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	<title>Mondocasablog &#187; diritto proprietà dellimmobile</title>
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	<description>Il mondo della casa a 360°</description>
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		<title>Fiscalità. Cambia il regime Iva per le cooperative edilizie di abitazione</title>
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		<pubDate>Thu, 19 Nov 2009 03:10:44 +0000</pubDate>
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		<description><![CDATA[Secondo quanto disposto dai commi 4, 5 e 6 dell&#8217; art.4 &#8211; ter del decreto legge 1 luglio 2009, n.78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n.102, sono [...]]]></description>
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</script><p><img src="http://www.mondocasablog.com/wp-content/uploads/2009/11/2ance-cooperative1-copia.jpg?9d7bd4" alt='cooperative' class="left"/><strong>Secondo quanto disposto dai commi 4, 5 e 6 dell&#8217; art.4 &#8211; ter del decreto legge 1 luglio 2009, n.78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n.102, sono state abrogate le agevolazioni previste per le cooperative edilizie nei casi di assegnazione ai soci di immobili e di acconti versati dai soci. </strong></p>
<p>Per meglio chiarire le novità introdotte, si ricorda che le <strong>cooperative edilizie</strong> nascono con lo <strong>scopo mutualistico </strong>di fornire ai soci un <strong>immobile</strong> in proprietà o in godimento ad un prezzo più basso di quello di mercato, tramite l&#8217; annullamento del profitto di natura lucrativa.</p>
<p>Le cooperative edilizie sono:</p>
<p><strong>- a proprietà divisa: il socio diventa proprietario a seguito dell&#8217; assegnazione dell&#8217; immobile al rogito notarile;</p>
<p>-a proprietà indivisa: il socio non ottiene il diritto di proprietà dell&#8217; immobile, ma il suo godimento.<br />
</strong></p>
<p>Per quanto riguarda le novità introdotte dal DL 78 / 2009, il comma 4 del&#8217; art.4 &#8211; ter ha previsto l&#8217; abrogazione delle disposizioni previste, per le <strong>cooperative a proprietà divisa</strong>, dai commi 2 e 3 dell&#8217; art.3 del DL 27 aprile 1990, n.90 (convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 1990, n.165), con effetti a partire dal 5 agosto 2009 (data di entrata in vigore della legge di conversione n. 102 / 2009 del citato D.L. 78 / 2009).<br />
<span id="more-6120"></span><br />
Al comma 2 dell&#8217; articolo 3 del DL 90 / 1990 veniva previsto che: ai &#8220;fini dell&#8217; <strong>imposta sul valore aggiunto</strong> la base imponibile delle assegnazioni in favore dei propri soci di alloggi adibiti ad <strong>abitazione principale,</strong> costruiti su aree in proprietà, da parte di <strong>cooperative</strong> e loro consorzi è costituita dal 70 per cento del costo degli alloggi medesimi se non superiore a quello stabilito dal Comitato per l&#8217; <strong>edilizia residenziale. </strong>Per la parte eccedente il costo stabilito dal Comitato per l&#8217; <strong>edilizia residenziale </strong>non opera<strong> la riduzione della base imponibile&#8221;</strong>.</p>
<p>Nella prassi, quindi, ai fini dell&#8217; applicazione dell&#8217; <strong>Iva</strong>, la base imponibile su cui applicare l&#8217; <strong>aliquota d&#8217; imposta</strong> si distingueva in 2 parti:</p>
<p>* una costituita dal 70% del costo dell&#8217; immobile stabilito dal Comitato per l&#8217; <strong>edilizia residenziale</strong> (di seguito C.E.R.),</p>
<p>* l&#8217; altra pari alla parte eccedente il costo stabilito dal C.E.R. sulla quale non operava alcun abbattimento.</p>
<p>Per semplificare, ipotizziamo il caso di assegnazione in proprietà di unità residenziale, acquistata come <strong>prima casa</strong> dal socio.</p>
<p>Assegnazione ai soci di immobili in proprietà &#8211; base imponibile <strong>Iva</strong><br />
<strong>Precedente regime IVA (prima casa)</strong><br />
__________________________________________________________________________<br />
Costo totale dell&#8217; immobile: Euro 200.000<br />
Costo dell&#8217; immobile base C.E.R.: Euro 140.000<br />
70% del costo dell&#8217; immobile base C.E.R.: Euro 98.000<br />
<strong>IVA</strong> <strong>4%</strong> su 70% in base C.E.R.: Euro 3.920<br />
Residuo costo finale al netto in base C.E.R. (differenza tra costo totale dell&#8217; immobile e costo del&#8217; immobile base C.E.R.): Euro 60.000 (200.000 &#8211; 140.000)<br />
<strong>IVA</strong> <strong>4%</strong> su residuo costo al netto in base C.E.R.: Euro 2.400<br />
Totale complessivo <strong>Iva</strong> a carico del socio assegnatario: Euro 6.320 (3.920+2.400)<br />
___________________________________________________________________________</p>
<p>In seguito alle novità introdotte dal DL 78 / 2009 l&#8217; imposta dovuta sull&#8217; assegnazione del suddetto immobile viene ora applicata sulla <strong>base imponibile piena</strong>, con un maggiore importo a carico del socio pari a 1.680 euro (8.000 euro invece che 6.320 euro).</p>
<p>Assegnazione ai soci di immobili in proprietà &#8211; base imponibile <strong>Iva</strong><br />
<strong>Nuovo regime Iva (prima casa)</strong><br />
Costo finale dell&#8217; immobile: Euro 200.000<br />
Iva 4% a carico del socio: Euro 8.000</p>
<p>Analogamente, il comma 3 dell&#8217; articolo 3 del DL 90 / 1990 prevedeva che: &#8220;ai fini dell&#8217; <strong>imposta sul valore aggiunto</strong> la base imponibile delle assegnazioni in favore dei propri soci di alloggi adibiti ad <strong>abitazione principale</strong>, costruiti su aree in <strong>diritto di superficie,</strong> è costituita dal 50 per cento del costo degli alloggi medesimi se non superiore a quello stabilito dal Comitato per l&#8217; <strong>edilizia residenziale</strong>. Per la parte non opera la riduzione della base imponibile&#8221;.</p>
<p>In questo caso, il meccanismo di calcolo della base imponibile e della relativa applicazione dell&#8217; <strong>Iva</strong> operava con lo stesso metodo previsto dal comma 2, ma l&#8217; abbattimento operato sulla base imponibile costituita dal costo dell&#8217; immobile stabilito dal C.E.R era più consistente.</p>
<p>In questo caso, infatti, la<strong> base imponibile</strong> su cui applicare l&#8217; <strong>aliquota d&#8217; imposta</strong> si distingueva in 2 parti.</p>
<p>*una costituita dal 50% del costo dell&#8217; immobile stabilito dal C.E.R.,</p>
<p>*l&#8217; altra pari alla parte eccedente il costo stabilito dal C.E.R. sulla quale non operava alcun abbattimento.</p>
<p>Tale maggior riduzione della <strong>base imponibile</strong> trovava fondamento nell&#8217; assegnazione al socio di un immobile costruito su aree edificate in <strong>diritto di superficie (e non di proprietà).</strong></p>
<p>Assegnazione ai soci di immobili su aree in diritto di superficie &#8211; base imponibile Iva<br />
<strong>Precedente regime Iva (prima casa)</strong><br />
__________________________________________________________________________<br />
Costo totale dell&#8217; immobile: Euro 200.000<br />
Costo dell&#8217; immobile base C.E.R.: Euro 140.000<br />
50% del costo dell&#8217; immobile base C.E.R.: Euro 70.000<br />
Iva 4% su 70% in base C.E.R.: Euro 2.800<br />
Residuo costo finale al netto in base C.E.R. (differenza tra costo totale dell&#8217; immobile e costo dell&#8217; immobile base C.E.R.): Euro 60.000 (200.000 &#8211; 140.000)<br />
Iva 4% su residuo costo al netto in base C.E.R.: Euro 2.400<br />
Totale complessivo Iva a carico del socio assegnatario: Euro 5.200 (2.800 + 2.400)<br />
________________________________________________________________</p>
<p>In questo caso, invece, l&#8217; aggravio per l&#8217; applicazione dell&#8217; <strong>Iva</strong> sulla <strong>base imponibile piena</strong> è di euro 2.800 (8.000 euro invece che 5.200 euro).</p>
<p>Sempre per le <strong>cooperative a proprietà divisa</strong>, il comma 6 dell&#8217; art.4 &#8211; ter del DL 78 / 2009 ha modificato il comma 4 dell&#8217; art.6 del D.P.R. 633 / 1972 in ordine al momento in cui si intende effettuata l&#8217; operazione di assegnazione degli alloggi ai fini <strong>Iva</strong>, nell&#8217; ipotesi di fatturazione, di acconti o del totale del corrispettivo dovuto, precedente al <strong>rogito notarile.</strong></p>
<p>In merito, si ricorda che il comma 2 lett d &#8211; bis dell&#8217; art. 6 del D.P.R. 633 / 1972 prevede che, per le assegnazioni in proprietà di <strong>case di abitazione</strong> fatte ai soci da <strong>cooperative edilizie a proprietà divisa,</strong> la cessione del bene si considera effettuata alla data del <strong>rogito notarile.</strong></p>
<p>Anche in caso di pagamento di acconti o del totale del corrispettivo dovuto, l&#8217; articolo 6, comma 4 del D.P.R. 633 / 1972, nella precedente versione, prevedeva che l&#8217; operazione si considerasse in ogni caso effettuata sempre al momento del <strong>rogito notarile.</strong></p>
<p>Ora, alla luce delle modifiche apportate dal DL 78 / 2009, invece, il pagamento di acconti o del totale del corrispettivo dovuto, precedentemente alla stipula del rogito notarile, è rilevante ai fini Iva. Pertanto, limitatamente all&#8217; importo fatturato o corrisposto, l&#8217; operazione s&#8217; intenderà effettuata anche prima del <strong>rogito notarile.</strong></p>
<p>Infine, il comma 5 dell&#8217; art.4-ter del DL 78 / 2009 ha, poi, abrogato il comma 3 dell&#8217; art.1 del DL 30 dicembre 1991, n.417 (convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1992, n.66), che prevedeva, per le <strong>cooperative a proprietà indivisa</strong>, un regime agevolato ai fini <strong>Iva</strong> per i canoni periodici corrisposti dai soci.</p>
<p>In particolare, veniva stabilito che la percentuale di riduzione della <strong>base imponibile</strong> del 70%, in caso di assegnazione ai soci di immobili su aree in proprietà, e del 50%, per le assegnazioni ai soci di immobili su aree in diritto di superficie, era applicabile anche ai corrispettivi periodici versati dai soci alla cooperativa per l&#8217; <strong>assegnazione in godimento di abitazioni.</strong></p>
<p>Quindi, <strong>a partire dal 5 agosto 2009, sui canoni versati dai soci delle </strong><strong>cooperative a proprietà indivisa, viene applicata l&#8217; Iva sulla base imponibile piena.</strong></p>
<p>In definitiva, al momento attuale il<strong> regime Iva</strong> per le <strong>cooperative edilizie a proprietà divisa e indivisa</strong> non presenta alcuna eccezione rispetto alle regole generali, considerando, quindi, l&#8217; assegnazione di immobili ai soci allo stesso modo di una cessione di immobili abitativi tra impresa e acquirente privato.</p>
<p><strong>Fonte: Ance</strong></p>
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