Dichiarazione del presidente di Assoedilizia su Ddl sicurezza testo Senato
« Se il D.d.L. sulla sicurezza viene approvato dalla Camera dei Deputati nel testo approvato ieri dal Senato, non solo chi vende o loca un immobile, ma anche chi da’ alloggio ad uno straniero privo di titolo di soggiorno, rischia la reclusione da sei mesi a tre anni e la confisca dell’immobile stesso. L’attuale formulazione aumenta i margini di incertezza interpretativa gia’ presenti nella norma originaria. Se entra in vigore questo testo di legge rischiano, dall’oggi al domani, reclusione e confisca anche tutti i centri di accoglienza, religiosi e civili, che svolgono attivita’ di assistenza o di carita’ ad un minimo costo. Incongruente ed iniqua, poi, la norma che sottrae alla sanzione della confisca i casi in cui l’immobile appartenga a persona estranea al reato.
Vorra’ dire che chi si appresta a compiere tale reato, avra’ cura di compierlo in casa altrui: prendendo ad esempio in locazione l’immobile da terzi. Veramente un bel pasticcio: anche sul piano della costituzionalita’ della norma».

Norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, dopo il comma 5 è inserito il seguente:
Nelle maglie del D.L. sulla sicurezza del 23/5 (reclusione e confisca per cedenti immobili a stranieri irregolari) ricadono i rapporti con cittadini statunitensi, canadesi, svizzeri, russi, sudamericani, giapponesi, australiani. Un vero problema per le nostre città, che hanno sempre offerto una disponibilità di alloggi in locazione e vendita a cittadini di quei paesi senza particolari formalità. Assoedilizia nei prossimi giorni prenderà urgenti contatti con i rispettivi consolati per esaminare i profili applicativi della normativa del D.L. Uno dei problemi più rilevanti è rappresentato dalle locazioni e dalle vendite a parenti di nostri emigranti che non dispongano della cittadinanza italiana. Il problema si pone anche per gli immobili ad uso diverso dall’abitativo: uffici, negozi, opifici. E per le società che prendono in locazione, per uso diverso o abitativo, ad esempio ad uso foresteria, come si verifica la regolarità della loro posizione, ed il requisito del regolare soggiorno da parte cessionario? Quanto ai contratti conclusi prima dell’entrata in vigore della norma se il locatore ha il sospetto o il timore che il conduttore non sia regolare deve comunicare disdetta in modo che il contratto non si rinnovi automaticamente alla prima scadenza? Tutti gli immobili di nuova costruzione in fase di ultimazione a quali condizioni potranno essere venduti regolarmente ai cittadini degli stati summenzionati dimoranti occasionalmente in Italia? Queste ed altre problematiche sono attualmente allo studio da parte dell’Ufficio studi di diritto penale della nostra organizzazione, coordinato dall’avv. Niccolò Bertolini.
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