Codacons: affitti aumentati del 14 % in 2 anni

affittoIl Codacons chiede di triplicare le detrazioni fiscali. Secondo l’ultima rilevazione Istat sui consumi delle famiglie, l’affitto medio mensile è cresciuto del 14%, da 308 a 351 euro.
Il Codacons, pur considerando basso l’importo assoluto, che evidentemente non tiene conto della grande evasione in questo settore e degli affitti in nero, considera invece attendibile e preoccupante l’incremento registrato del 14 %, praticamente doppio rispetto a quello delle rate del mutuo. Una dimostrazione che la casa sta diventando sempre più cara per le famiglie italiane e che è necessario al più presto porre rimedio alla grande ingiustizia del fisco italiano che, a parità di reddito imponibile, considera praticamente identica la situazione di una famiglia con casa in proprietà e con casa in affitto.
Per questo il Codacons chiede che le detrazioni introdotte lo scorso anno per i canoni di locazione (300 e 150 euro a seconda del reddito complessivo) siano almeno triplicate.

www.codacons.it

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Se uno solo dei condomini installa l’ascensore può beneficiare del 36% della detrazione irpef

ascensore La detrazione per l’istallazione non deliberata dall’assemblea ma autorizzata dal Comune spetta solo in relazione alla spesa imputabile in base alla tabella di ripartizione millesimale. Il condomino che a sue spese installa un ascensore nel cavedio condominale senza l’autorizzazione dell’assemblea, ma che ha ricevuto il preventivo nulla osta del Comune, può beneficiare della detrazione Irpef del 36 per cento. Si tratta infatti di un intervento di manutenzione straordinaria e finalizzato all’eliminazione delle barriere architettoniche. L’agevolazione è però fruibile solo relativamente alla quota parte di spesa a lui imputabile sulla base della tabella condominiale di ripartizione millesimale. Questo, in sintesi, il parere fornito dall’agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 264/E del 25 giugno. Nel dettaglio, il contribuente interpellante ritiene di poter beneficiare dello sconto Irpef, poiché l’intervento non arrecherà alcun danno ai condomini, anzi gli stessi potranno goderne, in regime di comunione aperta. Inoltre, essendo unico condomino committente dell’appalto per la costruzione dell’ascensore, gli spetterebbe - sostiene - la detrazione fino al limite di 48mila euro.
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Locazioni. Il trattamento fiscale riservato agli inquilini

affitto La Finanziaria 2008 ha ridisegnato a favore degli affittuari le condizioni normative legate alle locazioni, ma non interviene nei rapporti che intercorrono fra il locatore e il conduttore dell’immobile. Per le locazioni abitative, sono state introdotte due nuove detrazioni: la prima a favore di qualunque tipo di contratto per abitazione principale e la seconda, efficace solo per tre anni, per giovani tra i 20 e i 30 anni che, per ragioni di studio o di lavoro, trasferiscono la residenza lontano dal comune d’origine. Le vecchie e nuove detrazioni non sono cumulabili, ma il contribuente può scegliere lo “sconto” più favorevole. Tuttavia, il divieto di cumulo non è espressamente ampliato alla detrazione del 19 % su un tetto massimo di 2.633 euro (cioè di max 500,27 euro ) prevista per gli studenti universitari iscritti all’università in un comune distante almeno 100 chilometri dalle residenza, e su questo punto si attendono chiarimenti. Infine, con l’aumento del tasso legale, dal 2008 salgono dal 2,5 al 3% gli interessi che il proprietario deve versare annualmente sul deposito cauzionale anticipato dall’inquilino all’inizio della locazione.
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Pannelli fotovoltaici senza risparmio energetico, danno diritto alla tariffa incentivante per le fonti rinnovabili, non alla detrazione del 55 per cento

fotovoltaico Lo sconto fiscale del 55% previsto per gli interventi di risparmio energetico (articolo 1, comma 344, legge 296/2007) non è applicabile ai costi sostenuti per l’acquisto di pannelli per la realizzazione di un impianto fotovoltaico finalizzato alla produzione di energia elettrica, ma solo alle altre spese di riqualificazione energetica (isolamento del tetto, manodopera). Per l’impianto spettano invece gli incentivi (tariffa incentivante e premio aggiuntivo) per la produzione di energia da fonti rinnovabili. Questi i chiarimenti forniti dall’agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 207/E del 20 maggio, in risposta all’istanza di interpello presentata da un contribuente che, durante i lavori di ristrutturazione della sua abitazione, ha installato un impianto fotovoltaico integrato nel tetto e chiede l’applicazione: della detrazione del 55% prevista per gli interventi di risparmio energetico in relazione ai costi di isolamento del tetto, di acquisto dei pannelli fotovoltaici e ai costi di manodopera degli incentivi definiti dagli articoli 6 e 7 del decreto ministeriale del 19 febbraio 2007 consistenti in una tariffa incentivante e in un premio aggiuntivo applicabile all’elettricità prodotta da impianti fotovoltaici.
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Bonus affitto, l’eccezione non è di casa

Bonus affitto, lRisoluzione n. 200/E del 16 maggio 2008. Ok alla detrazione per i contratti ante ‘98 tacitamente rinnovati e per quelli stipulati dopo anche se privi di riferimento alla legge 431

Detrazione per canoni di locazione senza eccezioni. Lo sconto fiscale introdotto dalla Finanziaria 2008 per le spese di affitto dell’abitazione principale spetta anche se il contratto è stato stipulato prima dell’entrata in vigore dell’ultima legge sulle locazioni, la 431/1998, ai sensi di precedenti norme (leggi 392/1978 e 359/1992), e automaticamente prorogato per gli anni successivi. Della stessa agevolazione può usufruire anche il contribuente titolare di un contratto di locazione che - benché stipulato dopo l’entrata in vigore della 431 - non contiene riferimenti alla stessa legge o addirittura rimanda a norme precedenti.

Questa, in sintesi la risposta fornita dall’Agenzia, con la risoluzione n. 200/E del 16 maggio, a un Caaf che chiede chiarimenti in merito al “bonus” per le spese di affitto previsto dal nuovo comma 01 dell’articolo 16 del Tuir.
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Bonus ristrutturazioni, cose da dire prima di fare

comunicare casa Il bonus ristrutturazione per alcuni cittadini è stato negato a causa della mancata comunicazione. L’omessa comunicazione dell’inizio dei lavori preclude il diritto alla detrazione Irpef. I giudici hanno respinto la tesi per cui le violazioni formali non interferiscono sul beneficio. La mancata comunicazione di inizio lavori al Centro operativo di Pescara fa decadere il contribuente dal “bonus ristrutturazioni”. Così ha deciso la Commissione tributaria di II grado di Trento, accogliendo il ricorso dell’ufficio riguardo al giudizio instaurato da un contribuente che ha perso il diritto alla detrazione, prevista dalla norma sul recupero del patrimonio edilizio, per non aver osservato l’iter e le modalità prescritte per avvalersene. Secondo i giudici, la comunicazione è un presupposto indefettibile per poter accedere al beneficio. La vicenda aveva avuto inizio dalla notifica, nei confronti di un contribuente, di una cartella di pagamento con cui veniva recuperata la detrazione Irpef (all’epoca dei fatti del 41%) relativa alle spese sostenute per interventi di ristrutturazione edilizia. In pratica, l’agenzia delle Entrate recuperava le agevolazioni per non avere il contribuente, prima di iniziare gli interventi, inviato la comunicazione di inizio lavori al Centro operativo di Pescara; comunicazione necessaria per fruire della detrazione, la cui mancanza comporta la decadenza dal bonus per l’anno in questione.
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Le agevolazioni per le spese di ristrutturazioni edilizie

Le agevolazioni per le spese di ristrutturazioni edilizieFino al 31 dicembre 2010 è possibile fruire della detrazione d’imposta per i lavori di recupero del patrimonio edilizio per una quota pari al 36% delle spese sostenute.

ATTENZIONE
È stata prorogata fino al 31 dicembre 2010 anche l’applicazione dell’aliquota Iva agevolata del 10%, per le prestazioni di servizi relative agli interventi di recupero edilizio di manutenzione ordinaria e straordinaria realizzati sugli immobili a prevalente destinazione abitativa privata fatturate dal 1° gennaio 2008.

Le principali condizioni e limiti per fruire della detrazione sono:
il limite massimo di spesa sul quale calcolare la detrazione è di 48.000 euro e, a partire dal 1º ottobre 2006, il limite deve essere riferito alla singola unità immobiliare (ad esempio marito e moglie cointestatari di un’abitazione possono calcolare la detrazione spettante sull’ammontare complessivo di spesa di 48.000 euro);
la percentuale di detrazione d’imposta, a decorrere dal 1º ottobre 2006, è del 36%;
la detrazione deve essere ripartita in 10 anni; tuttavia per gli interventi effettuati da soggetti anziani, proprietari o titolari di un diritto reale sull’immobile oggetto dell’intervento edilizio, la detrazione può essere ripartita in un periodo inferiore di tempo rispetto ai dieci anni previsti dalla norma e precisamente in cinque e tre quote annuali costanti di pari importo per i soggetti di età non inferiore rispettivamente a 75 ed 80 anni;
nel caso in cui gli interventi consistano nella prosecuzione di interventi relativi alla stessa unità immobiliare iniziati successivamente al primo gennaio 2002, ai fini del computo del limite massimo delle spese detraibili (48.000 euro) occorre tener conto delle spese già sostenute;
l’ impresa che esegue i lavori (dal 4 luglio 2006) deve evidenziare in fattura in maniera distinta il costo della manodopera utilizzata.
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Le detrazioni per i contratti di affitto

Le detrazioni per i contratti di affittoDETRAZIONI D’IMPOSTA PER GLI INQUILINI A BASSO REDDITO
La legge finanziaria per il 2008 (con decorrenza dal 2007) ha aggiunto una nuova detrazione per chi sostiene le spese dell’affitto per la casa adibita a propria abitazione principale. In particolare ai soggetti titolari di contratti di locazione di unità immobiliari adibite ad abitazione principale stipulati o rinnovati a norma della legge 9 dicembre 1998, n.431, spetta una detrazione complessivamente pari a:
- 300 euro, se il reddito complessivo non supera 15.493,71 euro
- 150 euro, se il reddito complessivo è superiore a 15.493,71 euro, ma non superiore a 30.987,41 euro.

DETRAZIONE PER I GIOVANI CHE VIVONO IN AFFITTO
La legge finanziaria per il 2008 ha introdotto (con decorrenza dal 2007) una detrazione per i giovani di età compresa tra i 20 ed i 30 anni, che stipulano un contratto di locazione ai sensi della legge 9 dicembre 1998, n.431, per l’unità immobiliare da destinare a propria abitazione principale, a condizione che
la stessa sia diversa dall’abitazione principale dei genitori o di coloro cui sono affidati. La detrazione è pari a 991,60 euro e spetta per i primi tre anni, se il reddito complessivo non supera euro 15.493,71.
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Bonus ristrutturazioni: abitazione e pertinenze unite anche se separate al catasto

Bonus ristrutturazioni Per i lavori di ristrutturazione edilizia eseguiti sia su un’abitazione che sulla relativa pertinenza, anche se accatastate separatamente, spetta un unico limite massimo di spesa di 48mila euro su cui calcolare la detrazione Irpef del 36 per cento. Ciò è valido anche per le spese effettuate dal 1° gennaio 2007, perché la norma, introdotta dal Dl n. 223/2006, è stata prorogata fino al 2007 dalla Finanziaria dello scorso anno e per il triennio 2008-2010 dall’ultima Finanziaria. E’ quanto precisato dalla risoluzione n. 181/E del 29 aprile 2008. In questo modo l’agenzia delle Entrate esprime un parere negativo sull’istanza di un contribuente che, avendo effettuato lavori di ristrutturazione su due unità abitative e sulle due relative pertinenze, accatastate distintamente, chiedeva di poter usufruire del limite di spesa di 48mila euro per ciascuna delle unità oggetto di lavori, iniziati nel dicembre 2006, e proseguiti nel corso del 2007 e del 2008.
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“Detrazioni fiscali per l’affitto: inquilini in difficoltà !”

affitto.JPGLa legge finanziaria 2008 ha introdotto la possibilità per gli inquilini con contratto a canone libero, regolarmente registrato, di portare in detrazione €. 150 o €. 300 dalla dichiarazione dei redditi, per gli anni d’imposta 2007 e 2008. Tale misura, salutata con favore dal mondo politico, in fase applicativa si rivela una fonte di incredibile di equivoci. Un primo elemento critico è dato dalla tipologia contrattuale che dà diritto alla detrazione e non chiarita dalla circolare esplicativa dell’Agenzia delle Entrate. Il problema riguarda i contratti stipulati prima dell’entrata in vigore della L. 431/98, non disdettati e pertanto automaticamente rinnovati. Pur essendo chiaro (comma 6 dell’art. 2 della norma sulle locazioni) che ai contratti di tale fattispecie si applica la nuova normativa, l’Agenzia fa orecchie da mercante e non fornisce indicazioni. Altro elemento di confusione è dato dalla incompatibilità tra le detrazioni fiscali e il diritto al Fondo di Sostegno all’Affitto. Le due agevolazioni sono in alternativa, l’inquilino deve scegliere o l’una, o l’altra; ma a causa dei diversi meccanismi di accesso la scelta è complicata e si rischia, rinunciando alle detrazioni, di rimanere esclusi anche dal contributo. D’altro canto il sussidio all’affitto dovrebbe essere di maggiore entità rispetto alle detrazioni. Decidere è come partecipare ad una lotteria! In molte regioni il diritto al contributo sull’affitto non è stabilito
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Risparmio energetico e detrazione del 55%, definiti i nuovi valori limite da rispettare

Risparmio energeticoSugli interventi di riqualificazione energetica degli edifici esistenti che comportano un risparmio energetico è riconosciuta una detrazione dalle imposte sui redditi in misura pari al 55% delle spese sostenute. L’agevolazione, introdotta inizialmente solo per il periodo d’imposta 2007, è stata prorogata dalla legge finanziaria per il 2008 fino al 31 dicembre 2010. La stessa legge finanziaria aveva demandato, però, a un apposito decreto ministeriale il compito di stabilire i valori limite da rispettare riguardanti l’indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale e quelli relativi alla trasmittanza termica delle strutture componenti l’involucro edilizio (pareti, tetti, solai, finestre). Il Dm 11 marzo 2008 dello Sviluppo economico stabilisce i nuovi indici, distinguendo quelli applicabili per il periodo dal 1° gennaio 2008 al 31 dicembre 2009 da quelli validi dal 1° gennaio 2010. Come si evince dalle tabelle, allegate al decreto, i valori si fanno sempre più restrittivi con il passare degli anni. Inoltre, con il provvedimento di attuazione, viene precisato che, in caso di sostituzione di una caldaia con un generatore alimentato a biomasse combustibili, il fabbisogno di energia primaria per la climatizzazione invernale dell’edificio può essere considerato pari a zero e, di conseguenza, si può fruire della detrazione fiscale prevista per gli interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti (comma 344 della legge 296/2006, Finanziaria 2007). Tuttavia, è previsto che la nuova caldaia rispetti ulteriori condizioni relativamente al rendimento utile nominale minimo, ai limiti di emissione e al tipo di biomasse combustibili utilizzabili. Senza addentrarsi nei dettagli tecnici degli interventi agevolati, si ritiene utile ricordare, brevemente, le principali caratteristiche riguardanti l’agevolazione fiscale in commento.
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Sardegna e Valle d’Aosta: detrazione per la tv digitale

Sardegna e Valle d’Aosta: detrazione per la tv digitaleI residenti in Sardegna e Valle d’Aosta hanno diritto alla detrazione Irpef per la tv digitale terrestre.

Chi ha ricevuto il contributo di 70 euro per l’acquisto di un decoder, infatti, potrà comunque beneficiare della detrazione Irpef per l’acquisto di apparecchi televisivi e digitali.

Lo stesso contribuente può usufruire delle due agevolazioni purché si applichino a due apparecchi diversi. Il beneficio introdotto con la Finanziaria 2007, pari ad una detrazione del 20 per cento delle spese sostenute per un importo massimo delle stesse di 1.000 euro, può raggiungere 200 euro.
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