che esso può contenere &#8211; è infatti tale da scoraggiare i privati (come ha tempestivamente fatto rilevare la <strong>Confedilizia</strong>) dall&#8217; utilizzare le opportunità del <strong>Piano casa</strong> voluto dal <strong>Governo</strong> (anche se demandato, poi, alla <strong>competenza regionale</strong>).<br />
<span id="more-6311"></span><br />
L&#8217; impugnativa del <strong>Governo</strong> &#8211; che segue, del resto, a 8 giudizi negativi per il <strong>libretto</strong> in parola svoltisi avanti tutte le possibili giurisdizioni, <strong>Corte costituzionale </strong>compresa &#8211; si basa sull&#8217; irragionevolezza (<strong>canone di costituzionalità</strong>) di imporre ai privati, a loro carico e a loro spese, la duplicazione di accertamenti e la conservazione di informazioni e documenti ricadenti nei compiti affidati alla pubblica amministrazione nella sua azione di vigilanza (col cui principio di efficienza e buon andamento, dunque, collide). </p>
<p>Inoltre, ha rilevato sempre il <strong>Governo</strong>, la norma impugnata impone adempimenti che si atteggiano come <strong>prestazioni imposte</strong> (per le quali vige una specifica riserva di legge) e viola la competenza legislativa dello <strong>Stato</strong> in materia di <strong>ordinamento civile e di governo del territorio.</strong></p>
<p>La <strong>Confedilizia</strong> (che si riserva di impugnare direttamente, comunque, gli atti di tipo deliberativo che venissero assunti dalle <strong>Regioni</strong> per la regolamentazione dei contenuti del <strong>libretto</strong>) ha espresso il proprio compiacimento al ministro per le Regioni on. Raffaele Fitto &#8211; che ha proposto l&#8217; impugnativa di cui trattasi al Consiglio dei ministri -, sottolineando il significato del pronto intervento promosso, che dovrebbe indurre anche altre <strong>Regioni</strong> a desistere dal proposito di varare uno strumento più volte giudicato illegittimo.</p>
<p><strong>Corrado Sforza Fogliani<br />
presidente Confedilizia</strong></p>
]]></content:encoded>
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		<title>News. Cantieri mobili, ha vinto la Confedilizia</title>
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		<pubDate>Tue, 24 Nov 2009 03:25:03 +0000</pubDate>
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		<description><![CDATA[Il d.lgs. n. 106 del 3.8.&#8217;09, contenente disposizioni integrative e correttive del d.lgs. n. 81 / &#8217;08 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.mondocasablog.com/wp-content/uploads/2009/11/1cantieri-mobili1.jpg?9d7bd4" alt='cantieri' class="left"/><strong>Il d.lgs. n. 106 del 3.8.&#8217;09, contenente disposizioni integrative e correttive del d.lgs. n. 81 / &#8217;08 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, ha apportato tra l&#8217; altro alcune modifiche con riferimento ai cantieri temporanei o mobili</strong></p>
<p>Innanzitutto sono stati esclusi dal campo di applicazione della <strong>normativa</strong> i lavori relativi a <strong>impianti elettric</strong>i, <strong>reti informatiche, gas, acqua, condizionamento e riscaldamento </strong>che non comportino lavori edili o di ingegneria civile di cui all&#8217; allegato X del d.lgs. in questione. </p>
<p>Inoltre &#8211; e soprattutto &#8211; è stata accolta una richiesta formulata dalla <strong>Confedilizia</strong> fin dall&#8217; approvazione del d.lgs. n. 81 / &#8217;08. È stata infatti eliminata la norma che prevedeva a carico del committente (cioè del <strong>soggetto per conto del quale l&#8217; intera opera viene realizzata</strong>) la responsabilità per l&#8217; inosservanza di determinati obblighi in tema di <strong>salute e sicurezza nei cantieri temporanei e mobili</strong> anche nel caso in cui questi avesse conferito apposito e specifico incarico al responsabile dei lavori, così come prescrive la <strong>normativa</strong>.<br />
<span id="more-6163"></span><br />
Una disposizione iniqua (che configurava una responsabilità a carico dei proprietari di <strong>immobili</strong> nonostante gli stessi non siano ovviamente tenuti ad avere le conoscenze tecniche che debbono invece avere coloro che possono essere nominati responsabili dei lavori), è stata dunque soppressa per la costante azione della <strong>Confedilizia</strong> nei confronti di <strong>parlamentari</strong> e rappresentanti del <strong>Governo</strong>. </p>
<p>In tema, resta da dire che una modifica è stata apportata anche dalla legge comunitaria 2008 (l. 7.8.&#8217;09, n. 88), che ha stabilito che negli <strong>appalti</strong> non vi è l&#8217; obbligo di nomina di un coordinatore per la <strong>progettazione</strong> non solo – come già previsto dal d.lgs. n. 81 / &#8217;08 – in caso di lavori privati non soggetti a permesso di costruire, ma anche in caso di lavori di importo inferiore a 100.000 euro.</p>
<p><strong>Corrado Sforza Fogliani<br />
presidente Confedilizia</strong></p>
]]></content:encoded>
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Page Caching using memcached
Database Caching 1/45 queries in 0.094 seconds using memcached
Object Caching 1299/1465 objects using memcached

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