Assoedilizia: decreto sicurezza, imbrattamenti muri. Insufficiente la norma dell’art.5

muri sporchiProsegue l’iter di esame, da parte della Commissione del Senato, del Ddl governativo sulla sicurezza, che contiene, all’art. 5, una norma (modificativa dell’art.639 del cod.pen.) che estende il reato di imbrattamento già previsto per gli immobili compresi nel centro storico e per quelli di interesse storico artistico,ovunque ubicati, anche agli “immobili sottoposti a risanamento edilizio o ambientale o su ogni altro immobile,quando al fatto consegue un pregiudizio del decoro urbano”. La norma, così concepita, rischia di essere di scarsa efficacia ai fini della prevenzione e della repressione dell’annoso deleterio fenomeno. Perché subordinare la sussistenza del reato al pregiudizio del decoro urbano può portare ad escludere tutti i casi in cui l’azione commessa dagli imbrattatori sia compiuta su immobili già colpiti da tali vandalismi; per cui può apparire che su questi sia ammesso infierire impunemente. Assoedilizia ha peraltro elaborato una proposta di modifica dell’art. 639 cod.pen. Di seguito, in sintesi, le novità proposte. Al primo comma si prevede una fattispecie di reato lieve e procedibile a querela, destinata a sanzionare le sole condotte commesse in danno di beni mobili. Viene modificato il comma secondo, che ora sarebbe destinato a reprimere i deturpamenti commessi in danno di qualunque immobile, indipendentemente dalla sua collocazione (centrale-storica o periferica), ovvero dalle sue caratteristiche storiche o dal suo pregio edilizio-architettonico. In tale ipotesi, il reato prevederebbe la reclusione fino ad un anno e la multa sino ad euro 1.032 e sarebbe procedibile d’ufficio.
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In tema di sicurezza si discute anche sul deturpamento e l’imbrattamento di cose altrui

muriIl disegno di legge in tema di sicurezza pubblica, attualmente al vaglio del Parlamento, prevede una modifica dell’art. 639 cod. pen., che incrimina il deturpamento e l’imbrattamento di cose altrui. La proposta legislativa, nella sua attuale formulazione, non sembra essere in grado di rispondere alle esigenze di prevenzione e repressione del dilagante fenomeno dei graffiti sugli edifici, ormai giunto a livelli non più tollerabili, anche in considerazione degli elevati costi che non solo i privati, ma anche le Pubbliche Amministrazioni, sopportano per la loro rimozione. L’intenzione del legislatore è quella di estendere la punibilità della fattispecie aggravata prevista dall’art. 639 co. 2 cod. pen. – che oggi incrimina le condotte illecite ai danni di cose di interesse storico o artistico o su immobili compresi nel perimetro del centro storico – anche in relazione ai casi in cui si deturpino o si imbrattino “immobili sottoposti a risanamento edilizio o ambientale o [su] ogni altro immobile, quando al fatto consegue un pregiudizio al decoro urbano”.
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