Se uno solo dei condomini installa l’ascensore può beneficiare del 36% della detrazione irpef

ascensore La detrazione per l’istallazione non deliberata dall’assemblea ma autorizzata dal Comune spetta solo in relazione alla spesa imputabile in base alla tabella di ripartizione millesimale. Il condomino che a sue spese installa un ascensore nel cavedio condominale senza l’autorizzazione dell’assemblea, ma che ha ricevuto il preventivo nulla osta del Comune, può beneficiare della detrazione Irpef del 36 per cento. Si tratta infatti di un intervento di manutenzione straordinaria e finalizzato all’eliminazione delle barriere architettoniche. L’agevolazione è però fruibile solo relativamente alla quota parte di spesa a lui imputabile sulla base della tabella condominiale di ripartizione millesimale. Questo, in sintesi, il parere fornito dall’agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 264/E del 25 giugno. Nel dettaglio, il contribuente interpellante ritiene di poter beneficiare dello sconto Irpef, poiché l’intervento non arrecherà alcun danno ai condomini, anzi gli stessi potranno goderne, in regime di comunione aperta. Inoltre, essendo unico condomino committente dell’appalto per la costruzione dell’ascensore, gli spetterebbe - sostiene - la detrazione fino al limite di 48mila euro.
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Pannelli fotovoltaici senza risparmio energetico, danno diritto alla tariffa incentivante per le fonti rinnovabili, non alla detrazione del 55 per cento

fotovoltaico Lo sconto fiscale del 55% previsto per gli interventi di risparmio energetico (articolo 1, comma 344, legge 296/2007) non è applicabile ai costi sostenuti per l’acquisto di pannelli per la realizzazione di un impianto fotovoltaico finalizzato alla produzione di energia elettrica, ma solo alle altre spese di riqualificazione energetica (isolamento del tetto, manodopera). Per l’impianto spettano invece gli incentivi (tariffa incentivante e premio aggiuntivo) per la produzione di energia da fonti rinnovabili. Questi i chiarimenti forniti dall’agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 207/E del 20 maggio, in risposta all’istanza di interpello presentata da un contribuente che, durante i lavori di ristrutturazione della sua abitazione, ha installato un impianto fotovoltaico integrato nel tetto e chiede l’applicazione: della detrazione del 55% prevista per gli interventi di risparmio energetico in relazione ai costi di isolamento del tetto, di acquisto dei pannelli fotovoltaici e ai costi di manodopera degli incentivi definiti dagli articoli 6 e 7 del decreto ministeriale del 19 febbraio 2007 consistenti in una tariffa incentivante e in un premio aggiuntivo applicabile all’elettricità prodotta da impianti fotovoltaici.
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Le agevolazioni per le spese di ristrutturazioni edilizie

Le agevolazioni per le spese di ristrutturazioni edilizieFino al 31 dicembre 2010 è possibile fruire della detrazione d’imposta per i lavori di recupero del patrimonio edilizio per una quota pari al 36% delle spese sostenute.

ATTENZIONE
È stata prorogata fino al 31 dicembre 2010 anche l’applicazione dell’aliquota Iva agevolata del 10%, per le prestazioni di servizi relative agli interventi di recupero edilizio di manutenzione ordinaria e straordinaria realizzati sugli immobili a prevalente destinazione abitativa privata fatturate dal 1° gennaio 2008.

Le principali condizioni e limiti per fruire della detrazione sono:
il limite massimo di spesa sul quale calcolare la detrazione è di 48.000 euro e, a partire dal 1º ottobre 2006, il limite deve essere riferito alla singola unità immobiliare (ad esempio marito e moglie cointestatari di un’abitazione possono calcolare la detrazione spettante sull’ammontare complessivo di spesa di 48.000 euro);
la percentuale di detrazione d’imposta, a decorrere dal 1º ottobre 2006, è del 36%;
la detrazione deve essere ripartita in 10 anni; tuttavia per gli interventi effettuati da soggetti anziani, proprietari o titolari di un diritto reale sull’immobile oggetto dell’intervento edilizio, la detrazione può essere ripartita in un periodo inferiore di tempo rispetto ai dieci anni previsti dalla norma e precisamente in cinque e tre quote annuali costanti di pari importo per i soggetti di età non inferiore rispettivamente a 75 ed 80 anni;
nel caso in cui gli interventi consistano nella prosecuzione di interventi relativi alla stessa unità immobiliare iniziati successivamente al primo gennaio 2002, ai fini del computo del limite massimo delle spese detraibili (48.000 euro) occorre tener conto delle spese già sostenute;
l’ impresa che esegue i lavori (dal 4 luglio 2006) deve evidenziare in fattura in maniera distinta il costo della manodopera utilizzata.
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“Detrazioni fiscali per l’affitto: inquilini in difficoltà !”

affitto.JPGLa legge finanziaria 2008 ha introdotto la possibilità per gli inquilini con contratto a canone libero, regolarmente registrato, di portare in detrazione €. 150 o €. 300 dalla dichiarazione dei redditi, per gli anni d’imposta 2007 e 2008. Tale misura, salutata con favore dal mondo politico, in fase applicativa si rivela una fonte di incredibile di equivoci. Un primo elemento critico è dato dalla tipologia contrattuale che dà diritto alla detrazione e non chiarita dalla circolare esplicativa dell’Agenzia delle Entrate. Il problema riguarda i contratti stipulati prima dell’entrata in vigore della L. 431/98, non disdettati e pertanto automaticamente rinnovati. Pur essendo chiaro (comma 6 dell’art. 2 della norma sulle locazioni) che ai contratti di tale fattispecie si applica la nuova normativa, l’Agenzia fa orecchie da mercante e non fornisce indicazioni. Altro elemento di confusione è dato dalla incompatibilità tra le detrazioni fiscali e il diritto al Fondo di Sostegno all’Affitto. Le due agevolazioni sono in alternativa, l’inquilino deve scegliere o l’una, o l’altra; ma a causa dei diversi meccanismi di accesso la scelta è complicata e si rischia, rinunciando alle detrazioni, di rimanere esclusi anche dal contributo. D’altro canto il sussidio all’affitto dovrebbe essere di maggiore entità rispetto alle detrazioni. Decidere è come partecipare ad una lotteria! In molte regioni il diritto al contributo sull’affitto non è stabilito
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