Codacons: affitti aumentati del 14 % in 2 anni
Il Codacons chiede di triplicare le detrazioni fiscali. Secondo l’ultima rilevazione Istat sui consumi delle famiglie, l’affitto medio mensile è cresciuto del 14%, da 308 a 351 euro.
Il Codacons, pur considerando basso l’importo assoluto, che evidentemente non tiene conto della grande evasione in questo settore e degli affitti in nero, considera invece attendibile e preoccupante l’incremento registrato del 14 %, praticamente doppio rispetto a quello delle rate del mutuo. Una dimostrazione che la casa sta diventando sempre più cara per le famiglie italiane e che è necessario al più presto porre rimedio alla grande ingiustizia del fisco italiano che, a parità di reddito imponibile, considera praticamente identica la situazione di una famiglia con casa in proprietà e con casa in affitto.
Per questo il Codacons chiede che le detrazioni introdotte lo scorso anno per i canoni di locazione (300 e 150 euro a seconda del reddito complessivo) siano almeno triplicate.

La detrazione per l’istallazione non deliberata dall’assemblea ma autorizzata dal Comune spetta solo in relazione alla spesa imputabile in base alla tabella di ripartizione millesimale. Il condomino che a sue spese installa un ascensore nel cavedio condominale senza l’autorizzazione dell’assemblea, ma che ha ricevuto il preventivo nulla osta del Comune, può beneficiare della detrazione Irpef del 36 per cento. Si tratta infatti di un intervento di manutenzione straordinaria e finalizzato all’eliminazione delle barriere architettoniche. L’agevolazione è però fruibile solo relativamente alla quota parte di spesa a lui imputabile sulla base della tabella condominiale di ripartizione millesimale. Questo, in sintesi, il parere fornito dall’agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 264/E del 25 giugno. Nel dettaglio, il contribuente interpellante ritiene di poter beneficiare dello sconto Irpef, poiché l’intervento non arrecherà alcun danno ai condomini, anzi gli stessi potranno goderne, in regime di comunione aperta. Inoltre, essendo unico condomino committente dell’appalto per la costruzione dell’ascensore, gli spetterebbe - sostiene - la detrazione fino al limite di 48mila euro.
Lo sconto fiscale del 55% previsto per gli interventi di risparmio energetico (articolo 1, comma 344, legge 296/2007) non è applicabile ai costi sostenuti per l’acquisto di pannelli per la realizzazione di un impianto fotovoltaico finalizzato alla produzione di energia elettrica, ma solo alle altre spese di riqualificazione energetica (isolamento del tetto, manodopera). Per l’impianto spettano invece gli incentivi (tariffa incentivante e premio aggiuntivo) per la produzione di energia da fonti rinnovabili. Questi i chiarimenti forniti dall’agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 207/E del 20 maggio, in risposta all’istanza di interpello presentata da un contribuente che, durante i lavori di ristrutturazione della sua abitazione, ha installato un impianto fotovoltaico integrato nel tetto e chiede l’applicazione: della detrazione del 55% prevista per gli interventi di risparmio energetico in relazione ai costi di isolamento del tetto, di acquisto dei pannelli fotovoltaici e ai costi di manodopera degli incentivi definiti dagli articoli 6 e 7 del decreto ministeriale del 19 febbraio 2007 consistenti in una tariffa incentivante e in un premio aggiuntivo applicabile all’elettricità prodotta da impianti fotovoltaici.
Risoluzione n. 200/E del 16 maggio 2008. Ok alla detrazione per i contratti ante ‘98 tacitamente rinnovati e per quelli stipulati dopo anche se privi di riferimento alla legge 431
Fino al 31 dicembre 2010 è possibile fruire della detrazione d’imposta per i lavori di recupero del patrimonio edilizio per una quota pari al 36% delle spese sostenute.
DETRAZIONI D’IMPOSTA PER GLI INQUILINI A BASSO REDDITO
Per i lavori di ristrutturazione edilizia eseguiti sia su un’abitazione che sulla relativa pertinenza, anche se accatastate separatamente, spetta un unico limite massimo di spesa di 48mila euro su cui calcolare la detrazione Irpef del 36 per cento. Ciò è valido anche per le spese effettuate dal 1° gennaio 2007, perché la norma, introdotta dal Dl n. 223/2006, è stata prorogata fino al 2007 dalla Finanziaria dello scorso anno e per il triennio 2008-2010 dall’ultima Finanziaria. E’ quanto precisato dalla risoluzione n. 181/E del 29 aprile 2008. In questo modo l’agenzia delle Entrate esprime un parere negativo sull’istanza di un contribuente che, avendo effettuato lavori di ristrutturazione su due unità abitative e sulle due relative pertinenze, accatastate distintamente, chiedeva di poter usufruire del limite di spesa di 48mila euro per ciascuna delle unità oggetto di lavori, iniziati nel dicembre 2006, e proseguiti nel corso del 2007 e del 2008.
I residenti in Sardegna e Valle d’Aosta hanno diritto alla detrazione Irpef per la tv digitale terrestre.
Loading ...
